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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXI, sentenza 09/02/2026, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 301/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 21, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NA SALVATORE, Presidente MERRA VITO, Relatore MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3738/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano - Via Dei Missaglia 20100 Milano MI
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 3741/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 7 e pubblicata il 26/09/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 06880202400033731000 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 212/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Milano, notificava in data 12/02/ 2024 al Ricorrente_1signor , avviso di comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 06880202400033731000, inerente il mancato pagamento di due cartelle per debiti tributari per l'importo complessivo di Euro 1.155,36. Ricorrente_1Avverso il prefato avviso, il signor , proponeva rituale e tempestivo ricorso, con il quale sosteneva che la cartella n. 068 2022 0011397478 riguardava un avviso di liquidazione per imposta di registro su un atto giudiziario, impugnato nel giudizio RGR 1589/2022 ed accolto con sentenza n. 1206/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado. Pertanto, la cartella legata e conseguente a tale avviso di liquidazione, annullato, doveva essere a sua volta sgravata, riflettendo inevitabilmente anche sul provvedimento di fermo amministrativo che l'Agenzia Entrate-Riscossione aveva preventivamente comunicato. Mentre, la cartella n. 068 2023 0086716848 era legata ad un contenzioso incardinato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria che, dopo la Sentenza di 1° grado sfavorevole al contribuente, era tuttora sub iudice, dunque esecutiva a carico del contribuente. Chiedeva l'annullamento del fermo amministrativo. L'Agenzia delle Entrate si costituiva, con proprie controdeduzioni, sosteneva che l'avviso di liquidazione, da cui scaturiva la cartella di pagamento n. 0682022001139747800, impugnato innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano - R. G. n. 1589/2022 - e conclusosi con l'accoglimento del ricorso (sent. n. 1206/20/2023, doc. 3) era stato solo parzialmente impugnato con la conseguenza che restava dovuta la restante parte di pretesa per un totale di Euro 271,77, ormai cristallizzatasi, mentre, era stata sgravata la partita giusta sentenza depositata in data 04/04/2023, come risulta dal provvedimento di sgravio parziale emesso in data 03/04/2023 (doc. 4). Asseriva, l'Ufficio, che, pur avendo proceduto allo sgravio parziale della partita sulla base della sentenza appena citata, il merito della pretesa era tutt'ora oggetto di contestazione innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (R.G. n. 2770/2023), chiamata a decidere dell'appello proposto dall'Ufficio. Deduceva, in merito all'avviso di liquidazione da cui era derivata la cartella di pagamento n. 0682023008671684800, impugnato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano nell'ambito del giudizio R.G. n. 2870/2023 il ricorso (sent. n. 418/05/2024, doc. 5) era stato rigettato. E pur avendo il contribuente presentato appello (R.G. n. 1379/2024), restava ferma la legittimità dell'iscrizione a ruolo (partita n. 23003A001225000) ai sensi di quanto previsto dal legislatore in materia di riscossione dell'imposta di registro in pendenza di giudizio. Chiedeva il rigetto del ricorso. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva con proprie controdeduzioni, eccepiva in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione delle cartelle sottostanti, lamentava la carenza di legittimazione passiva dell'ente della riscossione rispetto alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa, in quanto di competenza dell'Ente Impositore che aveva effettuato l'iscrizione a ruolo. Adduceva che relativamente alla cartella 06820220011397478000, l'importo iscritto a ruolo n. 2022/001186 risultava essere stato parzialmente sgravato dall'Ente impositore, mediante flusso telematico nr 2024S000000000205972, pervenuto in data 05/04/2024. Ne conseguiva che, allo stato, il fermo trovava legittimità nell'iscrizione per l'importo residuo, dedotto lo sgravio, comprensivo di more e diritti e che il ricorrente, poteva conoscere l'esatto importo da versare recandosi presso gli Sportelli ADER. Chiedeva il rigetto del ricorso. La Corte di Giustizia Tributaria, di primo grado di Milano, sezione settima, con sentenza n. 3741/2024 del 19/09/2024 depositata il 26/09/2024, accoglieva il ricorso, compensando le spese. Ricorrente_1Avverso la sentenza il signor , difeso e rappresentato dall'avv. Difensore_1 , proponeva appello, con l'unico motivo eccepiva violazione dell'art. 15 del D.Lgs n. 546/1992, come modificato dal D.Lgs. n. 156/2015, principio di soccombenza nella liquidazione delle spese di giudizio. Chiedeva la riforma della sentenza impugnata, nella parte riguardante la liquidazione delle spese di lite, con vittoria di spese di questo grado di giudizio. L'Agenzia delle Entrate di Milano, si costituiva con proprie controdeduzioni, contestava quanto asserito e dedotto dall'appellante. Chiedeva il rigetto dell'appello con vittoria di spese. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, difesa e rappresentata dall' Difensore_2 si costituiva con proprie controdeduzioni, contestava quanto asserito e dedotto dall'appellante. Chiedeva, il rigetto dell'appello con vittoria di spese. L'appellante, successivamente depositava memoria illustrativa, con la quale insisteva nella propria tesi. La controversia è trattata all'udienza del 26 gennaio 2026 che si svolge come da separato verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo d'appello, l'appellante lamenta violazione dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992, come modificato dal D.Lgs. n. 156/2015, principio di soccombenza nella liquidazione delle spese di giudizio, quindi, chiede la condanna alle spese della parte soccombente al giudizio. La censura è fondata, pertanto, merita di essere accolta. Nel processo tributario, l'art. 15, comma 1°, del D.Lgs. n. 546/1992 stabilisce la regola cardine per cui la parte soccombente è tenuta al rimborso delle spese processuali sostenute dall'altra parte. Si tratta di un principio giuridicamente vincolante, teso a garantire l'effettiva tutela giurisdizionale della parte vittoriosa che impone alla parte che soccombente del giudizio di rifondere le spese a quella vittoriosa, le quali sono liquidate dal giudice con la sentenza. Il Giudice monocratico, di prime cure ha disposto, nel caso in esame, la compensazione delle spese di lite con una locuzione generica “la Corte in composizione monocratica ritiene nel caso ricorrano giusti motivi per compensare le spese di lite.” Tale affermazione, non consente in alcun modo di risalire alla formazione del proprio convincimento del Giudice. Si tratta di una locuzione di puro “stile”, ancor più vuota (“ricorrano giusti motivi per compensare le spese di lite”), con circostanze totalmente inespresse. Da tutto quanto premesso non può che discendere una errata applicazione dell'art.15 D. Lgs. 546/1992. Ricorrente_1Inoltre, il contribuente signor , nell'ambito del procedimento R.G.R. n. 2177/2024, ha proposto, istanza di sospensione dell'atto impugnato, con esito favorevole. Dall'ordinanza, si rileva con esplicito riferimento alle spese di lite per la fase cautelare, “Accoglie l'istanza di sospensione dell'atto impugnato e fissa per la trattazione nel merito della controversia l'udienza del 19 settembre 2024 alle ore 14,30; demanda la liquidazione delle spese della fase cautelare alla decisione di merito.” Pertanto, questa Corte non potrà non tenere conto della richiesta. Per le suesposte considerazioni, assorbita ogni altra domanda e/o eccezione, la Corte accoglie l'appello e per l'effetto, dichiara la condanna alle spese di giudizio di entrambi i gradi, nonché, tenuto conto della fase cautelare.
P.Q.M.
Accoglie l'appello del contribuente. Condanna in solido gli appellati al pagamento delle spese che liquida in Euro 1.000,00 per il primo grado ed Euro 1.202,00 per il secondo, oltre oneri ed accessori di legge. Milano, lì 26/01/2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(dott. Vito Merra) (dott. Salvatore Labruna)
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 21, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NA SALVATORE, Presidente MERRA VITO, Relatore MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3738/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano - Via Dei Missaglia 20100 Milano MI
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 3741/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 7 e pubblicata il 26/09/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 06880202400033731000 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 212/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Milano, notificava in data 12/02/ 2024 al Ricorrente_1signor , avviso di comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 06880202400033731000, inerente il mancato pagamento di due cartelle per debiti tributari per l'importo complessivo di Euro 1.155,36. Ricorrente_1Avverso il prefato avviso, il signor , proponeva rituale e tempestivo ricorso, con il quale sosteneva che la cartella n. 068 2022 0011397478 riguardava un avviso di liquidazione per imposta di registro su un atto giudiziario, impugnato nel giudizio RGR 1589/2022 ed accolto con sentenza n. 1206/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado. Pertanto, la cartella legata e conseguente a tale avviso di liquidazione, annullato, doveva essere a sua volta sgravata, riflettendo inevitabilmente anche sul provvedimento di fermo amministrativo che l'Agenzia Entrate-Riscossione aveva preventivamente comunicato. Mentre, la cartella n. 068 2023 0086716848 era legata ad un contenzioso incardinato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria che, dopo la Sentenza di 1° grado sfavorevole al contribuente, era tuttora sub iudice, dunque esecutiva a carico del contribuente. Chiedeva l'annullamento del fermo amministrativo. L'Agenzia delle Entrate si costituiva, con proprie controdeduzioni, sosteneva che l'avviso di liquidazione, da cui scaturiva la cartella di pagamento n. 0682022001139747800, impugnato innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano - R. G. n. 1589/2022 - e conclusosi con l'accoglimento del ricorso (sent. n. 1206/20/2023, doc. 3) era stato solo parzialmente impugnato con la conseguenza che restava dovuta la restante parte di pretesa per un totale di Euro 271,77, ormai cristallizzatasi, mentre, era stata sgravata la partita giusta sentenza depositata in data 04/04/2023, come risulta dal provvedimento di sgravio parziale emesso in data 03/04/2023 (doc. 4). Asseriva, l'Ufficio, che, pur avendo proceduto allo sgravio parziale della partita sulla base della sentenza appena citata, il merito della pretesa era tutt'ora oggetto di contestazione innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (R.G. n. 2770/2023), chiamata a decidere dell'appello proposto dall'Ufficio. Deduceva, in merito all'avviso di liquidazione da cui era derivata la cartella di pagamento n. 0682023008671684800, impugnato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano nell'ambito del giudizio R.G. n. 2870/2023 il ricorso (sent. n. 418/05/2024, doc. 5) era stato rigettato. E pur avendo il contribuente presentato appello (R.G. n. 1379/2024), restava ferma la legittimità dell'iscrizione a ruolo (partita n. 23003A001225000) ai sensi di quanto previsto dal legislatore in materia di riscossione dell'imposta di registro in pendenza di giudizio. Chiedeva il rigetto del ricorso. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva con proprie controdeduzioni, eccepiva in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione delle cartelle sottostanti, lamentava la carenza di legittimazione passiva dell'ente della riscossione rispetto alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa, in quanto di competenza dell'Ente Impositore che aveva effettuato l'iscrizione a ruolo. Adduceva che relativamente alla cartella 06820220011397478000, l'importo iscritto a ruolo n. 2022/001186 risultava essere stato parzialmente sgravato dall'Ente impositore, mediante flusso telematico nr 2024S000000000205972, pervenuto in data 05/04/2024. Ne conseguiva che, allo stato, il fermo trovava legittimità nell'iscrizione per l'importo residuo, dedotto lo sgravio, comprensivo di more e diritti e che il ricorrente, poteva conoscere l'esatto importo da versare recandosi presso gli Sportelli ADER. Chiedeva il rigetto del ricorso. La Corte di Giustizia Tributaria, di primo grado di Milano, sezione settima, con sentenza n. 3741/2024 del 19/09/2024 depositata il 26/09/2024, accoglieva il ricorso, compensando le spese. Ricorrente_1Avverso la sentenza il signor , difeso e rappresentato dall'avv. Difensore_1 , proponeva appello, con l'unico motivo eccepiva violazione dell'art. 15 del D.Lgs n. 546/1992, come modificato dal D.Lgs. n. 156/2015, principio di soccombenza nella liquidazione delle spese di giudizio. Chiedeva la riforma della sentenza impugnata, nella parte riguardante la liquidazione delle spese di lite, con vittoria di spese di questo grado di giudizio. L'Agenzia delle Entrate di Milano, si costituiva con proprie controdeduzioni, contestava quanto asserito e dedotto dall'appellante. Chiedeva il rigetto dell'appello con vittoria di spese. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, difesa e rappresentata dall' Difensore_2 si costituiva con proprie controdeduzioni, contestava quanto asserito e dedotto dall'appellante. Chiedeva, il rigetto dell'appello con vittoria di spese. L'appellante, successivamente depositava memoria illustrativa, con la quale insisteva nella propria tesi. La controversia è trattata all'udienza del 26 gennaio 2026 che si svolge come da separato verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo d'appello, l'appellante lamenta violazione dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992, come modificato dal D.Lgs. n. 156/2015, principio di soccombenza nella liquidazione delle spese di giudizio, quindi, chiede la condanna alle spese della parte soccombente al giudizio. La censura è fondata, pertanto, merita di essere accolta. Nel processo tributario, l'art. 15, comma 1°, del D.Lgs. n. 546/1992 stabilisce la regola cardine per cui la parte soccombente è tenuta al rimborso delle spese processuali sostenute dall'altra parte. Si tratta di un principio giuridicamente vincolante, teso a garantire l'effettiva tutela giurisdizionale della parte vittoriosa che impone alla parte che soccombente del giudizio di rifondere le spese a quella vittoriosa, le quali sono liquidate dal giudice con la sentenza. Il Giudice monocratico, di prime cure ha disposto, nel caso in esame, la compensazione delle spese di lite con una locuzione generica “la Corte in composizione monocratica ritiene nel caso ricorrano giusti motivi per compensare le spese di lite.” Tale affermazione, non consente in alcun modo di risalire alla formazione del proprio convincimento del Giudice. Si tratta di una locuzione di puro “stile”, ancor più vuota (“ricorrano giusti motivi per compensare le spese di lite”), con circostanze totalmente inespresse. Da tutto quanto premesso non può che discendere una errata applicazione dell'art.15 D. Lgs. 546/1992. Ricorrente_1Inoltre, il contribuente signor , nell'ambito del procedimento R.G.R. n. 2177/2024, ha proposto, istanza di sospensione dell'atto impugnato, con esito favorevole. Dall'ordinanza, si rileva con esplicito riferimento alle spese di lite per la fase cautelare, “Accoglie l'istanza di sospensione dell'atto impugnato e fissa per la trattazione nel merito della controversia l'udienza del 19 settembre 2024 alle ore 14,30; demanda la liquidazione delle spese della fase cautelare alla decisione di merito.” Pertanto, questa Corte non potrà non tenere conto della richiesta. Per le suesposte considerazioni, assorbita ogni altra domanda e/o eccezione, la Corte accoglie l'appello e per l'effetto, dichiara la condanna alle spese di giudizio di entrambi i gradi, nonché, tenuto conto della fase cautelare.
P.Q.M.
Accoglie l'appello del contribuente. Condanna in solido gli appellati al pagamento delle spese che liquida in Euro 1.000,00 per il primo grado ed Euro 1.202,00 per il secondo, oltre oneri ed accessori di legge. Milano, lì 26/01/2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(dott. Vito Merra) (dott. Salvatore Labruna)