TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/04/2025, n. 4515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4515 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1887/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 10 aprile 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 14 aprile 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1887 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
– Avv. C. Buraglia Pt_1
- ricorrente in opposizione -
E
in persona del legale rappresentante p. t. – Avv. M. Sordillo CP_1
- resistente opposto -
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato il nominato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 397 2024 00207083 74 000 notificatogli dall' con il quale gli veniva ingiunto di pagare la somma ivi indicata CP_1 per omessa contribuzione.
Si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto dell'avverso ricorso, CP_1 deducendone tra l'altro l'inammissibilità per tardività.
Superflua qualsiasi attività istruttoria orale, la causa è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va accolta l'eccezione, assorbente di ogni altra deduzione e controdeduzione delle parti, di tardività della proposta opposizione, che è stata presentata oltre il quarantesimo giorno dalla notifica dell'avviso, e precisamente dopo quarantasei giorni (notifica del 3 dicembre 2024, come risulta dalla documentazione prodotta dall' quale all. 4 alla memoria, e ricorso depositato CP_1 in data 18 gennaio 2025, come risulta dallo storico di cancelleria). Ciò assodato in punto di fatto, il termine di quaranta giorni per proporre opposizione, decorrente dalla notifica dell'avviso di addebito, costituisce un termine di decadenza, con la conseguenza che il ricorso in opposizione presentato oltre tale limite temporale deve essere dichiarato inammissibile.
Tale decadenza, in quanto tale rilevabile d'ufficio (vedasi Cass. Civ., Sez. Lav.,
16 maggio 2007, n. 11274), determina non solo l'effetto processuale dell'inammissibilità dell'opposizione, ma, altresì, l'effetto sostanziale di precludere la possibilità di esaminare il merito della pretesa contributiva dell'Ente previdenziale.
Come, infatti, chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dall'art. 24, quinto comma, del d.l.vo n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto
a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione, né per contrasto con gli artt.76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso. Ne consegue che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore” (Cass. Civ., Sez.
Lav, 7 agosto 2019, n. 21153 e, ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 2 novembre 2017,
n. 26101; Cass. Civ., Sez. Lav., 20 luglio 2016, n. 14990; Cass. Civ., Sez. IV, 19 aprile 2011, n. 8931).
Ne consegue il rigetto del ricorso instaurato dall'opponente.
Le spese seguono la soccombenza.
DISPOSITIVO respinge il ricorso e pone a carico di parte ricorrente le spese di lite, che liquida complessivamente in euro 885,00, oltre rimborso forfettario in misura del 15 % ed oneri riflessi. Roma, 14 aprile 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 10 aprile 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 14 aprile 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1887 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
– Avv. C. Buraglia Pt_1
- ricorrente in opposizione -
E
in persona del legale rappresentante p. t. – Avv. M. Sordillo CP_1
- resistente opposto -
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato il nominato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 397 2024 00207083 74 000 notificatogli dall' con il quale gli veniva ingiunto di pagare la somma ivi indicata CP_1 per omessa contribuzione.
Si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto dell'avverso ricorso, CP_1 deducendone tra l'altro l'inammissibilità per tardività.
Superflua qualsiasi attività istruttoria orale, la causa è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va accolta l'eccezione, assorbente di ogni altra deduzione e controdeduzione delle parti, di tardività della proposta opposizione, che è stata presentata oltre il quarantesimo giorno dalla notifica dell'avviso, e precisamente dopo quarantasei giorni (notifica del 3 dicembre 2024, come risulta dalla documentazione prodotta dall' quale all. 4 alla memoria, e ricorso depositato CP_1 in data 18 gennaio 2025, come risulta dallo storico di cancelleria). Ciò assodato in punto di fatto, il termine di quaranta giorni per proporre opposizione, decorrente dalla notifica dell'avviso di addebito, costituisce un termine di decadenza, con la conseguenza che il ricorso in opposizione presentato oltre tale limite temporale deve essere dichiarato inammissibile.
Tale decadenza, in quanto tale rilevabile d'ufficio (vedasi Cass. Civ., Sez. Lav.,
16 maggio 2007, n. 11274), determina non solo l'effetto processuale dell'inammissibilità dell'opposizione, ma, altresì, l'effetto sostanziale di precludere la possibilità di esaminare il merito della pretesa contributiva dell'Ente previdenziale.
Come, infatti, chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dall'art. 24, quinto comma, del d.l.vo n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto
a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione, né per contrasto con gli artt.76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso. Ne consegue che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore” (Cass. Civ., Sez.
Lav, 7 agosto 2019, n. 21153 e, ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 2 novembre 2017,
n. 26101; Cass. Civ., Sez. Lav., 20 luglio 2016, n. 14990; Cass. Civ., Sez. IV, 19 aprile 2011, n. 8931).
Ne consegue il rigetto del ricorso instaurato dall'opponente.
Le spese seguono la soccombenza.
DISPOSITIVO respinge il ricorso e pone a carico di parte ricorrente le spese di lite, che liquida complessivamente in euro 885,00, oltre rimborso forfettario in misura del 15 % ed oneri riflessi. Roma, 14 aprile 2025
IL GIUDICE