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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 03/02/2026, n. 1620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1620 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1620/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BARRACCA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3827/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401484658 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 915/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, il contribuente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 112401484658, emesso da Roma Capitale per TARI e TEFA anni 2018–2023, deducendone l'illegittimità per erronea duplicazione della pretesa impositiva in relazione al medesimo immobile, interessato da variazione toponomastica da Indirizzo_1 a Indirizzo_2.
Parte convenuta ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere alla luce del provvedimento di annullamento in autotutela degli atti impugnati nel presente giudizio per cui è venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del presente giudizio.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza cd. "virtuale" e sono poste a carico di parte convenuta in quanto il provvedimento di annullamento è avvenuto successivamente al deposito del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in euro 2000,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cpa seguono come per legge.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BARRACCA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3827/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401484658 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 915/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, il contribuente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 112401484658, emesso da Roma Capitale per TARI e TEFA anni 2018–2023, deducendone l'illegittimità per erronea duplicazione della pretesa impositiva in relazione al medesimo immobile, interessato da variazione toponomastica da Indirizzo_1 a Indirizzo_2.
Parte convenuta ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere alla luce del provvedimento di annullamento in autotutela degli atti impugnati nel presente giudizio per cui è venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del presente giudizio.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza cd. "virtuale" e sono poste a carico di parte convenuta in quanto il provvedimento di annullamento è avvenuto successivamente al deposito del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in euro 2000,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cpa seguono come per legge.