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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 11/03/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesco Vigorito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2415/2021
TRA
nata a [...] il [...] residente in [...], C.F.: Parte_1
elett.te dom.ta presso nello studio dall'avv. Paolo Giannocari, in Roma CodiceFiscale_1 alla via Lucio Papirio 83 F da cui è rappresentata e difesa, per procura in atti (C.F.
[...]
), ed in Roma, alla Via Giuseppe Ferrari, 11 presso lo studio dell'Avv. Nicola Rasile C.F._2
(C.F. ) che le rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio C.F._3 separato e allegata alla comparsa di costituzione
Attrice
E
, nato a [...], in data [...], C.F.: Controparte_1 C.F._4
, residente in [...], rappresentato e difeso,
[...] per delega separata telematicamente prodotta da intendersi in calce alla comparsa di costituzione dall'Avv. Walter Zucchi, C.F. , e contestualmente elettivamente CodiceFiscale_5 domiciliato presso il medesimo legale, in 00195 Roma, alla Via Marcello Prestinari n. 15
Convenuto
NONCHE'
con sede legale in One Molesworth Street, Controparte_2
P.IVA_ Dublino 2, Irlanda, numero di registrazione al Registro delle Imprese dell'Irlanda: , e sede secondaria in Italia, a Milano, in Via Broletto n. 4, codice fiscale e numero di iscrizione presso il TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Milano Monza - Brianza - Lodi
, iscritta al REA presso la Camera di Commercio di Milano al n. 2536712, P.IVA_2 Parte_1
nata a [...], il [...] C.F. , residente in [...]
Livorno, 59 e nata a [...] il [...] C.F. residente Parte_2 C.F._7 in OL (RM) Via Orione, entrambe elettivamente domiciliate in Roma, Via Giuseppe
Ferrari, 11 presso lo studio dell'Avv. Nicola Rasile (C.F. ) che le C.F._3 rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato e allegata al presente atto in persona del procuratore speciale Dott.ssa autorizzata giusta procura rilasciata Controparte_3 in data 10/02/2022, autenticata in data 24/02/2022 e apostillata, depositata presso il competente Per_ Registro della Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Notaio Dott.
[...] di Milano, Repertorio n. 13158 - Raccolta n. 7053, rappresentata e difesa per delega Per_2 allegata alla comparsa di risposta dagli Avv.ti Marco Pesenti (C.F. - CodiceFiscale_8
FAX 0248011624) e Margherita Domenegotti (C.F. - P.E.C. CodiceFiscale_9
Convenuta
E
, nata a [...] il [...] C.F. residente in [...]Parte_2 C.F._7
(RM) Via Orione, elettivamente domiciliata in Roma, Via Giuseppe Ferrari, 11 presso lo studio dell'Avv. Nicola Rasile (C.F. ) che la rappresenta e difende in virtù di C.F._3 procura rilasciata su foglio separato e allegata all'atto di costituzione
Convenuta
NONCHE'
Controparte_4
Oggetto: divisione
Conclusioni
Nelle note sostitutive dell'udienza del 4 dicembre 2024 le parti costituite concludevano come da relativo verbale
Ragioni di fatto e di diritto
1. Premessa
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Con atto di citazione ritualmente notificato alla parte debitrice, al comproprietario ed ai creditori intervenuti la sig.ra introduceva giudizio di divisione endoesecutiva ex art. 600 Parte_1
c.p.c. avente ad oggetto i seguenti beni immobili di proprietà, nella misura di ½ ciascuno, dei sig.ri e : Immobile sito in OL RM, via Orione snc, censito Controparte_1 Parte_1 nel N.C.E.U. del comune di OL Provincia di Roma, al catasto terreni e fabbricati, al foglio
78, particella 154, sub. 26, ctg. A/2, cl., vani 5,5, cat.: 117 mq;
rendita euro 823,7.
Si costituivano a giudizio il sig. e la Controparte_1 Controparte_2 nonché con l'Avv. Rasile, che si è costituito anche per l'attrice.
[...] Parte_2
Non si è costituita la di cui deve dichiararsi la contumacia. Controparte_4
Con ordinanza datata 22/6/2022, questo Giudice disponeva la vendita del compendio pignorato con delega delle relative operazioni, stabilendo il prezzo base d'asta di € 350.000, nominava professionista delegato l'Avv. Antonio Arseni rinviando all'udienza dell' 11/10/2023 per la verifica delle operazioni di vendita e per l'eventuale approvazione del progetto di distribuzione.
L'immobile, in sede d'asta, veniva aggiudicato in data 8/5/2023 al prezzo di € 195.506 e successivamente, con decreto del 21/3/2024, ne veniva disposto il trasferimento in capo agli aggiudicatari.
Il professionista delegato depositava in data 24 settembre 2024 il progetto di distribuzione.
Con ordinanza del 9 ottobre 2024 questo Giudice rettificava il progetto e ne disponeva il deposito in cancelleria.
Con atto depositato in data 28 ottobre 2024 la difesa di proponeva “opposizione Controparte_1 al progetto di distribuzione” contestando le richieste di riconoscimento di onorari degli intervenuti e richiedendo che vengano liquidati gli onorari secondo i minimi tariffari, e gli onorari destinati al Custode.
Il giudice, preso atto della contestazione, fissava l'udienza del 4 dicembre 2024 per la precisazione delle conclusioni e la causa era trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Oggetto del giudizio
L'oggetto del giudizio attiene al riparto delle somme ricavate dalla procedura.
A tale proposito deve precisarsi che la procedura esecutiva avente ad oggetto beni indivisi, regolata dagli artt. 599 ss. c.p.c., prevede che, in caso di indivisibilità del bene pignorato pro
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quota, si proceda alla sospensione della procedura esecutiva, come è avvenuto nel caso in esame, ed alla introduzione del giudizio di divisione definito “endo-esecutivo”.
Tale giudizio è attribuito alla competenza del giudice dell'esecuzione ma si svolge con le ordinarie modalità del giudizio di divisione in sede di cognizione ordinaria ed è finalizzato alla vendita dell'intero bene oggetto, pro quota, del pignoramento, e, detratte le spese dello stesso giudizio di cognizione, alla attribuzione al comproprietario della quota del ricavato spettante allo stesso ed alla procedura esecutiva della quota del ricavato spettante al debitore esecutato.
Ciò premesso deve ritenersi che le spese sostenute dal creditore procedente per l'introduzione e lo svolgimento del giudizio divisorio devono essere liquidate dal giudice della divisione ma considerate spese dell'esecuzione e assegnate al creditore in tale sede.
E' infatti il creditore procedente che intraprende il giudizio divisorio e che anticipa le spese, e non essendo comproprietario, non è portatore di un interesse alla divisione analogo a quello derivante dalla posizione di diritto sostanziale propria dei condividenti, ma ha interesse ad attuare il pignoramento sulla quota per il soddisfacimento del proprio credito e, per tale ragione, le spese che egli sostiene sono funzionali all'esecuzione e al miglior soddisfacimento del ceto creditorio, con conseguente diritto a ottenerne l'integrale rimborso ma solo in sede esecutiva.
In sostanza il giudice della divisione deve limitarsi a formare il progetto di divisione determinando le spese della procedura esecutiva che sono a carico dei comproprietari e distribuendo il ricavato residuo tra gli stessi.
Inoltre con il provvedimento che definisce il giudizio di divisione endoesecutiva (sentenza o ordinanza ex art. 789, comma 3, c.p.c.) va disposta la condanna del condividente debitore esecutato alla refusione delle spese sopportate in detta lite dal creditore (procedente o intervenuto titolato), da liquidarsi secondo lo scaglione tariffario corrispondente al valore della massa (con cui si identifica il valore della controversia ex art. 5 d.m. n. 55 del 2014), e la relativa statuizione costituisce titolo per la collocazione nella distribuzione dell'attivo dell'espropriazione con il privilegio ex art. 2770 c.c. e con la preferenza garantita dall'art. 2777 c.c. (Cass. 12 settembre 2024
n. 24550).
Nel caso di specie questo giudice ha provveduto a predisporre il seguente progetto di distribuzione, previa correzione dell'erroneo inserimento della somma di euro 329,00 per spese di cancellazione:
€ 6.538,89 AVV.ANTONIO ARSENI
€ 94.708,86 Parte_2
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€ 94.708,86 alla Procedura n. 40/2020 R.G. Esec
In questo modo non si è provveduto alla liquidazione del compenso spettante alle parti poiché tale liquidazione con conseguente assegnazione verrà operata in sede esecutiva
3. I motivi di opposizione
La parte convenuta ha contestato il progetto lamentando una eccessiva liquidazione del compenso al creditore procedente, che in realtà non era stato effettuato, e l'eccessivo compenso al custode che, anch'esso, non è stato liquidato in questa sede essendosi provveduto a liquidare il solo compenso al professionista delegato nella cifra fissa stabilita dal d.m. il d.m. 15 ottobre 2015,
n. 227 in relazione al prezzo di vendita dell'immobile.
Pertanto entrambi i motivi di contestazione sono infondati.
In sostanza si è adottata, in conformità con l'orientamento anche recente della giurisprudenza di legittimità sopra citato, l'interpretazione che salvaguarda l'interesse del comproprietario non esecutato che è chiamato a versare unicamente le spese relative alla vendita del bene all'interno del giudizio di divisione, mentre le spese di costituzione e di giudizio del creditore procedente e del creditore intervenuto gravano sulla procedura esecutiva.
L'opposizione al progetto deve, quindi, essere respinta ed il progetto deve essere dichiarato approvato come sopra riportato.
4. Spese
Adeguandosi all'orientamento sopra citato della giurisprudenza della Corte di Cassazione deve condannarsi il condividente debitore esecutato alla refusione delle spese sopportate in questa procedura dal creditore (procedente o intervenuto titolato), da liquidarsi secondo lo scaglione tariffario corrispondente al valore della massa (con cui si identifica il valore della controversia ex art. 5 d.m. n. 55 del 2014); come indicato dalla citata giurisprudenza la relativa statuizione costituisce titolo per la collocazione nella distribuzione dell'attivo dell'espropriazione con il privilegio ex art. 2770 c.c. e con la preferenza garantita dall'art. 2777 c.c. (Cass. 12 settembre 2024
n. 24550).
Considerato le caratteristiche della controversia che non ha presentato elementi di particolare difficoltà, le spese devono essere liquidate nella somma minimo indicato dal D.m. n. 147/2022 per lo scaglione relativo al valore della controversia (euro 52.001-260.000).
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P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta al ruolo al n. 2415 del 2021
R.G.A.C. ogni altra domanda respinta, così provvede: dichiara la contumacia della Controparte_4 dispone la distribuzione del ricavato della procedura secondo il seguente progetto:
a) per spese e compensi del Professionista delegato per le operazioni di vendita, € 6.538,89
AVV.ANTONIO ARSENI
b) € 94.708,86 per ripartizione ricavato a Parte_2
c) € 94.708,86 per ripartizione ricavato alla Procedura n. 40/2020 R.G. Esec. ordina alla cancelleria al passaggio in giudicato della presente sentenza l'emissione dei mandati di pagamento e la trasmissione del credito sopra indicato all'attivo della procedura esecutiva;
condanna al pagamento delle spese del giudizio sostenute da Controparte_1 [...]
dalla con sede legale in One Parte_1 Controparte_2
Molesworth Street, Dublino e da che si liquidano in euro 7.052,00 per Parte_2 ciascuna delle controparti costituite e dichiara che la condanna costituisce titolo per la collocazione nella distribuzione dell'attivo dell'espropriazione con il privilegio ex art. 2770 c.c. e con la preferenza garantita dall'art. 2777 c.c.
Civitavecchia, 10 marzo 2025 Il Giudice
Francesco Vigorito
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