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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/12/2025, n. 2062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2062 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Il Tribunale di Cagliari, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Maria Azzurra Guerra, applicata a distanza al Tribunale di Cagliari ex art. 3 d.l. 117/2025, lette le note scritte depositate dal procuratore di parte attrice, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2367/2023 R.G.A.C.C.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Puddu, in virtù Parte_1 di procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa la copia informatica autenticata unitamente all'atto di citazione
- ATTORE–
CONTRO
Controparte_1
- CONVENUTI CONTUMACI-
OGGETTO: risarcimento danni da reato
FATTO E DIRITTO
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132, 281-sexies, 352 c.p.c., e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con sentenza n. 2728/2016 depositata il 6.2.2017, pronunciata a seguito di dibattimento, il
Tribunale penale di Cagliari dichiarava e colpevoli dei CP_1 Controparte_1
reati di cui agli artt. 110, 582,583 c.p.c. perché, in concorso fra loro, volontariamente, con pugni al volto e calci cagionavano ad lesioni consistite nella Parte_1
frattura della priamide nasale che determinava un periodo di invalidità almeno 20 giorni., e li condannava al risarcimento del danno cagionato, da determinarsi in sede civile.
ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Cagliari, e Parte_1 CP_1
al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e Controparte_1
non, subiti a causa dei fatti illeciti accertati nel giudizio penale, con vittoria di spese.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., depositato il 7.6.2023, il magistrato precedente assegnatario del ruolo, valutata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo ai convenuti e dichiaratane la contumacia, ha rilevato l'improcedibilità della domanda formulata dalla parte attrice, perché non preceduta dalla negoziazione assistita ai sensi del D.L n. 132/2014,
assegnando a parte attrice il termine di 15 giorni per la comunicazione alle controparti dell'invito alla negoziazione assistita.
In data 5.7.2025 l'attore ha depositato prova dell'invio, nel termine assegnato, della comunicazione cui, però, non ha fatto seguito alcun riscontro.
Nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione, i convenuti non hanno inteso partecipare al presente giudizio e, per tale motivo, deve dichiararsene la contumacia.
Con ordinanza del 23.11.2023 è stata disposta ctu medico legale. Dopo il deposito della ctu medico legale, con decreto di variazione tabellare dell'8.10.2025 immediatamente esecutiva,
il fascicolo è stato riassegnato a questa giudice, applicata a distanza al tribunale di Cagliari
secondo quanto previsto dall'art. 3 D.L. 117/2025.
All'udienza del 25.11.2025, per la quale era stata disposta con decreto del 18.10.2025, la trattazione in modalità cartolare, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. e onerando parte attrice al deposito di prova del passaggio in giudicato della sentenza penale. Parte attrice ha depositato le note scritte precisando le conclusioni e insistendo per l'accoglimento della domanda risarcitoria proposta.
La causa è stata decisa nei modi di legge.
L'attore ha posto a fondamento della pretesa di risarcimento la sentenza penale di condanna n.3728/2016, chiedendo che la liquidazione del danno subito, alla luce della condanna generica contenuta nella predetta sentenza.
Ciò posto, presupposto imprescindibile della domanda azionata è il passaggio in giudicato della sentenza penale.
Orbene, nel caso di specie, la sentenza penale di condanna è stata prodotta senza attestazione del passaggio in giudicato. Con ordinanza del 26.11.2025, rilevata tale carenza documentale, l'attore è stato onerato di depositare documentazione idonea ad attestare l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza. Tale onere è rimasto inadempiuto.
A tale riguardo va richiamato il seguente principio giurisprudenziale, condiviso da questo giudice, “La prova del passaggio in giudicato della sentenza penale può discendere, per
legge, soltanto dall'apposita attestazione sulla sentenza resa dal cancelliere ai sensi dell'art.
27 del regolamento di esecuzione cod. proc. pen., in mancanza della quale deve reputarsi,
anche ai fini della utilizzabilità delle risultanze probatorie emergenti dalla predetta sentenza
in un giudizio civile, che il passaggio in giudicato della sentenza non sia ancora avvenuto”
(in tal senso, Cass., 21.6.2004 n. 11483).
In ogni caso, pur volendo prescindere da tale principio, va evidenziato che la circostanza del passaggio in giudicato della pronuncia penale non è neppure stata dedotta specificamente in giudizio dall'attore e, pertanto, non risulterebbe applicabile, all'ipotesi in esame, il principio di non contestazione, operando detto principio soltanto con riferimento ai fatti specificamente dedotti in giudizio.
Ciò posto, deve osservarsi che non è stata offerta in giudizio prova adeguata e sufficiente in merito ai fatti posti a fondamento della domanda ed, in particolare, in merito al compimento della condotta integrante gli estremi del reato di lesioni così come prospettata nell'atto introduttivo ed attribuita ai convenuti. In mancanza del passaggio in giudicato, la sentenza penale prodotta può essere valutata dal giudice soltanto con riferimento ai fatti che in essa sono documentati. Infatti “Il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto
di legge, anche le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse parti o tra altre parti,
delle quali la sentenza che in detto giudizio sia stata pronunciata costituisce
documentazione, fermo restando che la valutazione del materiale probatorio non va limitata
all'esame isolato dei singoli elementi ma deve essere globale nel quadro di una indagine
unitaria ed organica che, ove sia immune da vizi di motivazione, costituisce un
apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità”. (Cass., 25.11.20211 n. 4652;
nonché Cass., ord., 10.10.2018 n. 25067).
Orbene, nel caso di specie, la sentenza penale impugnata non riporta le dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio penale, limitandosi a richiamare i nomi dei testimoni escussi, evidenziando l'attendibilità degli stessi ed affermando che i fatti riferiti devono essere considerati prova della responsabilità degli imputati. Dunque, alla luce del contenuto della predetta pronuncia non può affermarsi che la stessa rappresenti una documentazione delle prove raccolte nel corso del giudizio penale, in grado di consentire a questo giudicante,
in sede civile, di compiere una valutazione, sotto il profilo probatorio, dei fatti posti a fondamento della domanda di risarcimento.
Va aggiunto che non è stata prodotta dall'attore neppure la querela sporta. Tra l'altro, la predetta sentenza rappresenta l'unico elemento di prova offerto nel presente giudizio, in quanto la stessa non è supportata da ulteriori elementi che possano, alla luce di una complessiva e più ampia valutazione, condurre all'accoglimento della domanda.
Pertanto, il lacunoso ed insufficiente quadro probatorio venuto a delinearsi, valutato alla luce del principio relativo all'onere della prova, impone il rigetto della domanda. Il rigetto della domanda imputabile esclusivamente ad inerzia dell'attore ( che seppur onerato non ha adempiuto all'onere prescritto di deposito dell'attestazione di avvenuto passaggio in giudicato della sentenza penale) giustifica la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con conseguente obbligo dell'attore di pagamento della ctu svolta in corso di causa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Cagliari definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da
[...]
con atto di citazione notificato il21/29.3.2023 , nei confronti di Parte_1 CP_1
e così provvede: Controparte_1
1. Rigetta la domanda;
2. Letto l'art. 136 d.p.r. n. 115/2002 revoca l'ammissione di Parte_1
al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria dal Consiglio dell'Ordine
degli avvocati di Cagliari con delibera del 6.3.2023;
3. Pone definitivamente le spese di ctu, già liquidate in via provvisoria, a carico dell'attore.
Così deciso in Cagliari 11.12.2025
La Giudice Dott.ssa Maria Azzurra Guerra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Il Tribunale di Cagliari, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Maria Azzurra Guerra, applicata a distanza al Tribunale di Cagliari ex art. 3 d.l. 117/2025, lette le note scritte depositate dal procuratore di parte attrice, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2367/2023 R.G.A.C.C.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Puddu, in virtù Parte_1 di procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa la copia informatica autenticata unitamente all'atto di citazione
- ATTORE–
CONTRO
Controparte_1
- CONVENUTI CONTUMACI-
OGGETTO: risarcimento danni da reato
FATTO E DIRITTO
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132, 281-sexies, 352 c.p.c., e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con sentenza n. 2728/2016 depositata il 6.2.2017, pronunciata a seguito di dibattimento, il
Tribunale penale di Cagliari dichiarava e colpevoli dei CP_1 Controparte_1
reati di cui agli artt. 110, 582,583 c.p.c. perché, in concorso fra loro, volontariamente, con pugni al volto e calci cagionavano ad lesioni consistite nella Parte_1
frattura della priamide nasale che determinava un periodo di invalidità almeno 20 giorni., e li condannava al risarcimento del danno cagionato, da determinarsi in sede civile.
ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Cagliari, e Parte_1 CP_1
al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e Controparte_1
non, subiti a causa dei fatti illeciti accertati nel giudizio penale, con vittoria di spese.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., depositato il 7.6.2023, il magistrato precedente assegnatario del ruolo, valutata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo ai convenuti e dichiaratane la contumacia, ha rilevato l'improcedibilità della domanda formulata dalla parte attrice, perché non preceduta dalla negoziazione assistita ai sensi del D.L n. 132/2014,
assegnando a parte attrice il termine di 15 giorni per la comunicazione alle controparti dell'invito alla negoziazione assistita.
In data 5.7.2025 l'attore ha depositato prova dell'invio, nel termine assegnato, della comunicazione cui, però, non ha fatto seguito alcun riscontro.
Nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione, i convenuti non hanno inteso partecipare al presente giudizio e, per tale motivo, deve dichiararsene la contumacia.
Con ordinanza del 23.11.2023 è stata disposta ctu medico legale. Dopo il deposito della ctu medico legale, con decreto di variazione tabellare dell'8.10.2025 immediatamente esecutiva,
il fascicolo è stato riassegnato a questa giudice, applicata a distanza al tribunale di Cagliari
secondo quanto previsto dall'art. 3 D.L. 117/2025.
All'udienza del 25.11.2025, per la quale era stata disposta con decreto del 18.10.2025, la trattazione in modalità cartolare, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. e onerando parte attrice al deposito di prova del passaggio in giudicato della sentenza penale. Parte attrice ha depositato le note scritte precisando le conclusioni e insistendo per l'accoglimento della domanda risarcitoria proposta.
La causa è stata decisa nei modi di legge.
L'attore ha posto a fondamento della pretesa di risarcimento la sentenza penale di condanna n.3728/2016, chiedendo che la liquidazione del danno subito, alla luce della condanna generica contenuta nella predetta sentenza.
Ciò posto, presupposto imprescindibile della domanda azionata è il passaggio in giudicato della sentenza penale.
Orbene, nel caso di specie, la sentenza penale di condanna è stata prodotta senza attestazione del passaggio in giudicato. Con ordinanza del 26.11.2025, rilevata tale carenza documentale, l'attore è stato onerato di depositare documentazione idonea ad attestare l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza. Tale onere è rimasto inadempiuto.
A tale riguardo va richiamato il seguente principio giurisprudenziale, condiviso da questo giudice, “La prova del passaggio in giudicato della sentenza penale può discendere, per
legge, soltanto dall'apposita attestazione sulla sentenza resa dal cancelliere ai sensi dell'art.
27 del regolamento di esecuzione cod. proc. pen., in mancanza della quale deve reputarsi,
anche ai fini della utilizzabilità delle risultanze probatorie emergenti dalla predetta sentenza
in un giudizio civile, che il passaggio in giudicato della sentenza non sia ancora avvenuto”
(in tal senso, Cass., 21.6.2004 n. 11483).
In ogni caso, pur volendo prescindere da tale principio, va evidenziato che la circostanza del passaggio in giudicato della pronuncia penale non è neppure stata dedotta specificamente in giudizio dall'attore e, pertanto, non risulterebbe applicabile, all'ipotesi in esame, il principio di non contestazione, operando detto principio soltanto con riferimento ai fatti specificamente dedotti in giudizio.
Ciò posto, deve osservarsi che non è stata offerta in giudizio prova adeguata e sufficiente in merito ai fatti posti a fondamento della domanda ed, in particolare, in merito al compimento della condotta integrante gli estremi del reato di lesioni così come prospettata nell'atto introduttivo ed attribuita ai convenuti. In mancanza del passaggio in giudicato, la sentenza penale prodotta può essere valutata dal giudice soltanto con riferimento ai fatti che in essa sono documentati. Infatti “Il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto
di legge, anche le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse parti o tra altre parti,
delle quali la sentenza che in detto giudizio sia stata pronunciata costituisce
documentazione, fermo restando che la valutazione del materiale probatorio non va limitata
all'esame isolato dei singoli elementi ma deve essere globale nel quadro di una indagine
unitaria ed organica che, ove sia immune da vizi di motivazione, costituisce un
apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità”. (Cass., 25.11.20211 n. 4652;
nonché Cass., ord., 10.10.2018 n. 25067).
Orbene, nel caso di specie, la sentenza penale impugnata non riporta le dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio penale, limitandosi a richiamare i nomi dei testimoni escussi, evidenziando l'attendibilità degli stessi ed affermando che i fatti riferiti devono essere considerati prova della responsabilità degli imputati. Dunque, alla luce del contenuto della predetta pronuncia non può affermarsi che la stessa rappresenti una documentazione delle prove raccolte nel corso del giudizio penale, in grado di consentire a questo giudicante,
in sede civile, di compiere una valutazione, sotto il profilo probatorio, dei fatti posti a fondamento della domanda di risarcimento.
Va aggiunto che non è stata prodotta dall'attore neppure la querela sporta. Tra l'altro, la predetta sentenza rappresenta l'unico elemento di prova offerto nel presente giudizio, in quanto la stessa non è supportata da ulteriori elementi che possano, alla luce di una complessiva e più ampia valutazione, condurre all'accoglimento della domanda.
Pertanto, il lacunoso ed insufficiente quadro probatorio venuto a delinearsi, valutato alla luce del principio relativo all'onere della prova, impone il rigetto della domanda. Il rigetto della domanda imputabile esclusivamente ad inerzia dell'attore ( che seppur onerato non ha adempiuto all'onere prescritto di deposito dell'attestazione di avvenuto passaggio in giudicato della sentenza penale) giustifica la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con conseguente obbligo dell'attore di pagamento della ctu svolta in corso di causa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Cagliari definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da
[...]
con atto di citazione notificato il21/29.3.2023 , nei confronti di Parte_1 CP_1
e così provvede: Controparte_1
1. Rigetta la domanda;
2. Letto l'art. 136 d.p.r. n. 115/2002 revoca l'ammissione di Parte_1
al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria dal Consiglio dell'Ordine
degli avvocati di Cagliari con delibera del 6.3.2023;
3. Pone definitivamente le spese di ctu, già liquidate in via provvisoria, a carico dell'attore.
Così deciso in Cagliari 11.12.2025
La Giudice Dott.ssa Maria Azzurra Guerra