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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/06/2025, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa EF IA Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4105/2025 R.G., introdotta da
(ROMA (RM), 26/09/1971), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
VI AL;
(SUD AFRICA, Controparte_1
16/04/1979), con il patrocinio dell'avv. POTENTE UGO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 13/10/2008 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune, e contestualmente di scioglimento del matrimonio.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
2. dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti e
pertanto provvederanno ognuno al proprio mantenimento.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta al recepimento delle condizioni congiunte proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4105/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 26/09/1971) e
[...] CP_1 Controparte_1
(SUD AFRICA, 16/04/1979) relativamente al matrimonio contratto in Roma
in data 13/10/2008, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Roma al n. 1702, Parte I, Anno 2008, alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva;
dispone rimettersi la causa sul ruolo del giudice EF IA come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 10/06/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa EF IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa EF IA Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4105/2025 R.G., introdotta da
(ROMA (RM), 26/09/1971), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
VI AL;
(SUD AFRICA, Controparte_1
16/04/1979), con il patrocinio dell'avv. POTENTE UGO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 13/10/2008 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune, e contestualmente di scioglimento del matrimonio.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
2. dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti e
pertanto provvederanno ognuno al proprio mantenimento.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta al recepimento delle condizioni congiunte proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4105/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 26/09/1971) e
[...] CP_1 Controparte_1
(SUD AFRICA, 16/04/1979) relativamente al matrimonio contratto in Roma
in data 13/10/2008, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Roma al n. 1702, Parte I, Anno 2008, alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva;
dispone rimettersi la causa sul ruolo del giudice EF IA come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 10/06/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa EF IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi