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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XII, sentenza 26/01/2026, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 447/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CIANCIULLI TERESA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4575/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giffoni Valle Piana - Via Vignadonica 19 84095 Giffoni Valle Piana SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 25322828 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Come da verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al Comune di Giffoni Valle Piana ed all'Area S.r.l. società personale concessionaria del servizio di riscossione ed accertamento dei tributi locali Solofra, il ricorrente impugnava il sollecito di pagamento di cui in epigrafe (dell'importo di € 215,95), notificato in data 11.6.2025, per il parziale pagamento di avviso di accertamento relativo all'IMU anno 2016 con presunta data di notifica del 19.10.21.
Il ricorrente, dopo aver premesso la piena ammissibilità del ricorso, chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, eccependo: 1) l'inesistenza dell'avviso di accertamento prodromico e dell'obbligazione di pagamento, atteso l'avvenuto pagamento del tributo con F24 del 19.10.21 per € 688,00 e l'omessa notifica dell'avviso di accertamento;
-2) la decadenza e/o prescrizione.
Entrambi i resistenti si costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto inammissibile ed infondato.
Il Comune resistente depositava copia della documentazione relativa alla notifica dell'avviso di accertamento ed, in particolare dell'avviso di ricevimento della raccomandata a/r inviata a mezzo posta.
La società Area S.r.l. ribadiva la legittimità formale e sostanziale dell'atto impugnato e la carenza di legittimazione passiva relativamente alle contestazioni attinenti all'esistenza e quantificazione dell'obbligazione tributaria.
Il ricorrente depositava memoria illustrativa, con articolate argomentazioni difensive circa la nullità della notifica dell'avviso di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per i motivi che si passano ad illustrare.
In via preliminare, va riconosciuta l'ammissibilità del ricorso.
Orbene, è noto, in punto di diritto, che l'elenco contenuto nell'art. 19 D.lgs. 546/92 degli atti impugnabili innanzi al giudice tributario non è tassativo e che il ricorso avverso atti non contenuti nell'elenco degli atti impugnabili è considerato ammissibile soprattutto qualora il ricorrente deduca -come nel caso in esame- di non aver ricevuto l'atto presupposto facente parte di tale elenco, altrimenti il contribuente sarebbe privato del diritto di difesa.
La giurisprudenza di merito e di legittimità afferma che il contribuente può procedere all'impugnazione anche di atti non contenuti nell'elenco di cui si è detto, qualora (come nel caso in esame), l'atto impugnato contiene una precisa tributaria. L'impugnabilità di un atto non dipende dal “nomen iuris”, ma dal contenuto dello stesso, risultando impugnabile se contiene appunto come nel caso in esame una pretesa tributaria (cfr.
Cassazione n. 21254/2023).
Una volta riconosciuta l'ammissibilità del ricorso, è opportuno passare all'esame del merito.
Orbene, va detto che sussiste la dedotta nullità di notifica dell'avviso di accertamento, costituente indispensabile presupposto dell'atto per cui è causa. La documentazione depositata dal Comune resistente consiste in una copia fotostatica dell'avviso di ricevimento della raccomandata postale (Banca_1) a/r relativa al plico, contenente l'avviso di accertamento.
Tuttavia, tale documentazione non reca l'indirizzo a cui il plico è stato spedito, né alcuna informazione sulla persona a cui è stato consegnato.
Tali laune nelle relata di notifica sono gravi. Infatti, il plico è stato consegnato a mani di “Nominativo_1”, persona non facente parte del nucleo familiare del ricorrente come reso palese dal certificato di famiglia del ricorrente, allegato al ricorso.
L'avviso di ricevimento non reca alcuna indicazione ulteriore, fatta eccezione per il nome del destinatario e l'indicazione del numero di accertamento inviato.
Dunque, non è possibile stabilire ove la notifica sia stata effettuata, mancando l'attestazione dell'avvenuta notifica da parte dell'agente postale.
In punto di diritto, giova sottolineare come secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, la notificazione per compiuta giacenza ex art. 8 della legge 890 è nulla se non risulta effettuata nel luogo di residenza e/o domicilio che il destinatario-contribuente (cfr. Cass. sentenza del 22/04/2022, n. 12832).
Orbene, per i motivi illustrati, attesa la nullità della notifica dell'avviso di accertamento, atto prodromico indispensabile, l'atto impugnato è illegittimo.
Pertanto, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza, atteso che il ricorrente si è premurato di presentare istanza di annullamento in autotutela, documentando l'avvenuto pagamento del tributo.
Le spese sono liquidate in dispositivo e poste a carico di entrambi i resistenti, in solido, in quanto entrambi muniti di legittimazione processuale rispetto ai motivi di ricorso.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato.
Condanna entrambi i resistenti, in solido, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 525,00 (di cui € 30,00 per CUT), oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CIANCIULLI TERESA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4575/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giffoni Valle Piana - Via Vignadonica 19 84095 Giffoni Valle Piana SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 25322828 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Come da verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al Comune di Giffoni Valle Piana ed all'Area S.r.l. società personale concessionaria del servizio di riscossione ed accertamento dei tributi locali Solofra, il ricorrente impugnava il sollecito di pagamento di cui in epigrafe (dell'importo di € 215,95), notificato in data 11.6.2025, per il parziale pagamento di avviso di accertamento relativo all'IMU anno 2016 con presunta data di notifica del 19.10.21.
Il ricorrente, dopo aver premesso la piena ammissibilità del ricorso, chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, eccependo: 1) l'inesistenza dell'avviso di accertamento prodromico e dell'obbligazione di pagamento, atteso l'avvenuto pagamento del tributo con F24 del 19.10.21 per € 688,00 e l'omessa notifica dell'avviso di accertamento;
-2) la decadenza e/o prescrizione.
Entrambi i resistenti si costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto inammissibile ed infondato.
Il Comune resistente depositava copia della documentazione relativa alla notifica dell'avviso di accertamento ed, in particolare dell'avviso di ricevimento della raccomandata a/r inviata a mezzo posta.
La società Area S.r.l. ribadiva la legittimità formale e sostanziale dell'atto impugnato e la carenza di legittimazione passiva relativamente alle contestazioni attinenti all'esistenza e quantificazione dell'obbligazione tributaria.
Il ricorrente depositava memoria illustrativa, con articolate argomentazioni difensive circa la nullità della notifica dell'avviso di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per i motivi che si passano ad illustrare.
In via preliminare, va riconosciuta l'ammissibilità del ricorso.
Orbene, è noto, in punto di diritto, che l'elenco contenuto nell'art. 19 D.lgs. 546/92 degli atti impugnabili innanzi al giudice tributario non è tassativo e che il ricorso avverso atti non contenuti nell'elenco degli atti impugnabili è considerato ammissibile soprattutto qualora il ricorrente deduca -come nel caso in esame- di non aver ricevuto l'atto presupposto facente parte di tale elenco, altrimenti il contribuente sarebbe privato del diritto di difesa.
La giurisprudenza di merito e di legittimità afferma che il contribuente può procedere all'impugnazione anche di atti non contenuti nell'elenco di cui si è detto, qualora (come nel caso in esame), l'atto impugnato contiene una precisa tributaria. L'impugnabilità di un atto non dipende dal “nomen iuris”, ma dal contenuto dello stesso, risultando impugnabile se contiene appunto come nel caso in esame una pretesa tributaria (cfr.
Cassazione n. 21254/2023).
Una volta riconosciuta l'ammissibilità del ricorso, è opportuno passare all'esame del merito.
Orbene, va detto che sussiste la dedotta nullità di notifica dell'avviso di accertamento, costituente indispensabile presupposto dell'atto per cui è causa. La documentazione depositata dal Comune resistente consiste in una copia fotostatica dell'avviso di ricevimento della raccomandata postale (Banca_1) a/r relativa al plico, contenente l'avviso di accertamento.
Tuttavia, tale documentazione non reca l'indirizzo a cui il plico è stato spedito, né alcuna informazione sulla persona a cui è stato consegnato.
Tali laune nelle relata di notifica sono gravi. Infatti, il plico è stato consegnato a mani di “Nominativo_1”, persona non facente parte del nucleo familiare del ricorrente come reso palese dal certificato di famiglia del ricorrente, allegato al ricorso.
L'avviso di ricevimento non reca alcuna indicazione ulteriore, fatta eccezione per il nome del destinatario e l'indicazione del numero di accertamento inviato.
Dunque, non è possibile stabilire ove la notifica sia stata effettuata, mancando l'attestazione dell'avvenuta notifica da parte dell'agente postale.
In punto di diritto, giova sottolineare come secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, la notificazione per compiuta giacenza ex art. 8 della legge 890 è nulla se non risulta effettuata nel luogo di residenza e/o domicilio che il destinatario-contribuente (cfr. Cass. sentenza del 22/04/2022, n. 12832).
Orbene, per i motivi illustrati, attesa la nullità della notifica dell'avviso di accertamento, atto prodromico indispensabile, l'atto impugnato è illegittimo.
Pertanto, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza, atteso che il ricorrente si è premurato di presentare istanza di annullamento in autotutela, documentando l'avvenuto pagamento del tributo.
Le spese sono liquidate in dispositivo e poste a carico di entrambi i resistenti, in solido, in quanto entrambi muniti di legittimazione processuale rispetto ai motivi di ricorso.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato.
Condanna entrambi i resistenti, in solido, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 525,00 (di cui € 30,00 per CUT), oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.