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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/02/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 18.02.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, lette le note di udienza depositate dalla parte ricorrente, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 4504/2023 R.G. Previdenza cui è “riunito” il fascicolo ATP recante il nr.
1406/2022 R.g, avente ad oggetto: giudizio di merito successivo ad atp
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. De Filippo Lucia Parte_1 ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ardolino Diodata ed CP_1 elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.08.2023, ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, comma c.p.c., la parte ricorrente, già titolare di assegno ordinario di invalidità per l'attività lavorativa di falegname, dopo aver contestato le conclusioni del ctu, dott. , nell'ambito del procedimento a.t.p. nr. Persona_1
1406/2022 R.g. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del richiesto beneficio a seguito di revoca, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità dell'espletata consulenza tecnica, essendo stato riconosciuto soggetto non avente diritto alla prestazione richiesta.
Ha chiesto, pertanto, la rinnovazione delle operazioni peritali per accertare la sussistenza del requisito
Pag. 1 di 4 CP_ sanitario con condanna dell' a corrispondere le relative provvidenze economiche. Il tutto con vittoria CP_ di spesa, diritti e onorari da attribuirsi al procuratore anticipatario. Costituendosi in giudizio, l ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta, letti gli atti e la perizia depositata nel giudizio a.t.p., ritenuta non necessaria la rinnovazione delle operazioni peritali alla luce della perizia depositata nel giudizio a.t.p. e delle contestazioni contenute nell'atto di opposizione, la causa viene decisa in data odierna, ai sensi dell'art. 127 ter. c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La discussione è avvenuta, in occasione dell'odierna udienza, mediante il deposito di note scritte in conformità al dettato normativo, consultabili dal fascicolo telematico
Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della ctu è stato comunicato in data 16.06.2023 e la dichiarazione è stata depositata in data 14.07.2023, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato in data 02.08.2023 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Va, poi, rilevato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Nel merito, la domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.
La parte ricorrente ha contestato le conclusioni del ctu nominato nel giudizio di a.t.p. sottolineando che il quadro patologico presentato è di gravità tale da consentire il riconoscimento del requisito sanitario per l'assegno ordinario di invalidità; al riguardo però non ha fornito valide argomentazioni scientifiche di segno contrario, limitandosi a dedurre che la perizia ha sottovalutato la gravità della propria patologia.
In particolare, l'opponente ha contestato esclusivamente la valutazione del consulente del Tribunale con riguardo alla cardiopatia ischemica cronica, in quanto il ctu pur avendo individuato la principale
Pag. 2 di 4 problematica da cui è affetto, non ha tenuto conto della stessa nella opportuna misura.
Ancora la parte ha dedotto che successivamente alla visita peritale è stato nuovamente sottoposto ad angioplastica coronarica, intervento clinicamente riuscito.
È noto che l'assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.
È, inoltre, necessario un minimo di 260 contributi settimanali - pari a 5 anni di contribuzione e assicurazione - di cui almeno 156 settimane (3 anni) nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda. Nell'accertamento del relativo requisito sanitario non è possibile ricorrere alle tabelle di valutazione dell'invalidità civile per stabilire se il richiedente possa avvalersi o meno dell'assegno ordinario di invalidità: mentre tali tabelle si basano sull'eventuale diminuzione della capacità di lavoro generica,
l'assegno ordinario di invalidità misura una diminuzione delle capacità di lavoro confacenti alle attitudini specifiche del richiedente.
Il ctu, effettuando una valutazione sulla capacità specifica con riferimento all'attività lavorativa svolta
(falegname), ha accertato che parte ricorrente è affetta da “Cardiopatia ischemica cronica: esiti di pregresso PTCA più stenting del tronco comune distale con buon risultato angiografico e funzionale”, in quanto la vicenda clinica che ci occupa appare incentrata su un'angioplastica coronarica con impianto di stent medicato sul tronco comune distale, effettuato nel 2016, caratterizzato successivamente da due prove da sforzo al cicloergometro, entrambe conclusive per l'assenza di ischemia inducibile.
Dall'esame peritale nulla di significativo è emerso, infatti, il Dott. ha evidenziato quanto segue: Per_1
“Allo stato il periziando presenta un buon compenso emodinamico sul piano clinico, parametri ecocardiografici anatomo- funzionali assolutamente nella norma, assenza di apprezzabili segni di riduzione della riserva coronarica. Si può pertanto ritenere che ad oggi non vi siano segni apprezzabili di compromissione della funzione cardiaca, sia sul versante della riserva coronarica, della funzione di pompa e/o delle alterazioni del ritmo cardiaco e del generale” poi aggiunge: “la compromissione funzionale cardiaca non presenti significative alterazioni della riserva coronarica, della funzione di pompa
e/o delle alterazioni del ritmo cardiaco e del generale equilibrio emodinamico, tenuto anche conto della classificazione funzionale definita dalla NYHA (New York Hearth Association) nel 1964” (Cfr. perizia in atti).
Per tali ragioni, non può riconoscersi la gravità della patologia, così, come dedotto dalla parte ricorrente, anche perché il follow up cardiologico è stato sempre favorevole, con l'assenza di segni clinici e strumentali di cardiopatia.
Con riferimento al successivo intervento, effettuato in data 24.08.2022, a causa di restenosi al tratto distale del 60% dello stent precedentemente impiantato, la parte si limita a richiamarlo in ricorso senza specificare i motivi per i quali tale intervento abbia potuto incidere negativamente sulla specifica capacità lavorativa del sig. Ad ogni modo, è lo stesso opponente a riferire in ricorso che l'intervento è Pt_1 clinicamente riuscito.
Quanto, infine, all'ulteriore documentazione medica depositata l'8.11.2023, di formazione successiva
Pag. 3 di 4 alla fase di atp, deve rilevarsi, in via principale, che l'istante non ha dedotto la sussistenza di un aggravamento delle proprie condizioni di salute, né, dunque, ha specificato in che modo la nuova documentazione sia in grado di comprovare un aggravamento tale da condurre al riconoscimento della prestazione richiesta e di incidere sulle valutazioni già rese dal CTU in sede di atp. Ad ogni modo, dal certificato si legge “Buon compenso emodinamico …toni cardiaci ritmici, pause libere…” con prescrizione di terapie ed esami di controlli da effettuare.
A fronte di tutte le suindicate considerazioni, il ctu ha concluso, correttamente, per il mancato riconoscimento del requisito sanitario per l'assegno ordinario di invalidità in quanto, a seguito dell'esame obiettivo, ha evidenziato che la capacità lavorativa del sig. non risulta (sulla base della Pt_1 documentazione esaminata e dei risultati dell'esame clinico effettuato) ridotta a meno di un terzo nell'occupazione confacente alle sue attitudini, che è quella di falegname.
In conclusione, alla luce delle censure sollevate dalla parte ricorrente, non si ritiene di dover rinnovare, come richiesto, la consulenza tecnica medico-legale.
La stessa è priva di qualsiasi contraddizione e può essere fatta propria dallo scrivente magistrato.
L'opposizione va, dunque, rigettata non sussistendo in capo a il requisito sanitario per Parte_1
l'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/1984.
Le spese del giudizio atp e del presente giudizio di opposizione sono irripetibili atteso il deposito di rituale ed idonea dichiarazione sottoscritta ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese della ctu redatta nel procedimento a.t.p., separatamente liquidate con decreto, sono poste a CP_ carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Maria
Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, dichiara che non sussiste in capo a il Parte_1 requisito sanitario per l'assegno ordinario di invalidità;
2) dichiara irripetibili le spese del giudizio atp e del giudizio di opposizione;
CP_
3) pone le spese della ctu, separatamente liquidate con decreto, a carico dell'
SI COMUNICHI.
Nola, 18.02.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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