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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXII, sentenza 16/02/2026, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 538/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
24/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ANTONIO PIER LUIGI, Presidente e Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice
in data 24/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2879/2020 depositato il 28/10/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi - Via Tor Pisana, 120 72100 Brindisi BR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi - Via Santa Lucia, 10 72100 Brindisi BR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 423/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI sez. 2 e pubblicata il 20/07/2020
Atti impositivi: - A.PRE IN CARICO n. 02477201900002372000 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Compaiono le parti che si riportano ai propri scritti e conclusioni. La sezione si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente depositato ed iscritto al n. 2879/20 r.g.a. Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, impugna la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Brindisi n. 423/02/20, con la quale è stato rigettato, con compensazione delle spese di lite, il ricorso proposto dal predetto, nella qualità di socio succeduto alla “Società_1 s.r.l.”, società estinta e cancellata dal Registro delle Imprese, avverso l'avviso di presa in carico n. 02477201900002372000, con il quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione gli comunicava l'affidamento, da parte dell'ente creditore (Agenzia delle entrate di Brindisi), delle somme dovute in forza dell'avviso di accertamento n. TVH03A100035/2019, al fine di procedere alla riscossione forzosa delle stesse in caso di mancato pagamento spontaneo.
Con l'avviso di accertamento n. TVH03A100035/2019, con riferimento all'anno d'imposta 2015, sulla base del p.v.c. della Guardia di Finanza di Brindisi, erano state accertate a carico della suddetta società una maggiore IRES di € 12.179,00, una maggiore IRAP di € 3.120,00, una maggiore IVA di euro 16.360,00, maggiori ritenute di € 8.395,00 e comminate sanzioni amministrative pari ad € 10.772,00.
L'appellante pone a sostegno del ricorso in appello i seguenti motivi di gravame:
1) erronea motivazione della sentenza circa la responsabilità del liquidatore ed ultimo amministratore;
2) erronea motivazione della sentenza in ordine alla illegittimità della pretesa avanzata ai sensi dell'articolo 15-bis del d.P.R. n. 602 del 1973;
3) erronea motivazione circa l'eccepito difetto assoluto di motivazione e probatorio dell'avviso di presa in carico.
Chiede, pertanto, l'accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto,
l'annullamento dell'avviso di presa in carico impugnato, con condanna di parte appellata al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Resiste l'Agenzia delle entrate-direzione provinciale di Brindisi e chiede la conferma della sentenza di primo grado, in quanto immune da censure sia sotto il sotto il profilo motivazionale che sotto quello logico – giuridico.
Osserva che il ricorrente non ha mai contestato il merito della pretesa tributaria, che deve ritenersi pertanto definitiva per il principio di non contestazione. Eccepisce l'infondatezza e pretestuosità delle doglianze formulate dall'appellante, che, pur essendo onerato, non ha fornito alcuna prova per delegittimare la pretesa dell'Ufficio.
Precisa che l'avviso di presa in carico è una mera comunicazione con cui il contribuente viene informato che la competenza amministrativa è passata dall'ente impositore all'agente della riscossione al fine di dare impulso, secondo i modi e i limiti di legge, alla procedura di recupero del credito sottostante la pretesa tributaria. Richiama l'orientamento della giurisprudenza di merito che nega l'impugnabilità di tale atto. Eccepisce l'infondatezza delle doglianze riguardanti la comunicazione di presa in carico e chiede la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituisce l'Agenzia delle entrate-Riscossione che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle questioni afferenti il merito dell'avviso di accertamento, peraltro, già sub judice nel giudizio instaurato dall'appellante avverso tale atto.
Deduce l'infondatezza delle doglianze riguardanti l'avviso di presa in carico e ribadisce che non costituisce un atto autonomamente impugnabile, se non per vizi propri, allorchè viene preceduto dalla regolare notifica dell'atto di accertamento, come nel caso di specie.
Conclude per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
L'appellante deposita memorie illustrative ed insiste sull'assenza di ogni sua responsabilità in mancanza di qualsiasi risorsa economica necessaria per poter procedere al pagamento del debito erariale.
Cita a supporto della sua tesi difensiva la sentenza della Corte di Cassazione-Sezioni Unite- n. 3695 del
12/02/2025, secondo cui l'accertamento della responsabilità degli ex soci deve avvenire attraverso un autonomo avviso di accertamento, senza che essi possano essere coinvolti automaticamente nel processo relativo alla società estinta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso originario il contribuente, impugnando l'avviso di presa in carico n. 02477201900002372000, ha denunciato vizi riguardanti il sotteso avviso di accertamento n. TVH03A100035/2019, con il quale erano state accertate, con riferimento all'anno 2015, maggiori imposte a carico della società “Società_1 s.r.l.”, di cui il ricorrente era stato, dapprima, ultimo amministratore e, poi, liquidatore. Ha riproposto le medesime censure già formulate con il ricorso avverso il suddetto avviso di accertamento, il cui procedimento, pendente dinanzi a questa Corte di Giustizia con il n. 1563/2020 r.g.a., è stato deciso con sentenza, emessa in data odierna, di rigetto dell'appello proposto dal contribuente.
Osserva questa Corte che i primi giudici, che hanno rigettato il ricorso originario, ritenendo infondate le argomentazioni svolte dal contribuente avverso il presupposto avviso di accertamento, avrebbero dovuto esaminare, preliminarmente, la questione riguardante l'impugnabilità del provvedimento di presa in carico.
Questa Corte, in ordine a tale questione, ritiene di aderire, condividendone il principio, a quanto statuito dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 21254 del 19 luglio 2023, secondo cui non possono essere oggetto di ricorso gli atti privi di natura provvedimentale emessi da incaricati per la riscossione, salvo che costituiscano la prima comunicazione con cui si porta a conoscenza l'esistenza di un atto tributario di natura provvedimentale, di cui il contribuente dimostri di non aver avuto notizia.
Va osservato che l'art. 8, comma 12, del DL n. 16/2012, conv. con legge n. 44/2012, ha introdotto l'informativa di avvenuta presa in carico, da parte dell'agente della riscossione, delle somme da riscuotere in ordine all'accertamento notificato.
La presa in carico, quindi, costituisce un atto meramente interno del procedimento di riscossione, priva di autonoma efficacia lesiva.
La Corte di Cassazione, con la predetta ordinanza, ha ritenuto che l'avviso di presa in carico, sebbene non sia ricompreso tra gli atti impugnabili ex art. 19 del d. lgs. 546/92, possa essere impugnato allorquando costituisca il primo atto con il quale il contribuente viene messo al corrente del debito tributario perché il Fisco ha omesso di notificare l'avviso di accertamento immediatamente esecutivo.
Nel caso di specie ciò non è avvenuto, perché l'avviso di presa in carico è stato preceduto da un avviso di accertamento, regolarmente notificato ed impugnato con autonomo ricorso.
Il sindacato sui vizi dell'atto impositivo resta riservato, esclusivamente, al giudizio relativo all'atto presupposto, onde evitare una duplicazione del contenzioso sul medesimo rapporto d'imposta.
L'impugnazione della presa in carico è, pertanto, preclusa, quando il contribuente ha già esercitato la tutela giurisdizionale mediante l'impugnazione del prodromico atto impositivo.
L'appello difetta, quindi, di un interesse concreto ed attuale, atteso che l'eventuale annullamento della presa in carico non produrrebbe alcun effetto utile, in quanto la pretesa tributaria è oggetto di esame nel giudizio relativo all'atto impositivo.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante eccepisce l'erroneità dell'ammontare delle somme richieste con l'avviso di presa in carico.
La doglianza è infondata, essendo errato il riferimento, da parte dell'appellante, all'ipotesi di riscossione provvisoria di cui all'articolo 15 del d.P.R. n. 602 del 1973.
L'Ufficio, nel caso di specie, ha ritenuto di tutelare il credito erariale, avvalendosi della riscossione straordinaria prevista dalla disposizione speciale di cui all'articolo 15-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, in considerazione della situazione specifica e soggettiva della società Società_1 Srl, di cui l'odierno appellante è stato amministratore e liquidatore (società estinta e cancellata dal Registro delle Imprese).
Con riferimento all'eccepito difetto di motivazione dell'avviso di presa in carico, occorre ribadire che l'atto impugnato è una semplice comunicazione con la quale l'Agenzia Entrate-Riscossione comunica al contribuente di aver ricevuto in carico le somme dell'accertamento esecutivo emesso dall' Agenzia delle
Entrate. Tale atto, come da ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non è impugnabile, quando è stato preceduto dalla notifica di un atto impositivo, come nel caso in esame.
Il ricorso originario è, pertanto, in parte, inammissibile e, in parte, infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello proposto dal contribuente e dichiara il ricorso originario, in parte, inammissibile, e, in parte, infondato. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida, in favore di ciascuna parte resistente, in € 1.500,00, oltre accessori, come per legge, se dovuti.
Lecce, 24 luglio 2025
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
24/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ANTONIO PIER LUIGI, Presidente e Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice
in data 24/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2879/2020 depositato il 28/10/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi - Via Tor Pisana, 120 72100 Brindisi BR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi - Via Santa Lucia, 10 72100 Brindisi BR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 423/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI sez. 2 e pubblicata il 20/07/2020
Atti impositivi: - A.PRE IN CARICO n. 02477201900002372000 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Compaiono le parti che si riportano ai propri scritti e conclusioni. La sezione si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente depositato ed iscritto al n. 2879/20 r.g.a. Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, impugna la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Brindisi n. 423/02/20, con la quale è stato rigettato, con compensazione delle spese di lite, il ricorso proposto dal predetto, nella qualità di socio succeduto alla “Società_1 s.r.l.”, società estinta e cancellata dal Registro delle Imprese, avverso l'avviso di presa in carico n. 02477201900002372000, con il quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione gli comunicava l'affidamento, da parte dell'ente creditore (Agenzia delle entrate di Brindisi), delle somme dovute in forza dell'avviso di accertamento n. TVH03A100035/2019, al fine di procedere alla riscossione forzosa delle stesse in caso di mancato pagamento spontaneo.
Con l'avviso di accertamento n. TVH03A100035/2019, con riferimento all'anno d'imposta 2015, sulla base del p.v.c. della Guardia di Finanza di Brindisi, erano state accertate a carico della suddetta società una maggiore IRES di € 12.179,00, una maggiore IRAP di € 3.120,00, una maggiore IVA di euro 16.360,00, maggiori ritenute di € 8.395,00 e comminate sanzioni amministrative pari ad € 10.772,00.
L'appellante pone a sostegno del ricorso in appello i seguenti motivi di gravame:
1) erronea motivazione della sentenza circa la responsabilità del liquidatore ed ultimo amministratore;
2) erronea motivazione della sentenza in ordine alla illegittimità della pretesa avanzata ai sensi dell'articolo 15-bis del d.P.R. n. 602 del 1973;
3) erronea motivazione circa l'eccepito difetto assoluto di motivazione e probatorio dell'avviso di presa in carico.
Chiede, pertanto, l'accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto,
l'annullamento dell'avviso di presa in carico impugnato, con condanna di parte appellata al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Resiste l'Agenzia delle entrate-direzione provinciale di Brindisi e chiede la conferma della sentenza di primo grado, in quanto immune da censure sia sotto il sotto il profilo motivazionale che sotto quello logico – giuridico.
Osserva che il ricorrente non ha mai contestato il merito della pretesa tributaria, che deve ritenersi pertanto definitiva per il principio di non contestazione. Eccepisce l'infondatezza e pretestuosità delle doglianze formulate dall'appellante, che, pur essendo onerato, non ha fornito alcuna prova per delegittimare la pretesa dell'Ufficio.
Precisa che l'avviso di presa in carico è una mera comunicazione con cui il contribuente viene informato che la competenza amministrativa è passata dall'ente impositore all'agente della riscossione al fine di dare impulso, secondo i modi e i limiti di legge, alla procedura di recupero del credito sottostante la pretesa tributaria. Richiama l'orientamento della giurisprudenza di merito che nega l'impugnabilità di tale atto. Eccepisce l'infondatezza delle doglianze riguardanti la comunicazione di presa in carico e chiede la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituisce l'Agenzia delle entrate-Riscossione che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle questioni afferenti il merito dell'avviso di accertamento, peraltro, già sub judice nel giudizio instaurato dall'appellante avverso tale atto.
Deduce l'infondatezza delle doglianze riguardanti l'avviso di presa in carico e ribadisce che non costituisce un atto autonomamente impugnabile, se non per vizi propri, allorchè viene preceduto dalla regolare notifica dell'atto di accertamento, come nel caso di specie.
Conclude per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
L'appellante deposita memorie illustrative ed insiste sull'assenza di ogni sua responsabilità in mancanza di qualsiasi risorsa economica necessaria per poter procedere al pagamento del debito erariale.
Cita a supporto della sua tesi difensiva la sentenza della Corte di Cassazione-Sezioni Unite- n. 3695 del
12/02/2025, secondo cui l'accertamento della responsabilità degli ex soci deve avvenire attraverso un autonomo avviso di accertamento, senza che essi possano essere coinvolti automaticamente nel processo relativo alla società estinta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso originario il contribuente, impugnando l'avviso di presa in carico n. 02477201900002372000, ha denunciato vizi riguardanti il sotteso avviso di accertamento n. TVH03A100035/2019, con il quale erano state accertate, con riferimento all'anno 2015, maggiori imposte a carico della società “Società_1 s.r.l.”, di cui il ricorrente era stato, dapprima, ultimo amministratore e, poi, liquidatore. Ha riproposto le medesime censure già formulate con il ricorso avverso il suddetto avviso di accertamento, il cui procedimento, pendente dinanzi a questa Corte di Giustizia con il n. 1563/2020 r.g.a., è stato deciso con sentenza, emessa in data odierna, di rigetto dell'appello proposto dal contribuente.
Osserva questa Corte che i primi giudici, che hanno rigettato il ricorso originario, ritenendo infondate le argomentazioni svolte dal contribuente avverso il presupposto avviso di accertamento, avrebbero dovuto esaminare, preliminarmente, la questione riguardante l'impugnabilità del provvedimento di presa in carico.
Questa Corte, in ordine a tale questione, ritiene di aderire, condividendone il principio, a quanto statuito dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 21254 del 19 luglio 2023, secondo cui non possono essere oggetto di ricorso gli atti privi di natura provvedimentale emessi da incaricati per la riscossione, salvo che costituiscano la prima comunicazione con cui si porta a conoscenza l'esistenza di un atto tributario di natura provvedimentale, di cui il contribuente dimostri di non aver avuto notizia.
Va osservato che l'art. 8, comma 12, del DL n. 16/2012, conv. con legge n. 44/2012, ha introdotto l'informativa di avvenuta presa in carico, da parte dell'agente della riscossione, delle somme da riscuotere in ordine all'accertamento notificato.
La presa in carico, quindi, costituisce un atto meramente interno del procedimento di riscossione, priva di autonoma efficacia lesiva.
La Corte di Cassazione, con la predetta ordinanza, ha ritenuto che l'avviso di presa in carico, sebbene non sia ricompreso tra gli atti impugnabili ex art. 19 del d. lgs. 546/92, possa essere impugnato allorquando costituisca il primo atto con il quale il contribuente viene messo al corrente del debito tributario perché il Fisco ha omesso di notificare l'avviso di accertamento immediatamente esecutivo.
Nel caso di specie ciò non è avvenuto, perché l'avviso di presa in carico è stato preceduto da un avviso di accertamento, regolarmente notificato ed impugnato con autonomo ricorso.
Il sindacato sui vizi dell'atto impositivo resta riservato, esclusivamente, al giudizio relativo all'atto presupposto, onde evitare una duplicazione del contenzioso sul medesimo rapporto d'imposta.
L'impugnazione della presa in carico è, pertanto, preclusa, quando il contribuente ha già esercitato la tutela giurisdizionale mediante l'impugnazione del prodromico atto impositivo.
L'appello difetta, quindi, di un interesse concreto ed attuale, atteso che l'eventuale annullamento della presa in carico non produrrebbe alcun effetto utile, in quanto la pretesa tributaria è oggetto di esame nel giudizio relativo all'atto impositivo.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante eccepisce l'erroneità dell'ammontare delle somme richieste con l'avviso di presa in carico.
La doglianza è infondata, essendo errato il riferimento, da parte dell'appellante, all'ipotesi di riscossione provvisoria di cui all'articolo 15 del d.P.R. n. 602 del 1973.
L'Ufficio, nel caso di specie, ha ritenuto di tutelare il credito erariale, avvalendosi della riscossione straordinaria prevista dalla disposizione speciale di cui all'articolo 15-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, in considerazione della situazione specifica e soggettiva della società Società_1 Srl, di cui l'odierno appellante è stato amministratore e liquidatore (società estinta e cancellata dal Registro delle Imprese).
Con riferimento all'eccepito difetto di motivazione dell'avviso di presa in carico, occorre ribadire che l'atto impugnato è una semplice comunicazione con la quale l'Agenzia Entrate-Riscossione comunica al contribuente di aver ricevuto in carico le somme dell'accertamento esecutivo emesso dall' Agenzia delle
Entrate. Tale atto, come da ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non è impugnabile, quando è stato preceduto dalla notifica di un atto impositivo, come nel caso in esame.
Il ricorso originario è, pertanto, in parte, inammissibile e, in parte, infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello proposto dal contribuente e dichiara il ricorso originario, in parte, inammissibile, e, in parte, infondato. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida, in favore di ciascuna parte resistente, in € 1.500,00, oltre accessori, come per legge, se dovuti.
Lecce, 24 luglio 2025