CASS
Sentenza 11 marzo 2024
Sentenza 11 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/03/2024, n. 10137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10137 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMA nel procedimento a carico di: AS IN nato a [...] il [...] TU AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.Aldo Ceniccola, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. In data 13 dicembre 2023 il difensore degli imputati ha fatto pervenire memoria scritta, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso del pubblico ministero. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 10137 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 10/01/2024 Ritenuto in fatto Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello del 22 giugno 2023, che - in riforma della sentenza di condanna di primo grado - ha assolto per insussistenza del fatto AL LI e CI MA dall'imputazione di bancarotta fraudolenta per distrazione in concorso di cui agli artt. 110 cod. pen.,216 prima parte n. 1 L.F., commessa in qualità, rispettivamente, di amministratore unico dal 4 aprile 2007 al 20 novembre 2007 della "AR LI PARKING S.R.L.", dichiarata fallita il 21 luglio 2017 - AL - e di amministratore unico di tale società dal 21 giugno 2001 al 4 aprile 2007 - CI;
CI, altresì in qualità di amministratore unico della "PARK COLOSSEO S.R.L." dal 4 aprile 2007 al 20 novembre 2017. La sentenza di primo grado aveva ritenuto (contestualmente assolvendoli dal reato di bancarotta fraudolenta documentale per distruzione o sottrazione delle scritture) i due imputati responsabili del suddetto reato in relazione all'operazione di trasferimento d'azienda dalla AR LI PARKING S.R.L. alla PARK COLOSSEO S.R.L., realizzata nel mese di maggio 2007 dopo la costituzione di quest'ultima società, riferibile alla stessa compagine sociale della di poi fallita e in definitiva subentrata, all'interno degli stessi locali, nella gestione del compendio aziendale. La sentenza d'appello ha giudicato insufficiente il quadro probatorio a riguardo della natura illecita del contratto, perché non vi sarebbe stata appagante dimostrazione della mancata corresponsione del prezzo, che si assume erogato in denaro contante - pattuito in euro 90.500 - né sarebbe stata contestata l'incongruità del corrispettivo;
e perché, ancora, la cessione d'azienda risaliva a 10 anni prima dell'apertura della procedura concorsuale e l'unico credito insinuato al passivo, di 34.000 euro, era vantato dal precedente amministratore dell'impresa societaria, peraltro istante per il fallimento;
circostanze che renderebbero plausibile la tesi che il denaro sia stato effettivamente versato ed utilizzato, nell'ampio lasso temporale, nell'ambito dell'attività commerciale e per far fronte ai debiti societari. Il ricorso per cassazione ha articolato un unico motivo, che ha richiamato il vizio di carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione di cui all'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in rapporti ad atti del processo e, segnatamente, nel dedurre travisamento della prova, ha sottolineato che: la sentenza impugnata avrebbe illogicamente propeso per l'esclusione della fittizietà del pagamento del corrispettivo della cessione d'azienda, pur in presenza dei dati obbiettivi della piena coincidenza tra le figure dei soci e della riconducibilità della gestione agli stessi soggetti, in principalità l'imputato CI MA;
t la "AR LI PARKING S.R.L." sarebbe stata svuotata di ogni sua disponibilità, avrebbe interrotto l'attività dopo il trasferimento aziendale del 2007 e l'ultimo bilancio depositato, relativo al 2006, ha evidenziato una perdita di euro 3.368,22; l'imputato AL, in sede d'esame, ha dichiarato che tale operazione sarebbe stata ispirata dall'intendimento di proseguire l'attività dell'autorimessa con un ente "in bonis", dato che la società cedente era fortemente indebitata;
l'assunto versamento del prezzo del contratto non sarebbe accompagnato da documenti probanti né da elementi esterni, anche di ordine testimoniale, dimostrativi di prelievi di denaro dai conti correnti, societari o personali, ad esso funzionali;
la ricostruzione dei fatti, accreditata in sentenza, sarebbe inverosimile, dal momento che l'ultimo amministratore della AR LI PARKING, SS, subentrato poco prima dell'operazione stessa a AL, avrebbe incassato la cifra di 95.000 euro senza sborsare alcunchè. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. E' consolidato indirizzo di questa Corte che "in tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato"; la necessità dell'assolvimento dell'onere, che può essere soddisfatto anche tenendo conto del contributo offerto dalla difesa nel giudizio di secondo grado, permane anche in caso di mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale attraverso la riedizione della prova dichiarativa assunta in primo grado, che non costituisce obbligo del giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la decisione di condanna del primo giudice (Cass. sez. U n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; sez.5, n. 42033 del 17/10/2008, Pappalardo, Rv. 242330; sez.6, n. 10130 del 20/01/2015, Marsili, Rv. 262907; sez. U n. 14800 del 21/12/2017, Troise, Rv.272430; sez.6, n. 6221 del 20/04/2005, Aglieri, Rv. 233083). Ebbene, ritiene il collegio che la Corte territoriale abbia nel complesso rispettato i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Il Tribunale di Roma, con la sentenza di primo grado, ha sostenuto che la cessione dell'azienda della di poi fallita sarebbe avvenuta in assenza (della prova documentale) del pagamento del corrispettivo pattuito di euro 90.500; in tal guisa, l'operazione negoziale avrebbe depauperato il patrimonio della società perché l'attività caratteristica si sarebbe giocoforza interrotta;
e a 3 conforto delle conclusioni così rassegnate deporrebbe la circostanza, riferita dai due imputati, relativa all'avvenuta cessione delle quote sociali in data 21 novembre 2007 al valore nominale, quando la plusvalenza introitata dalla fallita alcuni mesi prima per effetto della traslazione d'azienda - pari ad oltre 90.000 euro - ed ancora "in cassa" al momento del passaggio delle quote, secondo la versione fornita dai medesimi - avrebbe dovuto incrementarne il valore patrimoniale. Ora, se è certo vero che integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale la cessione di un ramo di azienda senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore al valore reale (sez. 5, n. 17965 del 22/01/2013, Varacalli, Rv. 255501; sez. 5, n. 34464 del 14/05/2018, Innocenti, Rv. 273644), deve rilevarsi che la Corte territoriale, con enunciati piani e certo non intrinsecamente illogici, ha sottolineato che l'invocato "pagamento in contanti", quand'anche apparentemente anomalo e per entità dell'importo formalmente vietato dalla legge speciale dell'epoca, è stato confermato "da diversi testimoni escussi in dibattimento" (pag.3), come in effetti ripercorso dalla motivazione della pronuncia del giudice prime cure (pag. 6, che ha citato la deposizione di CI RE, fratello dell'imputato) e, nel processo penale, la prova per testimoni dell'intervenuto pagamento è ammessa (cfr. Cass. sez.5, n. 12974 del 15/10/1999, Cantone, Rv. 214722); non è stata posta in discussione la congruità della somma concordata per la vendita, inclusiva dell'avviamento commerciale;
l'erogazione dell'importo è stata annotata nella contabilità dell'impresa cedente e in quella della società cessionaria, è traibile dal bilancio del 2006 della società fallita e da quello del 2007 della PARK COLOSSEO S.R.L., che ha appostato un debito della società per finanziamento soci, effettuato in vista del perfezionamento del negozio giuridico di trasferimento d'azienda (pag.7 sentenza di primo grado, pagg. 2 e 3 sentenza di secondo grado, che hanno richiamato le deposizioni dei testi RU e AB e le produzioni documentali della difesa); AL e CI sono stati prosciolti dall'accusa di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione con la sentenza di primo grado, la cui statuizione è divenuta irrevocabile, che ne ha attribuito la responsabilità al solo SS, ultimo amministratore della società, deceduto il 25 dicembre 2021; sicchè non è stato possibile accertare l'eventuale artificiosità ed illecita strumentalità delle scritturazioni, né è consentito ricondurre la mancata ostensione dell'impianto contabile ad un apporto concorsuale dei due imputati. Quanto, poi, alla singolarità del corrispettivo stabilito per la cessione delle quote sociali, calibrato sul valore nominale, trattasi di un accordo di natura privatistica, insuscettibile di smentita in assenza di riscontri di segno contrario, mentre immune da critiche di manifesta irragionevolezza deve ritenersi l'ulteriore argomento, utilizzato dalla sentenza impugnata, che ha rimarcato il significativo iato temporale tra il mutamento della gestione societaria e la data di fallimento, nel quale le disponibilità finanziarie, tenuto conto della esiguità del passivo concorsuale, potrebbero essere state impiegate per l'estinzione dei debiti. In conclusione, alla stregua delle direttrici interpretative sopra illustrate, la Corte territoriale risulta aver adempiuto all'obbligo di tratteggiare i criteri essenziali del proprio, antitetico 4 Il Presidente costrutto probatorio e di contrastare specificamente gli argomenti basilari della motivazione della prima sentenza (di condanna), dando conto delle ragioni della relativa incompiutezza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato;
mentre il Procuratore generale ricorrente, pur formalmente evocando un vizio di "travisamento della prova" sfornito, peraltro, della specifica indicazione ed allegazione dei singoli atti del processo, di valenza decisiva, indispensabili alla sua dimostrazione, ha nel complesso dedotto un inammissibile motivo di "travisamento del fatto", volto a sollecitare il giudice di legittimità a sovrapporre una propria, autonoma valutazione delle risultanze processuali rispetto a quella formulata dalla sentenza impugnata, con la conseguente re-interpretazione degli elementi probatori (sez. 3, n.18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.G. Così deciso in Roma, il 10/01/2024 Il consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.Aldo Ceniccola, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. In data 13 dicembre 2023 il difensore degli imputati ha fatto pervenire memoria scritta, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso del pubblico ministero. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 10137 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 10/01/2024 Ritenuto in fatto Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello del 22 giugno 2023, che - in riforma della sentenza di condanna di primo grado - ha assolto per insussistenza del fatto AL LI e CI MA dall'imputazione di bancarotta fraudolenta per distrazione in concorso di cui agli artt. 110 cod. pen.,216 prima parte n. 1 L.F., commessa in qualità, rispettivamente, di amministratore unico dal 4 aprile 2007 al 20 novembre 2007 della "AR LI PARKING S.R.L.", dichiarata fallita il 21 luglio 2017 - AL - e di amministratore unico di tale società dal 21 giugno 2001 al 4 aprile 2007 - CI;
CI, altresì in qualità di amministratore unico della "PARK COLOSSEO S.R.L." dal 4 aprile 2007 al 20 novembre 2017. La sentenza di primo grado aveva ritenuto (contestualmente assolvendoli dal reato di bancarotta fraudolenta documentale per distruzione o sottrazione delle scritture) i due imputati responsabili del suddetto reato in relazione all'operazione di trasferimento d'azienda dalla AR LI PARKING S.R.L. alla PARK COLOSSEO S.R.L., realizzata nel mese di maggio 2007 dopo la costituzione di quest'ultima società, riferibile alla stessa compagine sociale della di poi fallita e in definitiva subentrata, all'interno degli stessi locali, nella gestione del compendio aziendale. La sentenza d'appello ha giudicato insufficiente il quadro probatorio a riguardo della natura illecita del contratto, perché non vi sarebbe stata appagante dimostrazione della mancata corresponsione del prezzo, che si assume erogato in denaro contante - pattuito in euro 90.500 - né sarebbe stata contestata l'incongruità del corrispettivo;
e perché, ancora, la cessione d'azienda risaliva a 10 anni prima dell'apertura della procedura concorsuale e l'unico credito insinuato al passivo, di 34.000 euro, era vantato dal precedente amministratore dell'impresa societaria, peraltro istante per il fallimento;
circostanze che renderebbero plausibile la tesi che il denaro sia stato effettivamente versato ed utilizzato, nell'ampio lasso temporale, nell'ambito dell'attività commerciale e per far fronte ai debiti societari. Il ricorso per cassazione ha articolato un unico motivo, che ha richiamato il vizio di carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione di cui all'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in rapporti ad atti del processo e, segnatamente, nel dedurre travisamento della prova, ha sottolineato che: la sentenza impugnata avrebbe illogicamente propeso per l'esclusione della fittizietà del pagamento del corrispettivo della cessione d'azienda, pur in presenza dei dati obbiettivi della piena coincidenza tra le figure dei soci e della riconducibilità della gestione agli stessi soggetti, in principalità l'imputato CI MA;
t la "AR LI PARKING S.R.L." sarebbe stata svuotata di ogni sua disponibilità, avrebbe interrotto l'attività dopo il trasferimento aziendale del 2007 e l'ultimo bilancio depositato, relativo al 2006, ha evidenziato una perdita di euro 3.368,22; l'imputato AL, in sede d'esame, ha dichiarato che tale operazione sarebbe stata ispirata dall'intendimento di proseguire l'attività dell'autorimessa con un ente "in bonis", dato che la società cedente era fortemente indebitata;
l'assunto versamento del prezzo del contratto non sarebbe accompagnato da documenti probanti né da elementi esterni, anche di ordine testimoniale, dimostrativi di prelievi di denaro dai conti correnti, societari o personali, ad esso funzionali;
la ricostruzione dei fatti, accreditata in sentenza, sarebbe inverosimile, dal momento che l'ultimo amministratore della AR LI PARKING, SS, subentrato poco prima dell'operazione stessa a AL, avrebbe incassato la cifra di 95.000 euro senza sborsare alcunchè. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. E' consolidato indirizzo di questa Corte che "in tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato"; la necessità dell'assolvimento dell'onere, che può essere soddisfatto anche tenendo conto del contributo offerto dalla difesa nel giudizio di secondo grado, permane anche in caso di mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale attraverso la riedizione della prova dichiarativa assunta in primo grado, che non costituisce obbligo del giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la decisione di condanna del primo giudice (Cass. sez. U n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; sez.5, n. 42033 del 17/10/2008, Pappalardo, Rv. 242330; sez.6, n. 10130 del 20/01/2015, Marsili, Rv. 262907; sez. U n. 14800 del 21/12/2017, Troise, Rv.272430; sez.6, n. 6221 del 20/04/2005, Aglieri, Rv. 233083). Ebbene, ritiene il collegio che la Corte territoriale abbia nel complesso rispettato i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Il Tribunale di Roma, con la sentenza di primo grado, ha sostenuto che la cessione dell'azienda della di poi fallita sarebbe avvenuta in assenza (della prova documentale) del pagamento del corrispettivo pattuito di euro 90.500; in tal guisa, l'operazione negoziale avrebbe depauperato il patrimonio della società perché l'attività caratteristica si sarebbe giocoforza interrotta;
e a 3 conforto delle conclusioni così rassegnate deporrebbe la circostanza, riferita dai due imputati, relativa all'avvenuta cessione delle quote sociali in data 21 novembre 2007 al valore nominale, quando la plusvalenza introitata dalla fallita alcuni mesi prima per effetto della traslazione d'azienda - pari ad oltre 90.000 euro - ed ancora "in cassa" al momento del passaggio delle quote, secondo la versione fornita dai medesimi - avrebbe dovuto incrementarne il valore patrimoniale. Ora, se è certo vero che integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale la cessione di un ramo di azienda senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore al valore reale (sez. 5, n. 17965 del 22/01/2013, Varacalli, Rv. 255501; sez. 5, n. 34464 del 14/05/2018, Innocenti, Rv. 273644), deve rilevarsi che la Corte territoriale, con enunciati piani e certo non intrinsecamente illogici, ha sottolineato che l'invocato "pagamento in contanti", quand'anche apparentemente anomalo e per entità dell'importo formalmente vietato dalla legge speciale dell'epoca, è stato confermato "da diversi testimoni escussi in dibattimento" (pag.3), come in effetti ripercorso dalla motivazione della pronuncia del giudice prime cure (pag. 6, che ha citato la deposizione di CI RE, fratello dell'imputato) e, nel processo penale, la prova per testimoni dell'intervenuto pagamento è ammessa (cfr. Cass. sez.5, n. 12974 del 15/10/1999, Cantone, Rv. 214722); non è stata posta in discussione la congruità della somma concordata per la vendita, inclusiva dell'avviamento commerciale;
l'erogazione dell'importo è stata annotata nella contabilità dell'impresa cedente e in quella della società cessionaria, è traibile dal bilancio del 2006 della società fallita e da quello del 2007 della PARK COLOSSEO S.R.L., che ha appostato un debito della società per finanziamento soci, effettuato in vista del perfezionamento del negozio giuridico di trasferimento d'azienda (pag.7 sentenza di primo grado, pagg. 2 e 3 sentenza di secondo grado, che hanno richiamato le deposizioni dei testi RU e AB e le produzioni documentali della difesa); AL e CI sono stati prosciolti dall'accusa di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione con la sentenza di primo grado, la cui statuizione è divenuta irrevocabile, che ne ha attribuito la responsabilità al solo SS, ultimo amministratore della società, deceduto il 25 dicembre 2021; sicchè non è stato possibile accertare l'eventuale artificiosità ed illecita strumentalità delle scritturazioni, né è consentito ricondurre la mancata ostensione dell'impianto contabile ad un apporto concorsuale dei due imputati. Quanto, poi, alla singolarità del corrispettivo stabilito per la cessione delle quote sociali, calibrato sul valore nominale, trattasi di un accordo di natura privatistica, insuscettibile di smentita in assenza di riscontri di segno contrario, mentre immune da critiche di manifesta irragionevolezza deve ritenersi l'ulteriore argomento, utilizzato dalla sentenza impugnata, che ha rimarcato il significativo iato temporale tra il mutamento della gestione societaria e la data di fallimento, nel quale le disponibilità finanziarie, tenuto conto della esiguità del passivo concorsuale, potrebbero essere state impiegate per l'estinzione dei debiti. In conclusione, alla stregua delle direttrici interpretative sopra illustrate, la Corte territoriale risulta aver adempiuto all'obbligo di tratteggiare i criteri essenziali del proprio, antitetico 4 Il Presidente costrutto probatorio e di contrastare specificamente gli argomenti basilari della motivazione della prima sentenza (di condanna), dando conto delle ragioni della relativa incompiutezza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato;
mentre il Procuratore generale ricorrente, pur formalmente evocando un vizio di "travisamento della prova" sfornito, peraltro, della specifica indicazione ed allegazione dei singoli atti del processo, di valenza decisiva, indispensabili alla sua dimostrazione, ha nel complesso dedotto un inammissibile motivo di "travisamento del fatto", volto a sollecitare il giudice di legittimità a sovrapporre una propria, autonoma valutazione delle risultanze processuali rispetto a quella formulata dalla sentenza impugnata, con la conseguente re-interpretazione degli elementi probatori (sez. 3, n.18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.G. Così deciso in Roma, il 10/01/2024 Il consigliere estensore