Articolo 32 della Legge 27 dicembre 1953, n. 968
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15 gennaio 1954
Art. 32. Liquidazione e pagamento dell'indennizzo e del contributo

I contributi nelle spese di ripristino sono liquidati e pagati dall'Intendenza di finanza a certificati di regolare esecuzione dei lavori rilasciati dagli organi tecnici della Amministrazione statale competente secondo la natura del bene.
Sono ammesse liquidazioni parziali, in corso d'opera, in base a stati di avanzamento vistati dagli organi tecnici di cui al comma precedente.
Gli indennizzi e i contributi rateali e quelli in annualita' sono liquidati e pagati dall'Intendenza.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1954