Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 12/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
5/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
Massimo LASALVIA Presidente Aurelio LAINO Consigliere Giovanni COMITE Consigliere Stefania PETRUCCI Consigliere Beatrice MENICONI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. 28899 del registro di segreteria, promosso da MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti
- appellantecontro
…Omissis…, nato a …omissis…, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ada ZI e TO MA AS
- appellatoper la riforma della sentenza n. 1459/2006 della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio - depositata in data 29 maggio 2006.
VISTO l’atto di appello;
VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;
UDITA, all’udienza del 5 dicembre 2025, con l’assistenza del segretario di udienza Dott.ssa Serena Scippa, la relatrice Consigliere Meniconi Beatrice. Nessuno è comparso per le parti in causa.
Svolgimento del processo 1. Il Ministero dello Sviluppo economico ha proposto appello lamentando l’erroneità della sentenza n. 1459 in data 29.5.2006, con la quale la Sezione giurisdizionale Lazio di questa Corte aveva accolto il ricorso proposto da …omissis… - operante a suo tempo presso l’AGENSUD, poi transitato quale funzionario inquadrato nella 8^
qualifica funzionale presso il Ministero delle attività produttive e collocato a riposo per dimissioni dal 1.4.94 - condannando il Ministero dello Sviluppo Economico all’invocato ricalcolo del trattamento pensionistico, sulla base dello stipendio spettante ai sensi del D.L. n.
95/1994.
Sulla richiesta di inammissibilità del gravame e di determinazione della giusta pensione in favore del pensionato, che aveva proposto in materia anche ricorso al TAR Lazio, e sulle contrapposte tesi della Amministrazione, avveniva la discussione tra le parti all’udienza del 23.1.2009, che esitava nella sentenza n. 129/2009 con la quale questa Sezione ha accolto l’appello e, per l’effetto, dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulla questione controversa attinente alla “definizione di elementi retributivi, vuoi per la determinazione dell’assegno personale pensionabile riassorbibile, vuoi per la determinazione della quota B della pensione”, annullando l’impugnata sentenza.
2. Avverso la predetta sentenza n. 129/2009 il …omissis… ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di cassazione, la quale, con sentenza delle Sezioni Unite n. 8324/10 in data 8.4.2010, in accoglimento del ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e dichiarato la giurisdizione della Corte dei conti, rimettendo la causa alla medesima Corte, Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello.
3. Su richiesta dei difensori del …omissis… in data 10.6.2011 di attestazione della mancata riassunzione del giudizio dinanzi a questa Sezione nel termine di un anno e 45 giorni dal deposito della sentenza della Corte di cassazione, la Segreteria di questa Sezione ha attestato, in data 6.7.2011, l’assenza di atti di riassunzione del giudizio dinanzi a questo giudice di rinvio.
4. Con nota in data 29.9.2025, depositata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy a seguito della notifica del DFU, è stato affermato che il giudizio sarebbe stato già definito da codesta Corte dei conti, come risulterebbe dalle allegate sentenze (in particolare, la n. 529/2011 della Sezione giurisdizionale Lazio e la n. 1257/2016 della Sezione seconda giurisdizionale centrale di appello di questa Corte).
5. All’udienza odierna nessuno è comparso per le parti in causa.
Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione 6. L’articolo 392 del c.p.c., nel disciplinare il giudizio di rinvio in esito ad un giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, prevede che “la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione”
(primo comma).
Nel caso in esame detto termine trimestrale dal deposito della citata sentenza n. 8324/2010 delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione che hanno dichiarato la giurisdizione di questa Corte e rimesso la causa a questa Sezione (8 aprile 2010), risulta ampiamente decorso senza lo svolgimento di alcuna attività ad opera delle parti costituite.
L’inerzia nella riassunzione del giudizio dinanzi a questa Sezione si è, in particolare, protratta anche oltre il più ampio termine annuale di riassunzione, che era previsto nella formulazione originaria del citato art.
392, vigente ratione temporis. (cfr. artt. 46 e 58 della legge 18.6.2009 n. 69).
Peraltro l’articolo 111 del c.g.c. prevede che il processo si estingua, altresì, se per un anno non si sia presentata domanda di fissazione udienza o non si sia fatto alcun altro atto di procedura (terzo comma).
In conseguenza delle citate previsioni di legge e della integrazione delle condizioni da esse contemplate, stante l’inattività delle parti, il Collegio ritiene sussistenti le condizioni per dichiarare l’estinzione del processo d’appello in esame, ai sensi degli art. 392- 393 c.p.c. e dell’art. 111, commi 3 e 4, del c.g.c..
Si osserva infatti che le citate sentenze di primo grado e di appello, richiamate nella nota depositata in vista dell’udienza dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, pur relative a materia analoga e alle medesime parti dell’odierno giudizio, sono tuttavia attinenti a diversi ricorsi e ruoli (giudizio n. 69855 dinanzi alla Sezione giurisdizionale Lazio e giudizio n. 41193 dinanzi alla Seconda Sezione giurisdizionale centrale di Appello), e pertanto sono inidonee a produrre effetti diretti sul presente giudizio (giudizio n. 28899).
Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute, ai sensi dell’art. 111, comma 8, del c.g.c.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio d’appello proposto dal Ministero dello Sviluppo Economico ed iscritto al n. 28899 del registro di segreteria.
Spese in carico a ciascuna delle parti, nei sensi di cui in motivazione.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Beatrice MENICONI f.to Massimo LASALVIA DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 12/01/2025
IL DIRIGENTE
f.to Massimo BIAGI