TAR
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 03/12/2025, n. 2668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2668 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01745/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 03/12/2025
N. 02668 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01745/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1745 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Vinciprova, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio-rigetto, formatosi sui punti -OMISSIS-, dell'istanza di accesso inoltrata in data 07.08.2025, all'indirizzo dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia
Cervello;
…e la condanna dell'amministrazione all'ostensione della documentazione richiesta. N. 01745/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il dott. Pierluigi
OM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente domanda: i) l'annullamento del silenzio- rigetto, formatosi sui punti -OMISSIS-, dell'istanza di accesso inoltrata in data
07.08.2025, all'indirizzo dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia
Cervello; ii) la condanna dell'amministrazione all'ostensione degli atti richiesti e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento.
Il ricorrente espone di aver presentato un'articolata istanza di accesso agli atti, avente ad oggetto il fascicolo sanitario relativo alla profilassi vaccinale anti Sars-Cov-2, parzialmente riscontrata dall'ente (che si sarebbe limitato a trasmettere la scheda anamnestica ed il modulo di consenso informato correlati alle tre somministrazioni di vaccino ricevute dal ricorrente).
Il ricorso è articolato su un unico motivo di diritto: silenzio-rigetto illegittimo per violazione degli articoli 22-26 della legge 7 agosto 1990, n. 241 – violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 cost. e all'art. 3 l. 241/1990 – violazione del diritto alla tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost. - violazione di legge.
2.- L'A.O. resistente non si costituiva in giudizio ma, attraverso un legale, in data
18.11.2025, depositava documenti e una relazione interna contenente difese/modalità esplicative relative a ciascun punto indicato dal ricorrente.
3.- Con memoria del 20.11.2025, parte ricorrente evidenziava la non satisfattività delle risposte ottenute. N. 01745/2025 REG.RIC.
4.- All'udienza camerale del 2.12.2025, il ricorso veniva trattenuto in decisione, previo avviso, ai sensi dell'art. 73 co. 3 c.p.a., di possibili profili di inammissibilità dello stesso per omessa specificazione dell'interesse all'accesso.
5.- Il ricorso è inammissibile.
5.1- Il perimetro del giudizio si concentra sulla parte dell'istanza di accesso agli atti, originariamente formulata dal ricorrente e non riscontrata dall'amministrazione, relativa sostanzialmente alla disciplina (generale ed organizzativa) adottata dall'Azienda Ospedaliera nelle modalità di somministrazione dei vaccini anti Sars-
Cov-2.
In altri termini, il ricorrente si duole del fatto che l'Azienda gli ha fornito (prima dell'instaurazione del presente giudizio) solamente la scheda anamnestica ed il modulo di consenso informato correlati alle tre somministrazioni di vaccino da lui ricevute (documenti ritenuti non esaustivi).
Il Collegio, dall'esame della documentazione versata in giudizio, ritiene che:
- non sussiste una posizione giuridica soggettiva differenziata, collegata all'ostensione degli atti richiesti, atteso che il ricorrente non ha circostanziato la latitudine dell'interesse all'accesso, nella triplice accezione di “diretto”, “concreto” ed “attuale”;
- il ricorrente, infatti, richiama (nell'istanza originaria) la necessità di istruire una domanda di indennizzo ai sensi della l. 210/1992, senza nulla aggiungere con riguardo all'interesse specifico ad ottenere i documenti non ostesi;
- peraltro, anche alla luce dell'ampiezza della documentazione richiesta, verrebbe ad integrarsi un surrettizio tentativo di controllo generalizzato sull'andamento dell'azione amministrativa, precluso dalla legge generale sul procedimento;
- da ultimo, con le deduzioni di settore del 18.11.2025, l'amministrazione ha ulteriormente esplicitato al ricorrente ogni utile chiarimento, sia in termini di procedure che di fonti (accessibili) ove reperire le informazioni e i dati di interesse. N. 01745/2025 REG.RIC.
5.2- Per le ragioni sopra esposte, il ricorso è inammissibile.
6.- La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
7.- In ragione dell'esito sfavorevole del giudizio, il Collegio ritiene di dover revocare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, provvisoriamente accolta dalla
Commissione interna a questo TAR.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa le spese di giudizio;
- revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO AN, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Pierluigi OM, Referendario, Estensore N. 01745/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Pierluigi OM TO AN
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 03/12/2025
N. 02668 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01745/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1745 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Vinciprova, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio-rigetto, formatosi sui punti -OMISSIS-, dell'istanza di accesso inoltrata in data 07.08.2025, all'indirizzo dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia
Cervello;
…e la condanna dell'amministrazione all'ostensione della documentazione richiesta. N. 01745/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il dott. Pierluigi
OM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente domanda: i) l'annullamento del silenzio- rigetto, formatosi sui punti -OMISSIS-, dell'istanza di accesso inoltrata in data
07.08.2025, all'indirizzo dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia
Cervello; ii) la condanna dell'amministrazione all'ostensione degli atti richiesti e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento.
Il ricorrente espone di aver presentato un'articolata istanza di accesso agli atti, avente ad oggetto il fascicolo sanitario relativo alla profilassi vaccinale anti Sars-Cov-2, parzialmente riscontrata dall'ente (che si sarebbe limitato a trasmettere la scheda anamnestica ed il modulo di consenso informato correlati alle tre somministrazioni di vaccino ricevute dal ricorrente).
Il ricorso è articolato su un unico motivo di diritto: silenzio-rigetto illegittimo per violazione degli articoli 22-26 della legge 7 agosto 1990, n. 241 – violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 cost. e all'art. 3 l. 241/1990 – violazione del diritto alla tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost. - violazione di legge.
2.- L'A.O. resistente non si costituiva in giudizio ma, attraverso un legale, in data
18.11.2025, depositava documenti e una relazione interna contenente difese/modalità esplicative relative a ciascun punto indicato dal ricorrente.
3.- Con memoria del 20.11.2025, parte ricorrente evidenziava la non satisfattività delle risposte ottenute. N. 01745/2025 REG.RIC.
4.- All'udienza camerale del 2.12.2025, il ricorso veniva trattenuto in decisione, previo avviso, ai sensi dell'art. 73 co. 3 c.p.a., di possibili profili di inammissibilità dello stesso per omessa specificazione dell'interesse all'accesso.
5.- Il ricorso è inammissibile.
5.1- Il perimetro del giudizio si concentra sulla parte dell'istanza di accesso agli atti, originariamente formulata dal ricorrente e non riscontrata dall'amministrazione, relativa sostanzialmente alla disciplina (generale ed organizzativa) adottata dall'Azienda Ospedaliera nelle modalità di somministrazione dei vaccini anti Sars-
Cov-2.
In altri termini, il ricorrente si duole del fatto che l'Azienda gli ha fornito (prima dell'instaurazione del presente giudizio) solamente la scheda anamnestica ed il modulo di consenso informato correlati alle tre somministrazioni di vaccino da lui ricevute (documenti ritenuti non esaustivi).
Il Collegio, dall'esame della documentazione versata in giudizio, ritiene che:
- non sussiste una posizione giuridica soggettiva differenziata, collegata all'ostensione degli atti richiesti, atteso che il ricorrente non ha circostanziato la latitudine dell'interesse all'accesso, nella triplice accezione di “diretto”, “concreto” ed “attuale”;
- il ricorrente, infatti, richiama (nell'istanza originaria) la necessità di istruire una domanda di indennizzo ai sensi della l. 210/1992, senza nulla aggiungere con riguardo all'interesse specifico ad ottenere i documenti non ostesi;
- peraltro, anche alla luce dell'ampiezza della documentazione richiesta, verrebbe ad integrarsi un surrettizio tentativo di controllo generalizzato sull'andamento dell'azione amministrativa, precluso dalla legge generale sul procedimento;
- da ultimo, con le deduzioni di settore del 18.11.2025, l'amministrazione ha ulteriormente esplicitato al ricorrente ogni utile chiarimento, sia in termini di procedure che di fonti (accessibili) ove reperire le informazioni e i dati di interesse. N. 01745/2025 REG.RIC.
5.2- Per le ragioni sopra esposte, il ricorso è inammissibile.
6.- La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
7.- In ragione dell'esito sfavorevole del giudizio, il Collegio ritiene di dover revocare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, provvisoriamente accolta dalla
Commissione interna a questo TAR.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa le spese di giudizio;
- revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO AN, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Pierluigi OM, Referendario, Estensore N. 01745/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Pierluigi OM TO AN
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.