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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Matera |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 66/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
VITALE ANTONELLO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 206/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Matera
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Della Basilicata - 93060620775
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720250005876051000 QUOTA CONSORTIL 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 59/2026 depositato il 24/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, ha impugnato la cartella in epigrafe indicata, emessa per pagamento Contributi al Consorzio di bonifica di Basilicata, riferiti a terreni di proprietà ricadenti nel comprensorio consortile.
Ha contestato la insussistenza dei presupposti di addebito del contributo, per mancanza dei benefici, ed in particolare di quello irriguo, lamentando che il Consorzio non aveva proceduto a fornire acqua in misura sufficiente ed idonea rispetto alle necessità irrigue dei fondi del ricorrente, e secondo quanto avrebbe dovuto in forza della richiesta di fornitura, e relativi obblighi.
Si è sostenuto esser inidonea ai fini impositivi, la sola previsione del piano di classifica e la circostanza che i fondi del ricorrente fossero compresi nel perimetro consortile, sostenendo che dovesse ritenersi onere
-non assolto- del Consorzio, quello di dare dimostrazione al riguardo, e tanto in forza delle innovazioni legislative intervenute.
E' stata anche contestata la validità della notifica della cartella esattoriale, per esser avvenuta da un indirizzo
PEC non certificato.
Il Consorzio di Bonifica si è costituito contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso.
L'Agenzia della Riscossione si è costituiva, eccependo il proprio difetto di legittimazione quanto al merito della pretesa consortile, e per il resto contestando quanto ex adverso dedotto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Va considerato che la normativa nazionale (legge 215/1933 e succ.mod.) nonché quella regionale in materia, così come evolutasi nel tempo (ed a partire dalla Legge Regionale Basilicata n.33/2001), prevedono apposite regole per la determinazione del contributo attraverso un procedimento che contempla l'elaborazione del
Piano di Classifica, e l'individuazione, nel bilancio preventivo, delle spese per le quali vengono imposti i contributi consortili, l'approvazione del piano di riparto di tali spese, sulla base di predeterminati e vincolanti indici di beneficio previsti nel piano di classifica.
Tutti questi atti, prodromici all'imposizione, non vengono comunicati personalmente al contribuente, ma vengono pubblicati nell'Albo dell'Ente e/o nel BUR della Regione Basilicata, mentre il primo atto con cui il
Consorzio esercita la pretesa è la cartella di pagamento.
Per tali atti non sono dedotti vizi di legittimità -peraltro insuscettibili di sindacato nella presente sede- non essendo oggetto di apposita impugnazione (tanto non risulta).
Non sono comunque riscontrati -e non sono documentati- vizi di legittimità da parte degli Organi Regionali di controllo, dovendo il Piano di Classifica ritenersi definitivo e vincolante anche nei confronti della ricorrente,
e dei beni oggetto del presente giudizio.
Il ricorrente, essendo rimasto acquiescente rispetto alle impugnative di specie, non potrebbe che dolersi esclusivamente della regolarità formale della cartella esattoriale. Occorre peraltro osservare al riguardo che secondo consolidato orientamento della Giurisprudenza di legittimità : "…secondo quanto queste Sezioni Unite hanno già statuito '…la cartella esattoriale attraverso la quale il Consorzio, ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933 n.215, art.21, procede alla riscossione dei contributi la cui natura tributaria è pacifica si atteggi (a), essendo il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa, quale atto sostanzialmente impositivo' con la conseguenza che essa deve 'sicuramente contenere gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione" (Cass.S.U. n.26009 del 2008).
Tale motivazione ben potrebbe essere adottata per relationem ad un diverso atto che fondasse i presupposti dell'imposizione e che fosse conosciuto o conoscibile dal contribuente come, nel caso, il Piano di Classifica, ma occorre pur sempre che l'atto di riferimento ed i relativi estremi siano indicati nell'atto che a quello rinvia….
Sicchè può essere affermato il seguente principio di diritto: "Quando la cartella esattoriale non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, come è nel caso in cui il consorzio, ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933 n.215 art.21, procede alla riscossione dei tributi, essa deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione. Tale motivazione può essere assolta per relationem ad un altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, atto del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificatamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta ai sensi di legge, affinchè il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità: l'atto di rinvio, quando si tratta di atti dei quali il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato alla cartella – secondo una interpretazione non puramente formalistica della L. 27 luglio 2000 n.212 art.7 comma 1° (cosiddetto Statuto del contribuente) -, sempre che ne siano indicati nella cartella stessa i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione” (cfr. Cass. SSUU n.11722/2010).
Essendo tali indicazioni state osservate nella cartella di pagamento impugnata, tanto deve ritenersi aver messo il contribuente in condizioni di avere effettiva e piena cognizione delle ragioni poste a base del credito azionato.
Peraltro deve rilevarsi che la contestazione attinente alla irregolarità/invalidità della notifica della cartella
-unica contestazione con riferimento alla quale può ritenersi la legittimazione passiva dell'ADER- si appalesa infondata;
e tanto posto che comunque l'indirizzo di provenienza è riconducibile all'Ente della Riscossione, non potendo esser stati ingenerati equivoci in tal senso, ed avendo la notifica raggiunto lo scopo, tanto desumendosi dall'avvenuta contestazione nel merito della pretesa.
Quanto poi alla dedotta inconfigurabilità dei presupposti per poter chiedere il pagamento dei contributi consortili, va considerato che il beneficio per i fondi compresi nelle aree servite dal Consorzio, -che non deve esser valutato alla stregua di una verifica individualizzata rispetto alle condizioni dei fondi del richiedente-, va verificato sulla scorta del complessivo servizio offerto dal Consorzio, anche con riferimento all'intero bacino di utenza compresa nell'ambito del territorio devoluto alla gestione consortile.
Trattandosi nella specie di contributi dovuti per il servizio irriguo, occorre considerare che il ricorrente non ha negato l'erogazione del servizio, ma ha solo lamentato l'insufficienza dei volumi di acqua forniti.
Le somme richieste devono quindi ritenersi dovute, posto che vi è stata l'erogazione del servizio irriguo, che è presupposto per procedere alla relativa richiesta.
Occorre al riguardo considerare che la doglianza attinente all'insufficienza dell'irrigazione non risulta essere idoneamente riscontrata, dovendo ritenersi un mero ed indimostrato assunto, privo di sostegni probatori idonei. Ed infatti la sola produzione di due missive di contestazione -peraltro generica-, non può ritenersi idoneo riscontro in tal senso, in mancanza di qualsivoglia ulteriore supporto dimostrativo, che nella specie non è dato evincere.
Né sono state prodotte relazioni tecniche asseverate e rilievi specifici effettuati in loco, atti a fornire supporti tangibili sulla asserita insufficienza dell'erogazione, e quindi esecuzione parziale delle prestazioni per le quali è stato chiesto il contributo irriguo.
Il Consorzio resistente ha invece allegato una relazione di un tecnico appositamente interpellato, dalla quale si desume la regolarità del servizio di fornitura, e dell'erogazione dell'acqua da utilizzare dagli utenti.
Occorre pertanto considerare che gli immobili intestati e di proprietà del ricorrente, ed oggetto di imposizione, in quanto inseriti nel comprensorio di bonifica, e regolarmente serviti da opere idrauliche ed irrigue, godono quindi del beneficio previsto dal sistema normativo di riferimento.
Ricorrono, dunque, entrambi i presupposti dell'imposizione consortile, ossia l'inclusione dei beni oggetto dell'impugnata contribuzione nel perimetro di contribuenza ed il beneficio, anche secondo gli indici del Piano di Classifica vigente, che individua gli immobili rientranti nel comprensorio consortile che ricevono i benefici dell'attività del Consorzio -e che sono interessati dagli interventi e dalle opere di bonifica- essendo anche ricompresi nel medesimo bacino territoriale, anche gli immobili che possono beneficiare del servizio irriguo, come quelli di titolarità del ricorrente.
Il Piano di classifica è dimostrativo dell'esistenza del beneficio e favore degli immobili inclusi nel perimetro di contribuenza, nel quale sono realizzate opere consortili che servono tali beni, garantendo indubbi e costanti e duraturi benefici, giacchè l'attività di bonifica non termina con la realizzazione delle opere sul territorio ma
è continua, garantendo il funzionamento e la manutenzione delle predette opere ed assicurando costanti interventi di presidio del territorio e gestione e manutenzione della rete dei canali naturali ed artificiali e delle opere di bonifica idrauliche ed irrigue, con oneri annuali da parte del Consorzio significativi, sia per i lavori affidati in appalto sia per quelli realizzati direttamente con i mezzi in sua dotazione – per l'acquisto e la manutenzione dei quali l'Ente deve sopportare periodici costi.
Il beneficio è individuato nel Piano di classifica e non richiede espressa ed ulteriore prova da parte dell'Ente consortile, come tra l'altro più volte sottolineato dalla Giurisprudenza, come da SSUU n.26009/2008, e successive, tra cui S.C. n. 24881/2011, resa proprio in favore del Consorzio resistente, che così afferma:
“Allorquando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi medesimi (consortili) sia fondata su un 'piano di classifica' approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestare specificatamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul Consorzio_2, in difetto di specifica contestazione del 'piano di classifica' effettuata dal contribuente in sede di impugnazione della cartella.(cfr.Cass. n. 19509/04'; Cass. SSUU n. 26009/08'; Cass.SSUU n.1722/10'). Nel caso di specie, non risulta in alcun modo agli atti che la Nominativo_1 Turistico per Società_1 (ricorrente) abbia specificatamente contestato, in sede di impugnazione della cartella esattoriale, il 'piano di classifica' al quale fa riferimento l'atto impositivo impugnato, a nulla rilevando – in presenza di detta presunzione normativa- la generica contestazione inerente all'assenza di benefici".
Non può, per tutto quanto innanzi rilevato, ritenersi inesistente il beneficio derivante dall'attività consortile, anche dal punto di vista irriguo, non potendo le contestazioni al riguardo trovare giustificazione, trattandosi di meri ed indimostrati assunti, e fermo restando quanto innanzi precisato sulla natura e caratteristiche del beneficio.
Non è dato quindi ravvisare alcun presupposto, ed in termini di mancanza del beneficio, che giustificherebbe l'esonero dal pagamento dei correlati contributi, e che possa pertanto indurre a ritenere la fondatezza delle ragioni addotte a sostegno della richiesta del ricorrente. Le ragioni esposte conducono quindi al rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo conto anche dello svolgimento della fase cautelare.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.250,00 a favore del Consorzio resistente, ed n € 1.000,00 a favore dell'Agenzia della riscossione, il tutto oltre accessori come per legge
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
VITALE ANTONELLO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 206/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Matera
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Della Basilicata - 93060620775
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720250005876051000 QUOTA CONSORTIL 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 59/2026 depositato il 24/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, ha impugnato la cartella in epigrafe indicata, emessa per pagamento Contributi al Consorzio di bonifica di Basilicata, riferiti a terreni di proprietà ricadenti nel comprensorio consortile.
Ha contestato la insussistenza dei presupposti di addebito del contributo, per mancanza dei benefici, ed in particolare di quello irriguo, lamentando che il Consorzio non aveva proceduto a fornire acqua in misura sufficiente ed idonea rispetto alle necessità irrigue dei fondi del ricorrente, e secondo quanto avrebbe dovuto in forza della richiesta di fornitura, e relativi obblighi.
Si è sostenuto esser inidonea ai fini impositivi, la sola previsione del piano di classifica e la circostanza che i fondi del ricorrente fossero compresi nel perimetro consortile, sostenendo che dovesse ritenersi onere
-non assolto- del Consorzio, quello di dare dimostrazione al riguardo, e tanto in forza delle innovazioni legislative intervenute.
E' stata anche contestata la validità della notifica della cartella esattoriale, per esser avvenuta da un indirizzo
PEC non certificato.
Il Consorzio di Bonifica si è costituito contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso.
L'Agenzia della Riscossione si è costituiva, eccependo il proprio difetto di legittimazione quanto al merito della pretesa consortile, e per il resto contestando quanto ex adverso dedotto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Va considerato che la normativa nazionale (legge 215/1933 e succ.mod.) nonché quella regionale in materia, così come evolutasi nel tempo (ed a partire dalla Legge Regionale Basilicata n.33/2001), prevedono apposite regole per la determinazione del contributo attraverso un procedimento che contempla l'elaborazione del
Piano di Classifica, e l'individuazione, nel bilancio preventivo, delle spese per le quali vengono imposti i contributi consortili, l'approvazione del piano di riparto di tali spese, sulla base di predeterminati e vincolanti indici di beneficio previsti nel piano di classifica.
Tutti questi atti, prodromici all'imposizione, non vengono comunicati personalmente al contribuente, ma vengono pubblicati nell'Albo dell'Ente e/o nel BUR della Regione Basilicata, mentre il primo atto con cui il
Consorzio esercita la pretesa è la cartella di pagamento.
Per tali atti non sono dedotti vizi di legittimità -peraltro insuscettibili di sindacato nella presente sede- non essendo oggetto di apposita impugnazione (tanto non risulta).
Non sono comunque riscontrati -e non sono documentati- vizi di legittimità da parte degli Organi Regionali di controllo, dovendo il Piano di Classifica ritenersi definitivo e vincolante anche nei confronti della ricorrente,
e dei beni oggetto del presente giudizio.
Il ricorrente, essendo rimasto acquiescente rispetto alle impugnative di specie, non potrebbe che dolersi esclusivamente della regolarità formale della cartella esattoriale. Occorre peraltro osservare al riguardo che secondo consolidato orientamento della Giurisprudenza di legittimità : "…secondo quanto queste Sezioni Unite hanno già statuito '…la cartella esattoriale attraverso la quale il Consorzio, ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933 n.215, art.21, procede alla riscossione dei contributi la cui natura tributaria è pacifica si atteggi (a), essendo il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa, quale atto sostanzialmente impositivo' con la conseguenza che essa deve 'sicuramente contenere gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione" (Cass.S.U. n.26009 del 2008).
Tale motivazione ben potrebbe essere adottata per relationem ad un diverso atto che fondasse i presupposti dell'imposizione e che fosse conosciuto o conoscibile dal contribuente come, nel caso, il Piano di Classifica, ma occorre pur sempre che l'atto di riferimento ed i relativi estremi siano indicati nell'atto che a quello rinvia….
Sicchè può essere affermato il seguente principio di diritto: "Quando la cartella esattoriale non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, come è nel caso in cui il consorzio, ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933 n.215 art.21, procede alla riscossione dei tributi, essa deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione. Tale motivazione può essere assolta per relationem ad un altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, atto del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificatamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta ai sensi di legge, affinchè il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità: l'atto di rinvio, quando si tratta di atti dei quali il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato alla cartella – secondo una interpretazione non puramente formalistica della L. 27 luglio 2000 n.212 art.7 comma 1° (cosiddetto Statuto del contribuente) -, sempre che ne siano indicati nella cartella stessa i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione” (cfr. Cass. SSUU n.11722/2010).
Essendo tali indicazioni state osservate nella cartella di pagamento impugnata, tanto deve ritenersi aver messo il contribuente in condizioni di avere effettiva e piena cognizione delle ragioni poste a base del credito azionato.
Peraltro deve rilevarsi che la contestazione attinente alla irregolarità/invalidità della notifica della cartella
-unica contestazione con riferimento alla quale può ritenersi la legittimazione passiva dell'ADER- si appalesa infondata;
e tanto posto che comunque l'indirizzo di provenienza è riconducibile all'Ente della Riscossione, non potendo esser stati ingenerati equivoci in tal senso, ed avendo la notifica raggiunto lo scopo, tanto desumendosi dall'avvenuta contestazione nel merito della pretesa.
Quanto poi alla dedotta inconfigurabilità dei presupposti per poter chiedere il pagamento dei contributi consortili, va considerato che il beneficio per i fondi compresi nelle aree servite dal Consorzio, -che non deve esser valutato alla stregua di una verifica individualizzata rispetto alle condizioni dei fondi del richiedente-, va verificato sulla scorta del complessivo servizio offerto dal Consorzio, anche con riferimento all'intero bacino di utenza compresa nell'ambito del territorio devoluto alla gestione consortile.
Trattandosi nella specie di contributi dovuti per il servizio irriguo, occorre considerare che il ricorrente non ha negato l'erogazione del servizio, ma ha solo lamentato l'insufficienza dei volumi di acqua forniti.
Le somme richieste devono quindi ritenersi dovute, posto che vi è stata l'erogazione del servizio irriguo, che è presupposto per procedere alla relativa richiesta.
Occorre al riguardo considerare che la doglianza attinente all'insufficienza dell'irrigazione non risulta essere idoneamente riscontrata, dovendo ritenersi un mero ed indimostrato assunto, privo di sostegni probatori idonei. Ed infatti la sola produzione di due missive di contestazione -peraltro generica-, non può ritenersi idoneo riscontro in tal senso, in mancanza di qualsivoglia ulteriore supporto dimostrativo, che nella specie non è dato evincere.
Né sono state prodotte relazioni tecniche asseverate e rilievi specifici effettuati in loco, atti a fornire supporti tangibili sulla asserita insufficienza dell'erogazione, e quindi esecuzione parziale delle prestazioni per le quali è stato chiesto il contributo irriguo.
Il Consorzio resistente ha invece allegato una relazione di un tecnico appositamente interpellato, dalla quale si desume la regolarità del servizio di fornitura, e dell'erogazione dell'acqua da utilizzare dagli utenti.
Occorre pertanto considerare che gli immobili intestati e di proprietà del ricorrente, ed oggetto di imposizione, in quanto inseriti nel comprensorio di bonifica, e regolarmente serviti da opere idrauliche ed irrigue, godono quindi del beneficio previsto dal sistema normativo di riferimento.
Ricorrono, dunque, entrambi i presupposti dell'imposizione consortile, ossia l'inclusione dei beni oggetto dell'impugnata contribuzione nel perimetro di contribuenza ed il beneficio, anche secondo gli indici del Piano di Classifica vigente, che individua gli immobili rientranti nel comprensorio consortile che ricevono i benefici dell'attività del Consorzio -e che sono interessati dagli interventi e dalle opere di bonifica- essendo anche ricompresi nel medesimo bacino territoriale, anche gli immobili che possono beneficiare del servizio irriguo, come quelli di titolarità del ricorrente.
Il Piano di classifica è dimostrativo dell'esistenza del beneficio e favore degli immobili inclusi nel perimetro di contribuenza, nel quale sono realizzate opere consortili che servono tali beni, garantendo indubbi e costanti e duraturi benefici, giacchè l'attività di bonifica non termina con la realizzazione delle opere sul territorio ma
è continua, garantendo il funzionamento e la manutenzione delle predette opere ed assicurando costanti interventi di presidio del territorio e gestione e manutenzione della rete dei canali naturali ed artificiali e delle opere di bonifica idrauliche ed irrigue, con oneri annuali da parte del Consorzio significativi, sia per i lavori affidati in appalto sia per quelli realizzati direttamente con i mezzi in sua dotazione – per l'acquisto e la manutenzione dei quali l'Ente deve sopportare periodici costi.
Il beneficio è individuato nel Piano di classifica e non richiede espressa ed ulteriore prova da parte dell'Ente consortile, come tra l'altro più volte sottolineato dalla Giurisprudenza, come da SSUU n.26009/2008, e successive, tra cui S.C. n. 24881/2011, resa proprio in favore del Consorzio resistente, che così afferma:
“Allorquando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi medesimi (consortili) sia fondata su un 'piano di classifica' approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestare specificatamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul Consorzio_2, in difetto di specifica contestazione del 'piano di classifica' effettuata dal contribuente in sede di impugnazione della cartella.(cfr.Cass. n. 19509/04'; Cass. SSUU n. 26009/08'; Cass.SSUU n.1722/10'). Nel caso di specie, non risulta in alcun modo agli atti che la Nominativo_1 Turistico per Società_1 (ricorrente) abbia specificatamente contestato, in sede di impugnazione della cartella esattoriale, il 'piano di classifica' al quale fa riferimento l'atto impositivo impugnato, a nulla rilevando – in presenza di detta presunzione normativa- la generica contestazione inerente all'assenza di benefici".
Non può, per tutto quanto innanzi rilevato, ritenersi inesistente il beneficio derivante dall'attività consortile, anche dal punto di vista irriguo, non potendo le contestazioni al riguardo trovare giustificazione, trattandosi di meri ed indimostrati assunti, e fermo restando quanto innanzi precisato sulla natura e caratteristiche del beneficio.
Non è dato quindi ravvisare alcun presupposto, ed in termini di mancanza del beneficio, che giustificherebbe l'esonero dal pagamento dei correlati contributi, e che possa pertanto indurre a ritenere la fondatezza delle ragioni addotte a sostegno della richiesta del ricorrente. Le ragioni esposte conducono quindi al rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo conto anche dello svolgimento della fase cautelare.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.250,00 a favore del Consorzio resistente, ed n € 1.000,00 a favore dell'Agenzia della riscossione, il tutto oltre accessori come per legge