CA
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/11/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
RG 253/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Barbara Bortot Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 15/04/2021 da c.f. Parte_1
C.F._1
Rappresentata e difesa dall'avv. Ezio Bisatti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Padova, Piazza De Gasperi 4/B Parte appellante contro c.f. CP_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Aprile elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale distrettuale di Venezia, Dorsoduro 3500/d CP_1 Parte appellata
*
Oggetto: impugnazione della sentenza n. n. 332/2020 del Tribunale di Venezia pubblicata il 20.10.2020 e non notificata
In punto: ripetizione indebito.
*
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte appellante: Nel merito: in riforma della sentenza n.332/2020 del Tribunale di Venezia – sezione lavoro – pubblicata il 20.10.2020, accertato che il credito residuo della signora nei confronti dell derivante dalla Sentenza n.532/2018, Parte_1 CP_1 pubblic di Venezia, sez oro, è pari ad €10.573,56 o al diverso importo che risulterà di giustizia, condannare l' al pagamento della relativa somma in favore della CP_1 signora maggiorata di inter ali. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa Parte_1 anche del giudizio di primo grado.
1 Conclusioni per parte appellata: Piaccia all'adita Corte d'Appello, contrariis reiectis, - respingere le domande tutte formulate dall'appellante poiché infondate, confermando la sentenza impugnata;
- spese diritti ed onorari di causa rifusi.
*
Motivi della decisione
1. Con sentenza n. 332/2020, RG 1957/2019, il Tribunale di Venezia ha accolto l'opposizione proposta dall' avverso atto di precetto notificato CP_1 da con cui quest'ultima aveva Parte_1 intimato il pagamento della somma complessiva di € 15.582,13.
1.1. L'atto di precetto è stato notificato all'esito del procedimento definito con sentenza n. 532/2018 dal Tribunale di Venezia che aveva accertato che l'odierna appellante non doveva essere iscritta alla Gestione Commercianti e, di conseguenza, aveva condannato a restituire i contributi versati dalla CP_1 in data successiva al 07.12.2006 (questa essendo Parte_1 la data a decorrere dalla quale era maturata la prescrizione del diritto alla ripetizione).
1.2. In particolare, con l'atto di precetto, la parte oggi appellante sosteneva come avesse solo in parte onorato il comando di cui alla sentenza n. CP_1
532/2018 del Tribunale di Venezia avendo corrisposto le spese di lite, il C.U. e solo un acconto pari ad €. 67.577,60 sul capitale (indicato dall'appellante in totali € 81.682,91) restando quindi creditrice della somma sopra indicata pari ad € 15.582,13 [somma così determinata in atto di precetto: - € 14.105,31 (capitale), - € 127,46 (interessi), - € 328,30 (compensi), - € 21,06 (spese)].
1.3. Con il ricorso in opposizione al precetto l' ha dedotto anzitutto la CP_1 nullità dell'atto, la carenza di titolo esecutivo e, in ogni caso, l'infondatezza della pretesa creditoria in tal modo azionata.
1.4. All'esito dell'istruttoria documentale espletata il giudice, rilevata l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto di precetto in conseguenza dell'errore circa il luogo di effettuazione della notifica (vizio comunque sanato dall'avvenuta opposizione dell' ) nonché dell'infondatezza Pt_2 dell'eccezione di nullità del precetto per mancanza di titolo esecutivo, in virtù della precisa individuazione delle somme oggetto della condanna e del loro fondamento, ha accolto l'opposizione.
Nel merito, il Tribunale di Venezia ha osservato che, come precisato dall' al momento della liquidazione di quanto dovuto all'appellante in Pt_2
2 esecuzione della sentenza n. 532/2018, erano state operate delle compensazioni mediante modello F24 su presentazione di delega da parte del contribuente che aveva quindi utilizzato parte degli importi precedentemente corrisposti (e non dovuti) all' per la copertura di alcuni debiti tributari. CP_1
Ha rilevato il giudice di prime cure che, considerato che la sentenza, nel condannare l'istituto alla restituzione delle somme indebitamente ricevute, aveva fatto esplicito riferimento al documento n. 9 del ricorso (modelli F24) dal quale risultavano effettuate compensazioni per debiti tributari, si doveva ritenere che avesse effettivamente liquidato tutto quanto di spettanza CP_1 della e che quindi questa non aveva più nulla a Parte_1 pretendere.
2. Ha impugnato la sentenza Parte_1 sulla base di tre motivi di appello.
2.1. Con il primo motivo di appello la ha Parte_1 dedotto la violazione degli art. 615 e 617 cpc per aver il Tribunale di Venezia accolto l'eccezione di compensazione avanzata dall' nel corso del CP_1 giudizio di opposizione consentendo l'ingresso ad un'eccezione relativa ad un fatto estintivo anteriore alla formazione del titolo esecutivo che avrebbe dovuto essere introdotta nel giudizio di merito nel quale si era formato il titolo esecutivo.
2.2. Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui questa aveva ritenuto estinto il residuo credito dell'appellante a seguito della compensazione eccepita dall' CP_1
In particolare, con la sentenza n. 532/2018 il giudice del lavoro, accertando che la non doveva essere iscritta alla gestione Parte_1 commercianti – ordinando all' la sua cancellazione e la contestuale CP_1 condanna alla restituzione dei contributi pagati – aveva fatto venir meno il diritto dell' ai contributi. Accogliendo l'eccezione di compensazione CP_1 avanzata dall' il giudice aveva quindi erroneamente fatto rivivere il diritto CP_1 dell' medesimo ai contributi da parte dell'appellante. Pt_2
In ogni caso rilevava che quanto qualificato come compensazione altro non era, in realtà, che l'imputazione di maggiori crediti del contribuente ad annualità contributive figuranti nell'estratto conto prodotto dall' CP_1
L'analisi degli F24 avrebbe infatti facilmente consentito di rilevare
3 l'imputazione di maggiori crediti del contribuente ad annualità soggette all'obbligo di restituzione da parte dell'Ente in esecuzione della sentenza.
2.3. Con il terzo motivo la ha rilevato la Parte_1 violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per errore dei conteggi effettuati dal giudice.
In particolare, secondo la propria prospettazione il saldo dovuto dall' CP_1 sarebbe ammontato ad € 10.573,56 e, quindi, anche nel caso in cui si fosse dovuto ritenere corretta la compensazione (pari a € 7.190,00) sarebbe residuato un credito di € 3.383,56 in favore dell'appellante.
3. Con memoria depositata l'11.7.2022 si è costituito in appello l' CP_1 avversando le ragioni di parte appellante.
3.1. In riferimento all'assunta erroneità della sentenza nella parte relativa all'accoglimento dell'eccezione di compensazione rilevava che:
− Nel ricorso di opposizione l' aveva dato contezza dell'avvenuto CP_1 pagamento delle somme in ione della sentenza, sia di quelle corrisposte direttamente, sia di quelle compensate mediante F24. Di conseguenza, la specificazione operata nelle note autorizzate non poteva essere qualificata come eccezione;
− In ogni caso, anche ove si fosse voluto qualificare quanto dedotto nel ricorso e nelle successive note autorizzate, si sarebbe trattato di un'ipotesi di compensazione atecnica che non necessitava né di formule sacramentali né di eccezioni in senso tecnico;
− Nel caso di specie non si sarebbe dovuto, comunque, nemmeno parlare di pagamento mediante compensazione ma di una fattispecie, in parte, differente. Si sarebbe infatti trattato di una mera re-imputazione di crediti vantati a titolo di contributi (versati ma non dovuti) a pagamento di debiti erariali (dovuti a titolo di imposte/tasse).
3.2. In ordine all'asserito errore nel calcolo dell'importo dovuto all'appellante, riportava proprio conteggio a contrasto di quello effettuato dalla parte appellante.
4. La controversia, la cui prima udienza è stata fissata al 12/5/2022 e quindi rinviata per ragioni di organizzazione del ruolo [con decreti del 4/5/2022, del 15/3/2023, del 3/10/2023 e del 6/2/2024] è stata trattata all'udienza del 14/11/2024 e rinviata a successiva udienza con invito rivolto alle parti a
4 dimettere conteggio congiunto alla luce dei criteri indicati dalla Corte con ordinanza in data 14/11/2024 qui in nota1 riportata.
Non essendo state le parti in grado di fornire conteggio congiunto, la Corte ha disposto CTU2.
Depositato l'elaborato peritale e tenutasi udienza in data 25/9/2025 di analisi dello stesso, le parti hanno definitivamente discusso la controversia nel corso dell'udienza del 16/10/2025 nell'ambito della quale si è proceduto a sentire il CTU a chiarimenti sul quesito riportato in nota3. 1
osservato come la sentenza gravata paia, come sostenuto dall'appellante, avere determinato l'entità del credito della ulla scorta di documentazione, attestante compensazioni effettuate in data anteriore a quella di Parte_1 18 Trib. Venezia, non già presente entro il giudizio conclusosi con l'appena menzionata sentenza;
ritenuto utile, anche al fine di evitare di disporre CTU con aggravio di tempi e costi di giudizio, invitare le parti a fornire chiarimenti e, in tal modo, ad elaborare conteggio congiunto che sia rispettoso dei criteri in appresso forniti;
PMQ
dispone che le parti elaborino conteggio analitico (con indicazione delle fonti dalle quali viene estrapolato il dato) e condiviso nel quale venga indicato, alla luce della sola documentazione dimessa nel giudizio conclusosi con sentenza n. 532/18 Trib. Venezia, della documentazione venuta ad esistenza (che sia già presente in atti) successivamente al deposito della suddetta sentenza, e delle CP_ allegazioni di carattere ammissivo fatte dalle parti nel procedimento di primo grado (a titolo esemplificativo si veda la nota datata 29/5/2018) e conclusosi con la sentenza qui appellata ed in ogni caso detratta la porzione di credito prescritta (come ad CP_ esempio emergente sempre dalla nota datata 29/5/2018), la complessiva somma versata dalla Parte_1 CP_ all' (Gestione Commercianti) e, come tale, non dovuta. Dopo di che le parti, sempre avvalendosi della
[...] m e ed alla luce delle medesime allegazioni ammissive di cui sopra, indichi in modo analitico le somme CP_ direttamente ovvero indirettamente corrisposte/restituite da alla parte appellante in tal modo determinando l'entità del credito eventualmente ancora di spettanza della Parte_1
assegna alle parti termine fino al 13/1/2025 per il deposito a mezzo PCT del suddetto conteggio e fissa per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 23 gennaio 2025 alle ore 10.00. 2 <Il CTU, avvalendosi della sola documentazione dimessa nel giudizio conclusosi con sentenza n. 532/18 Trib. Venezia, della documentazione venuta ad esistenza (che sia già presente in atti) successivamente al deposito della suddetta sentenza, e delle CP_ allegazioni di carattere ammissivo fatte dalle parti nel procedimento di primo grado (a titolo esemplificativo si veda la nota datata 29/5/2018) e conclusosi con la sentenza qui appellata ed in ogni caso detratta la porzione di credito prescritta (c CP_ esempio emergente sempre dalla nota datata 29/5/2018), elabori conteggio analitico (con indicazione delle fonti dalle quali viene estrapolato il dato) al fine di determinare: a) la complessiva somma versata dalla Parte_1CP_ all' (Gestione Commercianti) e, come tale, non dovuta;
b) l'entità delle somme direttamente ovvero indirettamente CP_ cor appellante;
c) di conseguenza, l'entità del credito eventualmente ancora di spettanza della . Parte_1 3 <Rilevato, come peraltro chiarito dalle parti nel corso dell'udienza in data 25/9/2025, come una porzione (€ 3947,04)
CP_ dei contributi versati dalla parte appellante ad risultino utilizzati in compensazione verticale al fine del pagamento di
CP_ contributi gestioni commercianti, al cui pagamento la parte appellante non era tenuta e che, pertanto, parrebbe dover essere oggetto di ione alla parte appellante;
rilevato infatti come parte appellante, in considerazione di quanto sopra, si affermi creditrice, oltre che della somma di € 3.311,56 (in relazione alla quale è incerto essere intervenuta la prescrizione), anche della somma sopra indicata (pari ad € 3.947,04); osservato come non siano chiare le ragioni per le quali la suddetta somma sia stata imputata al pagamento di un debito
CP_ insussistente (avendo infatti nel corso dell'ultima udienza, confermato trattarsi di compensazione verticale avente ad oggetto somma che è stata imputata a pagamento di contributi versati alla gestione commercianti) e, quindi, le ragioni per cui il CTU la ritenga somma che non deve essere restituita alla parte appellante;
osservato, in particolare, evidentemente da tale dato generandosi l'equivoco, come non chiara sia l'entità della somma
CP_ effettivamente pagata, oggetto di effettivo esborso da parte dell'appellante, ad (€. 81.610,91 ovvero € 74.420,91);
5 All'esito della suddetta udienza il Collegio si è pronunciato come da dispositivo.
*
5. L'appello è, nei limiti che seguono, fondato e, come tale, deve essere in parte accolto con quanto da ciò discende in punto liquidazione delle spese di lite.
6. Parte appellante – potendo i motivi di appello formulati essere congiuntamente trattati – contesta la correttezza della somma – in quanto ritenuta inferiore al dovuto - che ha provveduto a restituirgli in CP_1 esecuzione della sentenza n. 532/2018 pronunciata dal Tribunale di Venezia.
Le ragioni (compiutamente chiarite dall'appellante all'atto del deposito da parte del CTU del proprio elaborato peritale) di una simile contestazione sono individuabili nel fatto che:
1) avrebbe inadeguatamente determinato – errando nella CP_1 uazione del momento di maturazione della prescrizione - la misura del credito della Parte_1
2) inoltre, avrebbe detratto dal complessivamente dovuto alla CP_1
(avendo questa apparentemente Parte_1 somma pari ad € 81.610,91, come CP_1 da CTU) voci non originaria (nell'ambito del giudizio che si è concluso con la sentenza n. 532/2018) menzionate;
si tratterebbe infatti di somme utilizzate dalla stessa appellante a compensazione di propri debiti sia con l'RI sia con la stessa somme che, tuttavia, CP_1 almeno con riferimento a quelle utilizzate pensazione rispetto a debiti verso non erano dovute proprio per effetto della sentenza CP_1
n. 532/2018.
In conclusione, secondo la parte appellante, anziché restituire la somma CP_1 di € 81.610,91 ha restituito la più limitata somma pari ad € 67.577,60.
7. Chiarito quanto sopra e, quindi, muovendo dalla prima tematica sopra evidenziata – sin da ora dandosi atto della correttezza delle lamentele di parte appellante – deve essere rilevato come la sentenza che costituisce il titolo esecutivo (aldilà della imprecisione di cui alla parte motiva, in cui pare si faccia riferimento alla maturazione del contributo anziché al pagamento) abbia condannato a restituire all'appellante i contributi versati in data CP_1
ritenuto pertanto indispensabile ottenere chiarimenti a tal riguardo dal CTU al quale viene quindi chiesto di chiarire le ragioni contabili della ritenuta non spettanza alla parte appellante della somma pari ad € 3.947,04>>.
6 successiva al 7/12/2006 (oltre agli interessi legali maturati dal ricorso al saldo) essendo quelli versati anteriormente a tale data oramai prescritti e, come tali, non recuperabili a seguito dell'esperimento dell'azione di ripetizione di indebito pagamento da parte della Parte_1
Nonostante il tenore della suddetta pronuncia, ha ritenuto e continua a CP_1 ritenere anche costituendosi nel presente giudizio di appello, di non essere tenuta a restituire i contributi maturati antecedentemente al 7/12/2006 ancorché effettivamente pagati dalla parte appellante successivamente (seppur tardivamente) a tale data.
7.1. Ora, a prescindere dal fatto che il dispositivo della sentenza n. 532/2018 (integrante il titolo esecutivo) è piuttosto chiaro nell'indicare quali siano i contributi prescritti (vale a dire quelli pagati anteriormente al 7/12/2006), rileva il Collegio come certamente, al fine della determinazione del momento di maturazione della prescrizione rispetto ad una somma di cui si domanda la restituzione, si debba inevitabilmente fare riferimento all'effettivo pagamento della stessa e, quindi, al momento nel quale ne è entrata (indebitamente) CP_1 in possesso e non certamente al momento entro il quale l'Ente avrebbe dovuto acquisirla (tenuto peraltro conto del fatto che non aveva alcun CP_1 diritto ad acquisirla, proprio come affermato dalla sentenza n. 532/2018).
7.2. Ciò detto, i pagamenti/versamenti effettuati dalla Parte_1 anteriormente al 7/12/2006 – quindi certamente da non
[...] restituire da parte di all'appellante – ammontano – come detto in CTU - CP_1 ad € 3.531,75 (dato da tutte le parti condiviso).
A fronte di quanto sopra evidentemente valorizzando la parte motiva CP_1 della pronuncia n. 532/2018, ha ritenuto a ritiene di non dover restituire somma quasi doppia, pari ad € 6.843,22. Somma che, in effetti, non ha restituito.
Ora, posto che è pacifico che non ha restituito somma pari ad € CP_1
6.843,22 (ritenendola oggetto di prescrizione) e posto che avrebbe CP_1 invece dovuto trattenere a sè ben più limitata somma, pari ad € 3.531,75 (questo il conteggio incontestato svolto dalla CTU), ne viene che parte appellata è ancora tenuta, in forza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 532/2018, a pagare in favore dell'appellante la somma di € 3.311,56 (6.843,22 - 3.531,75 = 3.311,56) con maggiorazione di accessori.
7 7.3. Certamente è tenuta a corrispondere alla CP_1 Parte_1
(almeno) la suddetta somma, nulla dovendo restituire, come
[...] subito in appresso si dirà, ad altro titolo.
8. Quanto al secondo aspetto sopra evidenziato – afferente alla utilizzazione da parte della di una porzione (pari a totali, ed Parte_1 incontestati, € 7.190,00) delle somme dovutegli per il pagamento di altri proprio debiti verso l'RI e verso la stessa –, occorre innanzi tutto CP_1 rilevare come non abbia a tal riguardo sollevato nel giudizio di primo CP_1 grado alcuna inammissibile (per tardività) contestazione (che avrebbe dovuto proporre nell'ambito del processo nel quale si era formato il titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 532/2018).
Ed infatti nella pronuncia appena sopra ricordata – vale a dire il titolo esecutivo di cui qui si discute – chiaro è il riferimento al fatto che, nella determinazione della somma oggetto di restituzione, si sarebbe dovuto tenere conto dei dati emergenti dalla documentazione in atti (il riferimento, esplicito, è ai documenti nn. 7, 8 e 9 indicati tanto in motivazione quanto in dispositivo) e, tra questi, ai modelli F24 dai quali risulterebbe proprio l'utilizzo di somme in compensazione (invero atecnica) a pagamento di altri crediti;
quindi somme di cui l'appellante era già creditrice verso e che ha deciso di utilizzare CP_1 per onorare altri propri debiti verso l'RI e verso la stessa CP_1
8.1. Chiarito quanto sopra in merito alla tempestività dell'eccezione di compensazione (tale, a ben vedere, non essendo), ed evidenziato come le somme utilizzate dall'appellante per onorare altri propri debiti ammontino ad
€ 3.242,96 a titolo di compensazione orizzontale rispetto a debiti della verso l'RI e ad € 3.947,80 a titolo di Parte_1 compensazione verticale rispetto a debiti della Parte_1 verso l' (debiti in ogni caso inesistenti, sul punto convergendo le parti), CP_1 occorre rilevare – come precisato dal CTU allorquando è stato sentito a chiarimenti in udienza dal Collegio – come la complessiva somma dallo stesso CTU indicata in € 81.610,91 come pagata dalla Parte_1 ad sia invero quella che ha complessivamente accreditato, avendo CP_1 CP_1 in buona sostanza nei propri tabulati presi a base di calcolo anche dal CP_1
CTU, valutato doppiamente la somma poi utilizzata anche per le compensazioni.
8 Ciò detto, e quindi tenuto conto dei chiarimenti forniti dal CTU, ne viene che la somma complessivamente ed effettivamente uscita dalle tasche dalla e da questa consegnata ad ammonta Parte_1 CP_1 complessivamente ad € 74.420,82 [somma che appunto corrisponde a quanto all'appellante pacificamente restituito da - € 67.577,60 – oltre alla CP_1 somma di € 6.843,22 che riteneva – errando – di non dover restituire in CP_1 quanto prescritta].
9. Pertanto, e con ciò venendo a conclusione, alla Parte_1 non deve certamente essere restituita la somma pari ad €
[...]
7.190,00, restando tuttavia l'appellante debitrice della somma di € 3.311,56, questa non essendo affatto, come erroneamente ritenuto da oggetto di CP_1 prescrizione.
10. Quanto, infine, alle spese di lite, che vengono determinate in base al valore della domanda, le stesse devono essere poste a carico della parte soccombente per il doppio grado di giudizio potendo essere liquidate, con la decurtazione del 50% al fine di tenere conto del limitato accoglimento della richiesta di parte appellante, in base a valori medi di scaglione secondo quanto previsto dal DM 55/2014 e successive modificazioni tenuto in ogni caso conto del fatto che nel presente grado di giudizio è stato necessario procedere, stante l'effettuazione di CTU, ad attività istruttoria.
I costi di CTU, in coerenza con quanto sopra, resasi l'indagine peritale necessaria al fine di accertare l'inadempimento di all'ordine imposto CP_1 dalla sentenza n. 532/2018 resa dal Tribunale di Venezia, possono definitivamente ed integralmente essere posti a carico della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello ed riforma della sentenza impugnata determina in complessivi € 3.311,56, con gli interessi decorrenti dalla data indicata sul titolo esecutivo, la somma che deve ancora corrispondere a CP_1
in esecuzione della sentenza n. Parte_1
532/2018 pronunciata dal giudice del Lavoro del Tribunale di Venezia;
- compensate le spese di lite per la metà, condanna la parte appellata a rifondere in favore della parte appellante, in ragione del residuale 50%, i costi
9 di giudizio a tale titolo liquidando, per l'intero, la somma di € 3.732,00 quanto al primo grado di giudizio e la somma di € 5.809,00 con riferimento al presente grado di giudizio, il tutto oltre a spese generali ed accessori di legge (iva e cpa);
- pone definitivamente ed integralmente a carico della parte appellata i costi di CTU.
Venezia, 16 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
La Presidente dott.ssa Barbara Bortot
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Barbara Bortot Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 15/04/2021 da c.f. Parte_1
C.F._1
Rappresentata e difesa dall'avv. Ezio Bisatti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Padova, Piazza De Gasperi 4/B Parte appellante contro c.f. CP_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Aprile elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale distrettuale di Venezia, Dorsoduro 3500/d CP_1 Parte appellata
*
Oggetto: impugnazione della sentenza n. n. 332/2020 del Tribunale di Venezia pubblicata il 20.10.2020 e non notificata
In punto: ripetizione indebito.
*
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte appellante: Nel merito: in riforma della sentenza n.332/2020 del Tribunale di Venezia – sezione lavoro – pubblicata il 20.10.2020, accertato che il credito residuo della signora nei confronti dell derivante dalla Sentenza n.532/2018, Parte_1 CP_1 pubblic di Venezia, sez oro, è pari ad €10.573,56 o al diverso importo che risulterà di giustizia, condannare l' al pagamento della relativa somma in favore della CP_1 signora maggiorata di inter ali. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa Parte_1 anche del giudizio di primo grado.
1 Conclusioni per parte appellata: Piaccia all'adita Corte d'Appello, contrariis reiectis, - respingere le domande tutte formulate dall'appellante poiché infondate, confermando la sentenza impugnata;
- spese diritti ed onorari di causa rifusi.
*
Motivi della decisione
1. Con sentenza n. 332/2020, RG 1957/2019, il Tribunale di Venezia ha accolto l'opposizione proposta dall' avverso atto di precetto notificato CP_1 da con cui quest'ultima aveva Parte_1 intimato il pagamento della somma complessiva di € 15.582,13.
1.1. L'atto di precetto è stato notificato all'esito del procedimento definito con sentenza n. 532/2018 dal Tribunale di Venezia che aveva accertato che l'odierna appellante non doveva essere iscritta alla Gestione Commercianti e, di conseguenza, aveva condannato a restituire i contributi versati dalla CP_1 in data successiva al 07.12.2006 (questa essendo Parte_1 la data a decorrere dalla quale era maturata la prescrizione del diritto alla ripetizione).
1.2. In particolare, con l'atto di precetto, la parte oggi appellante sosteneva come avesse solo in parte onorato il comando di cui alla sentenza n. CP_1
532/2018 del Tribunale di Venezia avendo corrisposto le spese di lite, il C.U. e solo un acconto pari ad €. 67.577,60 sul capitale (indicato dall'appellante in totali € 81.682,91) restando quindi creditrice della somma sopra indicata pari ad € 15.582,13 [somma così determinata in atto di precetto: - € 14.105,31 (capitale), - € 127,46 (interessi), - € 328,30 (compensi), - € 21,06 (spese)].
1.3. Con il ricorso in opposizione al precetto l' ha dedotto anzitutto la CP_1 nullità dell'atto, la carenza di titolo esecutivo e, in ogni caso, l'infondatezza della pretesa creditoria in tal modo azionata.
1.4. All'esito dell'istruttoria documentale espletata il giudice, rilevata l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto di precetto in conseguenza dell'errore circa il luogo di effettuazione della notifica (vizio comunque sanato dall'avvenuta opposizione dell' ) nonché dell'infondatezza Pt_2 dell'eccezione di nullità del precetto per mancanza di titolo esecutivo, in virtù della precisa individuazione delle somme oggetto della condanna e del loro fondamento, ha accolto l'opposizione.
Nel merito, il Tribunale di Venezia ha osservato che, come precisato dall' al momento della liquidazione di quanto dovuto all'appellante in Pt_2
2 esecuzione della sentenza n. 532/2018, erano state operate delle compensazioni mediante modello F24 su presentazione di delega da parte del contribuente che aveva quindi utilizzato parte degli importi precedentemente corrisposti (e non dovuti) all' per la copertura di alcuni debiti tributari. CP_1
Ha rilevato il giudice di prime cure che, considerato che la sentenza, nel condannare l'istituto alla restituzione delle somme indebitamente ricevute, aveva fatto esplicito riferimento al documento n. 9 del ricorso (modelli F24) dal quale risultavano effettuate compensazioni per debiti tributari, si doveva ritenere che avesse effettivamente liquidato tutto quanto di spettanza CP_1 della e che quindi questa non aveva più nulla a Parte_1 pretendere.
2. Ha impugnato la sentenza Parte_1 sulla base di tre motivi di appello.
2.1. Con il primo motivo di appello la ha Parte_1 dedotto la violazione degli art. 615 e 617 cpc per aver il Tribunale di Venezia accolto l'eccezione di compensazione avanzata dall' nel corso del CP_1 giudizio di opposizione consentendo l'ingresso ad un'eccezione relativa ad un fatto estintivo anteriore alla formazione del titolo esecutivo che avrebbe dovuto essere introdotta nel giudizio di merito nel quale si era formato il titolo esecutivo.
2.2. Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui questa aveva ritenuto estinto il residuo credito dell'appellante a seguito della compensazione eccepita dall' CP_1
In particolare, con la sentenza n. 532/2018 il giudice del lavoro, accertando che la non doveva essere iscritta alla gestione Parte_1 commercianti – ordinando all' la sua cancellazione e la contestuale CP_1 condanna alla restituzione dei contributi pagati – aveva fatto venir meno il diritto dell' ai contributi. Accogliendo l'eccezione di compensazione CP_1 avanzata dall' il giudice aveva quindi erroneamente fatto rivivere il diritto CP_1 dell' medesimo ai contributi da parte dell'appellante. Pt_2
In ogni caso rilevava che quanto qualificato come compensazione altro non era, in realtà, che l'imputazione di maggiori crediti del contribuente ad annualità contributive figuranti nell'estratto conto prodotto dall' CP_1
L'analisi degli F24 avrebbe infatti facilmente consentito di rilevare
3 l'imputazione di maggiori crediti del contribuente ad annualità soggette all'obbligo di restituzione da parte dell'Ente in esecuzione della sentenza.
2.3. Con il terzo motivo la ha rilevato la Parte_1 violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per errore dei conteggi effettuati dal giudice.
In particolare, secondo la propria prospettazione il saldo dovuto dall' CP_1 sarebbe ammontato ad € 10.573,56 e, quindi, anche nel caso in cui si fosse dovuto ritenere corretta la compensazione (pari a € 7.190,00) sarebbe residuato un credito di € 3.383,56 in favore dell'appellante.
3. Con memoria depositata l'11.7.2022 si è costituito in appello l' CP_1 avversando le ragioni di parte appellante.
3.1. In riferimento all'assunta erroneità della sentenza nella parte relativa all'accoglimento dell'eccezione di compensazione rilevava che:
− Nel ricorso di opposizione l' aveva dato contezza dell'avvenuto CP_1 pagamento delle somme in ione della sentenza, sia di quelle corrisposte direttamente, sia di quelle compensate mediante F24. Di conseguenza, la specificazione operata nelle note autorizzate non poteva essere qualificata come eccezione;
− In ogni caso, anche ove si fosse voluto qualificare quanto dedotto nel ricorso e nelle successive note autorizzate, si sarebbe trattato di un'ipotesi di compensazione atecnica che non necessitava né di formule sacramentali né di eccezioni in senso tecnico;
− Nel caso di specie non si sarebbe dovuto, comunque, nemmeno parlare di pagamento mediante compensazione ma di una fattispecie, in parte, differente. Si sarebbe infatti trattato di una mera re-imputazione di crediti vantati a titolo di contributi (versati ma non dovuti) a pagamento di debiti erariali (dovuti a titolo di imposte/tasse).
3.2. In ordine all'asserito errore nel calcolo dell'importo dovuto all'appellante, riportava proprio conteggio a contrasto di quello effettuato dalla parte appellante.
4. La controversia, la cui prima udienza è stata fissata al 12/5/2022 e quindi rinviata per ragioni di organizzazione del ruolo [con decreti del 4/5/2022, del 15/3/2023, del 3/10/2023 e del 6/2/2024] è stata trattata all'udienza del 14/11/2024 e rinviata a successiva udienza con invito rivolto alle parti a
4 dimettere conteggio congiunto alla luce dei criteri indicati dalla Corte con ordinanza in data 14/11/2024 qui in nota1 riportata.
Non essendo state le parti in grado di fornire conteggio congiunto, la Corte ha disposto CTU2.
Depositato l'elaborato peritale e tenutasi udienza in data 25/9/2025 di analisi dello stesso, le parti hanno definitivamente discusso la controversia nel corso dell'udienza del 16/10/2025 nell'ambito della quale si è proceduto a sentire il CTU a chiarimenti sul quesito riportato in nota3. 1
osservato come la sentenza gravata paia, come sostenuto dall'appellante, avere determinato l'entità del credito della ulla scorta di documentazione, attestante compensazioni effettuate in data anteriore a quella di Parte_1 18 Trib. Venezia, non già presente entro il giudizio conclusosi con l'appena menzionata sentenza;
ritenuto utile, anche al fine di evitare di disporre CTU con aggravio di tempi e costi di giudizio, invitare le parti a fornire chiarimenti e, in tal modo, ad elaborare conteggio congiunto che sia rispettoso dei criteri in appresso forniti;
PMQ
dispone che le parti elaborino conteggio analitico (con indicazione delle fonti dalle quali viene estrapolato il dato) e condiviso nel quale venga indicato, alla luce della sola documentazione dimessa nel giudizio conclusosi con sentenza n. 532/18 Trib. Venezia, della documentazione venuta ad esistenza (che sia già presente in atti) successivamente al deposito della suddetta sentenza, e delle CP_ allegazioni di carattere ammissivo fatte dalle parti nel procedimento di primo grado (a titolo esemplificativo si veda la nota datata 29/5/2018) e conclusosi con la sentenza qui appellata ed in ogni caso detratta la porzione di credito prescritta (come ad CP_ esempio emergente sempre dalla nota datata 29/5/2018), la complessiva somma versata dalla Parte_1 CP_ all' (Gestione Commercianti) e, come tale, non dovuta. Dopo di che le parti, sempre avvalendosi della
[...] m e ed alla luce delle medesime allegazioni ammissive di cui sopra, indichi in modo analitico le somme CP_ direttamente ovvero indirettamente corrisposte/restituite da alla parte appellante in tal modo determinando l'entità del credito eventualmente ancora di spettanza della Parte_1
assegna alle parti termine fino al 13/1/2025 per il deposito a mezzo PCT del suddetto conteggio e fissa per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 23 gennaio 2025 alle ore 10.00. 2 <Il CTU, avvalendosi della sola documentazione dimessa nel giudizio conclusosi con sentenza n. 532/18 Trib. Venezia, della documentazione venuta ad esistenza (che sia già presente in atti) successivamente al deposito della suddetta sentenza, e delle CP_ allegazioni di carattere ammissivo fatte dalle parti nel procedimento di primo grado (a titolo esemplificativo si veda la nota datata 29/5/2018) e conclusosi con la sentenza qui appellata ed in ogni caso detratta la porzione di credito prescritta (c CP_ esempio emergente sempre dalla nota datata 29/5/2018), elabori conteggio analitico (con indicazione delle fonti dalle quali viene estrapolato il dato) al fine di determinare: a) la complessiva somma versata dalla Parte_1CP_ all' (Gestione Commercianti) e, come tale, non dovuta;
b) l'entità delle somme direttamente ovvero indirettamente CP_ cor appellante;
c) di conseguenza, l'entità del credito eventualmente ancora di spettanza della . Parte_1 3 <Rilevato, come peraltro chiarito dalle parti nel corso dell'udienza in data 25/9/2025, come una porzione (€ 3947,04)
CP_ dei contributi versati dalla parte appellante ad risultino utilizzati in compensazione verticale al fine del pagamento di
CP_ contributi gestioni commercianti, al cui pagamento la parte appellante non era tenuta e che, pertanto, parrebbe dover essere oggetto di ione alla parte appellante;
rilevato infatti come parte appellante, in considerazione di quanto sopra, si affermi creditrice, oltre che della somma di € 3.311,56 (in relazione alla quale è incerto essere intervenuta la prescrizione), anche della somma sopra indicata (pari ad € 3.947,04); osservato come non siano chiare le ragioni per le quali la suddetta somma sia stata imputata al pagamento di un debito
CP_ insussistente (avendo infatti nel corso dell'ultima udienza, confermato trattarsi di compensazione verticale avente ad oggetto somma che è stata imputata a pagamento di contributi versati alla gestione commercianti) e, quindi, le ragioni per cui il CTU la ritenga somma che non deve essere restituita alla parte appellante;
osservato, in particolare, evidentemente da tale dato generandosi l'equivoco, come non chiara sia l'entità della somma
CP_ effettivamente pagata, oggetto di effettivo esborso da parte dell'appellante, ad (€. 81.610,91 ovvero € 74.420,91);
5 All'esito della suddetta udienza il Collegio si è pronunciato come da dispositivo.
*
5. L'appello è, nei limiti che seguono, fondato e, come tale, deve essere in parte accolto con quanto da ciò discende in punto liquidazione delle spese di lite.
6. Parte appellante – potendo i motivi di appello formulati essere congiuntamente trattati – contesta la correttezza della somma – in quanto ritenuta inferiore al dovuto - che ha provveduto a restituirgli in CP_1 esecuzione della sentenza n. 532/2018 pronunciata dal Tribunale di Venezia.
Le ragioni (compiutamente chiarite dall'appellante all'atto del deposito da parte del CTU del proprio elaborato peritale) di una simile contestazione sono individuabili nel fatto che:
1) avrebbe inadeguatamente determinato – errando nella CP_1 uazione del momento di maturazione della prescrizione - la misura del credito della Parte_1
2) inoltre, avrebbe detratto dal complessivamente dovuto alla CP_1
(avendo questa apparentemente Parte_1 somma pari ad € 81.610,91, come CP_1 da CTU) voci non originaria (nell'ambito del giudizio che si è concluso con la sentenza n. 532/2018) menzionate;
si tratterebbe infatti di somme utilizzate dalla stessa appellante a compensazione di propri debiti sia con l'RI sia con la stessa somme che, tuttavia, CP_1 almeno con riferimento a quelle utilizzate pensazione rispetto a debiti verso non erano dovute proprio per effetto della sentenza CP_1
n. 532/2018.
In conclusione, secondo la parte appellante, anziché restituire la somma CP_1 di € 81.610,91 ha restituito la più limitata somma pari ad € 67.577,60.
7. Chiarito quanto sopra e, quindi, muovendo dalla prima tematica sopra evidenziata – sin da ora dandosi atto della correttezza delle lamentele di parte appellante – deve essere rilevato come la sentenza che costituisce il titolo esecutivo (aldilà della imprecisione di cui alla parte motiva, in cui pare si faccia riferimento alla maturazione del contributo anziché al pagamento) abbia condannato a restituire all'appellante i contributi versati in data CP_1
ritenuto pertanto indispensabile ottenere chiarimenti a tal riguardo dal CTU al quale viene quindi chiesto di chiarire le ragioni contabili della ritenuta non spettanza alla parte appellante della somma pari ad € 3.947,04>>.
6 successiva al 7/12/2006 (oltre agli interessi legali maturati dal ricorso al saldo) essendo quelli versati anteriormente a tale data oramai prescritti e, come tali, non recuperabili a seguito dell'esperimento dell'azione di ripetizione di indebito pagamento da parte della Parte_1
Nonostante il tenore della suddetta pronuncia, ha ritenuto e continua a CP_1 ritenere anche costituendosi nel presente giudizio di appello, di non essere tenuta a restituire i contributi maturati antecedentemente al 7/12/2006 ancorché effettivamente pagati dalla parte appellante successivamente (seppur tardivamente) a tale data.
7.1. Ora, a prescindere dal fatto che il dispositivo della sentenza n. 532/2018 (integrante il titolo esecutivo) è piuttosto chiaro nell'indicare quali siano i contributi prescritti (vale a dire quelli pagati anteriormente al 7/12/2006), rileva il Collegio come certamente, al fine della determinazione del momento di maturazione della prescrizione rispetto ad una somma di cui si domanda la restituzione, si debba inevitabilmente fare riferimento all'effettivo pagamento della stessa e, quindi, al momento nel quale ne è entrata (indebitamente) CP_1 in possesso e non certamente al momento entro il quale l'Ente avrebbe dovuto acquisirla (tenuto peraltro conto del fatto che non aveva alcun CP_1 diritto ad acquisirla, proprio come affermato dalla sentenza n. 532/2018).
7.2. Ciò detto, i pagamenti/versamenti effettuati dalla Parte_1 anteriormente al 7/12/2006 – quindi certamente da non
[...] restituire da parte di all'appellante – ammontano – come detto in CTU - CP_1 ad € 3.531,75 (dato da tutte le parti condiviso).
A fronte di quanto sopra evidentemente valorizzando la parte motiva CP_1 della pronuncia n. 532/2018, ha ritenuto a ritiene di non dover restituire somma quasi doppia, pari ad € 6.843,22. Somma che, in effetti, non ha restituito.
Ora, posto che è pacifico che non ha restituito somma pari ad € CP_1
6.843,22 (ritenendola oggetto di prescrizione) e posto che avrebbe CP_1 invece dovuto trattenere a sè ben più limitata somma, pari ad € 3.531,75 (questo il conteggio incontestato svolto dalla CTU), ne viene che parte appellata è ancora tenuta, in forza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 532/2018, a pagare in favore dell'appellante la somma di € 3.311,56 (6.843,22 - 3.531,75 = 3.311,56) con maggiorazione di accessori.
7 7.3. Certamente è tenuta a corrispondere alla CP_1 Parte_1
(almeno) la suddetta somma, nulla dovendo restituire, come
[...] subito in appresso si dirà, ad altro titolo.
8. Quanto al secondo aspetto sopra evidenziato – afferente alla utilizzazione da parte della di una porzione (pari a totali, ed Parte_1 incontestati, € 7.190,00) delle somme dovutegli per il pagamento di altri proprio debiti verso l'RI e verso la stessa –, occorre innanzi tutto CP_1 rilevare come non abbia a tal riguardo sollevato nel giudizio di primo CP_1 grado alcuna inammissibile (per tardività) contestazione (che avrebbe dovuto proporre nell'ambito del processo nel quale si era formato il titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 532/2018).
Ed infatti nella pronuncia appena sopra ricordata – vale a dire il titolo esecutivo di cui qui si discute – chiaro è il riferimento al fatto che, nella determinazione della somma oggetto di restituzione, si sarebbe dovuto tenere conto dei dati emergenti dalla documentazione in atti (il riferimento, esplicito, è ai documenti nn. 7, 8 e 9 indicati tanto in motivazione quanto in dispositivo) e, tra questi, ai modelli F24 dai quali risulterebbe proprio l'utilizzo di somme in compensazione (invero atecnica) a pagamento di altri crediti;
quindi somme di cui l'appellante era già creditrice verso e che ha deciso di utilizzare CP_1 per onorare altri propri debiti verso l'RI e verso la stessa CP_1
8.1. Chiarito quanto sopra in merito alla tempestività dell'eccezione di compensazione (tale, a ben vedere, non essendo), ed evidenziato come le somme utilizzate dall'appellante per onorare altri propri debiti ammontino ad
€ 3.242,96 a titolo di compensazione orizzontale rispetto a debiti della verso l'RI e ad € 3.947,80 a titolo di Parte_1 compensazione verticale rispetto a debiti della Parte_1 verso l' (debiti in ogni caso inesistenti, sul punto convergendo le parti), CP_1 occorre rilevare – come precisato dal CTU allorquando è stato sentito a chiarimenti in udienza dal Collegio – come la complessiva somma dallo stesso CTU indicata in € 81.610,91 come pagata dalla Parte_1 ad sia invero quella che ha complessivamente accreditato, avendo CP_1 CP_1 in buona sostanza nei propri tabulati presi a base di calcolo anche dal CP_1
CTU, valutato doppiamente la somma poi utilizzata anche per le compensazioni.
8 Ciò detto, e quindi tenuto conto dei chiarimenti forniti dal CTU, ne viene che la somma complessivamente ed effettivamente uscita dalle tasche dalla e da questa consegnata ad ammonta Parte_1 CP_1 complessivamente ad € 74.420,82 [somma che appunto corrisponde a quanto all'appellante pacificamente restituito da - € 67.577,60 – oltre alla CP_1 somma di € 6.843,22 che riteneva – errando – di non dover restituire in CP_1 quanto prescritta].
9. Pertanto, e con ciò venendo a conclusione, alla Parte_1 non deve certamente essere restituita la somma pari ad €
[...]
7.190,00, restando tuttavia l'appellante debitrice della somma di € 3.311,56, questa non essendo affatto, come erroneamente ritenuto da oggetto di CP_1 prescrizione.
10. Quanto, infine, alle spese di lite, che vengono determinate in base al valore della domanda, le stesse devono essere poste a carico della parte soccombente per il doppio grado di giudizio potendo essere liquidate, con la decurtazione del 50% al fine di tenere conto del limitato accoglimento della richiesta di parte appellante, in base a valori medi di scaglione secondo quanto previsto dal DM 55/2014 e successive modificazioni tenuto in ogni caso conto del fatto che nel presente grado di giudizio è stato necessario procedere, stante l'effettuazione di CTU, ad attività istruttoria.
I costi di CTU, in coerenza con quanto sopra, resasi l'indagine peritale necessaria al fine di accertare l'inadempimento di all'ordine imposto CP_1 dalla sentenza n. 532/2018 resa dal Tribunale di Venezia, possono definitivamente ed integralmente essere posti a carico della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello ed riforma della sentenza impugnata determina in complessivi € 3.311,56, con gli interessi decorrenti dalla data indicata sul titolo esecutivo, la somma che deve ancora corrispondere a CP_1
in esecuzione della sentenza n. Parte_1
532/2018 pronunciata dal giudice del Lavoro del Tribunale di Venezia;
- compensate le spese di lite per la metà, condanna la parte appellata a rifondere in favore della parte appellante, in ragione del residuale 50%, i costi
9 di giudizio a tale titolo liquidando, per l'intero, la somma di € 3.732,00 quanto al primo grado di giudizio e la somma di € 5.809,00 con riferimento al presente grado di giudizio, il tutto oltre a spese generali ed accessori di legge (iva e cpa);
- pone definitivamente ed integralmente a carico della parte appellata i costi di CTU.
Venezia, 16 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
La Presidente dott.ssa Barbara Bortot
10