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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/02/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13504/2024 avente a oggetto: impugnazione di deliberazione assembleare promossa da:
e , rappresentati e difesi dall'avv. Annamaria DE Parte_1 Parte_2
SENSI in forza di procura alle liti 22.7.2024
ATTORI
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Piergiorgio Castagna, in forza di procura alle liti 22.11.2024
CONVENUTO
Udienza di discussione ex art. 281 sexies terzo comma c.p.c. in data 3.2.2025
CONCLUSIONI
Per e Parte_1 Parte_2
“Contrariis reiectis,
-In Via Principale annullarsi tutte le delibere approvate nel corso dell'assemblea condominiale del 14.3.2024 per i motivi sopra esposti
-In Via Subordinata, salvo gravame, annullarsi la delibera di approvazione del rendiconto per l'esercizio 2023 e relativa tabella di riparto per i motivi sopra esposti.
Con vittoria di spese anche per il procedimento di mediazione.”
Per il Condominio sito in , : CP_1 Controparte_1
pagina 1 di 5 “Voglia codesto Ill. Tribunale,
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Riservato ogni diritto;
Nel merito:
- ACCERTARE E DICHIARARE la validità ed efficacia giuridica della delibera assembleare del
14.03.2024 e conseguentemente
RESPINGERE le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, assolvere il resistente da ogni domanda.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente Giudizio e del procedimento di mediazione secondo DM 147/2022, oltre spese generali 15%, I.V.A., C.P.A. come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 e hanno proposto impugnazione avverso le Parte_1 Parte_2
deliberazioni assunte dall'assemblea del Condominio sito in , CP_1 Controparte_1
(in seguito “ ”), in data 14.3.2024, per i seguenti motivi: CP_1
• omessa convocazione all'assemblea, posto che gli avvisi di convocazione, anziché essere inviati all' indirizzo di posta elettronica certificata “ - Email_1
come da specifica richiesta del 18.1.2024 - erano stati spediti all' indirizzo di Via Chiesa della Salute n.32 , mediante posta privata Postamm New S.r.l.s. e ritirati dai CP_1
ricorrenti solo in data 29.3.2024, così da impedire agli esponenti di partecipare all'assemblea;
• carattere non veritiero del rendiconto 2023 e della relativa tabella di riparto posto che in essi non erano stati riportati i debiti maturati da Parte_3 CP_2
e , quest' ultimo dante causa dell'attuale condomino
[...] CP_3 [...]
Pt_4
• indicazione nel rendiconto di una polizza assicurativa diversa da quella risultante dalla deliberazione assunta in data 4.4.2011.
Gli attori hanno concluso chiedendo al Tribunale, in via principale, di annullare tutte le deliberazioni assunte dall'assemblea in data 14.3.2024 e, in subordine, di annullare la deliberazione di approvazione del rendiconto 2023.
Il Condominio ha chiesto il rigetto dell'impugnazione eccependo la carenza di interesse ad agire e rilevando
• che la convocazione era stata ritualmente effettuata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno come previsto dall'art. 66 disp. att. c.c. vigente e potendo l'invio a pagina 2 di 5 mezzo pec a un indirizzo familiare - non riconducibile a una singola persona fisica/giuridica determinata - esporre il a potenziali contestazioni CP_1
sull'omessa notifica a tutti gli aventi diritto;
• che dalla contabilità condominiale del precedente amministratore che aveva Pt_5
effettuato il passaggio consegne non risultavano i debiti ai quali faceva riferimento parte attrice, né la gestione di riferimento, né sussistevano supporti documentali a loro fondamento.
• che l'amministratore ben poteva sostituire la polizza assicurativa senza la preventiva approvazione assembleare.
Depositate le memorie autorizzate ex art. 281 duodecies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza del 3.2.2025 ex art. 281 sexies terzo comma c.p.c.
2.Il primo motivo di impugnazione costituito dall'asserita omessa convocazione posto che gli avvisi di convocazione, anziché essere inviati all'indirizzo di posta elettronica certificata
“ -come da specifica richiesta del 18.1.2024 - erano stati spediti all' Email_1
indirizzo di Via Chiesa della Salute n.32 , mediante posta privata Postamm New S.r.l.s. e CP_1
ritirati dai ricorrenti solo in data 29.3.2024 non può trovare accoglimento.
L'art. 66 disp. att. c.c. testualmente prevede che: “L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere
l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa”.
Alla luce della normativa richiamata è facoltà dell'amministratore utilizzare per la convocazione dei condomini le modalità indicate dall'art. 66 disp. att. c.c. ovvero, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano.
La richiesta inviata dalla pec in data 18.1.2024 nella quale si chiede Email_1
che “tutta la corrispondenza di nostra competenza dovrà pervenire esclusivamente tramite questo indirizzo pec non inficia la validità dell'invio dell'avviso a Email_1
mezzo raccomandata sia in quanto la dizione “corrispondenza” è generica e non comprende espressamente l'avviso di convocazione ex art. 66 disp. att c.c., sia in quanto non proviene da una pec riferibile ai singoli condomini e di tal ché avrebbe Parte_2 Parte_1
quantomeno dovuto essere dagli attori espressamente sottoscritta.
Né gli attori possono dolersi dell'utilizzo di un servizio di posta privato. SI rileva, infatti, che, pagina 3 di 5 alla luce della evoluzione della normativa in materia e in particolare in virtù della legge n.
124/2017 (legge per il mercato e la concorrenza) che, abrogando il riferito articolo 4 del Dlgs
n. 261/1999, ha determinato la soppressione di ogni residua riserva in favore della società
, quale fornitore del servizio postale universale, l'invio della raccomandata a Controparte_4
mezzo servizio privato deve considerarsi equipollente a quello effettuato a mezzo
[...]
Controparte_4
Si osserva, da ultimo, che l'avviso di convocazione è stato spedito a mezzo raccomandata a.r. in data 05.03.2024 al Geom. alla signora ed agli eredi della signora , Pt_1 Pt_1
(doc. 1 di parte attrice); che la consegna della suddetta raccomandata ai destinatari è stata tentata in data 06.03.2024 e che la raccomandata è stata resa disponibile per il ritiro a far data dal 07.03.2024, e dunque nel rispetto del termine di cinque giorni prima dell'assemblea.
Ciò posto l'avviso di convocazione risulta ritualmente pervenuto agli attori nel rispetto della previsione dell'art. 66 disp. att. c.c.
3.Parimenti infondato è il secondo motivo di impugnazione.
Assorbente per ritenere la doglianza della mancata indicazione nel rendiconto 2023 del debito dei condomini e è la circostanza che gli Parte_3 Controparte_2 CP_3
attori non hanno provato che tale voce di debito fosse presente nel precedente consuntivo relativo all'anno 2022. Il rendiconto condominiale, in ossequio al “principio di continuità”, parte dai dati di chiusura del consuntivo dell'anno precedente. Era, dunque, onere degli attori provare che il rendiconto 2023 avesse omesso di riportare dei dati presenti nel precedente rendiconto 2022. Tale allegazione non è stata prospettata né la circostanza provata da e da . La documentazione prodotta con la memoria Parte_2 Parte_1
autorizzata da parte attrice fa, d'altra parte, riferimento al rendiconto 2016/2017 che non può assumere alcun rilievo rispetto al rendiconto dell'anno 2023.
Ciò posto anche il presente motivo di impugnazione deve essere rigettato.
4.In ordine al terzo motivo di impugnazione, concernente l'annullamento del rendiconto 2023 in quanto in esso è presente la polizza assicurativa stipulata dall'amministratore con
[...]
in assenza di previa autorizzazione assembleare, deve dichiararsi la cessazione CP_5
della materia del contendere in quanto l'assemblea condominiale, con delibera 23.1.25, ha ratificato l'operato dell'amministratore. (doc. 7 ). CP_1
5. Le spese di lite, alla luce della cessazione della materia del contendere con riguardo alla pagina 4 di 5 stipula della polizza con , comportano una delibazione sulla Controparte_5
soccombenza virtuale.
Si osserva che l'amministratore per poter sottoscrivere il contratto di assicurazione in un condominio necessita di preventiva autorizzazione rilasciata dall'assemblea. Ciò in quanto l'articolo 1130 Codice civile, nella parte in cui prevede l'obbligo dell'amministratore di eseguire gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, si riferisce ai soli atti necessari per preservare l'integrità dell'edificio, tra cui non può ricomprendersi la stipula della polizza assicurativa il cui fine mira a evitare pregiudizi patrimoniali ai condòmini.
Ne consegue che l'amministratore del condominio non è legittimato a concludere il contratto d'assicurazione del fabbricato se non ha ricevuto l'autorizzazione da una deliberazione dell'assembleare. (cfr. Cassazione n. 8223/2007).
Alla luce delle considerazioni svolte, l'impugnazione avrebbe trovato accoglimento limitatamente a tale motivo di opposizione.
Si ritiene, conseguentemente, che in base alla parziale soccombenza sussistono i presupposti per compensare interamente le spese del presente giudizio.
L'assenza di una integrale soccombenza degli attori comporta il rigetto della domanda proposta ex art. 96 c.p.c. dal Condominio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la cessazione della materia del contendere in ordine all'annullamento della deliberazione assunta al punto 1 “Approvazione rendiconto e riparto consuntivo gestione ordinaria 2023” dal , in data 14.3.2024; Parte_6
RIGETTA le ulteriori domande proposte da parte attrice.
RIGETTA la domanda proposta dal ex art. 96 Parte_6
c.p.c.
DISPONE l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Torino, 8 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13504/2024 avente a oggetto: impugnazione di deliberazione assembleare promossa da:
e , rappresentati e difesi dall'avv. Annamaria DE Parte_1 Parte_2
SENSI in forza di procura alle liti 22.7.2024
ATTORI
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Piergiorgio Castagna, in forza di procura alle liti 22.11.2024
CONVENUTO
Udienza di discussione ex art. 281 sexies terzo comma c.p.c. in data 3.2.2025
CONCLUSIONI
Per e Parte_1 Parte_2
“Contrariis reiectis,
-In Via Principale annullarsi tutte le delibere approvate nel corso dell'assemblea condominiale del 14.3.2024 per i motivi sopra esposti
-In Via Subordinata, salvo gravame, annullarsi la delibera di approvazione del rendiconto per l'esercizio 2023 e relativa tabella di riparto per i motivi sopra esposti.
Con vittoria di spese anche per il procedimento di mediazione.”
Per il Condominio sito in , : CP_1 Controparte_1
pagina 1 di 5 “Voglia codesto Ill. Tribunale,
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Riservato ogni diritto;
Nel merito:
- ACCERTARE E DICHIARARE la validità ed efficacia giuridica della delibera assembleare del
14.03.2024 e conseguentemente
RESPINGERE le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, assolvere il resistente da ogni domanda.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente Giudizio e del procedimento di mediazione secondo DM 147/2022, oltre spese generali 15%, I.V.A., C.P.A. come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 e hanno proposto impugnazione avverso le Parte_1 Parte_2
deliberazioni assunte dall'assemblea del Condominio sito in , CP_1 Controparte_1
(in seguito “ ”), in data 14.3.2024, per i seguenti motivi: CP_1
• omessa convocazione all'assemblea, posto che gli avvisi di convocazione, anziché essere inviati all' indirizzo di posta elettronica certificata “ - Email_1
come da specifica richiesta del 18.1.2024 - erano stati spediti all' indirizzo di Via Chiesa della Salute n.32 , mediante posta privata Postamm New S.r.l.s. e ritirati dai CP_1
ricorrenti solo in data 29.3.2024, così da impedire agli esponenti di partecipare all'assemblea;
• carattere non veritiero del rendiconto 2023 e della relativa tabella di riparto posto che in essi non erano stati riportati i debiti maturati da Parte_3 CP_2
e , quest' ultimo dante causa dell'attuale condomino
[...] CP_3 [...]
Pt_4
• indicazione nel rendiconto di una polizza assicurativa diversa da quella risultante dalla deliberazione assunta in data 4.4.2011.
Gli attori hanno concluso chiedendo al Tribunale, in via principale, di annullare tutte le deliberazioni assunte dall'assemblea in data 14.3.2024 e, in subordine, di annullare la deliberazione di approvazione del rendiconto 2023.
Il Condominio ha chiesto il rigetto dell'impugnazione eccependo la carenza di interesse ad agire e rilevando
• che la convocazione era stata ritualmente effettuata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno come previsto dall'art. 66 disp. att. c.c. vigente e potendo l'invio a pagina 2 di 5 mezzo pec a un indirizzo familiare - non riconducibile a una singola persona fisica/giuridica determinata - esporre il a potenziali contestazioni CP_1
sull'omessa notifica a tutti gli aventi diritto;
• che dalla contabilità condominiale del precedente amministratore che aveva Pt_5
effettuato il passaggio consegne non risultavano i debiti ai quali faceva riferimento parte attrice, né la gestione di riferimento, né sussistevano supporti documentali a loro fondamento.
• che l'amministratore ben poteva sostituire la polizza assicurativa senza la preventiva approvazione assembleare.
Depositate le memorie autorizzate ex art. 281 duodecies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza del 3.2.2025 ex art. 281 sexies terzo comma c.p.c.
2.Il primo motivo di impugnazione costituito dall'asserita omessa convocazione posto che gli avvisi di convocazione, anziché essere inviati all'indirizzo di posta elettronica certificata
“ -come da specifica richiesta del 18.1.2024 - erano stati spediti all' Email_1
indirizzo di Via Chiesa della Salute n.32 , mediante posta privata Postamm New S.r.l.s. e CP_1
ritirati dai ricorrenti solo in data 29.3.2024 non può trovare accoglimento.
L'art. 66 disp. att. c.c. testualmente prevede che: “L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere
l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa”.
Alla luce della normativa richiamata è facoltà dell'amministratore utilizzare per la convocazione dei condomini le modalità indicate dall'art. 66 disp. att. c.c. ovvero, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano.
La richiesta inviata dalla pec in data 18.1.2024 nella quale si chiede Email_1
che “tutta la corrispondenza di nostra competenza dovrà pervenire esclusivamente tramite questo indirizzo pec non inficia la validità dell'invio dell'avviso a Email_1
mezzo raccomandata sia in quanto la dizione “corrispondenza” è generica e non comprende espressamente l'avviso di convocazione ex art. 66 disp. att c.c., sia in quanto non proviene da una pec riferibile ai singoli condomini e di tal ché avrebbe Parte_2 Parte_1
quantomeno dovuto essere dagli attori espressamente sottoscritta.
Né gli attori possono dolersi dell'utilizzo di un servizio di posta privato. SI rileva, infatti, che, pagina 3 di 5 alla luce della evoluzione della normativa in materia e in particolare in virtù della legge n.
124/2017 (legge per il mercato e la concorrenza) che, abrogando il riferito articolo 4 del Dlgs
n. 261/1999, ha determinato la soppressione di ogni residua riserva in favore della società
, quale fornitore del servizio postale universale, l'invio della raccomandata a Controparte_4
mezzo servizio privato deve considerarsi equipollente a quello effettuato a mezzo
[...]
Controparte_4
Si osserva, da ultimo, che l'avviso di convocazione è stato spedito a mezzo raccomandata a.r. in data 05.03.2024 al Geom. alla signora ed agli eredi della signora , Pt_1 Pt_1
(doc. 1 di parte attrice); che la consegna della suddetta raccomandata ai destinatari è stata tentata in data 06.03.2024 e che la raccomandata è stata resa disponibile per il ritiro a far data dal 07.03.2024, e dunque nel rispetto del termine di cinque giorni prima dell'assemblea.
Ciò posto l'avviso di convocazione risulta ritualmente pervenuto agli attori nel rispetto della previsione dell'art. 66 disp. att. c.c.
3.Parimenti infondato è il secondo motivo di impugnazione.
Assorbente per ritenere la doglianza della mancata indicazione nel rendiconto 2023 del debito dei condomini e è la circostanza che gli Parte_3 Controparte_2 CP_3
attori non hanno provato che tale voce di debito fosse presente nel precedente consuntivo relativo all'anno 2022. Il rendiconto condominiale, in ossequio al “principio di continuità”, parte dai dati di chiusura del consuntivo dell'anno precedente. Era, dunque, onere degli attori provare che il rendiconto 2023 avesse omesso di riportare dei dati presenti nel precedente rendiconto 2022. Tale allegazione non è stata prospettata né la circostanza provata da e da . La documentazione prodotta con la memoria Parte_2 Parte_1
autorizzata da parte attrice fa, d'altra parte, riferimento al rendiconto 2016/2017 che non può assumere alcun rilievo rispetto al rendiconto dell'anno 2023.
Ciò posto anche il presente motivo di impugnazione deve essere rigettato.
4.In ordine al terzo motivo di impugnazione, concernente l'annullamento del rendiconto 2023 in quanto in esso è presente la polizza assicurativa stipulata dall'amministratore con
[...]
in assenza di previa autorizzazione assembleare, deve dichiararsi la cessazione CP_5
della materia del contendere in quanto l'assemblea condominiale, con delibera 23.1.25, ha ratificato l'operato dell'amministratore. (doc. 7 ). CP_1
5. Le spese di lite, alla luce della cessazione della materia del contendere con riguardo alla pagina 4 di 5 stipula della polizza con , comportano una delibazione sulla Controparte_5
soccombenza virtuale.
Si osserva che l'amministratore per poter sottoscrivere il contratto di assicurazione in un condominio necessita di preventiva autorizzazione rilasciata dall'assemblea. Ciò in quanto l'articolo 1130 Codice civile, nella parte in cui prevede l'obbligo dell'amministratore di eseguire gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, si riferisce ai soli atti necessari per preservare l'integrità dell'edificio, tra cui non può ricomprendersi la stipula della polizza assicurativa il cui fine mira a evitare pregiudizi patrimoniali ai condòmini.
Ne consegue che l'amministratore del condominio non è legittimato a concludere il contratto d'assicurazione del fabbricato se non ha ricevuto l'autorizzazione da una deliberazione dell'assembleare. (cfr. Cassazione n. 8223/2007).
Alla luce delle considerazioni svolte, l'impugnazione avrebbe trovato accoglimento limitatamente a tale motivo di opposizione.
Si ritiene, conseguentemente, che in base alla parziale soccombenza sussistono i presupposti per compensare interamente le spese del presente giudizio.
L'assenza di una integrale soccombenza degli attori comporta il rigetto della domanda proposta ex art. 96 c.p.c. dal Condominio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la cessazione della materia del contendere in ordine all'annullamento della deliberazione assunta al punto 1 “Approvazione rendiconto e riparto consuntivo gestione ordinaria 2023” dal , in data 14.3.2024; Parte_6
RIGETTA le ulteriori domande proposte da parte attrice.
RIGETTA la domanda proposta dal ex art. 96 Parte_6
c.p.c.
DISPONE l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Torino, 8 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 5 di 5