Ordinanza cautelare 15 marzo 2021
Ordinanza cautelare 29 luglio 2021
Sentenza 7 maggio 2024
Ordinanza cautelare 18 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 19 giugno 2025
Rigetto
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01048/2026REG.PROV.COLL.
N. 07399/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7399 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marta Stefani, Federica Zollo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Asti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. 442/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Asti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il Cons. AF TO e uditi per le parti gli avvocati dell’appellante, presenti in udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS-, straniero di nazionalità -OMISSIS-, ha impugnato, dinanzi al T.a.r. per il Piemonte, il provvedimento con il quale la Questura di Asti ha respinto la sua richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi religiosi, rilevando che il richiedente non aveva provato la propria condizione di religioso o di ministro di culto di un ente giuridicamente riconosciuto o derivato da una confessione religiosa riconosciuta dallo Stato Italiano, poiché la congregazione di asserita appartenenza (“ ME NA SS Autonoma di AM e dell’Europa ”, “ Chiesa SS italiana Autocefala Antico Orientale ”) era risultata “sconosciuta” agli atti del Ministero dell’Interno.
2. Il ricorrente ha rappresentato di aver ottenuto nell’anno 2009 il permesso di soggiorno per motivi religiosi come diacono della Chiesa SS e quindi il rinnovo come sacerdote del “ Monastero di -OMISSIS- ” fino all’anno 2018, risultando pertanto contraddittoria la decisione dell’Amministrazione di negare l’ulteriore rinnovo del suddetto permesso, senza nemmeno valutare la sussistenza dei presupposti per la concessione di un titolo di soggiorno di diversa natura (lungo-soggiorno, lavorativo, umanitario o per ragioni speciali).
Inoltre, il ricorrente ha lamentato la violazione degli articoli 3 e 10 bis della L. n. 241/1990 e del principio di uguaglianza e libertà delle professioni religiose diverse da quella cattolica, deducendo di aver provato il proprio status di membro e di ministro del culto di una confessione religiosa sprovvista di intesa con lo Stato italiano.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti, lo straniero ha impugnato la nota della Questura di Asti datata 21 aprile 2021, con la quale è stata respinta la sua successiva richiesta di permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, deducendo difetto di istruttoria e violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990.
3. Il T.a.r., premessa una oggettiva difficoltà nell’individuare la confessione religiosa di appartenenza del ricorrente, ha respinto il ricorso, evidenziando che l’ingresso sul territorio e la concessione del titolo di soggiorno fino all’anno 2018 erano stati determinati dall’incontestata qualità di ministro del culto presso la Chiesa SS in Italia, mentre la successiva adesione a gruppi religiosi privi di intesa con lo Stato italiano e di riconoscimento avevano legittimamente condotto al successivo diniego da parte dell’Amministrazione.
Il primo giudice ha osservato che la possibilità di ottenere un titolo che legittima la permanenza dello straniero sul territorio dello Stato è subordinato alla verifica della sussistenza di qualità ecclesiali, abilitanti la funzione religiosa effettivamente svolta, e si pone, pertanto, su di un piano diverso dall’esercizio della semplice libertà di culto, che legittima l’ingresso sul territorio mediante visto per finalità religiose.
Respinte anche le ulteriori censure di carattere formale sollevate dal ricorrente, il T.a.r. ha respinto il ricorso principale ed ha dichiarato inammissibile il ricorso per motivi aggiunti, avente ad oggetto una comunicazione via e-mail priva di natura provvedimentale.
4. Lo straniero ha impugnato la sentenza deducendo che la propria condizione religiosa di sacerdote della Chiesa SS - la quale ne aveva consentito l’ingresso in Italia ed il rinnovo del titolo di soggiorno fino all’anno 2018 - non era mai sostanzialmente mutata, avendo egli continuato ad appartenere alla medesima confessione religiosa, individuata, da ultimo, nella “ Sacra Diocesi SS di Luni ”.
Al riguardo, l’appellante ha puntualizzato che le chiese ortodosse in Italia sono molteplici e, pur avendo una sola di esse (“ Sacra Arcidiocesi SS d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale ”) stipulato intesa con lo Stato italiano (firmata in data 4 aprile 2007 ed approvata con legge n. 127/2012), ciò non esclude che le altre svolgano parimenti attività di culto, legittimando i relativi ministri a permanere sul territorio nazionale, in ossequio ai principi della laicità dello Stato e della pari dignità, dinanzi alla legge, dei tutte le confessioni religiose.
4.1. Con un secondo ordine di motivi, l’appellante ha riproposto in chiave critica le censure di violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 5 comma 9 del D.Lgs. n. 286/98, deducendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto analizzare la possibilità di rilasciare il titolo di soggiorno per motivi diversi da quello religioso (lavoro autonomo, protezione speciale).
4.3. Con il terzo motivo di appello, lo straniero ha ribadito di essere entrato in Italia con regolare visto di ingresso per motivi religiosi e che i relativi requisiti non erano venuti meno nel corso del tempo, risultando pertanto illegittimo il diniego opposto dall’Amministrazione, la quale aveva omesso di considerare tanto il legame frattanto creato con la comunità religiosa di appartenenza, tanto la funzione di ministro del culto concretamente esercitata.
5. Con ordinanza istruttoria n. 5360/2025 il Collegio ha ordinato al Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, Direzione Centrale degli Affari dei Culti del Ministero dell’Interno, di depositare una dettagliata relazione sui fatti di causa, chiarendo se le confessioni religiose alle quali l’appellante aveva affermato di appartenere (“ Chiesa SS Italiana Autocefala Antico Orientale ” e “ ME NA ortodossa autonoma di AM e dell’Europa ”) fossero o meno riconducibili alla “ Sacra Arcidiocesi SS d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale ”, firmataria dell’ intesa con lo Stato italiano recepita con la legge di approvazione n. 127/2012, e se, in ogni caso, le suddette confessioni religiose avessero natura di culto, fondandosi su statuti conformi ai principi dell'ordinamento italiano.
6. L’Amministrazione ha ottemperato alla disposizione istruttoria depositando dettagliata e documentata relazione in data 8 settembre 2025.
7. Nessuna delle parti ha depositato ulteriori memorie e documenti.
8. All’udienza pubblica del 18 dicembre 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
9. L’appello non è fondato.
10. L’art. 5 c. 2 del D.lgs. n. 286/1998 disciplina il rilascio del permesso di soggiorno per motivi religiosi, rinviando per la disciplina di dettaglio e per le modalità applicative ad un regolamento di attuazione.
Il suddetto regolamento di attuazione (DPR n. 394/1999) rinvia a sua volta (art. 9, comma 1 bis) a fonte subordinata, costituita dal D.M. del Ministero per gli Affari Esteri 12 luglio 2000 “ Definizione delle tipologie dei visti di ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento ” (menzionato nel provvedimento impugnato), il quale prevede, all’art. 12 dell’Allegato A), che “ Il visto per motivi religiosi consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, ai religiosi stranieri, intesi come coloro che abbiano già ricevuto ordinazione sacerdotale, o condizione equivalente, religiose, ministri di culti appartenenti ad organizzazioni confessionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dell'interno, che intendano partecipare a manifestazioni di culto o esercitare attività ecclesiastica, religiosa o pastorale. I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono: a) l'effettiva condizione di «religioso»; b) documentate garanzie circa il carattere religioso della manifestazione o delle attività addotte a motivo del soggiorno in Italia; c) nei casi in cui le spese di soggiorno dello straniero non siano a carico di enti religiosi, l'interessato deve disporre di mezzi di sussistenza non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la Direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998 ”.
Tale disciplina è stata innovata dal successivo D.M. del Ministero degli Affari Esteri 11 maggio 2011, il quale, art. 11 dell’Allegato A), prevede che “ Il visto per motivi religiosi consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, ai religiosi ed ai ministri di culto stranieri appartenenti ad organizzazioni confessionali, che intendono partecipare a manifestazioni di culto o esercitare attivita' ecclesiastica, religiosa o pastorale. I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del viso sono: a) l'effettiva condizione di "religioso", o di ministro di culto nell'ambito della propria organizzazione di appartenenza b) documentate garanzie circa il carattere religioso della manifestazione o delle attivita' addotte a motivo del soggiorno in Italia c) nei casi in cui le spese di soggiorno dello straniero non siano a carico di Enti religiosi, l'interessato deve disporre di mezzi di sussistenza non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'Interno con la Direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del T.U. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni d) assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del Consiglio del 22 dicembre 2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle relative Linee Guida. Nel caso di invito da parte di una associazione di culto, operante di fatto in Italia e non riferibile a confessioni che hanno stipulato intese con lo Stato italiano o ad enti di culto riconosciuti giuridicamente, il visto verra' rilasciato solo previa verifica da parte del Ministero dell'Interno della natura di culto dell'ente e della conformita' del suo statuto ai principi dell'ordinamento italiano natura di culto dell'ente e della conformita' del suo statuto ai principi dell'ordinamento italiano. ”
11. La normativa di rango secondario, a cui la norma primaria dispone il rinvio, non contiene una specifica disciplina relativa alla concessione del permesso di soggiorno, limitandosi a prevedere le condizioni necessarie per la concessione del visto di ingresso per motivi religiosi, finalizzato al primo ingresso sul territorio nazionale, il quale logicamente precede la concessione di un titolo di soggiorno.
12. Tanto premesso, risulta corretta la deduzione dell’appellante – confermata anche dalla sentenza appellata – secondo cui la normativa sui visti non prevede che, ai fini dell’ottenimento del visto di ingresso, sia necessario che la congregazione di appartenenza abbia stipulato un’intesa con lo Stato italiano, ma è sufficiente il carattere religioso delle attività oggetto della richiesta e la effettiva sussistenza di un ente avente finalità di culto, non contrastante con l’ordinamento nazionale.
Tuttavia, è necessario evidenziare che il già richiamato art. 5 del D.lgs. n. 286/1998, precisa che il permesso di soggiorno per motivi religiosi è rilasciato “ per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti ”, ponendo in un chiaro rapporto di connessione teleologica e di continuità logica le ragioni (e ed i relativi presupposti) per la concessione del visto di ingresso con quelli relativi alla concessione del permesso di soggiorno, vincolando chiaramente il titolo che legittima la permanenza sul territorio dello Stato alla natura religiosa e di culto dell’ente di riferimento e dell’attività che ha consentito, a monte, l’ingresso sul territorio nazionale.
Ciò vuol dire che, ferma restando la possibilità di fare ingresso sul territorio per esercitare attività di culto alle condizioni indicate in precedenza, la stabilizzazione della permanenza sul territorio per mezzo di un permesso di soggiorno è subordinata alla condizione che lo straniero continui ad esercitare quella medesima attività religiosa che ne ha consentito l’ingresso, evidentemente presso un ente che persegua un’attività di culto.
13. A tal riguardo, è stato osservato che l’unica ragione per la quale lo straniero entrato sul territorio dello Stato con un visto per motivi religiosi può ottenere un permesso di soggiorno per i medesimi motivi è quella di (continuare a) svolgere l’attività strettamente collegata al proprio ministero religioso, poiché i permessi di soggiorno per motivi religiosi non sottostanno alle restrizioni quantitative fissate per gli altri permessi di soggiorno, derivando non solo dalle norme sugli stranieri, ma anche dal tipo di rapporto esistente tra la Repubblica italiana e le diverse confessioni religiose, avendo carattere di specialità (cfr., Consiglio di Stato, Sez. I, parere n. 1048/2015, che ha escluso la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per motivi religiosi in permesso di soggiorno per motivi di lavoro).
14. Venendo al caso oggetto del presente giudizio, è pacifico che lo straniero è giunto in Italia ottenendo un visto di ingresso per motivi religiosi, quale monaco della Chiesa ortodossa in Italia, come da richiesta dell’Arcivescovo Metropolita in Italia di quella chiesa, datata 12 dicembre 2008, ottenendo anche un primo permesso di soggiorno ai sensi dell’art.5, comma 2 del T.U.I., rinnovato ripetutamente sino al 31 gennaio 2018.
In data 30 novembre 2017 lo straniero ha poi presentato una ulteriore richiesta di rinnovo, corredata dalla dichiarazione dell’“ Arcivescovo metropolita e Abate del monastero di -OMISSIS- ”, che ne ha attestato l’appartenenza al “ Clero Metropolita ” con esercizio del proprio ministero, quale sacerdote, nel “ Monastero di -OMISSIS- ”.
La Questura astigiana ha quindi interessato il Ministero dell’interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l’immigrazione, Direzione Centrale degli Affari dei Culti, al fine di conoscere la posizione della “ Chiesa SS Italiana Autocefala Antico Orientale ” (in particolare se fosse riconosciuta, se avesse stipulato intese o se la stessa perseguisse comunque finalità di culto non in contrasto con l’ordinamento italiano) ed il Ministero ha riscontrato l’istanza, limitandosi a rappresentare che detta confessione risultava sconosciuta agli atti dell’ufficio.
Analoga richiesta è stata rivolta dalla Questura alla Prefettura di Asti, che ha suggerito di effettuare un ulteriore supplemento istruttorio.
La Questura ha successivamente emanato una comunicazione ex art. 10 bis della legge n. 241/1990, rappresentando il suddetto motivo ostativo all’accoglimento dell’istanza ed il richiedente, in riscontro, ha prodotto la dichiarazione a firma dell’ “ Arcivescovo Metropolita Primate ”, il quale ha dichiarato di aver ricevuto il “ tomos di autonomia ” da parte della “ ME NA ortodossa autonoma di AM e dell’Europa ”, divenendo la massima autorità religiosa del proprio ordine di appartenenza, non avendo pertanto necessità di rapportarsi ad altre chiese ortodosse.
Anche in relazione alla “ ME NA ortodossa autonoma di AM e dell’Europa ”, la Questura ha interessato le competenti direzioni centrali del Ministero dell’Interno, che hanno riscontrato l’istanza evidenziando che nulla risultava agli atti in ordine a tale ente.
Per queste ragioni, la Questura ha respinto la domanda, rilevando il venir meno del possesso dei requisiti iniziali, avendo il richiedente affermato di appartenere a confessioni religiose sconosciute, con conseguente impossibilità di accertare la permanenza di qualità ecclesiali abilitanti alle funzioni di religioso.
15. In tale quadro, il Collegio ha chiesto al Ministero dell’Interno di chiarire se le confessioni religiose alle quali l’appellante aveva sostenuto di appartenere (“ Chiesa SS Italiana Autocefala Antico Orientale ” e “ ME NA ortodossa autonoma di AM e dell’Europa ”) fossero o meno riconducibili alla “ Sacra Arcidiocesi SS d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale ”, firmataria di intesa con lo Stato italiano, recepita con legge di approvazione n. 127/2012, e se, in ogni caso, le suddette confessioni religiose avessero natura di culto, fondandosi su statuti conformi ai principi dell'ordinamento italiano.
16. Il Ministero ha riscontrato la richiesta, rappresentando di aver interessato la “ Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale ”, la quale aveva negato l’appartenenza alla confessione religiosa o alla Chiesa SS nel mondo della “ Chiesa SS Italiana Autocefala Antico Orientale e ME NA ortodossa autonoma di AM e dell’Europa ”. Peraltro, il Ministero ha aggiunto di aver eseguito ulteriori approfondimenti, dai quali era emerso che l’ente religioso denominato “ ME NA ortodossa autonoma di AM e dell’Europa ” - costituito con scrittura privata quale “ Associazioni non riconosciuta e comitati ” che svolge attività religiosa – pur risultando registrata presso la Prefettura di Asti in data 19 febbraio 2015, era stata disconosciuta quale ente appartenente alla Chiesa ortodossa mediante apposita comunicazione della “ Sacra Arcidiocesi SS d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale ” nell’anno 2018.
17. Ebbene, alla luce di quanto emerso a seguito dell’approfondimento istruttorio effettuato dal Collegio - i cui esiti non sono stati contestati – devono ritenersi smentite le deduzioni formulate dall’appellante, secondo le quali la propria condizione religiosa quale sacerdote della Chiesa SS non sarebbe mutata nel corso di tutti gli anni, risultando la congregazione di appartenenza sconosciuta alla stessa confessione religiosa alla quale lo straniero ha ripetutamente sostenuto di appartenere.
Quest’ultimo, pertanto, non ha fornito adeguate evidenze probatorie sia in merito all’attività religiosa e di culto effettivamente svolta - la quale soltanto ne avrebbe potuto legittimare la permanenza sul territorio nazionale - sia alla natura di culto dell’ente di appartenenza, e ciò, si badi, non già perché quest’ultimo non abbia la stessa dignità di altre confessioni religiose, ma perché sulla base dei dati emersi dall’istruttoria lo stesso non è risultato riconducibile alla Chiesa SS o ad altra confessione religiosa, non essendone stata dimostrata la natura di ente di culto.
18. In altri termini, l’appellante non è riuscito a fornire elementi idonei a dimostrare la natura di culto dell'attività esercitata e dell’ente di appartenenza, che pure ne aveva inizialmente consentito l’ingresso sul territorio nazionale in ragione dell’appartenenza alla Chiesa ortodossa, della quale lo stesso non è risultato più membro. Ciò ha conseguentemente impedito all’Amministrazione di valutare la sussistenza del carattere religioso dell’attività concretamente svolta, che solo può legittimare la concessione di un permesso di soggiorno per motivi religiosi.
19. In tale quadro, l’Amministrazione non avrebbe potuto sicuramente limitarsi a concedere il permesso sulla base delle sole affermazioni del richiedente, poiché è compito delle istituzioni statali preposte quello di verificare, anche attraverso la richiesta di riscontri alle congregazioni religiose presenti sul territorio nazionale, l’effettiva appartenenza dello straniero al culto indicato nella domanda, e ciò a prescindere dal riconoscimento delle medesime congregazioni da parte dello Stato e dalla stipula di intese. Questo confronto, nel caso di specie, è stato reiteratamente effettuato dal Ministero, anche a seguito dell’ordine istruttorio impartito dal Collegio, ed ha dato esito negativo, avendo la “ Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale ” ribadito, a più riprese, l’assenza di collegamenti con il culto di asserita appartenenza dello straniero.
19.1. A tal riguardo, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha ritenuto non sufficiente, per il riconoscimento della qualità di confessione religiosa, la circostanza che un determinato gruppo si auto-qualifichi come tale (Corte Cost. n. 195/1993), risultando necessario appurare la qualifica di confessione religiosa caso per caso, secondo i criteri desumibili dall’insieme delle norme dell’ordinamento, con riferimento alla reale natura dell’ente e dell’attività in concreto esercitata (Corte cost. n. 467/1992).
20. Nel caso di specie, le confessioni a cui l’odierno appellante ha asserito di appartenere non sono risultate note al Ministero dell’Interno, il quale non ha mai potuto esercitare alcuna valutazione sul carattere confessionale di questi enti, sulla base dei criteri che, nell’esperienza giuridica, vengono utilizzati per distinguere le confessioni religiose da altre organizzazioni sociali, rappresentati da precedenti riconoscimenti pubblici, dallo statuto che ne esprima chiaramente i caratteri, o comunque dalla comune considerazione (cfr. Corte Cost., n. 52/2016; id. n. 195 del 1993 e, in termini analoghi, n. 467 del 1992).
21. Sono conseguentemente da respingere le censure di disparità di trattamento e lesione del principio di eguaglianza religiosa e di pari dignità di tutte le confessioni religiose dinanzi allo Stato, agitate, anche nel presente grado di giudizio, dall’odierno appellante. Si tratta, infatti, di censure inconferenti, che non colgono il senso del diniego, il quale non è motivato dalla tipologia di confessione di asserita appartenenza, quanto piuttosto dall’assenza di indicazioni utili a riconoscere la natura religiosa dell’attività esercitata e la natura di culto dell’ente di riferimento.
22. Le medesime considerazioni possono estendersi anche alla dedotta appartenenza al “ Clero della Sacra Diocesi SS di Luni, Esarcato di Italia ”, che oltre a costituire una sopravvenienza ininfluente sull’esito del procedimento amministrativo - poiché rappresentata per la prima volta solo nel giudizio di primo grado - risulta oggetto di approfondimento da parte del Ministero appellato, il quale ha rappresentato che con D.M. del 3 ottobre 2023 è stata respinta l’istanza di approvazione governativa della nomina a ministro di culto, presentata dallo straniero nell’anno 2022 in relazione al medesimo ente.
23. Parimenti infondato è il secondo motivo di appello.
23.1. Assume l’appellante che la Questura avrebbe dovuto procedere d’ufficio alla valutazione relativa alla concedibilità di un permesso di soggiorno ad altro titolo (indifferentemente per lavoro autonomo o per protezione speciale) ai sensi dell’art. art. 5 comma 9 del D.Lgs. n. 286/98.
La tesi è infondata, poiché l’Amministrazione non può d’ufficio ritenere sussistenti i presupposti per un titolo di soggiorno diverso da quello richiesto, in difetto di una specifica istanza di parte, corredata dalla documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza dei presupposti del titolo invocato.
L’art 5 c. 9 del D.Lgs. 286/98 prevede infatti che “ il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorno dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico ”, prescrivendo chiaramente la necessità che vengano allegati i requisiti e dimostrata la sussistenza delle condizioni previste per il rilascio del titolo, che spetta chiaramente all’istante provare a seguito di apposita istanza.
Né tale richiesta può essere surrogata da una comunicazione del difensore, vieppiù sprovvista di apposito conferimento dei relativi poteri, la quale non può imporre all’Amministrazione l’apertura di un apposito procedimento in assenza della doverosa istanza dell’interessato, finalizzata all’ottenimento dello specifico titolo richiesto.
A ciò consegue la natura non provvedimentale della nota della Questura di Asti del 20 aprile 2021, con la quale l’Amministrazione ha riscontrato la missiva del legale dello straniero, rappresentando chiaramente che alcuna istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo era stata presentata; la nota, pertanto, non può essere considerata alla stregua di un diniego, non essendosi peraltro l’odierno appellante attivato nemmeno a seguito della predetta nota per richiedere il permesso di soggiorno per lavoro seguendo le procedure previste.
Sull’impossibilità di convertire il permesso di soggiorno per motivi religiosi in permesso di lavoro si confronti, inoltre, il già richiamato parere n. 1048/2015, in ragione della già richiamata “specialità” del permesso di soggiorno per motivi religiosi.
24. Infondato è infine il terzo ordine di censure, con il quale è dedotta la contrarietà del provvedimento impugnato rispetto alla precedente concessione del visto di ingresso.
24.1. Al riguardo, richiamate le considerazioni già espresse in merito alla necessaria permanenza delle condizioni legittimanti la concessione del visto durante tutta la permanenza del soggiorno sul territorio, è appena il caso di precisare che il dedotto legame con i fedeli e la possibilità di disporre di adeguati mezzi d sostentamento non valgono a privare di rilevanza il presupposto fondamentale per la concessione del titolo per motivi religiosi, costituito, come ribadito, dalla natura di culto dell’ente di appartenenza.
24. Per queste ragioni l’appello deve essere respinto.
25. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio e le liquida nella somma complessiva di € 4.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SA De TO, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
AF TO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AF TO | SA De TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.