Art. 3. (Copertura finanziaria). 1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in giuro 266.000 in ragione d'anno dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170 . 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all' articolo 1 1-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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14 novembre 2009
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