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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 25/11/2025, n. 1581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1581 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 167/2021
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 167/2021 tra
Parte_1 RICORRENTE e
GIUDIZIALE Parte_2 RESISTENTE
Oggi 25 novembre 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. STRAMACCIA EA e l'avv. CALVANI LORENZO oggi Parte_1 sostituiti dall'avv. Francesco Chiappetta Per GIUDIZIALE nessuno Parte_2
Il Giudice invita la parte a rassegnare le conclusioni.
L'avv. Chiappetta si riporta al ricorso (introduttivo e in riassunzione) ed alle note depositate in telematico, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 167/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STRAMACCIA Parte_1 C.F._1 EA e dell'avv. CALVANI LORENZO, con elezione di domicilio in VIALE SPARTACO LAVAGNINI 13 50129 FIRENZE, presso il difensore avv. STRAMACCIA EA PARTE RICORRENTE contro
GIUDIZIALE Parte_2 PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.01.2021, ha esposto e dedotto: Parte_1
a) di essere stato assunto da Astra con contratto di lavoro subordinato a tempo Controparte_1 determinato, dal 3.04.2017 al 31.12.2017, con inquadramento nel livello IV CCNL Trasporti
Spedizione Merci e Logistica, con mansioni di autista;
b) di essere stato assunto dal 2.08.2018 da Full Service Working S.r.l., con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con scadenza al 31.07.2019, con inquadramento nel livello
G1 CCNL Trasporti Spedizione Merci e Logistica, con mansioni di autista;
Part c) di essere stato assunto dal 1.08.2019 da con contratto di lavoro subordinato a Parte_4 tempo determinato, con scadenza al 31.01.2020, con inquadramento nel livello G1 CCNL
Trasporti Spedizione Merci e Logistica, con mansioni di autista;
d) di essere stato assunto, in data 1.01.2020, da con contratto di Parte_2 lavoro subordinato a tempo determinato, con scadenza al 31.03.2020, con inquadramento nel livello IV CCNL Commercio, con mansioni di magazziniere;
e) di avere svolto, senza soluzione di continuità, dal 3.04.2017 al 31.03.2020, la sua prestazione lavorativa presso il magazzino di sito in via Tevere n. 12, a Parte_2
2 PE (FI), con mansioni di magazziniere, dapprima in regime di somministrazione
(irregolare), alle dipendenze delle società Astra Trasporti S.r.l., Full Service Working S.r.l. e Par
e, poi, alle dirette dipendenze della resistente, con contratto di lavoro Parte_4 subordinato a tempo determinato, dal 1.01.2020 al 31.03.2020, osservando il seguente orario di lavoro: dal 3.04.2017 all'ottobre 2018, da novembre a febbraio, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30, da marzo a ottobre, il lunedì, dalle 7.30 alle 12.30 e dalle
14.30 alle 19.30, dal martedì al venerdì, dalle 5.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30; da novembre 2018 fino alla fine del rapporto di lavoro, il lunedì, dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30, dal martedì al venerdì, dalle 5.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30, secondo i turni predisposti da e le direttive impartite da quest'ultimo e da Testimone_1 Persona_1
f) la nullità/illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato del 1.01.2020, impugnato in data 5.08.2020, per assenza della ragione transitoria posta a fondamento dell'apposizione del termine, avendo prestato la sua attività lavorativa sin dal 3.04.2017, dapprima, in regime di somministrazione (irregolare) e, poi, alle dirette dipendenze della resistente, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, dal
1.01.2020 al 31.03.2020, per lo svolgimento di mansioni (di magazziniere) volte a soddisfare esigenze permanenti e durature del datore di lavoro, nonché per difetto dell'indicazione della causale, dovendo l'attività lavorativa svolta in regime di somministrazione a tempo determinato essere considerata ai fini del rispetto dei termini di cui agli artt. 19 e ss. D.lgs. 81/2015, e per superamento del limite massimo di 24 mesi previsto dall'art. 19 D.lgs. 81/2015, dovendosi, a tal fine, tenere conto anche dei periodi di missione svolti presso l'utilizzatore;
g) la violazione dell'art. 7 L. 66/2003, non avendo la società resistente sempre rispettato la previsione secondo la quale il lavoratore ha diritto a n. 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore, con conseguente diritto al risarcimento del danno non patrimoniale subito, da quantificarsi in misura pari al 50% della complessiva retribuzione giornaliera per ogni violazione commessa dal mese di aprile 2017 al mese di ottobre 2017 e dal mese di marzo 2018 fino al 31.03.2020.
Il ricorrente ha, pertanto, chiesto che l'intestato Tribunale: “dichiari la nullità e/o illegittimità della clausola appositiva del termine inserita nel contratto del 1.01.2020 per i motivi indicati in narrativa.
In ogni caso accerti e dichiari la conversione del rapporto a tempo indeterminato full time con inquadramento al livello IV CCNL Commercio per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto ordini alla convenuta di reintegrare e/o riammettere il ricorrente nel posto di lavoro e condanni la convenuta, a titolo risarcitorio, ex art. 28 Dlgs 81/2015 al pagamento in favore del ricorrente di un indennizzo pari
a 12 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del tfr dovuta ad un dipendente di IV livello
3 CCNL Commercio, o il diverso importo ritenuto di giustizia. Accerti il diritto del ricorrente al risarcimento del danno per violazione dell'art 7. L. 66/2003 per i motivi esposti e per l'effetto condanni la società convenuta al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari al 50% della complessiva retribuzione giornaliera per ogni violazione commessa dal mese di aprile 2017 al mese di ottobre 2017 e dal mese di marzo 2018 fino al 31.03.2020, o dalla diversa data ritenuta di giustizia e la diversa somma ritenuta dal Giudice in via equitativa. Oltre interessi e rivalutazione monetaria. Vinte le spese.”.
Si è costituita in giudizio eccependo il proprio difetto di Parte_2 legittimazione passiva con riferimento alla svolta domanda risarcitoria, per il periodo aprile-ottobre
2017 e da marzo 2018 al 31.12.2019 (mentre nei mesi di febbraio e di marzo 2020 il ricorrente restava continuativamente assente dal lavoro, per malattia e CIG), non essendo datrice di lavoro del ricorrente,
e, per il resto, contestando il ricorso e chiedendone la reiezione, in quanto infondato, non avendo il ricorrente chiesto in ricorso l'accertamento della sussistenza inter partes di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, dal 3.04.2017, con mansioni di magazziniere, in difetto, peraltro, di qualsivoglia allegazione e richiesta di prova in ordine alla asserita irregolarità della somministrazione ed essendosi limitato a dedurre la nullità/illegittimità dell'apposizione del termine all'unico contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato inter partes, ovvero quello dal
1.01.2020 al 31.03.2020, unicamente per le ragioni indicate alle pagg. n.
7-8 del ricorso, senza impugnare stragiudizialmente i tre precedenti contratti.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti e con l'audizione di un unico teste di parte ricorrente (sentito all'udienza del 20.09.2022), avendo parte ricorrente rinunciato, all'udienza del 24.10.2023, all'ulteriore teste ammesso, rinuncia accettata dal procuratore di parte resistente.
Con decreto del 12.11.2024, il Tribunale ha dichiarato l'interruzione del processo, ai sensi degli artt.
143, comma 3, del Codice della Crisi e 299 e ss. c.p.c., attesa l'ammissione della società resistente alla procedura della liquidazione giudiziale (come da sentenza del 22.07.2024 dell'intestato Tribunale, n.
174/2024).
Con ricorso del 13.12.2024, parte ricorrente ha riassunto il processo nei confronti della
[...]
, formulando le seguenti conclusioni: “Tutto ciò Controparte_2 premesso i sottoscritti avvocati n.n. RICORRONO IN RIASSUNZIONE al Tribunale di Firenze,
Giudice monocratico del lavoro, affinché dichiari la nullità e/o illegittimità della clausola appositiva del termine inserita nel contratto del 1.01.2020 per i motivi indicati in narrativa. In ogni caso accerti e dichiari la conversione del rapporto a tempo indeterminato full time con inquadramento al livello IV
4 CCNL Commercio per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto ordini alla convenuta di reintegrare
e/o riammettere il ricorrente nel posto di lavoro e condanni la convenuta, a titolo risarcitorio, ex art.
28 Dlgs 81/2015 al pagamento in favore del ricorrente di un indennizzo pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del tfr dovuta ad un dipendente di IV livello CCNL Commercio, o il diverso importo ritenuto di giustizia. Accerti il diritto del ricorrente al risarcimento del danno per violazione dell'art 7. L. 66/2003 per i motivi esposti e per l'effetto condanni la società convenuta al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari al 50% della complessiva retribuzione giornaliera per ogni violazione commessa dal mese di aprile 2017 al mese di ottobre 2017 e dal mese di marzo 2018 fino al 31.03.2020, o dalla diversa data ritenuta di giustizia e la diversa somma ritenuta dal Giudice in via equitativa. Oltre interessi e rivalutazione monetaria. Vinte le spese. Con vittoria di spese e onorari”.
Il ricorso in riassunzione e il decreto di fissazione dell'udienza del 21.05.2025 sono stati ritualmente notificati alla procedura resistente e, con ordinanza del 1.08.2025, il Tribunale ha dichiarato la contumacia di , non Controparte_2 costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notifica (effettuata a mezzo PEC in data
27.03.2025), ai sensi dell'art. 303, ultimo comma, c.p.c.
La causa così riassunta è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
In primo luogo, si evidenzia che il ricorrente ha chiesto, con il ricorso in riassunzione, l'accertamento della nullità/illegittimità dell'apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato concluso con la n data 1.01.2020 (con scadenza Parte_2 al 31.03.2020), con conseguente diritto alla sua riammissione in servizio/reintegra e al pagamento dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 28 D.lgs. 81/2015, nonché la condanna di parte resistente al risarcimento del danno, per violazione dell'art. 7 L. 66/2003.
Secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, nei confronti di un ente in liquidazione coatta amministrativa, come anche di un'impresa in fallimento o in liquidazione giudiziale, le azioni di accertamento o costitutive sono proponibili al di fuori della procedura concorsuale di verifica dello stato passivo solo quando sussiste uno specifico interesse, non altrimenti tutelabile, alla definizione dell'assetto dei rapporti contrattuali pendenti o instaurati dalla procedura, come nel caso della reintegra nel posto di lavoro del dipendente licenziato o dell'attribuzione di una determinata qualifica all'interno dell'ente o azienda, mentre l'accertamento di ogni altro diritto di credito, retributivo, risarcitorio o indennitario, deve avvenire mediante
5 l'insinuazione al passivo (v. Sez. L - , Sentenza n. 27796 del 28/10/2024 (Rv. 672600 - 01).
In particolare, con la predetta pronuncia, la Suprema Corte ha affermato che: “
7. E' costante
l'affermazione di questa S.C. secondo cui, rispetto ai profili lavoristici, «deve distinguersi tra domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive e domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale)», in quanto «per le prime va riconosciuta la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde opera ... la regola della improcedibilità o improseguibilità della domanda» (tra le molte, v. più di recente, Cass. 20 agosto 2013, n. 19271; Cass.
19 giugno 2017, n. 15066). Vanno tuttavia ben chiariti i termini entro cui sono ammesse azioni di accertamento in forme diverse dalla verificazione del passivo, nella liquidazione coatta amministrativa di cui al d. lgs. n. 267 del 1942, o nel fallimento, come anche ora nella liquidazione giudiziale o nella
l.c.a. quale regolata dal Codice della Crisi, trattandosi di discipline del tutto sovrapponibili. 7.1 È noto come le azioni aventi ad oggetto il riconoscimento di diritti pecuniari possono essere iniziate o condotte in sede esterna al concorso - pur dovendosi coordinare comunque con corrispondenti insinuazione al passivo necessarie per partecipare ai riparti - solo in casi eccezionali, imposti dalle norme (art. 88 d.p.r. 602/1973 per i crediti tributari;
art. 96, co. 2, n. 3 l. fall. per i diritti già oggetto di sentenza in sede di cognizione ordinaria al momento di apertura del concorso, da intendersi per esteso alla l.c.a.: Cass. 22 settembre 2023, n. 27163) o inevitabili per struttura dell'ordinamento
(crediti soggetti ad altra giurisdizione: Cass., SS.UU., 16 maggio 2008, n. 12371 Cass. 29 gennaio
1999, n. 789). Ciò in ragione primariamente di esigenze di contraddittorio tra i creditori, regolato attraverso il sistema delle contestazioni e delle impugnazioni dei crediti altrui in sede di verificazione endoconcorsuale.
7.2 Quanto alle azioni di mero accertamento o costitutive, se ne afferma
l'ammissibilità, se non funzionali alla partecipazione al concorso, ma il punto va chiarito, anche a fronte di un assunto della Corte territoriale in ordine ad una generalizzata possibilità di accesso alla tutela di accertamento in sede di cognizione ordinaria pur in pendenza di l.c.a. Infatti, qualunque azione contro una delle procedure qui in esame ha riflessi sul concorso, perché quanto meno comporta, oltre all'impegno processuale, rischi sul piano delle spese di lite che sono destinate in caso di soccombenza a dover essere considerate, in via tra l'altro prededucibile e dunque con preferenza sugli altri creditori. Ma poi, in generale, ogni accertamento patrimoniale o pronuncia di natura costitutiva, imponendo alle procedure di riconoscere diritti di terzi, ha riflessi patrimoniali e comporta pertanto conseguenze rispetto al concorso, dovendosi ritenere che di regola, se vi è interesse di chi agisce ad una certa pronuncia, essa inevitabilmente abbia incidenza patrimoniale sull'impresa o sull'ente in procedura, perché così non può non essere. Il punto non sta dunque tanto nell'interferenza
6 con il concorso dei creditori – difficilmente destinata a mancare - ma nella necessità che sussista un interesse specifico, non realizzabile altrimenti, che imponga l'accertamento di situazioni di terzi in ambito diverso da quello della verificazione. Si tratta del resto della coniugazione ed integrazione, rispetto al caso specifico, del comune e risalente principio per cui l'azione di mero accertamento è sempre ammessa, ma deve ricorrere un interesse giuridicamente tutelato rispetto ad essa (Cass., S.U.,
29 gennaio 1966 n. 347; Cass. 17 febbraio 1970, n. 376; di recente, Cass. 16 luglio 2018, n. 18819).
Solo quell'interesse giustifica in effetti l'alterazione delle regole sull'accertamento endoconcorsuale, che individuano presupposti ineludibili e strutturali di rito e non riguardano in senso stretto la competenza (Cass. 2 agosto 2011, n. 16867; Cass. 20 settembre 2013, n. 21669; Cass. 24 gennaio
2023, n. 2090), afferendo alla tutela più completa del contraddittorio con i creditori.
7.3 Tale condizione si realizza non per qualsivoglia azione, ma solo quando si tratti di azioni che in concreto non possano trovare spazio in una sede, come la verificazione endoconcorsuale, che è in sé costruita per l'accertamento di crediti o di diritti alla restituzione o immobiliari, nei soli riguardi dell'impresa o ente in procedura. Si può in proposito pensare ad accertamenti immobiliari che impongano il contraddittorio con terzi estranei al concorso – non realizzabile nel procedimento di verificazione – e altri casi possono sicuramente emergere nella complessa possibile casistica. In particolare, vanno svolti in sede di cognizione ordinaria gli accertamenti riguardanti l'assetto dei rapporti pendenti che proseguono o comunque intercorrono, per instaurazione successiva, con la procedura (v. anche Cass.
7 febbraio 2020, n. 2990). È infatti a quest'ultimo proposito che si ammette la cognizione al di fuori del concorso anche rispetto alle situazioni lavoristiche. Ciò però non in via indiscriminata, per quanto si è sopra detto, ma solo in ragione di un interesse specifico ed altrimenti non tutelabile. Si consente quindi l'azione di reintegrazione per licenziamento illegittimo (Cass. 30 marzo 2018, n. 7990), quale controversia riguardante lo status del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, estesa per ragioni specifiche e non generalizzabili alla fissazione delle misure delle indennità conseguenti ai sensi dell'art. 18 legge n. 300 del 1970 quale novellato dalla legge n. 92 del 2012 (Cass. 21 giugno 2018, n. 16443). Si consente altresì, tradizionalmente,
l'azione di accertamento del diritto ad una certa qualifica nell'azienda (Cass. 20 agosto 2009, n.
18557; Cass. 6 ottobre 2017, n. 23418), proprio perché la verificazione non fornisce tutele ripristinatorie in forma specifica e dunque non permetterebbe di soddisfare l'interesse del lavoratore a riprendere in concreto l'attività presso l'azienda, pur se in procedura, ed a farlo con le caratteristiche proprie, sul piano professionale, che gli spettano. Ogni altro diritto o credito (retributivo, risarcitorio, indennitario etc.), anche dei lavoratori, non può essere accertato se non attraverso la verificazione
(Cass. 28 ottobre 2021, n. 30512), che è processo scevro da limiti sul piano cognitivo che impongano
7 di privilegiare forme diverse o alternative. È dunque da escludere una generalizzata possibilità – al di fuori della casistica eccezionale di cui sopra o di altre ipotesi in cui emerga quell'interesse specifico altrimenti non tutelabile - di convenire le procedure in via di accertamento di diritti in sede ordinaria.”.
Pertanto, in adesione al suindicato orientamento della giurisprudenza di legittimità e contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente nel ricorso in riassunzione, è senz'altro improseguibile la domanda di accertamento e di condanna della resistente al risarcimento del danno, per violazione dell'art. 7 L.
66/2003, trattandosi di una domanda di accertamento strumentale ad una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro devoluta alla sede concorsuale.
Si ritiene, invece, sulla base dei suindicati principi di diritto affermati dalla Suprema Corte di
Cassazione, esaminabile nel presente giudizio lavoristico la domanda relativa all'accertamento della nullità/illegittimità dell'apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato concluso inter partes in data 1.01.2020 (con scadenza al 31.03.2020) e le domande ad essa conseguenti
(di reintegra/riammissione in servizio del ricorrente e ai sensi dell'art. 28 D.lgs. 81/2015).
A tal proposito, si osserva preliminarmente che, come era stato eccepito dalla società resistente all'epoca in bonis in memoria di costituzione, in ricorso difetta qualsivoglia specifica allegazione e richiesta di prova in ordine alla asserita irregolarità della somministrazione, in relazione ai contratti Part conclusi dal ricorrente con le società Astra Trasporti S.r.l., Full Service Working S.r.l. e Pt_4
(considerato che nella somministrazione – regolare – di manodopera il potere organizzativo e
[...] direttivo sulla attività del lavoratore è esercitato dall'utilizzatore).
Peraltro, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente (in particolare, la scheda anagrafico professionale di cui al doc. n. 2 del fascicolo di parte ricorrente) emerge che soltanto il contratto concluso dal ricorrente con Astra Trasporti S.r.l. era a tempo determinato (dal 3.04.2017 al
31.12.2017), al contrario, i contratti conclusi dal ricorrente con Full Service Working S.r.l. e con Part erano a tempo indeterminato, rispettivamente dal 2.01.2018 (cessato il 31.07.2019) e Parte_4 dal 1.08.2019 (cessato il 31.01.2020), entrambi a seguito di trasformazione degli originari contratti a tempo determinato;
v. doc. n. 2 e 4 del fascicolo di parte ricorrente.
Ancora, l'unico teste escusso nel corso del presente giudizio, , ex dipendente Testimone_2 della società resistente all'epoca in bonis, nulla ha saputo riferire in ordine al periodo 3.04.2017-
31.12.2017 e dal 2.01.2018 al marzo 2019 (anche con riferimento alla sede di lavoro, alle mansioni e agli orari del ricorrente), essendo stato il teste assunto soltanto nell'aprile 2019.
Ciò posto, l'art. 19 D.lgs. 81/2015 (Apposizione del termine e durata massima) nella formulazione ratione temporis vigente prevedeva che: “1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un
8 termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria. (10) ((11)) 1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi. (10) ((11)) 2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro
e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
(10) ((11)) 3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto
a tempo indeterminato dalla data della stipulazione. 4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato;
in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi.
(10) ((11)) 5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonché le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le modalità definite dai contratti collettivi. (5)”.
Ebbene, tenuto conto dei motivi di prospettata nullità/illegittimità dell'apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato del 1.01.2020 di cui alle pagg. n.
7-8 del ricorso
(ritrascritte nel ricorso in riassunzione) e a fronte delle radicali contestazioni di cui alla memoria di costituzione depositata dalla società resistente allora in bonis, deve nuovamente evidenziarsi (con
9 riferimento al primo motivo di illegittima apposizione del termine indicato in ricorso) il difetto di qualsivoglia specifica allegazione e richiesta di prova in ordine alla asserita irregolarità della somministrazione in relazione ai contratti conclusi dal ricorrente con le società Astra Trasporti S.r.l., Part Full Service Working S.r.l. e considerato, altresì, che l'unico teste escusso, Parte_4 [...]
, ha potuto riferire (anche sulla sede, sulle mansioni e sull'orario) unicamente per il Tes_2 periodo da aprile 2019 a gennaio 2020 (essendo stato il ricorrente continuativamente assente dal lavoro, per malattia e CIG, nei mesi di febbraio e marzo 2020).
Risulta, inoltre, del tutto generico (e apodittico) il secondo motivo di nullità/illegittimità dell'apposizione del termine, considerato, peraltro, che l'unico teste escusso ha riferito della presenza anche di un altro lavoratore addetto al magazzino (ovvero, il capo magazziniere . Per_2
Anche il terzo e il quarto motivo di nullità/illegittimità dell'apposizione del termine sono infondati, poiché il contratto a termine del 1.01.2020 prevedeva una durata di 3 mesi e i contratti conclusi dal Part ricorrente con Full Service Working S.r.l. e erano a tempo indeterminato e non già a Parte_4 tempo determinato, come sostenuto in ricorso, non essendosi, in ogni caso, configurate, nella fattispecie, missioni “aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato” (in difetto, peraltro, della produzione del CCNL Trasporto, Spedizione, Merci e Logistica).
Pertanto, la domanda di accertamento della nullità/illegittimità del termine apposto al contratto del
1.01.2020 e le domande ad essa conseguenti (di reintegra/riammissione in servizio del ricorrente e ai sensi dell'art. 28 D.lgs. 81/2015) devono essere respinte.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese
Nulla sulle spese, stante la contumacia di giudiziale. Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'improseguibilità della domanda di risarcimento del danno per violazione dell'art. 7 L.
66/2003;
- per il resto, rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
10 Firenze, 25 novembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
11
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 167/2021 tra
Parte_1 RICORRENTE e
GIUDIZIALE Parte_2 RESISTENTE
Oggi 25 novembre 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. STRAMACCIA EA e l'avv. CALVANI LORENZO oggi Parte_1 sostituiti dall'avv. Francesco Chiappetta Per GIUDIZIALE nessuno Parte_2
Il Giudice invita la parte a rassegnare le conclusioni.
L'avv. Chiappetta si riporta al ricorso (introduttivo e in riassunzione) ed alle note depositate in telematico, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 167/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STRAMACCIA Parte_1 C.F._1 EA e dell'avv. CALVANI LORENZO, con elezione di domicilio in VIALE SPARTACO LAVAGNINI 13 50129 FIRENZE, presso il difensore avv. STRAMACCIA EA PARTE RICORRENTE contro
GIUDIZIALE Parte_2 PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.01.2021, ha esposto e dedotto: Parte_1
a) di essere stato assunto da Astra con contratto di lavoro subordinato a tempo Controparte_1 determinato, dal 3.04.2017 al 31.12.2017, con inquadramento nel livello IV CCNL Trasporti
Spedizione Merci e Logistica, con mansioni di autista;
b) di essere stato assunto dal 2.08.2018 da Full Service Working S.r.l., con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con scadenza al 31.07.2019, con inquadramento nel livello
G1 CCNL Trasporti Spedizione Merci e Logistica, con mansioni di autista;
Part c) di essere stato assunto dal 1.08.2019 da con contratto di lavoro subordinato a Parte_4 tempo determinato, con scadenza al 31.01.2020, con inquadramento nel livello G1 CCNL
Trasporti Spedizione Merci e Logistica, con mansioni di autista;
d) di essere stato assunto, in data 1.01.2020, da con contratto di Parte_2 lavoro subordinato a tempo determinato, con scadenza al 31.03.2020, con inquadramento nel livello IV CCNL Commercio, con mansioni di magazziniere;
e) di avere svolto, senza soluzione di continuità, dal 3.04.2017 al 31.03.2020, la sua prestazione lavorativa presso il magazzino di sito in via Tevere n. 12, a Parte_2
2 PE (FI), con mansioni di magazziniere, dapprima in regime di somministrazione
(irregolare), alle dipendenze delle società Astra Trasporti S.r.l., Full Service Working S.r.l. e Par
e, poi, alle dirette dipendenze della resistente, con contratto di lavoro Parte_4 subordinato a tempo determinato, dal 1.01.2020 al 31.03.2020, osservando il seguente orario di lavoro: dal 3.04.2017 all'ottobre 2018, da novembre a febbraio, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30, da marzo a ottobre, il lunedì, dalle 7.30 alle 12.30 e dalle
14.30 alle 19.30, dal martedì al venerdì, dalle 5.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30; da novembre 2018 fino alla fine del rapporto di lavoro, il lunedì, dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30, dal martedì al venerdì, dalle 5.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30, secondo i turni predisposti da e le direttive impartite da quest'ultimo e da Testimone_1 Persona_1
f) la nullità/illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato del 1.01.2020, impugnato in data 5.08.2020, per assenza della ragione transitoria posta a fondamento dell'apposizione del termine, avendo prestato la sua attività lavorativa sin dal 3.04.2017, dapprima, in regime di somministrazione (irregolare) e, poi, alle dirette dipendenze della resistente, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, dal
1.01.2020 al 31.03.2020, per lo svolgimento di mansioni (di magazziniere) volte a soddisfare esigenze permanenti e durature del datore di lavoro, nonché per difetto dell'indicazione della causale, dovendo l'attività lavorativa svolta in regime di somministrazione a tempo determinato essere considerata ai fini del rispetto dei termini di cui agli artt. 19 e ss. D.lgs. 81/2015, e per superamento del limite massimo di 24 mesi previsto dall'art. 19 D.lgs. 81/2015, dovendosi, a tal fine, tenere conto anche dei periodi di missione svolti presso l'utilizzatore;
g) la violazione dell'art. 7 L. 66/2003, non avendo la società resistente sempre rispettato la previsione secondo la quale il lavoratore ha diritto a n. 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore, con conseguente diritto al risarcimento del danno non patrimoniale subito, da quantificarsi in misura pari al 50% della complessiva retribuzione giornaliera per ogni violazione commessa dal mese di aprile 2017 al mese di ottobre 2017 e dal mese di marzo 2018 fino al 31.03.2020.
Il ricorrente ha, pertanto, chiesto che l'intestato Tribunale: “dichiari la nullità e/o illegittimità della clausola appositiva del termine inserita nel contratto del 1.01.2020 per i motivi indicati in narrativa.
In ogni caso accerti e dichiari la conversione del rapporto a tempo indeterminato full time con inquadramento al livello IV CCNL Commercio per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto ordini alla convenuta di reintegrare e/o riammettere il ricorrente nel posto di lavoro e condanni la convenuta, a titolo risarcitorio, ex art. 28 Dlgs 81/2015 al pagamento in favore del ricorrente di un indennizzo pari
a 12 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del tfr dovuta ad un dipendente di IV livello
3 CCNL Commercio, o il diverso importo ritenuto di giustizia. Accerti il diritto del ricorrente al risarcimento del danno per violazione dell'art 7. L. 66/2003 per i motivi esposti e per l'effetto condanni la società convenuta al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari al 50% della complessiva retribuzione giornaliera per ogni violazione commessa dal mese di aprile 2017 al mese di ottobre 2017 e dal mese di marzo 2018 fino al 31.03.2020, o dalla diversa data ritenuta di giustizia e la diversa somma ritenuta dal Giudice in via equitativa. Oltre interessi e rivalutazione monetaria. Vinte le spese.”.
Si è costituita in giudizio eccependo il proprio difetto di Parte_2 legittimazione passiva con riferimento alla svolta domanda risarcitoria, per il periodo aprile-ottobre
2017 e da marzo 2018 al 31.12.2019 (mentre nei mesi di febbraio e di marzo 2020 il ricorrente restava continuativamente assente dal lavoro, per malattia e CIG), non essendo datrice di lavoro del ricorrente,
e, per il resto, contestando il ricorso e chiedendone la reiezione, in quanto infondato, non avendo il ricorrente chiesto in ricorso l'accertamento della sussistenza inter partes di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, dal 3.04.2017, con mansioni di magazziniere, in difetto, peraltro, di qualsivoglia allegazione e richiesta di prova in ordine alla asserita irregolarità della somministrazione ed essendosi limitato a dedurre la nullità/illegittimità dell'apposizione del termine all'unico contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato inter partes, ovvero quello dal
1.01.2020 al 31.03.2020, unicamente per le ragioni indicate alle pagg. n.
7-8 del ricorso, senza impugnare stragiudizialmente i tre precedenti contratti.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti e con l'audizione di un unico teste di parte ricorrente (sentito all'udienza del 20.09.2022), avendo parte ricorrente rinunciato, all'udienza del 24.10.2023, all'ulteriore teste ammesso, rinuncia accettata dal procuratore di parte resistente.
Con decreto del 12.11.2024, il Tribunale ha dichiarato l'interruzione del processo, ai sensi degli artt.
143, comma 3, del Codice della Crisi e 299 e ss. c.p.c., attesa l'ammissione della società resistente alla procedura della liquidazione giudiziale (come da sentenza del 22.07.2024 dell'intestato Tribunale, n.
174/2024).
Con ricorso del 13.12.2024, parte ricorrente ha riassunto il processo nei confronti della
[...]
, formulando le seguenti conclusioni: “Tutto ciò Controparte_2 premesso i sottoscritti avvocati n.n. RICORRONO IN RIASSUNZIONE al Tribunale di Firenze,
Giudice monocratico del lavoro, affinché dichiari la nullità e/o illegittimità della clausola appositiva del termine inserita nel contratto del 1.01.2020 per i motivi indicati in narrativa. In ogni caso accerti e dichiari la conversione del rapporto a tempo indeterminato full time con inquadramento al livello IV
4 CCNL Commercio per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto ordini alla convenuta di reintegrare
e/o riammettere il ricorrente nel posto di lavoro e condanni la convenuta, a titolo risarcitorio, ex art.
28 Dlgs 81/2015 al pagamento in favore del ricorrente di un indennizzo pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del tfr dovuta ad un dipendente di IV livello CCNL Commercio, o il diverso importo ritenuto di giustizia. Accerti il diritto del ricorrente al risarcimento del danno per violazione dell'art 7. L. 66/2003 per i motivi esposti e per l'effetto condanni la società convenuta al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari al 50% della complessiva retribuzione giornaliera per ogni violazione commessa dal mese di aprile 2017 al mese di ottobre 2017 e dal mese di marzo 2018 fino al 31.03.2020, o dalla diversa data ritenuta di giustizia e la diversa somma ritenuta dal Giudice in via equitativa. Oltre interessi e rivalutazione monetaria. Vinte le spese. Con vittoria di spese e onorari”.
Il ricorso in riassunzione e il decreto di fissazione dell'udienza del 21.05.2025 sono stati ritualmente notificati alla procedura resistente e, con ordinanza del 1.08.2025, il Tribunale ha dichiarato la contumacia di , non Controparte_2 costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notifica (effettuata a mezzo PEC in data
27.03.2025), ai sensi dell'art. 303, ultimo comma, c.p.c.
La causa così riassunta è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
In primo luogo, si evidenzia che il ricorrente ha chiesto, con il ricorso in riassunzione, l'accertamento della nullità/illegittimità dell'apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato concluso con la n data 1.01.2020 (con scadenza Parte_2 al 31.03.2020), con conseguente diritto alla sua riammissione in servizio/reintegra e al pagamento dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 28 D.lgs. 81/2015, nonché la condanna di parte resistente al risarcimento del danno, per violazione dell'art. 7 L. 66/2003.
Secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, nei confronti di un ente in liquidazione coatta amministrativa, come anche di un'impresa in fallimento o in liquidazione giudiziale, le azioni di accertamento o costitutive sono proponibili al di fuori della procedura concorsuale di verifica dello stato passivo solo quando sussiste uno specifico interesse, non altrimenti tutelabile, alla definizione dell'assetto dei rapporti contrattuali pendenti o instaurati dalla procedura, come nel caso della reintegra nel posto di lavoro del dipendente licenziato o dell'attribuzione di una determinata qualifica all'interno dell'ente o azienda, mentre l'accertamento di ogni altro diritto di credito, retributivo, risarcitorio o indennitario, deve avvenire mediante
5 l'insinuazione al passivo (v. Sez. L - , Sentenza n. 27796 del 28/10/2024 (Rv. 672600 - 01).
In particolare, con la predetta pronuncia, la Suprema Corte ha affermato che: “
7. E' costante
l'affermazione di questa S.C. secondo cui, rispetto ai profili lavoristici, «deve distinguersi tra domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive e domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale)», in quanto «per le prime va riconosciuta la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde opera ... la regola della improcedibilità o improseguibilità della domanda» (tra le molte, v. più di recente, Cass. 20 agosto 2013, n. 19271; Cass.
19 giugno 2017, n. 15066). Vanno tuttavia ben chiariti i termini entro cui sono ammesse azioni di accertamento in forme diverse dalla verificazione del passivo, nella liquidazione coatta amministrativa di cui al d. lgs. n. 267 del 1942, o nel fallimento, come anche ora nella liquidazione giudiziale o nella
l.c.a. quale regolata dal Codice della Crisi, trattandosi di discipline del tutto sovrapponibili. 7.1 È noto come le azioni aventi ad oggetto il riconoscimento di diritti pecuniari possono essere iniziate o condotte in sede esterna al concorso - pur dovendosi coordinare comunque con corrispondenti insinuazione al passivo necessarie per partecipare ai riparti - solo in casi eccezionali, imposti dalle norme (art. 88 d.p.r. 602/1973 per i crediti tributari;
art. 96, co. 2, n. 3 l. fall. per i diritti già oggetto di sentenza in sede di cognizione ordinaria al momento di apertura del concorso, da intendersi per esteso alla l.c.a.: Cass. 22 settembre 2023, n. 27163) o inevitabili per struttura dell'ordinamento
(crediti soggetti ad altra giurisdizione: Cass., SS.UU., 16 maggio 2008, n. 12371 Cass. 29 gennaio
1999, n. 789). Ciò in ragione primariamente di esigenze di contraddittorio tra i creditori, regolato attraverso il sistema delle contestazioni e delle impugnazioni dei crediti altrui in sede di verificazione endoconcorsuale.
7.2 Quanto alle azioni di mero accertamento o costitutive, se ne afferma
l'ammissibilità, se non funzionali alla partecipazione al concorso, ma il punto va chiarito, anche a fronte di un assunto della Corte territoriale in ordine ad una generalizzata possibilità di accesso alla tutela di accertamento in sede di cognizione ordinaria pur in pendenza di l.c.a. Infatti, qualunque azione contro una delle procedure qui in esame ha riflessi sul concorso, perché quanto meno comporta, oltre all'impegno processuale, rischi sul piano delle spese di lite che sono destinate in caso di soccombenza a dover essere considerate, in via tra l'altro prededucibile e dunque con preferenza sugli altri creditori. Ma poi, in generale, ogni accertamento patrimoniale o pronuncia di natura costitutiva, imponendo alle procedure di riconoscere diritti di terzi, ha riflessi patrimoniali e comporta pertanto conseguenze rispetto al concorso, dovendosi ritenere che di regola, se vi è interesse di chi agisce ad una certa pronuncia, essa inevitabilmente abbia incidenza patrimoniale sull'impresa o sull'ente in procedura, perché così non può non essere. Il punto non sta dunque tanto nell'interferenza
6 con il concorso dei creditori – difficilmente destinata a mancare - ma nella necessità che sussista un interesse specifico, non realizzabile altrimenti, che imponga l'accertamento di situazioni di terzi in ambito diverso da quello della verificazione. Si tratta del resto della coniugazione ed integrazione, rispetto al caso specifico, del comune e risalente principio per cui l'azione di mero accertamento è sempre ammessa, ma deve ricorrere un interesse giuridicamente tutelato rispetto ad essa (Cass., S.U.,
29 gennaio 1966 n. 347; Cass. 17 febbraio 1970, n. 376; di recente, Cass. 16 luglio 2018, n. 18819).
Solo quell'interesse giustifica in effetti l'alterazione delle regole sull'accertamento endoconcorsuale, che individuano presupposti ineludibili e strutturali di rito e non riguardano in senso stretto la competenza (Cass. 2 agosto 2011, n. 16867; Cass. 20 settembre 2013, n. 21669; Cass. 24 gennaio
2023, n. 2090), afferendo alla tutela più completa del contraddittorio con i creditori.
7.3 Tale condizione si realizza non per qualsivoglia azione, ma solo quando si tratti di azioni che in concreto non possano trovare spazio in una sede, come la verificazione endoconcorsuale, che è in sé costruita per l'accertamento di crediti o di diritti alla restituzione o immobiliari, nei soli riguardi dell'impresa o ente in procedura. Si può in proposito pensare ad accertamenti immobiliari che impongano il contraddittorio con terzi estranei al concorso – non realizzabile nel procedimento di verificazione – e altri casi possono sicuramente emergere nella complessa possibile casistica. In particolare, vanno svolti in sede di cognizione ordinaria gli accertamenti riguardanti l'assetto dei rapporti pendenti che proseguono o comunque intercorrono, per instaurazione successiva, con la procedura (v. anche Cass.
7 febbraio 2020, n. 2990). È infatti a quest'ultimo proposito che si ammette la cognizione al di fuori del concorso anche rispetto alle situazioni lavoristiche. Ciò però non in via indiscriminata, per quanto si è sopra detto, ma solo in ragione di un interesse specifico ed altrimenti non tutelabile. Si consente quindi l'azione di reintegrazione per licenziamento illegittimo (Cass. 30 marzo 2018, n. 7990), quale controversia riguardante lo status del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, estesa per ragioni specifiche e non generalizzabili alla fissazione delle misure delle indennità conseguenti ai sensi dell'art. 18 legge n. 300 del 1970 quale novellato dalla legge n. 92 del 2012 (Cass. 21 giugno 2018, n. 16443). Si consente altresì, tradizionalmente,
l'azione di accertamento del diritto ad una certa qualifica nell'azienda (Cass. 20 agosto 2009, n.
18557; Cass. 6 ottobre 2017, n. 23418), proprio perché la verificazione non fornisce tutele ripristinatorie in forma specifica e dunque non permetterebbe di soddisfare l'interesse del lavoratore a riprendere in concreto l'attività presso l'azienda, pur se in procedura, ed a farlo con le caratteristiche proprie, sul piano professionale, che gli spettano. Ogni altro diritto o credito (retributivo, risarcitorio, indennitario etc.), anche dei lavoratori, non può essere accertato se non attraverso la verificazione
(Cass. 28 ottobre 2021, n. 30512), che è processo scevro da limiti sul piano cognitivo che impongano
7 di privilegiare forme diverse o alternative. È dunque da escludere una generalizzata possibilità – al di fuori della casistica eccezionale di cui sopra o di altre ipotesi in cui emerga quell'interesse specifico altrimenti non tutelabile - di convenire le procedure in via di accertamento di diritti in sede ordinaria.”.
Pertanto, in adesione al suindicato orientamento della giurisprudenza di legittimità e contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente nel ricorso in riassunzione, è senz'altro improseguibile la domanda di accertamento e di condanna della resistente al risarcimento del danno, per violazione dell'art. 7 L.
66/2003, trattandosi di una domanda di accertamento strumentale ad una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro devoluta alla sede concorsuale.
Si ritiene, invece, sulla base dei suindicati principi di diritto affermati dalla Suprema Corte di
Cassazione, esaminabile nel presente giudizio lavoristico la domanda relativa all'accertamento della nullità/illegittimità dell'apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato concluso inter partes in data 1.01.2020 (con scadenza al 31.03.2020) e le domande ad essa conseguenti
(di reintegra/riammissione in servizio del ricorrente e ai sensi dell'art. 28 D.lgs. 81/2015).
A tal proposito, si osserva preliminarmente che, come era stato eccepito dalla società resistente all'epoca in bonis in memoria di costituzione, in ricorso difetta qualsivoglia specifica allegazione e richiesta di prova in ordine alla asserita irregolarità della somministrazione, in relazione ai contratti Part conclusi dal ricorrente con le società Astra Trasporti S.r.l., Full Service Working S.r.l. e Pt_4
(considerato che nella somministrazione – regolare – di manodopera il potere organizzativo e
[...] direttivo sulla attività del lavoratore è esercitato dall'utilizzatore).
Peraltro, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente (in particolare, la scheda anagrafico professionale di cui al doc. n. 2 del fascicolo di parte ricorrente) emerge che soltanto il contratto concluso dal ricorrente con Astra Trasporti S.r.l. era a tempo determinato (dal 3.04.2017 al
31.12.2017), al contrario, i contratti conclusi dal ricorrente con Full Service Working S.r.l. e con Part erano a tempo indeterminato, rispettivamente dal 2.01.2018 (cessato il 31.07.2019) e Parte_4 dal 1.08.2019 (cessato il 31.01.2020), entrambi a seguito di trasformazione degli originari contratti a tempo determinato;
v. doc. n. 2 e 4 del fascicolo di parte ricorrente.
Ancora, l'unico teste escusso nel corso del presente giudizio, , ex dipendente Testimone_2 della società resistente all'epoca in bonis, nulla ha saputo riferire in ordine al periodo 3.04.2017-
31.12.2017 e dal 2.01.2018 al marzo 2019 (anche con riferimento alla sede di lavoro, alle mansioni e agli orari del ricorrente), essendo stato il teste assunto soltanto nell'aprile 2019.
Ciò posto, l'art. 19 D.lgs. 81/2015 (Apposizione del termine e durata massima) nella formulazione ratione temporis vigente prevedeva che: “1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un
8 termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria. (10) ((11)) 1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi. (10) ((11)) 2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro
e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
(10) ((11)) 3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto
a tempo indeterminato dalla data della stipulazione. 4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato;
in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi.
(10) ((11)) 5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonché le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le modalità definite dai contratti collettivi. (5)”.
Ebbene, tenuto conto dei motivi di prospettata nullità/illegittimità dell'apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato del 1.01.2020 di cui alle pagg. n.
7-8 del ricorso
(ritrascritte nel ricorso in riassunzione) e a fronte delle radicali contestazioni di cui alla memoria di costituzione depositata dalla società resistente allora in bonis, deve nuovamente evidenziarsi (con
9 riferimento al primo motivo di illegittima apposizione del termine indicato in ricorso) il difetto di qualsivoglia specifica allegazione e richiesta di prova in ordine alla asserita irregolarità della somministrazione in relazione ai contratti conclusi dal ricorrente con le società Astra Trasporti S.r.l., Part Full Service Working S.r.l. e considerato, altresì, che l'unico teste escusso, Parte_4 [...]
, ha potuto riferire (anche sulla sede, sulle mansioni e sull'orario) unicamente per il Tes_2 periodo da aprile 2019 a gennaio 2020 (essendo stato il ricorrente continuativamente assente dal lavoro, per malattia e CIG, nei mesi di febbraio e marzo 2020).
Risulta, inoltre, del tutto generico (e apodittico) il secondo motivo di nullità/illegittimità dell'apposizione del termine, considerato, peraltro, che l'unico teste escusso ha riferito della presenza anche di un altro lavoratore addetto al magazzino (ovvero, il capo magazziniere . Per_2
Anche il terzo e il quarto motivo di nullità/illegittimità dell'apposizione del termine sono infondati, poiché il contratto a termine del 1.01.2020 prevedeva una durata di 3 mesi e i contratti conclusi dal Part ricorrente con Full Service Working S.r.l. e erano a tempo indeterminato e non già a Parte_4 tempo determinato, come sostenuto in ricorso, non essendosi, in ogni caso, configurate, nella fattispecie, missioni “aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato” (in difetto, peraltro, della produzione del CCNL Trasporto, Spedizione, Merci e Logistica).
Pertanto, la domanda di accertamento della nullità/illegittimità del termine apposto al contratto del
1.01.2020 e le domande ad essa conseguenti (di reintegra/riammissione in servizio del ricorrente e ai sensi dell'art. 28 D.lgs. 81/2015) devono essere respinte.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese
Nulla sulle spese, stante la contumacia di giudiziale. Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'improseguibilità della domanda di risarcimento del danno per violazione dell'art. 7 L.
66/2003;
- per il resto, rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
10 Firenze, 25 novembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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