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Sentenza 25 dicembre 2025
Sentenza 25 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/12/2025, n. 18069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18069 |
| Data del deposito : | 25 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30278/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO
SEZIONE XI in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa IA OR CO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al NRG. 30278/2023 vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Guidonia Parte_1
Montecelio, Via Monte Bianco n. 49/a presso lo studio dell'avv. Paolo Franzi che lo rappresenta e difende come da procura depositata, in via telematica, unitamente al ricorso opponente –
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, e , in persona del Ministro pro Controparte_2 tempore, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato opposto –
pagina 1 di 10 -
Conclusioni: all'udienza del 15.10.2025 le parti si sono riportate ai rispettivi atti di giudizio
Oggetto: opposizione ex art. 15 d.lgs n. 150/2011
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 14 giugno 2023, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto, comunicato in data 26 maggio
2023, con cui il Tribunale di Roma, sezione III – Misure di Prevenzione aveva dichiarato inammissibile l'istanza formulata per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, osservando che, nel procedimento di prevenzione, non era operante la normativa in materia di patrocinio erariale in favore del terzo per l'assistenza all'udienza di verifica dei crediti di cui agli artt. 52 e ss del Codice antimafia.
L'opponente ha contestato l'opposto provvedimento, osservando che l'art. 75 DPR 115/2002 prevede l'operatività della normativa in materia di patrocinio dello Stato anche nei processi relativi all'applicazione delle misure di prevenzione e che, al fine di assicurare piena tutela al diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., doveva essergli garantita la possibilità di essere assistito da un difensore nell'ambito del procedimento di accertamento dei crediti, in ossequio ai principi sanciti dalla Corte di legittimità con riferimento ai procedimenti di volontaria giurisdizione, anche nei casi in cui l'assistenza di un difensore non era obbligatoria.
Ha, pertanto, chiesto l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato nell'ambito del procedimento RGN 62/2017 misure di prevenzione.
pagina 2 di 10 Si sono costituiti l' e il che Controparte_1 Controparte_2 hanno chiesto il rigetto dell'opposizione.
Nel dettaglio i convenuti hanno rilevato che l'invocata norma di cui all'art. 75 dpr 115/2002 non prevedeva sic et simpliciter l'operatività della normativa in materia di gratuito patrocinio nei processi relativi all'applicazione delle misure di prevenzione, ma precisava che doveva ritenersi tale operatività “in quanto compatibile”, con un inciso cui non poteva non attribuirsi un significato, così da doversi escludere l'estensione del beneficio nei procedimenti collaterali, quali quello relativo all'accertamento dei crediti. Sul punto la convenuta ha altresì evidenziato la necessità di contemperare l'esigenza di assicurare tutela al diritto di difesa con la cruciale necessità di contenere la spesa pubblica.
2. Tanto esposto in ordine al contenuto dell'opposizione e delle difese svolte da parte resistente, si osserva che, conformemente a quanto previsto dall'art. 75 D.P.R. n. 115/2002 “L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.
2. La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico”.
pagina 3 di 10 In particolare, con riguardo ai procedimenti di prevenzione, si osserva che ai sensi di quanto previsto dall'art. 52 d,lvo n. 159/2011 “La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni: a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;
b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e
l'inconsapevole affidamento;
c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale;
d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso.
2. I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59
e concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compendi aziendali ai quali si riferiscono in base alle risultanze della contabilità separata di cui all'articolo 37, comma 5”
Nel dettaglio l'art. 59 disciplina la procedura di verifica dei crediti, stabilendo che gli interessati possono farsi assistere da un difensore.
3. Ciò posto questo giudice ritiene che non sia condivisibile l'interpretazione data della disposizione di cui all'art. 75 DPR 115/2002 nell'opposto decreto laddove il giudice ha inteso la norma nel senso che il terzo creditore non potrebbe fruire del patrocinio erariale nell'ambito dei procedimenti di prevenzione, con riguardo alla procedura di verifica dello stato passivo.
pagina 4 di 10 Tale lettura della norma, come evidenziato dall'opponente, contrasta con i principi sanciti dalla Corte di legittimità, che ha ritenuto l'operatività del gratuito patrocinio anche quando l'assistenza di un difensore non è obbligatoria.
In particolare, la Corte di Cassazione ha chiarito che “La disciplina sul patrocinio a spese dello Stato è applicabile in ogni procedimento civile, pure di volontaria giurisdizione e anche quando l'assistenza tecnica del difensore non è prevista dalla legge come obbligatoria. Tale conclusione, oltre a discendere dalla lettera degli artt. 74 e 75 del d.p.r. n. 115 del 2002
- che dettano le disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato, assicurano la difesa alle persone non abbienti non solo "nel processo civile", ma anche "negli affari di volontaria giurisdizione", sempre che
l'interessato "debba o possa essere assistito da un difensore" - appare coerente con la finalità dell'istituto che, in adempimento del disposto di cui all'art. 24, comma 3, Cost., è volto ad assicurare alle persone non abbienti
l'accesso alla tutela offerta dalla giurisdizione in modo pieno e consapevole
e in posizione di parità con quanti dispongono dei mezzi necessari” (cfr.
Cass. 11858 del 18.06.2020, 15175 del 4.06.2019, 30069 del 14.12.2017.
D'altro canto, la procedura di verifica dei crediti costituisce parte integrante del procedimento di prevenzione.
4. Tanto chiarito, deve valutarsi come debba essere intesa la locuzione di cui al citato art. 75 comma 2 d.p.r.. n. 115/2002 che impone al giudice un vaglio di compatibilità al fine di fruire del beneficio in parola.
pagina 5 di 10 Invero, ritiene questo giudice che la locuzione in esame debba essere intesa nel senso che debba escludersi l'automatica operatività del beneficio del patrocinio erariale nei procedimenti di prevenzione, inclusa la fase afferente la verifica dei crediti, dovendo il giudice valutare sia la sussistenza dei necessari requisiti di reddito sia la non manifesta infondatezza della domanda, compiendo il vaglio di tale requisito in ragione delle caratteristiche della procedura di prevenzione in cui l'interessato vuole fruire del patrocinio a spese dello Stato.
In altre parole, il vaglio di compatibilità previsto dall'art. 75 attiene proprio all'adattamento della normativa in materia di patrocinio erariale alle caratteristiche della procedura di prevenzione.
Ciò in linea con gli orientamenti espressi dalla Corte di Cassazione che, nell'interpretare la disposizione di cui all'art. 75, comma 2, nella parte in cui estende l'operatività dell'istituto del patrocinio erariale ai giudizi esecutivi, ha chiarito che del beneficio può avvalersi anche il creditore sempre che debba escludersi la manifesta infondatezza dell'iniziativa, secondo una valutazione da compiere in base alle peculiarità della procedura esecutiva, così da ritenersi integrato tale requisito solo nel caso in cui, da un lato, il richiedente vanti un titolo esecutivo, e dall'altro lato il debitore non sia impossidente (Cass. 25791 del 22.12.2015).
5. Premessa quindi la sussistenza delle condizioni di reddito necessarie per fruire del beneficio del patrocinio erariale, alla luce della documentazione depositata (cfr. documenti prodotti in data 10.04.2024), deve ritenersi che la richiesta di gratuito patrocinio non possa essere disattesa in considerazione della manifesta infondatezza dell'istanza presentata dall'opponente in sede di verifica dei crediti.
pagina 6 di 10 Al riguardo va premesso che è incontestato e risulta dalla documentazione in atti e, in particolare, dal provvedimento con cui il tribunale di Roma, sezione lavoro, ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto dall'opponente, che la misura di prevenzione aveva ad oggetto l'intero patrimonio del preposto così come deve escludersi che il credito azionato, afferente il riconoscimento di differenze retributive per l'adibizione a mansioni superiori, afferisca allo svolgimento di attività illecita.
Ciò posto si osserva che una domanda può essere considerata manifestamente infondata quando, sulla base di una valutazione ex ante, da condurre unicamente in relazione a quanto emerge dalla lettura dell'atto da presentare all'autorità giudiziaria, la stessa si presenti ictu oculi insuscettibile di essere accolta, così che tale requisito non può essere confuso con quello della infondatezza dell'istanza che, nell'ambito di una valutazione ex post, sia rigettata dal giudice. In altre parole, una domanda può essere considerata manifestamente infondata quando se ne debba ritenere l'evidente insostenibilità sulla base di una valutazione ex ante.
pagina 7 di 10 Tale situazione non è riscontrabile nel caso di specie alla luce dell'istanza formulata, in cui l'opponente aveva motivato la propria richiesta per relationem, richiamando il ricorso presentato al Tribunale di Roma, sezione lavoro, dichiarato improcedibile proprio in ragione del sequestro e, poi, della confisca dell'intero capitale sociale e del patrimonio della società datrice di lavoro. Nel predetto ricorso, in particolare, il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento delle differenze retributive perché assunto come lavapiatti, inquadrato al sesto livello del CCNL, in orario part – time, aveva svolto in prevalenza mansioni di cuoco, corrispondente al quarto livello del medesimo CCNL con un orario di lavoro superiore a quello di assunzione.
Invero, deve escludersi la manifesta infondatezza dell'istanza, considerato che l'opponente aveva dettagliato la propria domanda con l'indicazione specifica delle attività svolte, articolando prove orali, a sostegno del proprio assunto, fondandosi la domanda su un fatto, quale l'essere stato adibito a mansioni superiori per un più lungo orario di lavoro, non comprovabili documentalmente.
L'opposizione va dunque accolta e va disposa l'ammissione di
[...]
al gratuito patrocinio a spese dell'erario. Parte_1
6. Quanto alle spese di lite si osserva che, come chiarito dalla Corte di legittimità, “l'ammissione della parte al beneficio del gratuito patrocinio si estende al procedimento di opposizione alla revoca del beneficio, costituendo quest'ultimo un procedimento derivato, accidentale, ma comunque connesso al processo principale” (cfr. cass. n. 35691 del
5.12.2022).
pagina 8 di 10 Ne discende che deve trovare applicazione il principio sancito dalla Corte di legittimità, secondo il quale “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato” (cfr. Cass. n. 30876 del 29.11.2018 e n. 18583 del
29.10.2012).
In particolare, la Corte di legittimità ha chiarito che l'art. 133 DPR
115/2002 è volto a disciplinare la condanna alle spese nei giudizi ordinari sicché non è riferibile all'ipotesi in cui un'amministrazione dello Stato sia parte del giudizio “posto che parte soccombente è il Controparte_2
e posto che il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese
[...] dello Stato, la liquidazione dovrebbe essere effettuata a carico di una amministrazione dello Stato e a favore di altra amministrazione dello Stato il che renderebbe la pronuncia insuscettibile di esecuzione” .
Va, pertanto, disposta la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
• accoglie l'opposizione e, per l'effetto, ammette Parte_1
al beneficio del gratuito patrocinio a spese dell'erario;
[...]
• compensa tra le parti le spese di lite
Roma, 22 dicembre 2025
Il Giudice
IA OR CO
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