Ordinanza presidenziale 12 aprile 2024
Ordinanza cautelare 27 marzo 2025
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01104/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01702/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1702 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;
nei confronti
Albo Nazionale Gestori Ambientali, Albo Gestori Ambientali - Sezione Campania e Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
(quanto al ricorso introduttivo)
a - del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con il quale il Prefetto di Napoli ha assunto informativa interdittiva antimafia, ai sensi degli artt. 84 e 91 D.Lgs. 159/2011 e nel contempo ha respinto l’istanza di iscrizione della Società nella cd. White List ;
b - del verbale del GIA n. -OMISSIS-;
c - di tutti gli atti istruttori delle Autorità di PS a fondamento del provvedimento sub a), non conosciuti, ed in particolare:
c1 – delle note del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli prot. n. -OMISSIS-;
c2 – della nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino prot. n. -OMISSIS-;
c3 – della nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Torre Annunziata prot. n. -OMISSIS-;
c4 – della nota del Nucleo PEF della Guardia di Finanza prot. n. -OMISSIS-;
c5 – ove e per quanto occorra, della informativa antimafia ostativa prot. n. -OMISSIS- resa dalla Prefettura di Napoli in danno [di altra Società];
di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;
(quanto ai motivi aggiunti depositati il 6 marzo 2025)
d - del provvedimento a firma del Presidente dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione Campania prot. n. -OMISSIS-, che ha disposto la cancellazione dalla Categoria -OMISSIS- per sopravvenuta carenza del requisito di cui all’art. 10, co. 2, lett. f), del D.M. 3.6.2024 n. 120;
e - della delibera della Sezione Regionale della Campania -OMISSIS- di cancellazione dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali;
f - ove e per quanto occorra, della comunicazione dell’UTG di Napoli prot. n. -OMISSIS- di trasmissione della informativa interdittiva antimafia prot. n. -OMISSIS-;
g - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. PE SP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti la società ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati, deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili di violazione di legge e di eccesso di potere.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere alle pretese avversarie.
La domanda cautelare della ricorrente è stata accolta con ordinanza del 26 marzo 2025 n. 607, essendo apparso sussistente il fumus boni iuris relativamente al motivo con cui era stata censurata la mancata attivazione del contraddittorio procedimentale, ai sensi dell’art. 92 del d.lgs. n. 159/2011.
Agli atti di causa sono stati poi depositati:
a) il provvedimento del Prefetto prot. n. -OMISSIS-, con cui nei confronti della società è stata disposta l’applicazione delle misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94- bis del d.lgs. n. 159/2011;
b) il provvedimento del Presidente della Sezione regionale della Campania dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali -OMISSIS-, di ripristino dell’iscrizione della società all’Albo.
Con memoria depositata il 10/1/2026 la ricorrente ha chiesto infine dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per cessata materia del contendere, avendo il nuovo provvedimento della Prefettura superato l’originaria interdittiva.
Tanto premesso, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Non può difatti dichiararsi la cessazione della materia del contendere, che è riservata all’ipotesi in cui la pretesa azionata risulti “ pienamente soddisfatta ” (art. 34, co. 5, c.p.a.), ossia tipicamente ai casi in cui l’atto impugnato sia ritirato dall’Amministrazione in adesione alle censure fatte valere dalla ricorrente.
Nel caso di specie va invece dichiarata l’improcedibilità del ricorso, e questo per la sopravvenienza del nuovo provvedimento della Prefettura, fondato su un’autonoma e successiva valutazione, che – come riconosciuto dalla stessa ricorrente – si è sovrapposto all’originaria interdittiva, intervenendo a rendere per la ricorrente priva di utilità l’ulteriore coltivazione del gravame.
Le spese di giudizio vanno compensate, avuto riguardo alla delicatezza della materia e all’interesse pubblico sotteso all’esercizio del potere in questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di ogni altro dato idoneo a identificare le persone fisiche ed enti privati menzionati nella presente sentenza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA Gaviano, Presidente
PE SP, Consigliere, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PE SP | LA Gaviano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.