Sentenza breve 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 16/02/2026, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01088/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06865/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6865 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriella Mangiapia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito - Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Circolo Didattico -OMISSIS- di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
a) del Decreto di assegnazione ore di sostegno n. -OMISSIS- dell’8/10/2025, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.C.S. “ -OMISSIS- ” ha comunicato l’attribuzione all’alunno -OMISSIS- di n. 18 ore di intervento di sostegno scolastico per l’anno scolastico 2025/2026;
b) del P.E.I. redatto per l’a.s. 2025/2026;
c) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale;
e per l’accertamento, per l’anno scolastico 2025/2026, del diritto del minore ad ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente, l’assegnazione di un insegnante di sostegno con copertura totale delle ore di frequenza delle lezioni scolastiche (30 ore settimanali), previa valutazione delle concrete esigenze del minore da effettuarsi tenendo in debito conto le risultanze della Diagnosi Funzionale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e del Circolo Didattico -OMISSIS- di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa AN Lo IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Osservato che:
-il minore, a cui tutela agisce il genitore indicato in epigrafe, è affetto da disabilità che, al momento dell’adozione del decreto di assegnazione delle ore di insegnamento di sostegno e del PEI 2025/2026 impugnati, era qualificata ai sensi dell’art. 3 comma 1 della legge 104/1992;
- la documentazione sanitaria versata in giudizio da parte ricorrente ha tuttavia attestato una successiva diversa qualificazione, nel senso della maggiore gravità, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della medesima legge (diagnosi funzionale redatta dalla Neuropsichiatria Infantile e documentazione medica della Commissione multidisciplinare dell’ASL -OMISSIS- acquisite rispettivamente con Prot. -OMISSIS- e Prot. -OMISSIS-);
- tale nuova qualificazione è stata comunicata all’Istituto pertanto successivamente all’adozione del PEI per l’a.s. 2025/2026 (adottato con prot. n. -OMISSIS- del 27/10/2025), che invece si fondava sulla documentazione di cui aveva la disponibilità l’Istituto a tale data (verbali della Commissione medica dell’INPS per l’accertamento della disabilità, la Diagnosi funzionale, entrambi relativi alla disabilità ex art.3, comma 1 della legge 104/92; nonché il PEI redatto in sede di GLO con-OMISSIS-del 16/12/2024 e approvato in via definitiva in data 29/05/2025 con attribuzione di n.18 ore settimanali di sostegno didattico per il successivo anno scolastico 2025/2026, ora in corso);
Considerato che:
- la domanda di annullamento sia del PEI 2025/2026 che del decreto di assegnazione delle ore di sostegno è però fondata, in particolare, proprio sulla predetta sopravvenuta certificazione di gravità, non conosciuta dall’Amministrazione al momento dell’elaborazione e adozione del PEI per l’anno in corso;
-nel corso del processo, l’Amministrazione ha attuato un comportamento improntato alla cooperazione ex art. 2 c.p.a., depositando sia una accurata relazione illustrativa (prot. -OMISSIS-) nonché anche la successiva nota riepilogativa prot-OMISSIS-, dalla quale si evince che la richiesta di integrazione è stata inoltrata all’USR competente dal dirigente scolastico, Prof. -OMISSIS-, appena ricevuta la sopravvenuta documentazione; invero, nella medesima giornata, poiché in data 06/11/2025 la richiesta è stata inoltrata con nota prot. n. -OMISSIS-, reiterata con prot. n. -OMISSIS- del 27/11/2025), cosicché in data 12 dicembre 2026 è stato adottato il “bollettino” di assegnazione delle ore di integrazione prot. -OMISSIS- dell’UAT con soddisfazione dell’interesse fatto valere in giudizio;
Rilevato, infine, che, con nota del 2 febbraio 2026, parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, essendo state assegnate le ore integrative di sostegno fino alla “ copertura totale ” dell’orario scolastico, lamentando però il ritardo della predetta assegnazione e chiedendo la condanna alle spese, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
Ritenuto pertanto che il ricorso debba dichiararsi improcedibile, in ossequio al principio della domanda cui è improntato il processo amministrativo, vista tale espressa dichiarazione;
Ritenuto, quanto alla regolazione delle spese di lite, che esse possano essere compensate, sia in ragione dell’articolazione procedimentale connotata dalla sopravvenienza della attestazione di cui ha dato conto l’Amministrazione con le note illustrative sopra richiamate, sia della tempestiva attivazione da parte del dirigente scolastico per la richiesta di integrazione delle ore di sostegno;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
AN Lo IO, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| AN Lo IO | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.