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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/07/2025, n. 2098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2098 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 04/02/2025 al n. 512 /2025 R.G. avente ad oggetto: Divorzio -
Cessazione effetti civili promosso da
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 studio dell'Avv. PICCOLO FILOMENA, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
-ricorrente -
e da
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. CRISPINO ROSA, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
-resistente - con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 04/02/2025, la ricorrente , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con il sig. in Cercola (NA) Controparte_1 il 22/06/2013 dalla cui unione nasceva la figlia (il 21/03/2014 in Napoli), ed evidenziato Per_1 che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione personale tra i coniugi con decreto n.
1 554/2017 reso il 16/02/2017 e pubblicato il 30/03/2017 nel procedimento RG. n. 5230/2016, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento esclusivo della figlia minore, la regolamentazione del diritto di visita paterno, determinare a carico del padre un contributo al mantenimento per la figlia minore di € 350,00 con rivalutazione ISTAT annuale e oltre il 50% delle spese straordinarie, con vittoria di spese e competenze.
2. Il resistente, ritualmente citato, si costituiva in giudizio e instava altrettanto per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo intervenuto e del quale veniva chiesto l'accoglimento.
3. All'udienza del 30/06/2025 dinanzi al Giudice delegato dal Collegio, le parti confermavano di aver raggiunto un accordo. Preso atto delle intese raggiunte, il Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione previa trasmissione degli atti al PM.
4. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 11915/1998; Cass.
Civ. 13062/2000).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre sei mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
2. Appare conforme agli interessi della figlia minore rispettoso delle norme di cui agli artt. Per_1
29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del
2 codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo raggiunto tra le parti e confermato all'udienza del 30/06/2025:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 22.06.2013 in Cercola
(NA), regolarmente trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Cercola, nel Registro degli Atti di
Matrimonio dell'anno 2013 al n. 10, parte II, serie A, a mezzo di rituale comunicazione di procedere alla trascrizione dell' emananda sentenza nei pubblici registri dello stato civile;
2) affidare la figlia, nata a [...] il [...] esclusivamente alla madre, Persona_2 Pt_1
[...]
3) conseguentemente disporre, che la responsabilità genitoriale venga esercitata esclusivamente dalla sig.ra Pt_1
sia con riferimento alle decisioni ordinarie che a quelle di maggiore rilevanza;
[...]
4) disporre che le frequentazioni tra la minore ed il padre avvengano secondo il seguente calendario e Per_1 compatibilmente con la volontà della minore: martedi e giovedi dalle ore 17.00 alle ore 20.00; un fine settimana alterno e non consecutivo dal sabato alle ore 17.00 e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando la riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21.00; con riguardo alle festività e le vacanze i tempi di permanenza presso ciascun genitore vengano così ripartiti: le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale, inoltre sarà garantita la presenza della minore alle feste dei vari parenti quali nonni, quali onomastici, compleanni, ricorrenze;
Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
5) Porre a carico del sig. la corresponsione della complessiva somma mensile di € 200,00 a Controparte_1 titolo di mantenimento della figlia minore, oltre il 50% dell'assegno unico universale Inps;
6) che le spese straordinarie e sanitarie non prevedibili vengano ripartite in ragione del 50%, in considerazione del reddito di entrambi i genitori e delle specifiche necessità della figlia, previa esibizione di ricevuta di pagamento;
7) La sig.ra rinuncia a qualsiasi somma a titolo di mantenimento e/o assegno divorzile;
Parte_1
Spese legali compensate tra le parti.”
Con riferimento alla previsione di comune accordo dell'affido esclusivo della minore, risulta opportuno evidenziare che, in relazione ai figli minori, c'è competenza d'ufficio del giudice (cfr.
Cass. 21178/2018; Cass. 7477/2014; 11218/2013) e che la previsione dell'affido esclusivo, costituendo una deroga al principio della bigenitorialità, costituisce presuppone il necessario controllo del Tribunale in ordine alla possibilità per i figli di essere affidati ad entrambi i genitori.
3 Nel caso di specie, il Collegio rileva che, come si evince dalla acquisita relazione da parte dei Servizi
Sociali del Comune di Volla, sia circostanza incontestata l'assenza del padre dalla vita della minore, dal momento che il è discontinuo tanto nel diritto di visita tanto nella corresponsione CP_1 del mantenimento, né ha mai coinvolto la minore nella sua vita con la compagna dalla quale ha avuto due figli, sia per un pernotto sia per un periodo di vacanza.
Tale circostanza giustifica ex se la previsione dell'affido esclusivo, ancor più avvalorato dalla scelta del resistente, il quale, reso edotto delle conseguenze dell'affido esclusivo, ha prestato il proprio consenso riconoscendo espressamente nella il soggetto cui affidare l'esercizio della Pt_1 genitorialità della figlia minore.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il
Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione, disponendo tuttavia che il presente provvedimento venga mandato al Giudice Tutelare in sede per l'apertura di un procedimento di vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c. in merito all'andamento del diritto di visita paterno.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto della minore stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
3. Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
nato a [...] il [...] e nata
[...] Controparte_1
a NAPOLI (NA) il 23/05/1987, che hanno contratto matrimonio il giorno 22/06/2013 in Cercola (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n. 10, Parte
II, Serie A, Anno 2013);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui all'accordo da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) dichiara cessata la materia del contendere su ogni altra domanda.
d) prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex artt. 1321 e 1322 cc.
4 e) dispone che il presente provvedimento venga comunicato al Giudice Tutelare per l'apertura di un procedimento di vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c. in merito al diritto di visita paterno;
f) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R.
n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello
Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs.
149/2022, cd. Riforma Cartabia;
g) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 01/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 04/02/2025 al n. 512 /2025 R.G. avente ad oggetto: Divorzio -
Cessazione effetti civili promosso da
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 studio dell'Avv. PICCOLO FILOMENA, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
-ricorrente -
e da
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. CRISPINO ROSA, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
-resistente - con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 04/02/2025, la ricorrente , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con il sig. in Cercola (NA) Controparte_1 il 22/06/2013 dalla cui unione nasceva la figlia (il 21/03/2014 in Napoli), ed evidenziato Per_1 che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione personale tra i coniugi con decreto n.
1 554/2017 reso il 16/02/2017 e pubblicato il 30/03/2017 nel procedimento RG. n. 5230/2016, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento esclusivo della figlia minore, la regolamentazione del diritto di visita paterno, determinare a carico del padre un contributo al mantenimento per la figlia minore di € 350,00 con rivalutazione ISTAT annuale e oltre il 50% delle spese straordinarie, con vittoria di spese e competenze.
2. Il resistente, ritualmente citato, si costituiva in giudizio e instava altrettanto per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo intervenuto e del quale veniva chiesto l'accoglimento.
3. All'udienza del 30/06/2025 dinanzi al Giudice delegato dal Collegio, le parti confermavano di aver raggiunto un accordo. Preso atto delle intese raggiunte, il Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione previa trasmissione degli atti al PM.
4. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 11915/1998; Cass.
Civ. 13062/2000).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre sei mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
2. Appare conforme agli interessi della figlia minore rispettoso delle norme di cui agli artt. Per_1
29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del
2 codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo raggiunto tra le parti e confermato all'udienza del 30/06/2025:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 22.06.2013 in Cercola
(NA), regolarmente trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Cercola, nel Registro degli Atti di
Matrimonio dell'anno 2013 al n. 10, parte II, serie A, a mezzo di rituale comunicazione di procedere alla trascrizione dell' emananda sentenza nei pubblici registri dello stato civile;
2) affidare la figlia, nata a [...] il [...] esclusivamente alla madre, Persona_2 Pt_1
[...]
3) conseguentemente disporre, che la responsabilità genitoriale venga esercitata esclusivamente dalla sig.ra Pt_1
sia con riferimento alle decisioni ordinarie che a quelle di maggiore rilevanza;
[...]
4) disporre che le frequentazioni tra la minore ed il padre avvengano secondo il seguente calendario e Per_1 compatibilmente con la volontà della minore: martedi e giovedi dalle ore 17.00 alle ore 20.00; un fine settimana alterno e non consecutivo dal sabato alle ore 17.00 e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando la riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21.00; con riguardo alle festività e le vacanze i tempi di permanenza presso ciascun genitore vengano così ripartiti: le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale, inoltre sarà garantita la presenza della minore alle feste dei vari parenti quali nonni, quali onomastici, compleanni, ricorrenze;
Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
5) Porre a carico del sig. la corresponsione della complessiva somma mensile di € 200,00 a Controparte_1 titolo di mantenimento della figlia minore, oltre il 50% dell'assegno unico universale Inps;
6) che le spese straordinarie e sanitarie non prevedibili vengano ripartite in ragione del 50%, in considerazione del reddito di entrambi i genitori e delle specifiche necessità della figlia, previa esibizione di ricevuta di pagamento;
7) La sig.ra rinuncia a qualsiasi somma a titolo di mantenimento e/o assegno divorzile;
Parte_1
Spese legali compensate tra le parti.”
Con riferimento alla previsione di comune accordo dell'affido esclusivo della minore, risulta opportuno evidenziare che, in relazione ai figli minori, c'è competenza d'ufficio del giudice (cfr.
Cass. 21178/2018; Cass. 7477/2014; 11218/2013) e che la previsione dell'affido esclusivo, costituendo una deroga al principio della bigenitorialità, costituisce presuppone il necessario controllo del Tribunale in ordine alla possibilità per i figli di essere affidati ad entrambi i genitori.
3 Nel caso di specie, il Collegio rileva che, come si evince dalla acquisita relazione da parte dei Servizi
Sociali del Comune di Volla, sia circostanza incontestata l'assenza del padre dalla vita della minore, dal momento che il è discontinuo tanto nel diritto di visita tanto nella corresponsione CP_1 del mantenimento, né ha mai coinvolto la minore nella sua vita con la compagna dalla quale ha avuto due figli, sia per un pernotto sia per un periodo di vacanza.
Tale circostanza giustifica ex se la previsione dell'affido esclusivo, ancor più avvalorato dalla scelta del resistente, il quale, reso edotto delle conseguenze dell'affido esclusivo, ha prestato il proprio consenso riconoscendo espressamente nella il soggetto cui affidare l'esercizio della Pt_1 genitorialità della figlia minore.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il
Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione, disponendo tuttavia che il presente provvedimento venga mandato al Giudice Tutelare in sede per l'apertura di un procedimento di vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c. in merito all'andamento del diritto di visita paterno.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto della minore stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
3. Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
nato a [...] il [...] e nata
[...] Controparte_1
a NAPOLI (NA) il 23/05/1987, che hanno contratto matrimonio il giorno 22/06/2013 in Cercola (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n. 10, Parte
II, Serie A, Anno 2013);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui all'accordo da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) dichiara cessata la materia del contendere su ogni altra domanda.
d) prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex artt. 1321 e 1322 cc.
4 e) dispone che il presente provvedimento venga comunicato al Giudice Tutelare per l'apertura di un procedimento di vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c. in merito al diritto di visita paterno;
f) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R.
n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello
Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs.
149/2022, cd. Riforma Cartabia;
g) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 01/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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