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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/12/2025, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1724 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
03/02/1978, rappresentata e difesa dall'avvocato Tiziana TE VINCI
e
, , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
25/03/1978, rappresentato e difeso dall'avvocato Natale ALOSI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: i coniugi concordemente chiedono che il Tribunale
omologhi la loro separazione consensuale alle seguenti concordate
CONDIZIONI:
a) i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
b) la casa coniugale di proprietà della moglie viene assegnata alla moglie con i beni e gli arredi ivi contenuti;
il marito si allontanerà entro la data di presentazione del ricorso o prima, se avrà trovato una propria dimora;
c) i figli minori e TE vengono affidati in maniera condivisa ad Per_1
entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione familiare sita in Vicenza Strada San Rocco n. 102, di proprietà
della Sig.ra ; Pt_1
d)il padre sarà libero di vedere e tenere con sé i figli, ogni qualvolta lo vorrà,
previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze di vita e di studio degli stessi;
al fine di consentire ad entrambi i genitori ed ai figli un'organizzazione di vita regolare, si chiede che il diritto di visita sia organizzata in favore del padre come segue, con eventuali modifiche, purché
sempre concordate con la madre e tenuto conto delle esigenze dei figli:
• il Sig. , avrà diritto a tenere con sei figli per due fine settimana CP_1
al mese a settimane alterne e dovrà prenderli dalla loro residenza presso la madre alle 19 del venerdi ed ivi riaccompagnarli alle ore 21.30 della domenica;
• lo stesso avrà diritto di vedere i figli durante la settimana in cui passeranno il
2 fine settimana con lui, con le modalità sopra indicate, il martedì dalle ore 18:00
alle ore 21.30 compatibilmente con le esigenze di studio degli stessi;
• lo stesso avrà diritto di vedere i figli durante la settimana in cui non passeranno il fine settimana con lui, con le modalità sopra indicate, il martedì
e giovedì dalle ore 18.00 alle ore 21.30 compatibilmente con le esigenze di studio degli stessi;
• durante le festività natalizie i bambini trascorreranno ad anni alterni il Natale
con un genitore ed il Capodanno con l'altro. Nel dettaglio relativamente all'anno 2025 il papa dovrà prenderli dalla residenza della madre giorno 26
dicembre alle h 11.00 e riaccompagnarli alle ore 20:00 del giorno 28 dicembre;
poi li riprenderà alle h 10.00 del 31 dicembre e li riaccompagnerà all'abitazione della madre alle h 20.00 del 3 gennaio;
l'anno successivo (Natale 2026) li prenderà alle h 10.00 del 25 dicembre e li riporterà alle h 16.00 del 28
dicembre; poi li riprenderà alle h 10.00 del 2 gennaio e riporterà alle h 20.00
del 5 gennaio. sempre ad anni alterni trascorreranno i compleanni una volta con la mamma e l'anno successivo con il papa a meno che non intendano festeggiarli insieme previo accordo tra la Sig.ra ed il Sig. da;
Pt_1 CP_1
il padre l'anno che toccherà a lui, per il compleanno, prenderà i figli presso la loro residenza con la madre alle ore 11.00 ed ivi li riaccompagnerà alle ore
20:00;
• le festività pasquali un anno le trascorreranno con la mamma e l'anno successivo con il papa;
il padre prenderà i figli presso la loro residenza con la madre alle ore 15.00 del venerdi precedente alla Domenica di Pasqua ed ivi li
3 riaccompagnerà alle ore 20.00 del giorno di Pasquetta e viceversa;
• durante le vacanze estive i figli trascorreranno (previo accordo con la mamma) il tempo che la Sig.ra ed il Sig. da riterranno Pt_1 CP_1
opportuno nell'interesse dei figli e compatibilmente con le esigenze di entrambi i ragazzi;
• Al fine di permettere il rispetto dei turni suindicati ed adottando un sistema che permetta flessibilità tra genitori per dare ai figli continuità di rapporto, le parti stabiliscono che se il Sig. da sporadicamente non riuscisse a CP_1
passare presso la casa a Vicenza, e solo se la Sig.ra potrà farlo, Pt_1
porterà lei i bambini dal papà o concorderà con lo stesso la modalità più
adeguata;
• Con riferimento al Catechismo che frequentano il giovedì sera, e Per_1
TE la domenica mattina alle 9.30, a settimane alterne, saranno accompagnati e ripresi una volta dalla mamma ed una dal papà
alternativamente; e Il figlio maggiore, svolge attività sportiva Per_1
(calcio) con 3 allenamenti settimanali ai quali sarà accompagnato dalla mamma, mentre alla partita del sabato/domenica sarà accompagnato dal genitore che lo terrà quel fine settimana.
- il Sig. da avrà diritto di tenere con sé, previo accordo con la Sig.ra CP_1
, i figli durante il suo compleanno o ricorrenze particolarmente Pt_1
importanti della sua famiglia alle quali desidera che essi siano presenti,
compatibilmente con le esigenze di studio e di salute dei minori;
i genitori non
4 potranno portare i figli fuori dall'Italia senza il consenso congiunto di entrambi dato per iscritto;
e) la Sig.ra ed il Sig. da dichiarano di provvedere Pt_1 CP_1
autonomamente al proprio mantenimento e rinunciano reciprocamente ad ogni assegno a proprio favore;
f) il sig. da dovrà versare alla sig.ra a partire da luglio 2025 CP_1 Pt_1
€ 150,00 mensili per ogni figlio a titolo di contributo al mantenimento degli stessi per un ammontare complessivo di € 300 al mese per entrambi fino alla sentenza di divorzio ed in ogni caso fino al 31.12.2026. Successivamente alla sentenza di divorzio l'importo sarà aumentato ad € 250,00 al mese per ogni figlio per un ammontare complessivo di € 500,00 mensile. Il pagamento dell'assegno di mantenimento dei figli da parte del Sig. da dovra CP_1
essere versato anticipatamente, mediante bonifico bancario, entro il giorno 5
di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat del costo della vita;
g) l'assegno unico ed universale per i figli verrà integralmente percepito dalla
Sig.ra ; Pt_1
- per quanto concerne le spese nell'interesse dei figli si chiede che si possa operare secondo la seguente distinzione:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal
5 medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
• spese scolastiche {da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (
pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e)
alloggio presso la sede universitaria;
6 • spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività
sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura,
teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
• Dette spese saranno sostenute dai genitori al 50%;
- le utenze domestiche afferenti all'abitazione familiare sita in strada San
Rocco n. 102 resteranno ad esclusivo carico della sig.ra ; Pt_1
- in casi eccezionali l'assegno potrà essere versato anche in contanti in mani della Sig.ra ed in tale caso al Sig. da verra rilasciata Pt_1 CP_1
quietanza scritta dalla medesima
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
7 Con ricorso congiunto depositato in data 07/05/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in VICENZA (VI) in data
11/06/2011, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 13/11/2025 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%, alle condizioni e nei termini riportati nelle conclusioni in epigrafe;
8 -sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in Vicenza (VI) Strada San Rocco n. 102 in favore di Parte_1
quale genitore convivente con i figli minori;
[...]
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi, il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49
c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
9 a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
uniti in matrimonio in VICENZA (VI) in data Controparte_1
11/06/2011 con atto trascritto al n. 45, parte II, serie A, anno 2011, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di VICENZA (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.12.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1724 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
03/02/1978, rappresentata e difesa dall'avvocato Tiziana TE VINCI
e
, , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
25/03/1978, rappresentato e difeso dall'avvocato Natale ALOSI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: i coniugi concordemente chiedono che il Tribunale
omologhi la loro separazione consensuale alle seguenti concordate
CONDIZIONI:
a) i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
b) la casa coniugale di proprietà della moglie viene assegnata alla moglie con i beni e gli arredi ivi contenuti;
il marito si allontanerà entro la data di presentazione del ricorso o prima, se avrà trovato una propria dimora;
c) i figli minori e TE vengono affidati in maniera condivisa ad Per_1
entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione familiare sita in Vicenza Strada San Rocco n. 102, di proprietà
della Sig.ra ; Pt_1
d)il padre sarà libero di vedere e tenere con sé i figli, ogni qualvolta lo vorrà,
previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze di vita e di studio degli stessi;
al fine di consentire ad entrambi i genitori ed ai figli un'organizzazione di vita regolare, si chiede che il diritto di visita sia organizzata in favore del padre come segue, con eventuali modifiche, purché
sempre concordate con la madre e tenuto conto delle esigenze dei figli:
• il Sig. , avrà diritto a tenere con sei figli per due fine settimana CP_1
al mese a settimane alterne e dovrà prenderli dalla loro residenza presso la madre alle 19 del venerdi ed ivi riaccompagnarli alle ore 21.30 della domenica;
• lo stesso avrà diritto di vedere i figli durante la settimana in cui passeranno il
2 fine settimana con lui, con le modalità sopra indicate, il martedì dalle ore 18:00
alle ore 21.30 compatibilmente con le esigenze di studio degli stessi;
• lo stesso avrà diritto di vedere i figli durante la settimana in cui non passeranno il fine settimana con lui, con le modalità sopra indicate, il martedì
e giovedì dalle ore 18.00 alle ore 21.30 compatibilmente con le esigenze di studio degli stessi;
• durante le festività natalizie i bambini trascorreranno ad anni alterni il Natale
con un genitore ed il Capodanno con l'altro. Nel dettaglio relativamente all'anno 2025 il papa dovrà prenderli dalla residenza della madre giorno 26
dicembre alle h 11.00 e riaccompagnarli alle ore 20:00 del giorno 28 dicembre;
poi li riprenderà alle h 10.00 del 31 dicembre e li riaccompagnerà all'abitazione della madre alle h 20.00 del 3 gennaio;
l'anno successivo (Natale 2026) li prenderà alle h 10.00 del 25 dicembre e li riporterà alle h 16.00 del 28
dicembre; poi li riprenderà alle h 10.00 del 2 gennaio e riporterà alle h 20.00
del 5 gennaio. sempre ad anni alterni trascorreranno i compleanni una volta con la mamma e l'anno successivo con il papa a meno che non intendano festeggiarli insieme previo accordo tra la Sig.ra ed il Sig. da;
Pt_1 CP_1
il padre l'anno che toccherà a lui, per il compleanno, prenderà i figli presso la loro residenza con la madre alle ore 11.00 ed ivi li riaccompagnerà alle ore
20:00;
• le festività pasquali un anno le trascorreranno con la mamma e l'anno successivo con il papa;
il padre prenderà i figli presso la loro residenza con la madre alle ore 15.00 del venerdi precedente alla Domenica di Pasqua ed ivi li
3 riaccompagnerà alle ore 20.00 del giorno di Pasquetta e viceversa;
• durante le vacanze estive i figli trascorreranno (previo accordo con la mamma) il tempo che la Sig.ra ed il Sig. da riterranno Pt_1 CP_1
opportuno nell'interesse dei figli e compatibilmente con le esigenze di entrambi i ragazzi;
• Al fine di permettere il rispetto dei turni suindicati ed adottando un sistema che permetta flessibilità tra genitori per dare ai figli continuità di rapporto, le parti stabiliscono che se il Sig. da sporadicamente non riuscisse a CP_1
passare presso la casa a Vicenza, e solo se la Sig.ra potrà farlo, Pt_1
porterà lei i bambini dal papà o concorderà con lo stesso la modalità più
adeguata;
• Con riferimento al Catechismo che frequentano il giovedì sera, e Per_1
TE la domenica mattina alle 9.30, a settimane alterne, saranno accompagnati e ripresi una volta dalla mamma ed una dal papà
alternativamente; e Il figlio maggiore, svolge attività sportiva Per_1
(calcio) con 3 allenamenti settimanali ai quali sarà accompagnato dalla mamma, mentre alla partita del sabato/domenica sarà accompagnato dal genitore che lo terrà quel fine settimana.
- il Sig. da avrà diritto di tenere con sé, previo accordo con la Sig.ra CP_1
, i figli durante il suo compleanno o ricorrenze particolarmente Pt_1
importanti della sua famiglia alle quali desidera che essi siano presenti,
compatibilmente con le esigenze di studio e di salute dei minori;
i genitori non
4 potranno portare i figli fuori dall'Italia senza il consenso congiunto di entrambi dato per iscritto;
e) la Sig.ra ed il Sig. da dichiarano di provvedere Pt_1 CP_1
autonomamente al proprio mantenimento e rinunciano reciprocamente ad ogni assegno a proprio favore;
f) il sig. da dovrà versare alla sig.ra a partire da luglio 2025 CP_1 Pt_1
€ 150,00 mensili per ogni figlio a titolo di contributo al mantenimento degli stessi per un ammontare complessivo di € 300 al mese per entrambi fino alla sentenza di divorzio ed in ogni caso fino al 31.12.2026. Successivamente alla sentenza di divorzio l'importo sarà aumentato ad € 250,00 al mese per ogni figlio per un ammontare complessivo di € 500,00 mensile. Il pagamento dell'assegno di mantenimento dei figli da parte del Sig. da dovra CP_1
essere versato anticipatamente, mediante bonifico bancario, entro il giorno 5
di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat del costo della vita;
g) l'assegno unico ed universale per i figli verrà integralmente percepito dalla
Sig.ra ; Pt_1
- per quanto concerne le spese nell'interesse dei figli si chiede che si possa operare secondo la seguente distinzione:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal
5 medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
• spese scolastiche {da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (
pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e)
alloggio presso la sede universitaria;
6 • spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività
sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura,
teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
• Dette spese saranno sostenute dai genitori al 50%;
- le utenze domestiche afferenti all'abitazione familiare sita in strada San
Rocco n. 102 resteranno ad esclusivo carico della sig.ra ; Pt_1
- in casi eccezionali l'assegno potrà essere versato anche in contanti in mani della Sig.ra ed in tale caso al Sig. da verra rilasciata Pt_1 CP_1
quietanza scritta dalla medesima
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
7 Con ricorso congiunto depositato in data 07/05/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in VICENZA (VI) in data
11/06/2011, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 13/11/2025 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%, alle condizioni e nei termini riportati nelle conclusioni in epigrafe;
8 -sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in Vicenza (VI) Strada San Rocco n. 102 in favore di Parte_1
quale genitore convivente con i figli minori;
[...]
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi, il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49
c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
9 a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
uniti in matrimonio in VICENZA (VI) in data Controparte_1
11/06/2011 con atto trascritto al n. 45, parte II, serie A, anno 2011, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di VICENZA (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.12.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
10