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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 19/12/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. AR GR Presidente dott. Gaetano Catalani Giudice dott. IZ RA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 1482/2022 R.G., avente ad oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promosso da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), con l'avv. VINCI LUCIANO NATALE C.F._1
- ricorrente -
NEI CONFRONTI DI
, nata a [...] l'[...] (C.F. ), con CP_1 C.F._2
l'avv. SISTO ROCCA
- resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
- intervenuto –
All'udienza del 23/9/2025, la causa è passata in decisione sulle conclusioni dei procuratori costituiti, che qui si intendono integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/9/2022 chiedeva a Parte_1 questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 6/8/1990 in Pompei (NA) con , dalla quale si era separato CP_1 consensualmente in forza di decreto di omologa di questo Tribunale del 27/10/2021 e dalla cui unione erano nati i figli (il 18/9/1991) e (il 13/9/1995), Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni ed autonomi economicamente, chiedendo, nel caso in cui la resistente avesse formulato apposita domanda, che non fosse riconosciuto in suo favore alcuna somma a titolo di assegno divorzile, ritenendo l'insussistenza dei presupposti per il suo riconoscimento.
Il ricorso introduttivo ed il decreto di fissazione di udienza venivano notificati alla resistente ex art. 143 c.p.c.. non si costituiva in giudizio né compariva all'udienza di CP_1 comparizione dei coniugi del 15/11/2022, all'esito della quale, sentito il ricorrente, il
Giudice confermava le condizioni della separazione e disponeva per il prosieguo dinanzi al Giudice istruttore.
Con memoria integrativa del 4/1/2023 il reiterava le proprie richieste. Parte_1
Con comparsa di costituzione del 16/2/2023 si costituiva in giudizio la resistente, la quale non si opponeva alla domanda di divorzio, ma chiedeva riconoscersi in suo favore, ritenendone sussistenti i presupposti, un assegno divorzile nella stessa misura dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione, ovvero nella misura di €
1.200,00 mensili.
All'udienza cartolare del 17/3/2022 il Giudice disponeva la comparizione delle parti al fine di tentare la conciliazione e, all'udienza del 7/7/2023, formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. (consistente nel trasformare il divorzio da contenzioso in congiunto con riconoscimento di un assegno divorzile in favore della di € CP_1
1.000,00 mensili) che veniva accettata dalla resistente e rifiutata dal ricorrente.
Con sentenza parziale sullo stato n. 908/2023 pubblicata il 16/11/2023 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Concessi i termini ex art. 183, VI comma c.p.c., in sede di istruzione venivano espletati gli interrogatori formali delle parti, reciprocamente deferiti, e la prova testimoniale a mezzo delle testi sorella della resistente, e Tes_1 Tes_2
, sorella del ricorrente.
[...]
Acquisite le rispettive proposte transattive, con ordinanza del 4/7/2025 il Giudice formulava alle parti una seconda proposta conciliativa (consistente nel definire il giudizio di divorzio con riconoscimento di un assegno divorzile in favore della di € 1.000,00 CP_1 mensili sino al pensionamento di costei, e di € 500,00 ad avvenuto pensionamento), che veniva accettata dalla e rifiutata dal . CP_1 Parte_1
Pertanto, all'udienza del 23/9/2025, fatte precisare le conclusioni, il Giudice rimetteva al Collegio per la decisione, con concessione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche. Questo Tribunale si è già espresso con sentenza non definitiva sullo status n.
908/2023 pubblicata il 16/11/2023, dunque rimane da esaminare esclusivamente la domanda riconvenzionale di assegno divorzile formulata dalla resistente.
Ai sensi dell'art. 5 comma 6 legge n. 898/70, il diritto all'assegno divorzile deve essere riconosciuto in favore del coniuge che “non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
La sentenza a Sezioni Unite n. 18287 del 11/07/2018 ha attribuito una funzione assistenziale, compensativa e perequativa ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile: "Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Pertanto ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile deve tenersi conto delle risorse economiche di cui dispone l'ex coniuge più debole e se tali risorse siano sufficienti ad assicurare una esistenza libera e dignitosa ed un'adeguata autosufficienza economica, nonostante la sproporzione delle rispettive posizioni economiche delle parti".
Secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, quindi, la funzione dell'assegno di divorzio non è quella di ricostituire il tenore di vita coniugale, bensì quella di assistere il coniuge incolpevolmente privo di mezzi adeguati nonché di riequilibrare le condizioni economiche degli ex coniugi nei casi in cui vi sia la prova - il cui onere ricade sul richiedente l'assegno - che la sperequazione reddituale esistente al momento del divorzio sia stata causata dalle scelte comuni di vita delle parti, per effetto delle quali uno dei due abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi alla cura della famiglia, così contribuendo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune o di quello dell'altro coniuge (v. Cass. 17/04/2019 n. 10781).
Al fine di accertare se il coniuge richiedente abbia diritto all'assegno è pertanto necessario in primo luogo verificare se vi sia una disparità tra le rispettive situazioni economico - patrimoniali degli ex coniugi;
una volta raggiunta la prova di tale circostanza, è necessario accertare (e in entrambi i casi, come si è detto, l'onere probatorio ricade sul coniuge richiedente l'assegno, il quale peraltro ben potrà assolverlo anche mediante presunzioni) se questa disparità sia stata causata da scelte condivise in ordine alla gestione del ménage familiare e ai rispettivi ruoli all'interno della famiglia, e se il coniuge economicamente più debole non abbia la possibilità di superare (o quanto meno ridurre) il divario esistente, sotto il profilo delle concrete, effettive ed attuali possibilità di trovare un lavoro o di ottenere una più remunerativa occupazione, in considerazione della sua età, delle pregresse esperienze professionali, delle condizioni del mercato del lavoro e così via. Una volta accertate tali circostanze, l'entità dell'assegno non dovrà essere liquidata in misura corrispondente alla somma di denaro necessaria a mantenere
(sia pur in via solo tendenziale) il pregresso tenore di vita, bensì in misura adeguata a colmare il divario avendo riguardo “al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente”.
Fatta questa necessaria premessa in punto di diritto, occorre pertanto verificare se, alla luce del materiale istruttorio in atti, nel caso di specie la resistente abbia diritto all'assegno divorzile.
La sin dal primo scritto difensivo, ha formulato domanda di assegno CP_1 divorzile in considerazione della rilevante disparità economica esistente tra i coniugi, rappresentando di aver dedicato la sua vita alla famiglia e alla crescita dei figli, nonché alla crescita dell'impresa familiare e al patrimonio immobiliare del marito, sacrificando anche le sue aspettative professionali e senza percepire alcun utile;
di contro, il ricorrente ha chiesto che non le fosse riconosciuto alcunché, sostenendo che la moglie, in costanza di matrimonio, non avrebbe in alcun modo sacrificato le proprie aspirazioni nell'interesse della famiglia, senza alcuna abnegazione di sé e godendo degli utili connessi all'impresa familiare costituita il 30/12/1996. Invero, da una valutazione comparativa della situazione reddituale delle parti emerge uno squilibrio tra le condizioni economiche delle parti, tenuto conto che il ricorrente, per l'attività di agente di commercio, ha prodotto redditi d'impresa nell'anno di imposta 2019 di € 69.393,00, nell'anno di imposta 2020 di € 66.724,00 e nell'anno di imposta 2021 di € 75.747,00; inoltre costui è amministratore unico di due società operanti nel settore agroalimentare che, dalle ultime dichiarazioni dei redditi allegate in atti, risultano aver prodotto utili di esercizio per migliaia di euro, nonché gestore di beni confluiti in un trust;
ancora, risulta proprietario esclusivo oppure comproprietario al 50% con la società agricola a r.l. di numerosi beni immobili e terreni siti nei CP_2 comuni di Policoro, Stigliano e Scanzano Jonico, come da visure camerali in atti.
Attualmente il è andato in pensione e, sul punto, in sede di interrogatorio Parte_1 formale all'udienza del 7/6/2024, così ha dichiarato : “Quando andrò in pensione percepirò il trattamento di fine rapporto (FIRR) e la pensione con un'integrazione di €
200,00 più la pensione ordinaria dell'INPS, è vero che ho stipulato un fondo pensione per il quale pago € 5.000,00 annui”.
La di contro, percepisce solo l'assegno di mantenimento e andrà in pensione CP_1 solamente tra qualche anno, ovvero al compimento dei 67 anni di età, percependo una pensione di circa € 500,00 mensili, come da prospetto INPS allegato in atti;
non possiede alcun bene immobile, abita in un immobile in locazione, per il quale paga un canone pari ad € 450,00 mensili.
Ancora, va rilevato che in seguito agli accordi di separazione la riceveva dal CP_1
l'importo di € 260.000,00 quale frutto della cessione della resistente, in favore Parte_1 del ricorrente, della propria quota di proprietà della casa coniugale (per un valore di €
230.000,00) e di un terreno seminativo (per un valore di € 20.000,00), nonché della quota societaria del 10% della società OR ss (per un valore di € 10.000,00).
Quanto alla gestione del ménage familiare, dalle dichiarazioni delle testi è emerso che la si occupava della casa e dei figli;
in particolare, la teste sorella CP_1 Tes_1 della ricorrente, dichiarava che “Fino a quando i bambini erano piccoli, mia sorella si occupava esclusivamente dei bambini e della casa, il era spesso fuori per Parte_1 lavoro e dormiva anche fuori. Mio cognato non si è mai occupato dei figli, non ha mai cambiato un pannolino, non andava mai a scuola ad accompagnarli o riprenderli, dei figli si è sempre occupata, pertanto, mia sorella”, mentre la teste , Testimone_2 sorella del resistente, pur dichiarando che “Mio EL rientrava sempre a casa a pranzo
e a cena. Ho visto mio EL accompagnare i figli a scuola. Quando mio EL veniva a Stigliano e la bambina era piccola, la moglie diceva al marito: “vai a cambiare il pannolino” e lui lo faceva”, alla fine concludeva affermando che “Mia cognata si è occupata della casa e dei figli ma mio EL, compatibilmente con le esigenze di lavoro, collaborava. Mio EL lavorava dalle 8.30 alle 13.00 e il pomeriggio da dopo pranzo fino all'ora di cena”, con ciò confermando che della gestione dei figli e della casa, per lo meno fino a quando i figli erano piccoli, si occupava in via principale la CP_1 permettendo in tal modo al marito di lavorare a tempo pieno (dalla mattina fino all'ora di cena, rientrando a casa per il pranzo), non essendo emerso che la famiglia si avvalesse di baby-sitter o collaboratrici domestiche e tenendo conto che la collaborazione domestica del non ha inciso sul suo intenso impegno lavorativo, essendo stata limitata Parte_1 all'accompagnamento saltuario dei figli a scuola, all'aver provveduto a qualche cambio di pannolino - peraltro dietro indicazioni della moglie - ed all'essere presente a pranzo e a cena.
Pertanto, tenendo conto della lunga durata del matrimonio (31 anni), dell'età della resistente (62 anni), dell'obiettiva difficoltà per la stessa di reperire una stabile attività lavorativa che le consenta di rendersi autonoma, ed altresì dell'apporto fornito dalla nell'impresa familiare costituita in data 30/12/1996, nel cui atto costitutivo è CP_1 dichiarato che “il coniuge sig.ra presta in modo continuativo, CP_1 prevalente e senza vincoli di subordinazione, la sua attività lavorativa nella predetta impresa”, come confermato altresì dal ricorrente nella comparsa conclusionale di replica
(laddove, a pag. 4, espressamente afferma che “La stessa, dunque, durante il matrimonio ha svolto attività lavorativa in maniera continuativa percependo le relative entrate”), sussistono i requisiti per il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile, essendo indubbia la differenza reddituale-patrimoniale tra i coniugi, che la non abbia fonti CP_1 di reddito e che durante il matrimonio si sia dedicata prevalentemente alla cura della famiglia condividendo tale scelta con il marito, oltre a fornire il proprio apporto nell'impresa familiare: sul punto, non osta al riconoscimento dell'assegno divorzile nemmeno la circostanza che la mancata prosecuzione degli studi universitari non sia stata imposta dal marito, ma sia stata frutto di una scelta personale della (come emerso CP_1 dalla dichiarazione resa all'udienza del 21/3/2025 dalla stessa che, a differenza di CP_1 quanto sostenuto dalla teste secondo la quale la resistente avrebbe sostenuto Tes_1
16 esami presso la facoltà di Medicina, ha dichiarato di non aver sostenuto alcun esame di medicina, di aver frequentato la facoltà di Scienze Politiche un solo anno e di aver sostenuto due esami), tenendo conto che, al fine del riconoscimento dell'assegno divorzile, non è richiesto che la rinuncia da parte dell'ex coniuge sia espressamente motivata in funzione dell'impegno per la famiglia, essendo sufficiente che vi sia il rapporto causale tra tale rinuncia e l'impegno familiare, che la scelta sia condivisa tra i coniugi e che, attraverso essa, il patrimonio comune o dell'altro coniuge si sia incrementato in ragione della dedizione esclusiva al lavoro del coniuge, indipendentemente dalle motivazioni che hanno indotto alla stessa scelta (Cass. Civ. sez.
I, n.18506 dell'08/07/2024).
Relativamente al quantum, il Collegio ritiene congruo quantificare l'assegno divorzile in € 1.000,00 mensili, tenuto conto delle condizioni economiche del , Parte_1 della durata del matrimonio, del contributo dato dalla moglie alla famiglia e all'impresa familiare e dell'importo di € 260.000,00 ricevuto dalla sia pure quale prezzo di CP_1 cessione delle quote di sua proprietà al marito che ha comunque incrementato il patrimonio della resistente.
Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 15/9/2022 da nei confronti di Parte_1
, così provvede: CP_1
1) pone a carico di l'obbligo di versare a entro Parte_1 CP_1 il giorno 30 di ciascun mese, la somma di € 1.000,00 mensili a titolo di assegno divorzile, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
2) condanna al pagamento in favore della resistente delle spese Parte_1 di lite, che liquida in € 7.616,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e
CAP come per legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 17/12/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
IZ RA AR GR