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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 27/12/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 100/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO
Affari Contenziosi Civili
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara D'Alfonso ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 100/2024 promossa da: (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 [...] appresenta cocioppo Parte_2 C.F._2 te domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in C.F._3 Lanc rieste n. 97 ATTORI OPPONENTI contro (c.f. e c.f. ) Controparte_1 C.F._4 CP_2 C.F._5 ongi nt .
) e MA IT BE TE (C.F. ), ed C.F._6 C.F._7 i presso lo studio degli stessi in Orsogna, alla
CONVENUTI OPPOSTI CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza del 6 novembre 2025.
Per parte opponente:
“Si chiede che l'Ill.mo Tribunale voglia rito
- accertare e dichiarare che i sig.ri e hanno correttamente Pt_2 Parte_1 adempiuto a quanto disposto dall'or a do integralmente la funzionalità del sistema di scarico delle acque meteoriche;
- accertare e dichiarare che l'unico profilo non ancora completato, il rivestimento in laterizio, è stato dolosamente ostacolato dalle reiterate contestazioni dei convenuti ed è comunque già previsto in via di esecuzione definitiva, subordinatamente all'accertamento dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori da parte del Tribunale adito;
- accertare e dic iltrazioni lamentate non sono causalmente collegate ai lavori bensì a difetti strutturali e manutentivi del terrazzo di proprietà Parte_1
Parte_3 anda e contestazione proposta dai convenuti, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Condannare i convenuti alla rifusione delle spese di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario e al pagamento delle spese di C.T.U., con condanna anche alla temerarietà della lite essendo gli odierni convenuti gli attori sostanziali”.
Per parte opposta: pagina 1 di 5 “Nel merito: rigettare la domanda attorea perché infondata in fa o e confermare l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese dei sig.ri per la definitiva Parte_1 eliminazione delle infiltrazioni lamentate dagli attori e l'esecuzion regola d'arte e attraverso l'effettuazione dei seguenti lavori: a) Taglio di una porzione del parapetto in muratura per la saldatura della guaina impermeabilizzante precedentemente rimossa;
b) Demolizione totale del pavimento del terrazzo, allo scopo di localizzare le infiltrazioni riscontrate;
c) Rimozione parziale della guaina in prossimità del bocchettone di raccolta delle acque piovane;
d) Trasporto a discarica del materiale di risulta;
e) Ripristino della guaina impermeabilizzante, precedentemente rimossa;
f) Fornitura e posa in opera del pavimento sul terrazzo, con mattonelle simili a quelle rimosse;
g) Rivestimento in laterizio del pluviale, compreso gli intonaci e la tinteggiatura, allo scopo di riformare lo status quo ante;
Con vittoria di spese e competenze di lite.”
Oggetto: opposizione a precetto. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione tto di citazione in oppos tto, i sig.ri e Parte_1 Parte_2
(di seguito, per brevità, i at
[...] Parte_1 cato in data 22.01.2024 e fondato su titolo esecutivo Controparte_1 CP_2 giudiziale - ordinanza - emesso da q cr 22, rep. n. 154/2022, del 17.3.2022, che ha condannato gli odierni opponenti a “ripristinare a proprie spese, nella funzionalità e nell'estetica precedenti il 9 settembre 2021, il sistema di scarico delle acque pluviali e protezione dalle infiltrazioni (bocchettoni, tubo-condotto, rivestimento in laterizio con intonaco e vernice, guaina impermeabilizzante) già presente sul “muro posto a confine” in Rocca San Giovanni, C.da Perazza, 36-37”, domandando la condanna dei convenuti opposti al risarcimento dei danni da “lite temeraria” ex art. 96 c.p.c.. I eccepiscono l'insussistenza del diritto degli odierni resistenti a procedere ad Parte_1 es bero stati eseguiti a regola d'arte dalla atteso che solo in ragione Controparte_3 dell'avviso l'irregolarità del muro che copriva il tubo di scolo delle acque piovane, non hanno proceduto alla sua ricostruzone al fine di evitare l'ordine di demolizione dello stesso. Il Tribunale, con decreto del 7 febbraio 2024, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e fissato la prima udienza al 20 giugno 2024.
Si sono costituiti i Sig.ri e hiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1 CP_2
Ammessa ed espletata la prova orale e disposta CTU tecnica, la causa è sata rinviata per la precisazione delle conclusioni ex art. 281 quinquies, comma 1, c.p.c. all'udienza del 6 novembre 2025 con termini a ritroso per memorie conclusionali ex art. 189 c.p.c..
******
L'opposizione merita di trovare parziale accoglimento nei termini che seguono.
Il o a16 marzo 2022, ha disposto testualmente, “a) ordina a e di ripristinare a proprie spese, nella funzionalità e Parte_1 Parte_2
n l sistema di scarico delle acque pluviali e protezione dalle infiltrazioni (bocchettoni, tubo-condotto, rivestimento in laterizio con intonaco e vernice, guaina impermeabilizzante) già presente sul “muro posto a confine” in Rocca San Giovanni, C.da Perazza, 36-37, meglio identificato in atti”. Il giudice istruttore, nella sua ordinanza, da atto della comunicazione del San Controparte_4 Giovanni, preesistente al giudizio dal quale origina il titolo.
Nonostante tale comunicazione, conosciuta dal Giudice e presupposto del titolo giudiziale emesso,questi ha ordinato il ripristino con chiara indicazione dello scarico “già presente sul muro posto a confine” dal punto di vista funzionale ed estetico. pagina 2 di 5 Tale pronuncia non è stata impugnata ma in occasione della esecuzione i ricorrenti hanno ritenuto di non procedere alla ricostruzione del muro, asserendo in questa sede esservi stati comportamenti ostruzionistici dei convenuti. Di izio avrebbe dato prova nel limite della comunicazione del giorno 8.9.2021 da parte del occa San Giovanni di avviso del sopralluogo al fine di accertare la irre del CP_4 mu no prove di comportamenti di ostacolo successivi alla ordinanza del dott. del Per_1 marzo 2022.
Il mancato rispristino del rivestimento in laterizio esistente costituisce prova della mancata corretta ed integrale esecuzione dell'ordinanza del 16 marzo 2022 . Nel corso dell'istruttoria è emerso dal teste geom. che “i hanno eliminato il Tes_1 Parte_1 tubo di scarico chiudendo lo scolo delle acque co o” e qu arte convenuta, ha riferito “tecnicamente posso dire che le infiltrazioni possono essere verosimilmente state causate z “bocchettone” di raccolta delle acque piovane da parte dei Sig.ri e ”. Parte_2 Pt_1
Il CTU nominato ha chiarito che lo stesso costruttore del complesso immobiliare, sin dall'edificazione del fabbricato (periodo 2003- m zione che divide le on e e quella dei sig.ri Controparte_1 CP_2
e ta sul terrazzo che Parte_2 Parte_1 io à dei sig.ri Parte_1 struttrice, allo scopo di eliminare lo scarico delle acque dalla proprietà dei sig.ri nel mese di luglio 2020 installava, in accordo con i medesimi, un pluviale di raccolta in Parte_1 ata preverniciata sulla parete esterna del inzione posto a confine e Successivamente il pluviale, sempre in accordo con i sig.ri per motivi di natura estetica, Parte_1 veniva rivestito con una copertina in laterizio intonacata e
Nel settembre 2021 il a) rimuoveva il muro a confine;
b) rimuoveva il rivestimento del Parte_1 tubo in laterizio semi- oveva il pluviale di raccolta delle acque meteoriche. Di qui l'ordinanza del Giudice dott. el marzo 2022. Per_1
All'accesso del CTU nel dicembre 2024 questi non rinviene “macchie di umido o muro bagnato in corrispondenza dell'uscita del tubo di scarico dal bocchettone precedentemente richiuso e poi riaperto, nonostante stesse piovendo già da qualche ora.”
Riferisce il CTU che “la parte di muro sottostante il bocchettone è stata impermeabilizzata a seguito dell'ordinanza con l'utilizzo di una guaina liquida impermeabilizzante tipo OL LE , per poi essere rasata (...) “è stato messo un tubocondotto all'uscita del bocchettone in questione, che tramite un trat eggera pendenza verso sinistra (guardando il terrazzo dall'esterno dalla proprietà dei , permette lo scarico delle acque piovane di raccolta del terrazzo, Parte_1 mediante un rticale sempre “a vista”, nella griglia installata al piano interrato in prossimità dell'ingresso comune ai locali garages (vedi foto n. 2 e 3). Questo sistema e tracciato di scarico attuale (vedi foto n. 3, 8 e 9) è praticamente identico e/o del tutto simile a quello preesistente prima dell'occlusione”. Infatti “anche in precedenza il tubo di scarico era semplicemente infilato al disopra del pezzetto di guaina che fuoriusciva nel bocchettone dal muretto, senza garantire funzionalità certa di convogliamento e/o nessuna tenuta dell'acqua piovana proveniente dal terrazzo all'interno dello scarico stesso”.
Il CTU rappresenta i possibili difetti della già costruzione originaria concludendo nel senso che i lavori eseguiti, nella loro funzionalità, risulterebbero a regola d'arte.
Allo stesso tempo il tecnico nominato dal GI riferisce essere “ assente il rivestimento in laterizio di detto tratto di tubazione, con intonaco e vernice, che c'era in precedenza (vedi foto n.7), così come ordinato dal Giudice.”
pagina 3 di 5 (...) “è evidente “ continua “che manchi il rivestimento del sistema/tubazione di scarico, che allo stato attuale risulta “a vista” (vedi foto n. 3 e 8), in precedenza costituito appunto dal muretto in laterizio intonacato e tinteggiato (vedi foto n.7).” Ne consegue che l'opposizione merita di trovare accoglimento rispetto alla corretta esecuzione della ordinanza in punto di ripristino della sola funzionalità del sistema di scarico delle acque meteoriche.
Infatti, quanto all'ultimo profilo in relazione al “rivestimento in laterizio”, esso non risulta, pacificamente, eseguito atteso che il CTU verifica che le tubature sono a vista mentre in precedenza erano coperte da un muretto in laterizio intonacato e tinteggiato. Dagli atti e dalla istruttoria, si ribadisce, non è emerso il doloso ostruzionismo da parte dei resistenti in epoca successiva alla ordinanza del marzo 2022.
In ragione dell'omesso ripristino estetico all'epoca anteriore a settembre 2021 non può concludersi per la esecuzione a “perfetta regola d'arte dei lavori”. l'ultima domanda di parte attrice relativa all tenti sull'immobile e loro collegamento ai lavori eseguiti dai sig.ri il CTU nella parte CP_1 Parte_1 della sua relazione ha riferito ch i lavori eseguiti per riaprire il bocchettone occluso dai sig.ri perché presenti anche verso l'altro Parte_1 bocchettone di scarico (che non è stato e non oggetto di lavori di ripristino) e sotto buona parte della terrazza dei sig. e i zioni riscontrate nel predetto CP_1 CP_2 atrio provengono dal terrazzo di proprie gi – CP_1 CP_2
Inoltre non c'è evidenza e certezza del nesso c ri i raccolta delle acque piovane, da parte dei Sig.ri e e Parte_2 Parte_1 le suddette infiltrazioni.
Raggiunge tale conclusioni anche dopo aver verificato le risultanze dell'elaborato del geom. Tes_1 in atti.
Piuttosto le infiltrazioni dipenderebbero ”con ogni probabilità dalla pavimentazione e dalla relativa cattiva impermeabilizzazione sottostante della terrazza” così come conclude il CTU (pag. 21 relazione in atti) non provengono dai lavori eseguiti per riaprire il bocchettone occluso dai sig.ri Parte_1
“Tali infiltrazioni, non possono neanche essere riconducibili presumibilmente alle sollecitazioni poste in essere dai martellamenti sul muro di cemento armato, adiacente al solaio del terrazzo in questione, in occasione della demolizione del muro in foratini a copertura del canale e successivamente nell'occasione in cui venne riaperto parzialmente ed in modo arbitrario il bocchettone di scolo, poichè sebbene persistenti le sollecitazioni e le vibrazioni cagionate dall'uso dei martelli demolitori ed i colpi di martello a mano, unitamente all'uso ripetuto dello scalpello, non possono causare delle microlesioni a distanza alla membrana impermeabilizzante del solaio, per via anche della sua stessa massa strutturale” (pag. 22 della perizia di stima in atti).
Ne' conducono a risultati diversi le dichiarazioni del geom e sue osservazioni alla CTU Tes_1 atteso che, chiamato a ha riferito che rispetto ergenza delle infiltrazioni in occasione dei lavori si è limitato a dire “da quel che mi è stato riferito i problemi Parte_1 sono iniziati quando i no eliminato il tubo di scarico chiudendo lo scolo delle acque Parte_1 con cemento” (rf. Ver .2024).
Le conclusioni cui il CTU, suffragate dall'esame e verifica delle prove di allagamento condotte dal geom. non sembrano essere affette da vizi logici e concludono nel senso della Tes_1 ragionevole proba nesso tra causa e infiltrazioni. Il Giudice fa proprie le conclusioni raggiunte ai fini della emissione della presente pronuncia.
Parte attrice invoca tutela anche ai sensi dell'articolo 96 cpc ma tale domanda non merita di trovare accoglimento in ragione della mancata esecuzione della ordinanza in punto di ripristino dell'estetica pagina 4 di 5 precedente al 9 settembre 2021 da parte degli stessi attori, senza che ciò sia dipeso da comportamento provato dei convenuti.
Quanto alle spese del presente procedimento, in ragione dell'accoglimento della maggior parte delle domande formulate dagli opponenti, esse meritano di essere poste per 2/3 a carico delle parte opposte e per 1/3 a carico delle parti opponenti e liquidate, ai sensi del DM 147/22, seguendo lo scaglione della domanda e ricoscendo i valori medi per tutte le fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara che i sig.ri e hanno correttamente adempiuto a Pt_2 Parte_1 quanto disposto dall'ordinanza 6 nzionalità del sistema di scarico delle acque meteoriche;
- accerta altresì che l'ordinanza del 16 marzo 2022 non è stata eseguita in punto di ripristino della estetica dello stato dei luoghi, per l'effetto rigettando la domanda di accettamento dei lavori a regola d'arte;
- rigetta la domanda di accertamento rispetto alle condotte di ostacolo poste in essere dai convenuti nella esecuzione della predetta ordinanza;
- accerta e i lamentate non sono causalmente collegate ai lavori eseguiti dai sig.ri alla pavimentazione e alla cattiva impermeabilizzazione Parte_4 sottostante Rigetta la condanna ex art 96 c.p.c. Condanna parte opposta ai 2/3 delle spese di lite che mina in euro 7.240,00 (sui complessivi euro 10.860,00) oltre rimborso forfettario al 15%, IVA. se dovuti come per legge. Compensa per Co il restante terzo le spese di lite tra le parti.
Lanciano, 28/11/2025
Il Giudice dott. Chiara D'Alfonso
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO
Affari Contenziosi Civili
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara D'Alfonso ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 100/2024 promossa da: (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 [...] appresenta cocioppo Parte_2 C.F._2 te domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in C.F._3 Lanc rieste n. 97 ATTORI OPPONENTI contro (c.f. e c.f. ) Controparte_1 C.F._4 CP_2 C.F._5 ongi nt .
) e MA IT BE TE (C.F. ), ed C.F._6 C.F._7 i presso lo studio degli stessi in Orsogna, alla
CONVENUTI OPPOSTI CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza del 6 novembre 2025.
Per parte opponente:
“Si chiede che l'Ill.mo Tribunale voglia rito
- accertare e dichiarare che i sig.ri e hanno correttamente Pt_2 Parte_1 adempiuto a quanto disposto dall'or a do integralmente la funzionalità del sistema di scarico delle acque meteoriche;
- accertare e dichiarare che l'unico profilo non ancora completato, il rivestimento in laterizio, è stato dolosamente ostacolato dalle reiterate contestazioni dei convenuti ed è comunque già previsto in via di esecuzione definitiva, subordinatamente all'accertamento dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori da parte del Tribunale adito;
- accertare e dic iltrazioni lamentate non sono causalmente collegate ai lavori bensì a difetti strutturali e manutentivi del terrazzo di proprietà Parte_1
Parte_3 anda e contestazione proposta dai convenuti, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Condannare i convenuti alla rifusione delle spese di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario e al pagamento delle spese di C.T.U., con condanna anche alla temerarietà della lite essendo gli odierni convenuti gli attori sostanziali”.
Per parte opposta: pagina 1 di 5 “Nel merito: rigettare la domanda attorea perché infondata in fa o e confermare l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese dei sig.ri per la definitiva Parte_1 eliminazione delle infiltrazioni lamentate dagli attori e l'esecuzion regola d'arte e attraverso l'effettuazione dei seguenti lavori: a) Taglio di una porzione del parapetto in muratura per la saldatura della guaina impermeabilizzante precedentemente rimossa;
b) Demolizione totale del pavimento del terrazzo, allo scopo di localizzare le infiltrazioni riscontrate;
c) Rimozione parziale della guaina in prossimità del bocchettone di raccolta delle acque piovane;
d) Trasporto a discarica del materiale di risulta;
e) Ripristino della guaina impermeabilizzante, precedentemente rimossa;
f) Fornitura e posa in opera del pavimento sul terrazzo, con mattonelle simili a quelle rimosse;
g) Rivestimento in laterizio del pluviale, compreso gli intonaci e la tinteggiatura, allo scopo di riformare lo status quo ante;
Con vittoria di spese e competenze di lite.”
Oggetto: opposizione a precetto. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione tto di citazione in oppos tto, i sig.ri e Parte_1 Parte_2
(di seguito, per brevità, i at
[...] Parte_1 cato in data 22.01.2024 e fondato su titolo esecutivo Controparte_1 CP_2 giudiziale - ordinanza - emesso da q cr 22, rep. n. 154/2022, del 17.3.2022, che ha condannato gli odierni opponenti a “ripristinare a proprie spese, nella funzionalità e nell'estetica precedenti il 9 settembre 2021, il sistema di scarico delle acque pluviali e protezione dalle infiltrazioni (bocchettoni, tubo-condotto, rivestimento in laterizio con intonaco e vernice, guaina impermeabilizzante) già presente sul “muro posto a confine” in Rocca San Giovanni, C.da Perazza, 36-37”, domandando la condanna dei convenuti opposti al risarcimento dei danni da “lite temeraria” ex art. 96 c.p.c.. I eccepiscono l'insussistenza del diritto degli odierni resistenti a procedere ad Parte_1 es bero stati eseguiti a regola d'arte dalla atteso che solo in ragione Controparte_3 dell'avviso l'irregolarità del muro che copriva il tubo di scolo delle acque piovane, non hanno proceduto alla sua ricostruzone al fine di evitare l'ordine di demolizione dello stesso. Il Tribunale, con decreto del 7 febbraio 2024, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e fissato la prima udienza al 20 giugno 2024.
Si sono costituiti i Sig.ri e hiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1 CP_2
Ammessa ed espletata la prova orale e disposta CTU tecnica, la causa è sata rinviata per la precisazione delle conclusioni ex art. 281 quinquies, comma 1, c.p.c. all'udienza del 6 novembre 2025 con termini a ritroso per memorie conclusionali ex art. 189 c.p.c..
******
L'opposizione merita di trovare parziale accoglimento nei termini che seguono.
Il o a16 marzo 2022, ha disposto testualmente, “a) ordina a e di ripristinare a proprie spese, nella funzionalità e Parte_1 Parte_2
n l sistema di scarico delle acque pluviali e protezione dalle infiltrazioni (bocchettoni, tubo-condotto, rivestimento in laterizio con intonaco e vernice, guaina impermeabilizzante) già presente sul “muro posto a confine” in Rocca San Giovanni, C.da Perazza, 36-37, meglio identificato in atti”. Il giudice istruttore, nella sua ordinanza, da atto della comunicazione del San Controparte_4 Giovanni, preesistente al giudizio dal quale origina il titolo.
Nonostante tale comunicazione, conosciuta dal Giudice e presupposto del titolo giudiziale emesso,questi ha ordinato il ripristino con chiara indicazione dello scarico “già presente sul muro posto a confine” dal punto di vista funzionale ed estetico. pagina 2 di 5 Tale pronuncia non è stata impugnata ma in occasione della esecuzione i ricorrenti hanno ritenuto di non procedere alla ricostruzione del muro, asserendo in questa sede esservi stati comportamenti ostruzionistici dei convenuti. Di izio avrebbe dato prova nel limite della comunicazione del giorno 8.9.2021 da parte del occa San Giovanni di avviso del sopralluogo al fine di accertare la irre del CP_4 mu no prove di comportamenti di ostacolo successivi alla ordinanza del dott. del Per_1 marzo 2022.
Il mancato rispristino del rivestimento in laterizio esistente costituisce prova della mancata corretta ed integrale esecuzione dell'ordinanza del 16 marzo 2022 . Nel corso dell'istruttoria è emerso dal teste geom. che “i hanno eliminato il Tes_1 Parte_1 tubo di scarico chiudendo lo scolo delle acque co o” e qu arte convenuta, ha riferito “tecnicamente posso dire che le infiltrazioni possono essere verosimilmente state causate z “bocchettone” di raccolta delle acque piovane da parte dei Sig.ri e ”. Parte_2 Pt_1
Il CTU nominato ha chiarito che lo stesso costruttore del complesso immobiliare, sin dall'edificazione del fabbricato (periodo 2003- m zione che divide le on e e quella dei sig.ri Controparte_1 CP_2
e ta sul terrazzo che Parte_2 Parte_1 io à dei sig.ri Parte_1 struttrice, allo scopo di eliminare lo scarico delle acque dalla proprietà dei sig.ri nel mese di luglio 2020 installava, in accordo con i medesimi, un pluviale di raccolta in Parte_1 ata preverniciata sulla parete esterna del inzione posto a confine e Successivamente il pluviale, sempre in accordo con i sig.ri per motivi di natura estetica, Parte_1 veniva rivestito con una copertina in laterizio intonacata e
Nel settembre 2021 il a) rimuoveva il muro a confine;
b) rimuoveva il rivestimento del Parte_1 tubo in laterizio semi- oveva il pluviale di raccolta delle acque meteoriche. Di qui l'ordinanza del Giudice dott. el marzo 2022. Per_1
All'accesso del CTU nel dicembre 2024 questi non rinviene “macchie di umido o muro bagnato in corrispondenza dell'uscita del tubo di scarico dal bocchettone precedentemente richiuso e poi riaperto, nonostante stesse piovendo già da qualche ora.”
Riferisce il CTU che “la parte di muro sottostante il bocchettone è stata impermeabilizzata a seguito dell'ordinanza con l'utilizzo di una guaina liquida impermeabilizzante tipo OL LE , per poi essere rasata (...) “è stato messo un tubocondotto all'uscita del bocchettone in questione, che tramite un trat eggera pendenza verso sinistra (guardando il terrazzo dall'esterno dalla proprietà dei , permette lo scarico delle acque piovane di raccolta del terrazzo, Parte_1 mediante un rticale sempre “a vista”, nella griglia installata al piano interrato in prossimità dell'ingresso comune ai locali garages (vedi foto n. 2 e 3). Questo sistema e tracciato di scarico attuale (vedi foto n. 3, 8 e 9) è praticamente identico e/o del tutto simile a quello preesistente prima dell'occlusione”. Infatti “anche in precedenza il tubo di scarico era semplicemente infilato al disopra del pezzetto di guaina che fuoriusciva nel bocchettone dal muretto, senza garantire funzionalità certa di convogliamento e/o nessuna tenuta dell'acqua piovana proveniente dal terrazzo all'interno dello scarico stesso”.
Il CTU rappresenta i possibili difetti della già costruzione originaria concludendo nel senso che i lavori eseguiti, nella loro funzionalità, risulterebbero a regola d'arte.
Allo stesso tempo il tecnico nominato dal GI riferisce essere “ assente il rivestimento in laterizio di detto tratto di tubazione, con intonaco e vernice, che c'era in precedenza (vedi foto n.7), così come ordinato dal Giudice.”
pagina 3 di 5 (...) “è evidente “ continua “che manchi il rivestimento del sistema/tubazione di scarico, che allo stato attuale risulta “a vista” (vedi foto n. 3 e 8), in precedenza costituito appunto dal muretto in laterizio intonacato e tinteggiato (vedi foto n.7).” Ne consegue che l'opposizione merita di trovare accoglimento rispetto alla corretta esecuzione della ordinanza in punto di ripristino della sola funzionalità del sistema di scarico delle acque meteoriche.
Infatti, quanto all'ultimo profilo in relazione al “rivestimento in laterizio”, esso non risulta, pacificamente, eseguito atteso che il CTU verifica che le tubature sono a vista mentre in precedenza erano coperte da un muretto in laterizio intonacato e tinteggiato. Dagli atti e dalla istruttoria, si ribadisce, non è emerso il doloso ostruzionismo da parte dei resistenti in epoca successiva alla ordinanza del marzo 2022.
In ragione dell'omesso ripristino estetico all'epoca anteriore a settembre 2021 non può concludersi per la esecuzione a “perfetta regola d'arte dei lavori”. l'ultima domanda di parte attrice relativa all tenti sull'immobile e loro collegamento ai lavori eseguiti dai sig.ri il CTU nella parte CP_1 Parte_1 della sua relazione ha riferito ch i lavori eseguiti per riaprire il bocchettone occluso dai sig.ri perché presenti anche verso l'altro Parte_1 bocchettone di scarico (che non è stato e non oggetto di lavori di ripristino) e sotto buona parte della terrazza dei sig. e i zioni riscontrate nel predetto CP_1 CP_2 atrio provengono dal terrazzo di proprie gi – CP_1 CP_2
Inoltre non c'è evidenza e certezza del nesso c ri i raccolta delle acque piovane, da parte dei Sig.ri e e Parte_2 Parte_1 le suddette infiltrazioni.
Raggiunge tale conclusioni anche dopo aver verificato le risultanze dell'elaborato del geom. Tes_1 in atti.
Piuttosto le infiltrazioni dipenderebbero ”con ogni probabilità dalla pavimentazione e dalla relativa cattiva impermeabilizzazione sottostante della terrazza” così come conclude il CTU (pag. 21 relazione in atti) non provengono dai lavori eseguiti per riaprire il bocchettone occluso dai sig.ri Parte_1
“Tali infiltrazioni, non possono neanche essere riconducibili presumibilmente alle sollecitazioni poste in essere dai martellamenti sul muro di cemento armato, adiacente al solaio del terrazzo in questione, in occasione della demolizione del muro in foratini a copertura del canale e successivamente nell'occasione in cui venne riaperto parzialmente ed in modo arbitrario il bocchettone di scolo, poichè sebbene persistenti le sollecitazioni e le vibrazioni cagionate dall'uso dei martelli demolitori ed i colpi di martello a mano, unitamente all'uso ripetuto dello scalpello, non possono causare delle microlesioni a distanza alla membrana impermeabilizzante del solaio, per via anche della sua stessa massa strutturale” (pag. 22 della perizia di stima in atti).
Ne' conducono a risultati diversi le dichiarazioni del geom e sue osservazioni alla CTU Tes_1 atteso che, chiamato a ha riferito che rispetto ergenza delle infiltrazioni in occasione dei lavori si è limitato a dire “da quel che mi è stato riferito i problemi Parte_1 sono iniziati quando i no eliminato il tubo di scarico chiudendo lo scolo delle acque Parte_1 con cemento” (rf. Ver .2024).
Le conclusioni cui il CTU, suffragate dall'esame e verifica delle prove di allagamento condotte dal geom. non sembrano essere affette da vizi logici e concludono nel senso della Tes_1 ragionevole proba nesso tra causa e infiltrazioni. Il Giudice fa proprie le conclusioni raggiunte ai fini della emissione della presente pronuncia.
Parte attrice invoca tutela anche ai sensi dell'articolo 96 cpc ma tale domanda non merita di trovare accoglimento in ragione della mancata esecuzione della ordinanza in punto di ripristino dell'estetica pagina 4 di 5 precedente al 9 settembre 2021 da parte degli stessi attori, senza che ciò sia dipeso da comportamento provato dei convenuti.
Quanto alle spese del presente procedimento, in ragione dell'accoglimento della maggior parte delle domande formulate dagli opponenti, esse meritano di essere poste per 2/3 a carico delle parte opposte e per 1/3 a carico delle parti opponenti e liquidate, ai sensi del DM 147/22, seguendo lo scaglione della domanda e ricoscendo i valori medi per tutte le fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara che i sig.ri e hanno correttamente adempiuto a Pt_2 Parte_1 quanto disposto dall'ordinanza 6 nzionalità del sistema di scarico delle acque meteoriche;
- accerta altresì che l'ordinanza del 16 marzo 2022 non è stata eseguita in punto di ripristino della estetica dello stato dei luoghi, per l'effetto rigettando la domanda di accettamento dei lavori a regola d'arte;
- rigetta la domanda di accertamento rispetto alle condotte di ostacolo poste in essere dai convenuti nella esecuzione della predetta ordinanza;
- accerta e i lamentate non sono causalmente collegate ai lavori eseguiti dai sig.ri alla pavimentazione e alla cattiva impermeabilizzazione Parte_4 sottostante Rigetta la condanna ex art 96 c.p.c. Condanna parte opposta ai 2/3 delle spese di lite che mina in euro 7.240,00 (sui complessivi euro 10.860,00) oltre rimborso forfettario al 15%, IVA. se dovuti come per legge. Compensa per Co il restante terzo le spese di lite tra le parti.
Lanciano, 28/11/2025
Il Giudice dott. Chiara D'Alfonso
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