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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/07/2025, n. 2872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2872 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di impresa, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
1. Dott. Giuseppe Rana - Presidente
2. Dott.ssa Raffaella Simone - Giudice
3. Dott. Michele De Palma - Giudice relatore udita la relazione del Giudice delegato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14207/2020 R.G. vertente tra:
(Avv. FRANCO MICHELE ELIO) Parte_1
- ATTORE -
E
(Avv. RAGUSEO VINCENZO) Controparte_1
- CONVENUTO -
- FATTO E DIRITTO -
1. Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio ha chiesto: “ - accertata Parte_1
e dichiarata la violazione della normativa sulla protezione del diritto d'autore (l. 633/41) per CP_ essersi la appropriata arbitrariamente dell'opera fotografica del concludente, CP_1 condannarla, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per le causali dedotte in premessa, al risarcimento dei danni, compreso quello morale, da lui subiti, anche nella sua qualità di titolare dei diritti connessi, da determinarsi nella misura globale di € 10.000,00, o in quell'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre al danno da svalutazione monetaria ed agli interessi legali;
- vinte le spese”. Costituendosi, la ha eccepito l'improcedibilità della domanda e chiesto, nel Controparte_1 merito, il rigetto della stessa, con vittoria delle spese di lite.
Il giudizio è stato istruito mediante il deposito dei documenti delle parti ed è stato trattenuto in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. La domanda va accolta nei limiti di seguito esposti.
2.1. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di eccezione di improcedibilità del giudizio per inosservanza della normativa sulla negoziazione assistita perché l'invito a negoziazione assistita
è privo di firma sia autografa che digitale dell'attore e dell'avvocato che ha formulato l'invito.
In realtà, nel suddetto invito sono state apposte le firme digitali, del tutto equivalenti ed equipollenti a quelle autografe, dell'attore e del suo avvocato (cfr. Doc 22), tanto che nella pec di invito si legge testualmente che “si allega invito … anche in formato PDF non firmato elettronicamente a mero titolo di copia di cortesia” ed effettivamente risultano allegati alla pec due inviti in formato PDF, cioè quello firmato (prodotto tempestivamente sub doc. 30 dell'attore) e quello non firmato.
2.2. Venendo al merito della controversia, occorre preliminarmente accertare se la fotografia in questione sia da qualificare come un'opera dell'ingegno di carattere creativo meritevole di tutela ai sensi della legge n. 633/1941.
A riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che il discrimine tra opera protetta e semplice fotografia è incentrato nella capacità creativa dell'autore, vale a dire nella sua impronta personale, nella scelta e studio del soggetto da rappresentare e nella realizzazione e rielaborazione dello scatto, tali da suscitare suggestioni che trascendono il comune aspetto della realtà rappresentata, mentre non fruiscono di protezione quelle fotografie che non richiedono alcun apporto creativo, poiché si limitano a riprodurre fedelmente la realtà, senza alcuna personale rielaborazione dell'autore (Cass. n. 33599/2024).
Nel caso di specie, la fotografia oggetto di contesa è la seguente: La fotografia in questione costituisce un'interpretazione del tutto personale del soggetto prescelto dal suo autore, ossia il lungomare di Bari, non limitandosi ad una mera rappresentazione del luogo ritratto. Ciò lo si evince dalla tecnica utilizzata, essendo la stessa il risultato di un'esposizione prolungata che, grazie alla scelta accurata dell'orario e delle condizioni meteorologiche, rende l'acqua e i riflessi urbani particolarmente morbidi e suggestivi. La fotografia, nella proporzione tra componente naturale (mare e cielo) e componente artificiale (strada ed edifici) decisa dall'autore ritrae il mare che occupa gran parte della superficie inferiore e una linea d'orizzonte che si fonde gradualmente con il cielo sullo sfondo.
Dal punto di osservazione, prossimo al livello dell'acqua, deciso dall'autore si inquadrano i diversi elementi in modo da esaltare il gioco di luci e di riflessi, guidando lo sguardo dal primo piano del mare calmo, ai lampioni che delimitano la riva, fino all'orizzonte dove il cielo assume tonalità via via più sfumate. La fotografia, nelle condizioni ambientali captate, restituisce un quadro di immagini ordinato e rasserenante: l'acqua liscia e riflettente, gli edifici disposti lungo la costa e, più in lontananza, la linea che separa il mare dal cielo.
Il gioco di luci captato ed enfatizzato dall'autore è caratterizzato da due fonti: quella naturale del cielo, che si colora dai toni rosati verso il blu, e quella artificiale dei lampioni stradali, dal tipico tono giallo-arancione, la cui luce si riflette con tratti dorati sulla superficie del mare.
Con riferimento alla contestata paternità della fotografia per cui è causa, va rilevato che l'art. 8 l.d.a. prevede che autore dell'opera è presuntivamente colui che è indicato come tale in essa. Nel caso di specie, l'opera è stata pubblicata sul sito web dell'attore (nella pagina raggiungibile al link https://gcph.it/2lYXAGC) con il suo nome e l'anno di scatto, così come indicato dall'art. 90 l.d.a.
Quindi, avrebbe dovuto essere la convenuta a provare che la fotografia va attribuita Controparte_1 ad altro autore.
Al riguardo, parte convenuta non ha fornito alcuna prova ed è significativo che in un primo momento ha giustificato l'uso di quella fotografia per la campagna pubblicitaria della Gazzetta del
Mezzogiorno nella sua nota di riscontro alla diffida inviata dal procuratore dell'attore attribuendola ad un suo collaboratore (cfr. Doc. 21, “La foto, che compare nella citata campagna pubblicitaria, è stata prodotta da un collaboratore della ), salvo poi, costituendosi in questo Controparte_1 giudizio, cambiare senza alcuna ragione plausibile, linea difensiva.
In ogni caso, è dirimente la circostanza che, come assume la difesa attorea, proprio nel giorno in cui ha scattato la foto il dopo aver fissato la fotocamera sul cavalletto, ha pubblicato un Pt_1 post sul suo profilo Facebook datato 18.9.2019 (cfr. Doc. 35).
La difesa di parte convenuta assume anche che la fotografia utilizzata dalla convenuta per la realizzazione della campagna pubblicitaria della Gazzetta del Mezzogiorno non è la stessa creata dall'attore.
Tale assunto, a tacer d'altro, è smentito da un semplice esame della fotografia utilizzata per detta campagna pubblicitaria nella quale è stato omesso ogni riferimento al suo autore (cfr. Doc. 10
e 24 fasc. attoreo), confrontata con quella attribuibile al ed in precedenza riportata: Pt_1 Anche solo confrontando visivamente le due fotografie si può notare che la prima, sia pure sfocata e ristretto il campo visivo, è una riproduzione della seconda, come si desume dal gioco di luci coincidente con la fotografia del dalle linee del mare e degli edifici, nonché dalla Pt_1 posizione in cui è stata scattata.
Priva di pregio è la constatazione della difesa della società convenuta per cui sul web possono reperirsi altre riproduzioni non autorizzate della fotografia in questione. Infatti, è stato provato (cfr. Doc. 31 fasc. attoreo), che detta fotografia è stata pubblicata sul sito del munita Pt_1 del watermark attributivo della paternità dell'opera, sicché eventuali usurpazioni da parte di terzi di tale fotografia, peraltro non provate, non sono di certo attribuibili al il quale resta l'unico Pt_1 titolare dei diritti di sfruttamento di quella fotografia.
Quanto al risarcimento del danno, occorre tenere conto, come richiesto, della componente patrimoniale, per non aver l'attore percepito il corrispettivo dovutogli per lo sfruttamento della sua fotografia e della componente morale perché la fotografia è stata anonimizzata, alterata e destinata a un uso che questi non è stato posto nelle condizioni di scegliere (art. 158 l. n. 633/1941).
La difesa attorea richiede, a titolo di danno patrimoniale, un importo pari al valore medio di opere fotografiche similari realizzate dallo stesso i cui diritti di sfruttamento sono stati Pt_1 ceduti, in via non esclusiva, per campagne promozionali di portata pari a quella realizzata da
[...]
per conto del quotidiano Gazzetta del Mezzogiorno (cfr. fatture di cui ai docc. 25, 26, 27, CP_1
28 e 29). Tuttavia, tali fatture possono indicare solo in linea di massima i prezzi corrisposti al per l'utilizzo delle sue fotografie, ma dalle stesse nulla si evince in ordine alle fotografie, Pt_1 oltre al fatto che gli utilizzi consentiti di dette fotografie sono diversi rispetto a quello oggetto di giudizio.
Quindi, a titolo di danni patrimoniale va riconosciuta la somma di € 1.500,00, tenuto conto del tipo di uso fatto nella specie.
A titolo di danno morale, va riconosciuto, tenuto conto del tipo di fotografia creativa e della sua diffusione da parte della società convenuta per la campagna promozionale realizzata per conto della Gazzetta del Mezzogiorno un importo pari ad € 1.000,00.
Ne discende che il danno va complessivamente quantificato in € 2.500,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata a decorrere dall'1.12.2019.
3. Le spese e le competenze di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo. Le competenze legali vengono liquidate sulla base dei parametri medi previsti dal DM
n. 55/2014 per lo scaglione fino a € 5.200,01 (in applicazione dei parametri aggiornati dal DM 147/2022, alla luce di quanto previsto dall'art. 6 di tale DM, poiché l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, cioè dopo l'entrata in vigore di tale ultimo DM).
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di impresa, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, così provvede:
1) condanna al risarcimento dei danni indicati in parte motiva in favore di Controparte_1 Parte_1 he si liquidano in € 2.500,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma
[...] via via rivalutata a decorrere dall'1.12.2019.
2) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_1 Parte_1 che si liquidano complessivamente in euro 3.001,00 di cui euro 501,00 per borsuali ed in euro
2.500,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso.
Così deciso in Bari, il 17/07/2025.
Il Giudice est.
Dott. Michele De Palma
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rana