Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 1048
TAR
Ordinanza cautelare 15 marzo 2021
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TAR
Ordinanza cautelare 29 luglio 2021
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Sentenza 7 maggio 2024
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Ordinanza cautelare 18 ottobre 2024
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Ordinanza collegiale 19 giugno 2025
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Rigetto
Sentenza 10 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancanza di prova della condizione di religioso o ministro di culto di ente riconosciuto o con intesa

    La Corte ha ritenuto che l'appellante non ha fornito adeguate evidenze probatorie sia in merito all'attività religiosa e di culto effettivamente svolta, sia alla natura di culto dell'ente di appartenenza. Le confessioni a cui l'appellante ha asserito di appartenere non sono risultate note al Ministero dell'Interno, il quale non ha potuto valutarne il carattere confessionale. La Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale ha negato l’appartenenza alla confessione religiosa o alla Chiesa SS nel mondo dell’appellante.

  • Rigettato
    Violazione degli articoli 3 e 10 bis della L. n. 241/1990 e del principio di uguaglianza e libertà delle professioni religiose

    Le censure di disparità di trattamento e lesione del principio di eguaglianza religiosa e di pari dignità di tutte le confessioni religiose sono state respinte in quanto inconferenti. Il diniego non è motivato dalla tipologia di confessione, ma dall'assenza di indicazioni utili a riconoscere la natura religiosa dell'attività esercitata e la natura di culto dell'ente di riferimento.

  • Rigettato
    Mancanza di istanza di parte per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo

    La tesi è infondata, poiché l'Amministrazione non può d'ufficio ritenere sussistenti i presupposti per un titolo di soggiorno diverso da quello richiesto, in difetto di una specifica istanza di parte, corredata dalla documentazione necessaria. La nota della Questura di Asti del 20 aprile 2021 non è un diniego, ma una comunicazione che evidenzia l'assenza di una istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Inoltre, il permesso di soggiorno per motivi religiosi ha carattere di specialità e non è convertibile in permesso di lavoro.

  • Rigettato
    Mancanza di istanza di parte per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale

    La tesi è infondata, poiché l'Amministrazione non può d'ufficio ritenere sussistenti i presupposti per un titolo di soggiorno diverso da quello richiesto, in difetto di una specifica istanza di parte, corredata dalla documentazione necessaria. Inoltre, il permesso di soggiorno per motivi religiosi ha carattere di specialità e non è convertibile in permesso per protezione speciale.

  • Rigettato
    Necessità di permanenza delle condizioni legittimanti la concessione del visto

    Il legame con i fedeli e la disponibilità di mezzi di sostentamento non valgono a privare di rilevanza il presupposto fondamentale per la concessione del titolo per motivi religiosi, costituito dalla natura di culto dell'ente di appartenenza, che nel caso di specie non è stata dimostrata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 1048
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1048
    Data del deposito : 10 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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