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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 13/02/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico, dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11/2022 R.G.A.C. promossa da:
Parte_1
con sede in via Dei Corsi n. 65, partita IVA ,
[...] Pt_1 P.IVA_1
registrata presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e presso la Federazione
Italiana Tennis, in persona del legale rappresentante rappresentata e Parte_2
difesa giusta procura in atti dall'avv. Gianni Tognoni ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in via Ingolstadt n. 19 (MS); Pt_1
attore nei confronti di
(C.F.: ), quale titolare dell'impresa Controparte_1 C.F._1
individuale PENTASPORT (P.IVA ), corrente in Rimini, alla via Soleri P.IVA_2
Brancaleonin. 7, ivi elettivamente domiciliata, in Rimini alla via Bertola n. 48, presso lo studio dell'avv. Marco Bertozzi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
convenuto
Oggetto: danni da ritardo nell'esecuzione del contratto.
Conclusioni: per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione
[...]
reietta, per tutti i motivi indicati e le ragioni espresse in premessa: 1) accertare e dichiarare
pagina 1 di 11 l'inadempimento di rispetto alle obbligazioni nascenti dal contratto Controparte_2
di fornitura stipulato in data 14 novembre 2020 con l' Parte_1
e precisamente la tardiva consegna e posa in opera del campo da padel di cui in
[...]
premessa, e per l'effetto condannare , ai sensi degli artt. 1175, 1218 e Controparte_3
1375 c.c., al pagamento a titolo di risarcimento del danno a favore dell'
[...]
della complessiva somma di euro 22.308,00, o quella diversa, Parte_1
maggiore o minore, che risulterà di giustizia, anche all'esito dell'eventuale istruttoria, ed occorrendo anche equitativamente determinata ex art. 1226 c.c., oltre rivalutazione e interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
2) previo accertamento dell'inadempimento di Controparte_2
rispetto alle obbligazioni nascenti dal contratto di fornitura stipulato in data 14 novembre 2020, condannare , ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., al pagamento in Controparte_2
favore dell' di quella somma da Parte_1
quantificarsi in via equitativa per la mancata e ingiustificata partecipazione al procedimento di negoziazione assistita;
3) in ogni caso, condannare alla refusione in Controparte_2
favore dell' delle spese e compensi di Parte_1
avvocato, oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CNPA, come per legge. per PENTASPORT “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, rigettare integralmente tutte le domande attoree in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e sprovviste di prova, con la consequenziale condanna di parte attrice al rimborso delle spese, anche forfettarie, e del compenso professionale di avvocato, da liquidarsi secondo i parametri previsti dal D.M. Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 e sue successive modificazioni e integrazioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il presente procedimento è instaurato dall' Parte_1
(di seguito, anche solo ) per ottenere la
[...] Parte_1
condanna di (di seguito, anche solo ) al Controparte_3 CP_2
risarcimento del danno da inadempimento rispetto all'obbligazione nascente dal pagina 2 di 11 contratto stipulato in data 14 novembre 2020, avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di un campo da padel, modello A9, comprensivo di vetri temperati ed erba sintetica Mondoturf NSF 66 12, dietro pagamento di un corrispettivo pari ad €
28.800,00, oltre IVA (v. doc. 2 attrice).
In particolare, è stato contestato il tardivo completamento dei lavori (intervenuto in data 13.3.2021, a dispetto del termine stabilito in data 8.1.2021) sì da discenderne un danno emergente, pari ad € 488,00, correlato ai maggiori costi di noleggio per lo scarico del campo (per cui sono stati impiegati 3 giorni, anziché 1) nonché un danno da lucro cessante pari ad € 21.820,00, sostanziantesi nel mancato guadagno correlato alla tardiva apertura dell'attività, tenuto conto del rapporto fra incasso medio giornaliero (€ 340,92)
e i giorni di ritardo nell'esecuzione della prestazione (64).
2. dal canto suo, nel costituirsi in giudizio, ha dedotto ed eccepito che: 1) il CP_2
contratto non si è concluso e perfezionato non il 14.11.2020, come afferma l'attrice, bensì il 17.11.2020, data in cui ha trasmesso a – tramite Parte_1 CP_2
messaggistica WhatsApp – la proposta contrattuale sottoscritta per accettazione (v. doc.
n. 1); 2) ad incidere sui tempi di completamento dei lavori sono stati non solo l'emergenza epidemiologica da covid-19, ma altresì: i) un ritardo, imputabile all'attrice avente l'onere contrattuale di predisporre il cantiere, relativo all'impossibilità di accedere all'impianto sportivo con mezzi pesanti contenenti il calcestruzzo da gettare per la realizzazione della platea;
ii) la ritardata trasmissione da parte delle committente della documentazione tecnica necessaria per eseguire le opere in edilizia libera, intervenuta solamente in data 12.01.2021, a fronte dell'ennesimo sollecito trasmesso da
(v. doc. n. 2); iii) il ritardato il pagamento della terza ed ultima tranche a CP_2
saldo del corrispettivo, da versarsi, per patto contrattuale, due giorni prima dello scarico del materiale;
già da tempo pronto per la consegna e malgrado i ripetuti solleciti (v. doc.
3); la circostanza che per le opere di posa dei manti in erba sintetica era richiesto l'utilizzo di particolari collanti, necessitanti di temperature ambientali adeguate (non pagina 3 di 11 meno di 14°) per un arco di tempo prolungato (4/5 giorni di deposito prima di iniziare il posizionamento e la posa), come comunicato dalla convenuta con missiva del
17.2.2021 (v. doc. 4); 4) conciliando anche le esigenze climatico-ambientali, CP_2
è riuscita a ultimare la posa e l'installazione del campo da padel il 13.03.2021, ossia a distanza di 42 giorni lavorativi dalla trasmissione della documentazione tecnica che le consentiva di iniziare i lavori e di 14 giorni dalla data in cui controparte ha provveduto a garantire il saldo del corrispettivo;
5) il termine di 40 giorni indicato in contratto è puramente indicativo e non essenziale;
6) a dispetto del ritardo nell'accettazione dell'ordine è stato comunque praticato lo sconto di € 1.000,00 sul prezzo, che sarebbe stato praticabile solo ove questa avesse accettato la proposta entro il 14.11.2020; 7) è falso che le parti avevano concordato che l'attività di scarico della merce si sarebbe dovuta esaurire in un solo giorno lavorativo;
8) è sostanzialmente nullo il valore probatorio dei dati indicati da controparte nella tabella di cui al doc. sub. 9 con riguardo alla quantificazione del lucro cessante;
oltretutto, l'affluenza della stagione primaverile non può essere comparata a quella invernale. Da qui la richiesta di rigetto della domanda risarcitoria, con vittoria di spese e competenze.
3. Così sommariamente ricostruita la materia oggetto del contendere è d'uopo premettere che, in accordo all'insegnamento delle Sezioni Unite, il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza) e del danno, limitandosi ad allegare l'inadempimento e\o il ritardo nell'adempimento, da parte della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'obbligazione (cfr. Cass., Sez.
Un., 30/10/2001 n.13533). Vale poi evidenziare che, nei contratti con prestazioni corrispettive in cui le parti abbiano reciprocamente omesso di adempiere, spetta al giudice, con accertamento di merito, stabilire quale inadempimento possa effettivamente giudicarsi causa dell'altro attraverso un esame del comportamento pagina 4 di 11 complessivo delle parti in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, nonché alla luce del dato temporale previsto per l'adempimento di cui alle previsioni contrattuali (cfr. Cassazione civile, sez. II, 12/03/2021, n. 7061).
4. Venendo ora alla vicenda che ne occupa appare opportuno muovere dal dato contrattuale (v. doc. 2 attrice) che, per quanto di interesse, così prevede:
In altri termini, per ciò che attiene il pagamento risultano previste più tranche: i) il 30% più iva al momento dell'ordine; ii) il 30% più iva a comunicazione merce pronta;
iii) il rimanente 40% a 90 giorni dalla conclusione del contratto, con titolo di credito da consegnare due giorni prima lo scarico del materiale.
Nulla, invece, risulta espressamente previsto in ordine alle specifiche tempistiche di scarico del materiale. E nessun riscontro al riguardo è stato acquisito all'esito della prova orale assunta in corso di causa, di guisa che alcun danno a ciò correlato appare configurabile.
Deve inoltre evidenziarsi la correlazione tra l'espressione “40 giorni circa” utilizzata per circoscrivere il tempo necessario all'esecuzione dei lavori, e le peculiarità tecniche caratterizzanti l'esecuzione degli interventi in rilievo, non risultando contestato che per le opere di posa dei manti in erba sintetica risultasse richiesto l'utilizzo di particolari collanti, necessitanti di temperature ambientali adeguate (non meno di 14°) per un arco di tempo prolungato (4/5 giorni di deposito prima di iniziare il posizionamento e la pagina 5 di 11 posa) (v. doc. 4 convenuta). E' evidente che tale circostanza, ben nota alla parte che ha predisposto la proposta contrattuale di che trattasi, sia tale da rendere difficilmente preventivabile, in uno alle ulteriori ordinarie difficoltà tecniche correlate all'esecuzione dei lavori, il tempo per il loro completamento, individuabile quindi necessariamente in termini approssimativi.
5. Ciò posto, per ciò che attiene il perfezionamento del contratto, questo – in accordo al disposto dell'art. 1326 c.c. – può ritenersi intervenuto in data 17.11.2020, allorquando chi ha formulato la proposta è venuto a conoscenza dell'accettazione. Ed in tal senso, costituisce idoneo riscontro il messaggio inoltrato tramite l'applicazione di messaggistica “Whatsapp” da parte del legale rappresentate del nei Parte_1
confronti di , contenente la riproduzione fotografica di copia della Persona_1
proposta debitamente sottoscritta (v. doc. 1 convenuta). Mentre, risulta circostanza sostanzialmente non contestata, ed ammessa anche in sede di interrogatorio formale dal sig. , che il completamento dei lavori sia intervenuto in data 13.3.2021. CP_3
6. Tanto chiarito, un primo serio contrasto tra le contrapposte ricostruzioni delle parti si ravvisa con riguardo al presunto ritardo nell'inizio dei lavori.
In merito, è opinione di questo magistrato che alcuna responsabilità possa addebitarsi alla convenuta per ciò che attiene il tempo trascorso prima della conoscenza della presentazione da parte di della per interventi di edilizia libera, Parte_1
ex art. 136, comma 2, l.r. 65\2014, datata 11.1.2021, intervenuta – a fronte di espressa richiesta – il giorno 12.1.2021, come si evince dalla relativa comunicazione e-mail (v. doc. 3 convenuta).
Risultando contrattualmente previsto il conseguimento dei titoli abilitativi a carico di ed essendo la comunicazione preliminare rispetto all'inizio dei Parte_1
lavori, l'attrice non può quindi imputare alla controparte di non avere dato avvio alla loro esecuzione prima di avere ricevuto riscontro della CIL.
pagina 6 di 11 I 40 giorni “circa” previsti per la conclusione dei lavori, dunque, non possono certamente decorrere dal perfezionamento del contratto, bensì quanto meno da tale momento successivo.
Priva di pregio appare la tesi dell'attrice, secondo cui l'intervento avrebbe potuto essere realizzato anche in assenza della predetta comunicazione.
E' arduo invero sostenere che i lavori di che trattasi possano rientrare nell'ambito dell'art. 137 l.r. 65\2014, inerente “opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia”, per i quali non è necessaria neppure la CIL, posto che a venire in rilievo è la realizzazione di un campo da padel, di guisa che difettano gli oggettivi caratteri di precarietà costruttiva e facile amovibilità e\o quello della temporaneità di installazione, previsti dalla norma, trattandosi, tra l'altro, di opera che consta di platea in calcestruzzo.
La giurisprudenza tanto amministrativa che penale, del resto, ha da tempo espressamente affermato che la realizzazione di campo da padel costituisce intervento che, per le sue caratteristiche complessive, connotate per l'installazione su apposita superficie, funzionale alla peculiare attività sportiva, di carpenteria e lastre di vetro perimetrali, incide sul territorio in termini di modifica del medesimo, e richiede dunque un titolo abilitativo (cfr. Cass. pen. n. 11999\2024 secondo cui: “Si è infatti chiarito (Sez.
3, n. 41182 del 20/10/2021, n.nn., richiamata anche dall'ordinanza impugnata) che la Per_2
realizzazione di un campo di padel costituisce intervento che, per le sue caratteristiche complessive, connotate per l'installazione su apposita superficie, funzionale alla peculiare attività sportiva, di carpenteria e lastre di vetro perimetrali, incide sul territorio in termini di modifica del medesimo, e come tale rientra nel novero degli «interventi di nuova costruzione» di cui all'art. 3, lett. e), D.P.R. 6 giugno
2001, n. 380. Si tratta di rilievi conformi al consolidato insegnamento di legittimità secondo il quale il
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. e), assoggetta attualmente a permesso di costruire non soltanto le attività di edificazione, ma anche altre attività che, pur non integrando interventi edilizi in senso stretto, comportano comunque una modificazione permanente dello stato materiale e della conformazione del suolo per adattarlo ad un impiego diverso da quello che gli è proprio in relazione alla
pagina 7 di 11 sua condizione naturale ed alla sua qualificazione giuridica (cfr. Sez. 3, n. 28457 del 30/04/2009
Rv. 244569 - 01; Sez. 3, n. 14044 del 22/03/2005 Rv. 231522 - 01.)”; in senso conforme si pone la giurisprudenza amministrativa: cfr. Tar Piemonte 13/03/2023, n. 223 e Tar
Toscana n. 93/2018).
7. Alla luce di quanto sopra, ed evidenziato che non è questa la sede preposta a stabilire se effettivamente l'intervento sia stato legittimamente realizzato con la presentazione della sola CIL, ovvero fosse necessario ben altro titolo abilitativo, considerato anche che nell'area di che trattasi risultava già presente un campo da tennis, quello che appare possibile affermare con adeguato margine di certezza è che non venisse in rilievo alcuna attività di edilizia libera, contrariamente a quanto sostenuto nella perizia dell'arch.
(v. doc. 14 attrice) di guisa che – come detto – quanto meno in epoca anteriore Per_3
alla presentazione della CIL non è addebitabile alla convenuta alcun colpevole ritardo, posto che il tecnico di parte – anche a dispetto delle riferite opinioni manifestategli dalla
– aveva le adeguate competenze tecniche per comprendere, sin da subito, la CP_2
natura degli interventi e quali fossero i titoli necessari (tanto è vero che lo stesso ha ritenuto opportuno, quanto meno, presentare la CIL).
8. Oltretutto, è emerso nel corso dell'istruttoria che il completamento dei lavori necessari a consentire l'ingresso all'interno del campo sportivo delle autobotti contenenti il calcestruzzo da gettare per la realizzazione della platea (contrattualmente a carico dell'attrice) è stato comunicato da al legale rappresentante di Parte_1
(il quale si era accorto della problematica esaminando i luoghi tramite CP_2
l'applicazione “Google Maps”: v. deposizione di ) solo in data Testimone_1
21.1.2021 (v. doc. 8 parte convenuta) nonostante questo fosse intervenuto nel periodo ottobre-dicembre 2020 (v., tra le altre, la deposizione teste il quale ha Parte_2
fatto riferimento al Natale 2020, e la cui incapacità a testimoniare non è stata eccepita né nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c., nè al momento della precisazione delle conclusioni: cfr. Cass. civ. S.U. 9456\2023). Sempre il sig. ha poi Parte_2
pagina 8 di 11 riferito che: “il 25 gennaio 2021 è stata conclusa la base in cemento del campo del paddle” (ovvero dopo soli 4 giorni dalla conoscenza da parte di dell'abbattimento del CP_2
muretto che impediva l'accesso alle autobotti).
10. Una volta eseguita la base in cemento, risultava quindi necessario procedere all'installazione dei manti in erba sintetica e delle ulteriori strutture.
A questo punto, secondo la tesi dell'attrice, non avrebbe dato alcuna notizia CP_2
circa il prosieguo delle lavorazioni, a dispetto del pagamento della seconda trance degli importi in rilievo, intervenuta in data 18.1.2021, senza che fosse stata comunicata la consegna della merce, ciò avendo giustificato l'inoltro delle missive di messa in mora del
4.2.2021 e 15.2.2021 (v. doc. 5 e 6).
Ricostruzione non condivisa da la quale ha dedotto di avere comunicato CP_2
telefonicamente la consegna della merce e provato di avere inoltrato via e-mail, in data
17.2.2021, al legale rappresentante di il seguente messaggio: Parte_1
“Buongiorno, Vi informiamo che il materiale del campo da è già pronto da tempo per la Pt_4
consegna ed il Vostro ritardo nell'invio del saldo, stà causando una costosa giacenza in deposito con elevate spese supplementari da noi sostenute. Pertanto sollecitiamo l'invio del saldo della rimanenza, da eseguire prima della consegna dei materiali. Vi comunichiamo inoltre, che come da precise prescrizioni dei produttori di manti sportivi in erba sintetica, per la corretta esecuzione della posa in opera di questi manti, con l'impiego di collanti poliuretanici bicomponenti, prima di poter procedere con la posa è richiesta tassativamente una temperatura ambiente non inferiore a 14°. Nel caso di posa di manti sintetici eseguita nei periodi invernali, in ambienti coperti e riscaldati, i rotoli in erba sintetica devono permanere per un periodo non inferiore a 4/5 giorni, all'interno della copertura riscaldata a non meno di 14°, prima di poter iniziare il posizionamento e la seguente posa. Cordiali saluti” (v. doc. 4 convenuta). Eccezione di inadempimento che, ove fosse effettivamente intervenuta la comunicazione della consegna della merce, sarebbe da ritenersi pienamente legittima, dal momento che risultava previsto il pagamento del rimanente 40% del corrispettivo più iva “a 90 giorni” dalla conclusione del contratto “con titolo da consegnare 2 giorni prima
pagina 9 di 11 lo scarico del materiale”: previsione a fronte di cui è poi stata emessa da Parte_1
una cambiale in data 23.2.2021 ed a cui è seguito il completamento dei lavori in
[...]
data 13.3.2021.
11. Orbene, tanto l'intervenuto pagamento della seconda tranche (presupponente, da contratto, “comunicazione merce pronta”) quanto il testo della missiva del 17.2.2021, consentono di ritenere verosimile che la comunicazione della consegna della merce sia effettivamente intervenuta in data anteriore al 17.2.2021.
Del resto, nelle missive di parte attrice di cui si è detto nulla si lamenta espressamente al riguardo, né in sede testimoniale sono emersi specifici riscontri in ordine alla effettuazione del pagamento a dispetto della mancata comunicazione di “merce pronta”, ad eccezione di quanto dichiarato da , che – in quanto socio ed Testimone_1
amministratore dell'attrice – non risulta particolarmente attendibile sul punto.
12. Oltretutto, pure a voler ritenere – in ipotesi – che l'e-mail del 17.2.2021 sia stata la prima occasione in cui si è dato atto della “merce pronta” da parte di rimasta CP_2
inerte quindi nel breve arco temporale tra il 25.1.2021 (data di realizzazione della platea)
e il 17.2.2021, costituisce comunque fatto pacifico che questa si sia trovata ad operare in un periodo connotato dall'emergenza epidemiologica da covid-19, con le notorie difficoltà a ciò correlate che – seppur non erano tali da impedire l'esecuzione degli interventi in rilievo – possono effettivamente avere comportato dei rallentamenti nella ricezione del materiale e nella predisposizione di quanto necessario alla sua installazione.
13. In definitiva, alla luce della natura meramente indicativa della previsione contrattuale circa il tempo necessario all'esecuzione dei lavori, e considerate le difficoltà inerenti la predisposizione del cantiere ed il conseguimento del titolo abilitativo e quelle connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19, nonché le peculiari condizioni atmosferiche richieste per l'esecuzione dei lavori di messa in posa dell'erba sintetica, alcun colpevole ritardo appare ravvisarsi nella fattispecie.
pagina 10 di 11 14. Da qui l'insussistenza di danni imputabili alla condotta di parte convenuta.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., ed in accordo ai parametri di cui al DM 55\2014, tenuto conto della natura e del valore della lite, nonché dell'attività processuale svolta e del relativo pregio, si quantificano in € 5.077,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) rigetta le domande avanzate da
[...]
nei confronti di Parte_1
; Controparte_3
2) condanna Parte_1
a rifondere a ,
[...] Controparte_3
le spese di lite del presente giudizio che si quantificano in € 5.077,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge ed oltre spese vive.
Così deciso in Massa, 12.02.2025
Il Giudice dott. Ilario Ottobrino
pagina 11 di 11