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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 14/05/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6123/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AD
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr.ssa Cinzia Balletti Presidente relatore dr.ssa Alina Rossato Giudice dr.ssa Luisa Bettio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6123/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BINATO ARIANNA E_
Parte attrice
Contro
, con il patrocinio dell'avv. Mario Mascolo P_
Convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
IN VIA PRELIMINARE
- pronunciare con sentenza non definitiva la cessione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e in data E_ P_
15.10.1995, e trascritto nei registri dello Stato Civile del suddetto Comune con atto n.776, parte II, serie A, Vol. 04, Anno 1995;
1 - ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Padova di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
NEL MERITO IN PRINCIPALITA'
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Padova dai signori e in data 15.10.1995, e trascritto nei E_ P_
registri dello Stato Civile del suddetto Comune con atto n.776, parte II, serie A,
Vol. 04, Anno 1995, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di eseguire le annotazioni prescritte dalla legge;
- prendersi atto che il figlio , avendo raggiunto la maggiore età, Persona_1
non è più affidato a nessuno dei due genitori, con conseguente venir meno del diritto di visita paterno stabilito in sede di separazione;
- stabilirsi che il figlio abbia residenza e domicilio della madre, Persona_1
con assegnazione della casa familiare di esclusiva proprietà della SI P_
in favore della medesima;
- stabilirsi che il signor continui a contribuire al mantenimento E_
ordinario del figlio maggiorenne con il versamento di €.550,00 Persona_1
mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, e ciò con decorrenza dalla data di presentazione del presente ricorso.
Di tale somma disporsi che il signor versi mensilmente €.250,00 E_ direttamente al figlio ed €.300,00 vengano corrisposti alla Persona_1
SI sino a quando il figlio sarà con lei residente o non avrà raggiunto P_
l'indipendenza economica;
- stabilirsi che il signor continui a rimborsare alla SI , E_ P_
a fronte di adeguata documentazione, il 50% delle straordinarie afferenti al figlio
come da Protocollo in uso al Tribunale di Padova datato Persona_1
17.01.2017 da intendersi qui richiamato;
- prendersi atto che il figlio maggiorenne è economicamente Persona_2 autosufficiente da tempo e non più residente con la madre dall'inizio del 2024 e, per l'effetto, disporsi la revoca – anche con efficacia retroattiva a partire dal
2 2021 – dell'obbligo in capo al signor di versare il contributo al E_
mantenimento ordinario del medesimo così come stabilito in sede di separazione
(€.250,00 da versarsi a ed €.300,00, da versarsi alla SI ) sia Per_2 P_
l'obbligo di refusione del 50% delle spese straordinarie per il medesimo, rigettando conseguentemente la domanda della resistente avente ad oggetto la conferma di tale obbligo in capo al signor dal 2018 al dicembre 2023 _1
ovvero per il diverso termine finale che si riterrà congruo;
- prendersi atto che dall'aprile 2020 il signor è pensionato e da E_
allora non più dipendente della società e, per Controparte_2
l'effetto, disporre la revoca dell'obbligo in capo al signor di E_
corrispondere alla SI , entro il 15 gennaio di ogni anno a P_ partire dal 2018, un terzo delle somme nette allo stesso corrisposte dall'allora datrice di lavoro a titolo di "Bonus Saldo AP" Controparte_2
così come revocarsi ogni altro obbligo inerente a ciò, rigettando conseguentemente la domanda della resistente avente ad oggetto la conferma del diritto della SI e la condanna del signor a versare medesima P_ _1
1/3 del “Bonus Saldo AP” per il suo equivalente valore economico dal 2018 all'aprile 2020;
- disporsi l'assegno unico e universale nella misura del 50% tra i signori e _1
. Le detrazioni per il figlio a carico, se previste, saranno effettuate da P_
ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno;
- rigettarsi, in quanto inammissibile e/o infondata e/o illegittima per tutti i motivi di cui in narrativa, la domanda della resistente avente ad oggetto la conferma per il pregresso del “diritto al mantenimento dei figli, e , già PE Per_2
statuito in sede di separazione, a far data dal marzo 2018 sino alla emananda pronuncia e/o per il diverso termine finale che si riterrà congruo definire”, e il conseguente ordine al signor di corrispondere “in favore della E_
sig.ra degli importi maturati, scaduti e ancora dovuti per il P_ complessivo importo di € 20.400,00 oltre rivalutazione Istat nonché delle ulteriori
3 somme di € 250,00 oltre rivalutazione Istat con diretto versamento in favore del figlio ”. Per_2
NEL MERITO IN SUBORDINE
- stabilirsi che il signor contribuisca al mantenimento ordinario del E_ figlio maggiorenne con il versamento di €.550,00 mensili, Persona_1
rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico sul conto corrente della SI , e ciò con decorrenza P_
dalla data di presentazione del presente ricorso e sino a quando il figlio sarà con lei residente o non avrà raggiunto l'indipendenza economica.
IN OGNI CASO
Spese e compenso professionale del presente giudizio interamente rifusi.
Per parte convenuta:
In via principale: Rigettare integralmente il ricorso, totalmente infondato per i motivi sopra esposti.
In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento:
1) Confermare l'assegnazione della casa coniugale alla proprietaria sig.ra P_
.
[...]
2) Rigettare la richiesta di revoca retroattiva del mantenimento del figlio,
confermando in capo al sig. il relativo obbligo di Persona_2 E_
mantenimento per gli importi di cui agli omologati accordi di separazione con rivalutazione Istat, a decorrere dalla pronuncia di separazione sino a dicembre
2023, ovvero, per il diverso termine finale che si riterrà congruo.
3) Confermare per il pregresso il diritto al mantenimento dei figli, e PE
, già statuito in sede di separazione, a far data dal marzo 2018 sino alla Per_2
emananda pronuncia e/o per il diverso termine finale che si riterrà congruo definire, e per l'effetto, ordinare al sig. la corresponsione in favore E_
della sig.ra degli importi maturati, scaduti e ancora dovuti per il P_ complessivo importo di € 20.400,00 oltre rivalutazione Istat nonché delle ulteriori
4 somme di € 250,00 oltre rivalutazione Istat con diretto versamento in favore del figlio , altresì non corrisposte. Per_2
4) Sempre in via principale, in considerazione dei fatti narrati al suindicato punto
C.2), confermare il diritto dei figli, e , a ricevere 1/3 “Bonus PE Per_2 saldo AP” per il suo equivalente valore economico che emergerà dai documenti esibiti dai soggetti a cui sono rivolti gli Ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c. e, per l'effetto, ordinare al sig. la corresponsione in favore della E_
sig.ra del relativo importo, ovvero per la maggior o minor somma P_
che si riterrà congrua liquidare, a far data dal 2018 sino alla data di cessazione dello status di lavoratore.
5) In via principale, a far data dalla emananda pronuncia, prevedere in capo al
Sig. l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario del figlio, E_
, per il modificato importo di € 800,00 mensili con rivalutazione Persona_1
Istat, da corrispondersi esclusivamente in unica soluzione in favore della sig.ra
entro il giorno 5 a mezzo bonifico, oltre al 50% delle spese P_
straordinarie. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio con attribuzione in favore del procuratore antistatario, Avv. Mario Mascolo
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato il [...] a [...], e , E_ Parte_2
nata il [...] a [...] , contraevano matrimonio concordatario in data 15.10.1995 a Padova, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Padova con atto n.776, parte II, serie A, Vol. 04, Anno 1995.
Dalla loro unione sono nati due figli: , nato a [...] il Persona_2
09.05.1997 (C.F. ), e , nato a [...] il C.F._1 Persona_1
07.04.2004 (C.F. ), oggi entrambi maggiorenni. C.F._2
Con ricorso depositato in data 22.11.2016, i signori e si sono _1 P_
separati consensualmente comparendo all'udienza presidenziale fissata il
01.02.2017 e la separazione veniva omologata con decreto in data 22.02.2017, depositato in cancelleria in data 27.02.2017 alle seguenti condizioni: “i coniugi
5 vivranno separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di fissare altrove la propria residenza, con obbligo di reciproco rispetto. La casa coniugale sita in Padova,
Via Filiasi n.450, di proprietà esclusiva della SI , viene P_
assegnata alla moglie, presso la quale i figli e Persona_2 Persona_1
saranno collocati, rimanendo così anch'essi a vivere nella casa coniugale. – I genitori avranno l'affido condiviso del minore e il padre, salvo Persona_1
diverso accordo tra i genitori e compatibilmente con gli impegni e i desideri del figlio, potrà tenere con sé il minore due sere a settimana, con Persona_1
facoltà del ragazzo di dormire la notte presso il padre, il quale lo riaccompagnerà
a scuola il giorno successivo, nonché a fine settimana alterni dal venerdì sera alla domenica sera dopo cena, alternando, altresì, le festività di Natale e quelle di
Capodanno, nonché quelle pasquali. Il padre potrà trascorrere con il minore durante il periodo estivo 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con la madre entro la fine del mese di maggio. Il figlio , maggiorenne, Persona_2
sarà libero di far visita al padre ogni volta che lo vorrà. Il padre verserà entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo nel mantenimento dei figli, la somma mensile di € 1.050,00 (millecinquanta/00) per i primi sei mesi, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso congiunto per separazione dei coniugi avanti al
Tribunale di Padova, dopo di che l'importo da corrispondere mensilmente sarà pari a € 1.100,00, da rivalutarsi annualmente su base ISTAT.
Di tale somma per i primi sei mesi alla SI saranno accreditati P_
complessivamente € 800,00, mentre i rimanenti € 250,00, andranno accreditati direttamente a favore del figlio;
successivamente allo scadere Persona_2 dei sei mesi di cui sopra, il marito accrediterà alla SI la somma di € P_
850,00, ferma la corresponsione di € 250,00 direttamente al figlio maggiorenne.
Sempre a titolo di mantenimento dei figli, inoltre, il marito verserà alla moglie, entro il 15 gennaio di ogni anno, un terzo delle somme nette allo stesso corrisposte dalla datrice di lavoro a titolo di "Bonus Saldo AP": l'obbligo di versare 1/3 di tali emolumenti decorrerà dal mese di gennaio 2018. Il signor
6 si impegna a far pervenire alla SI copia della missiva che _1 P_
annualmente l'azienda presso la quale è impiegato gli inoltra e da cui risulta la liquidazione da parte della datrice di lavoro medesima delle somme in questione, entro 31 gennaio di ogni anno con decorrenza dal 2018.
Le spese straordinarie, debitamente documentate, dovranno previamente essere concordate tra le parti e saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. Dovranno intendersi come straordinarie le spese sanitarie non coperte dal SSN, nonché quelle scolastiche, compresi i libri e il relativo materiale, per le gite e uscite d'istruzione, del dopo scuola, del trasporto ed eventuale servizio mensa, per attività ricreative, ludiche, sportive, centri estivi, centri vacanze o altro, per l'istruzione superiore, compresa quella universitaria, master, erasmus o altro, nonché quelle per soggiorni studio o turismo all'estero. Rientrano in questa categoria anche il bollo e l'assicurazione obbligatoria della vettura Mercedes
Classe A targata CL635RL, attualmente in uso al figlio maggiorenne. Nell'ambito del regolamento dei rapporti patrimoniali in sede di separazione, quale elemento essenziale di questi e funzionale alla definizione della vertenza coniugale, i coniugi concordano che la Vespa Piaggio, targata DK 19903, del valore stimato di € 2.000,00 (duemila/00), rimarrà in proprietà esclusiva della moglie, la quale verserà al marito la somma di € 1.000,00; quanto alla vettura Nissan Qashquai, targata EF044DK, in comunione ma intestata al signor resterà E_
intestata alla sig. la quale ha già versato la quota pari al 50% del valore P_
del veicolo medesimo, convenzionalmente stimato dalle parti in € 10.000,00, al sig. . La vettura Mercedes Classe A targata CL635RL, intestata al sig. _1
e in comunione tra i coniugi, rimarrà in proprietà esclusiva al sig. . _1 _1
I coniugi si obbligano a saldare lo scoperto del conto corrente n.00416338L, tra loro cointestato, in essere presso la Cassa di Risparmio Di Padova e Rovigo, Ag.
15, dell'importo pari a € 3.352,60, con le seguenti modalità: quanto a € 1.425,74 saranno ad esclusivo carico della SI , mentre il residuo debito P_ pari a € 1.926,87, verrà ripartito in parti uguali tra i coniugi obbligati, nella
7 misura di € 963,43 ciascuno. L'estinzione dovrà essere effettuata entro quindici giorni dall'udienza presidenziale. La SI avrà la facoltà di pagare la P_
quota del debito in questione dovuta dal marito, versando alla banca la somma di
€ 1.000,00 spettante al signor per l'assegnazione del ciclomotore E_
Vespa Piaggio sopra individuato. I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autonomi e per tale ragione nulla dovrà essere reciprocamente corrisposto a titolo di mantenimento. Atteso che il sig. al fine di _1
rasserenare i rapporti familiari ha già provveduto a lasciare la casa coniugale portando con sé solamente quanto gli era necessario nell'immediato, in seguito al deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento, ha provveduto a ritirare i suoi effetti personali, di cui alla lista già inviata alla moglie, presso
l'abitazione familiare. E' fatta salva, pertanto, la possibilità per il sig. di _1
recuperare in un secondo momento unicamente gli effetti personali ancora presenti presso il medesimo immobile anche se non indicati nella citata lista. I coniugi avranno l'obbligo di comunicarsi immediatamente eventuali cambi di residenza o domicilio e si scambiano sin da ora il reciproco consenso al rilascio dei passaporti o altro documento d'identificazione valido ai fini dell'espatrio con
l'inserimento del figlio minore. Le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti. I coniugi si danno atto che con il perfetto adempimento degli obblighi assunti in questa sede, nulla avranno da pretendere l'uno dall'altra
e di aver, così, definito i rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti.”;
In data 18 dicembre 2024, il sig. presentava il ricorso per la cessazione _1
degli effetti civili del matrimonio, argomentando che, a partire dalla data della separazione, i coniugi non hanno più ricostruito la communio familiaris né hanno più convissuto. In particolare, il ricorrente precisava che il figlio era Per_2
maggiorenne economicamente autonomo, e il figlio era maggiorenne ma PE
non economicamente indipendente. Inoltre, il ricorrente evidenziava, a differenza di quanto avveniva al momento della separazione, di essere ora pensionato e di avere peggiorato la propria condizione economica.
8 In data 18 febbraio 2025, la sig.ra si costituiva in giudizio, dichiarandosi P_
non contraria alla richiesta di scioglimento del matrimonio, ma contestando quanto dedotto ed eccepito dalla controparte. La resistente evidenziava, infatti, che il sig.
aveva violato gli accordi economici stabiliti in sede di separazione, i cui _1
termini costituivano per la sig.ra una "conditio sine qua non" per l'accordo P_
di separazione consensuale. In particolare, la parte ricorrente risultava inadempiente al pagamento sia con riferimento alla quota di 1/3 del premio annuo sia per una parte consistente dei versamenti mensili dovuti, e, pertanto, a febbraio
2025, persisteva una morosità pari a € 20.400,00, oltre all'adeguamento ISTAT, che chiedeva fosse corrisposta.
Le parti, depositate le proprie memorie ex art. 473bis.17, comma 1, C.P.C. , comparivano dinanzi al Giudice con i rispettivi procuratori in data 20.03.2025.
Veniva prima sentito il marito, parte ricorrente, che confermava la propria volontà di divorziare. Il sig. dichiarava di percepire una pensione _1 mensile di € 2.641, al netto di una trattenuta di circa € 150 al mese per un finanziamento relativo all'acquisto di una bicicletta mountainbike del valore di
6.000 euro, contratto nel giugno 2023. Specificava inoltre di vivere in un appartamento di proprietà, per il quale sostiene una rata mensile di mutuo pari a circa € 500, oltre a una rata mensile di € 281,44 per un finanziamento finalizzato all'acquisto dei mobili. Concludeva dichiarando di non percepire altri redditi e di essere proprietario solo della casa in cui risiede.
Veniva successivamente sentita la parte convenuta, la quale dichiarava di vivere nella casa familiare di sua proprietà e di essere impiegata presso la Camera di Commercio, con un reddito mensile di € 1.300, e di essere proprietaria della casa familiare e di una auto del 2009.
Esprimeva, inoltre, il timore di aderire alla domanda di divorzio ritenendo che il marito non avrebbe rispettato gli accordi, come già fatto anche in passato per la separazione.
9 La convenuta raccontava di aver subito un episodio grave, dichiarando che il sig.
aveva tentato di ucciderla, tagliandole le gomme dell'auto e inviandole _1
subito dopo un messaggio in cui ammetteva il gesto, aggiungendo: "Sono stato io e adesso mandami il conto". La convenuta affermava anche di sospettare che il marito avesse tagliato le ruote della sua vespa per ben cinque volte, per le quali aveva presentato cinque denunce contro ignoti. Inoltre, riferiva che sua cognata,
, le aveva detto che era stata fortunata a non essere stata uccisa, Persona_3
poiché la famiglia pensava che il marito potesse arrivare a compiere un gesto estremo.
La convenuta sottolineava anche di aver subito violenza economica, accusando il marito di averle sempre lesinato denaro, non rispettando i termini stabiliti dalla separazione, e di comportarsi allo stesso modo con i figli.
Il Giudice, anche considerati gli episodi di violenza dedotti dalla moglie come attuati dal sig. , non esperiva il tentativo di conciliazione e, ritenendo la _1
causa matura per la decisione (le prove capitolate sono generiche e/o contenenti giudizi e/o inconferenti e la ulteriore produzione documentale è superflua), invitava le parti a discutere dei provvisori, dello status e dell'intero giudizio, riservandosi di riferire al collegio per la decisione.
Mandava, infine, la cancelleria di trasmettere alla Procura della Repubblica – sede, copia del verbale, per ogni valutazione in ordine alle dichiarazioni della convenuta
. P_
1.
Ciò premesso, la domanda di divorzio merita accoglimento.
Sussistono, nel caso di specie, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b),
l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione di parte attrice avanti al Presidente del Tribunale.
10 Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, nonché dagli scritti depositati, non vi
è dubbio circa il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
2.
Quanto all'assegnazione della casa coniugale, entrambe le parti sono concordi nel confermare l'assegnazione della stessa alla sig.ra ove vi continuerà a P_
vivere con il figlio PE
3.
Quanto al mantenimento di maggiorenne, ma non economicamente PE
autosufficiente, sussiste l'obbligo di entrambi i genitori a contribuire al suo mantenimento. Le parti concordano nel riconoscere l'obbligo per il sig. di _1
versare una somma mensile a tale titolo. Tuttavia, sussistono divergenze riguardo sia sull'importo esatto del mantenimento, sia sulla persona a cui debba essere direttamente versata la somma, se esclusivamente alla sig.ra o anche al P_
figlio stesso.
In base ai criteri di cui all'art. 337 ter c.c., occorre tenere conto che la madre risiede insieme al figlio e, pertanto, deve far fronte a tutte le spese necessarie a garantirgli vitto e alloggio, inoltre, lavora come impiegata, percependo un reddito pari a circa € 1.300,00 mensili (cfr. docc. 18, 21), laddove dalle dichiarazioni dei redditi allegate dal sig. risulta un suo reddito complessivo pari ad euro _1
49.809,00 per il periodo di imposta 2021, euro 50.663,00 per il periodo di imposta
2022 ed euro 52.585,00 per il periodo di imposta 2023 (doc. 03).
Il sig. è tenuto a pagare una rata mensile pari ad euro 500 circa avendo _1
stipulato un contratto di mutuo ipotecario della durata di 15 anni (180 rate mensili, da agosto 2017 fino a luglio 2032), inoltre, ha ottenuto un prestito personale per l'importo di € 24.500,00, con una durata di 10 anni (120 mesi, dal 1° maggio 2022 al 1° maggio 2032), destinato all'acquisto degli arredi. L'importo di questo prestito viene rimborsato mensilmente dal ricorrente mediante rate di € 281,44. Tali debiti
11 vanno considerati, anche se accesi successivi all'impegno riguardo ai figli, perché comunque, garantiscono al ricorrente un posto dove poter vivere dignitosamente.
La sig.ra invece, proprietaria della casa familiare in cui risiede con il P_
figlio, non ha alcun mutuo in essere. Lavora come dipendente, con reddito complessivo per l'anno 2021 pari ad euro 18.730 , per l'anno 2022 pari ad euro
19.260 , per l'anno 2023 pari ad euro 22.788 .
Le condizioni attuali sono mutate rispetto a quelle esistenti al momento della separazione;
nello specifico, se da un lato il sig. è ora pensionato e ha _1 subito una diminuzione del proprio reddito, dall'altro, il figlio frequenta PE ora l'università con un conseguente aumento dei costi legati al suo mantenimento
(vedi rette universitarie, spese per i mezzi di trasporto, materiale per lo studio, alimenti fuori casa, ecc.).
Tutto ciò considerato, si ritiene congruo in tale situazione confermare l'obbligo in capo al sig. di versare un contributo per il mantenimento del figlio _1
che viene fissato nell'ammontare pari ad euro € 600,00, da versarsi entro PE
il giorno 5 di ogni mese direttamente alla sig.ra , rivalutabile P_
annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Padova del 17.1.2017. Il pagamento andrà effettuato direttamente alla madre, sulla quale incombe la organizzazione economica della famiglia, per ragioni di semplificazione dei rapporti;
la madre si farà carico di destinare le somme al mantenimento del figlio, anche consegnandogli le somme di cui avesse bisogno per la sua vita da studente. L'assegno unico va posto a vantaggio di entrambi i coniugi al 50% ciascuno, contribuendo entrambi ai bisogni del figlio. La disciplina viene fissata dalla domanda giudiziale, finalizzata anche a rivedere l'ammontare dell'assegno.
4.
Quanto al mantenimento del figlio , entrambe le parti dichiarano in atti Per_2
che lo stesso è ad oggi economicamente indipendente;
pertanto, nulla è più dovuto a titolo di mantenimento. Dall'agosto 2021, in verità in modo precario e non
12 continuativo, , lavora come cuoco (per un breve periodo come addetto ad Per_2
un punto vendite) e ad oggi non risiede più con la madre (in passato ha alternato periodi di residenza con la madre a periodi di vita altrove).
Relativamente alla questione della revoca con effetto retroattivo dell'assegno a suo favore, la revoca opera dalla domanda giudiziale perché da quel momento è provata la sopravvenuta autonomia economica;
non potrà operare per il periodo precedente alla domanda giudiziale (cass. Ordinanza n. 10974 del 26/04/2023), sia perché in precedenza la sua autonomia non appare consolidata, sia perché, in ogni caso, la modifica delle condizioni economiche richiede una apposita domanda giudiziale.
E' pacifico che il padre, per un certo periodo non ha versato alcunchè non ritenendosi più obbligato;
va rilevato che per la cessazione dell'obbligo di mantenimento (o per la riduzione dell'assegno), i relativi presupposti devono essere verificati dal giudice e fatti oggetti di specifica pronuncia giudiziale su domanda di parte e la modifica potrà operare solo successivamente a tale domanda
(in tal senso anche CA Venezia ord. 1975/24 resa il 10.11.24 nel proc. 1521/24, anche se nel diverso caso di assegno di mantenimento del coniuge).
Nel caso in esame, vi sono stati dei tentativi di modificare le condizioni relative al mantenimento di , che, tuttavia, non sono sfociate in alcun accordo e Per_2
tanto meno in una modifica su pronuncia del giudice.
Pertanto, le attuali condizioni di autonomia economica determinano la revoca dell'assegno di mantenimento a far data dalla domanda giudiziale.
In verità, la madre chiede che l'assegno sia riconosciuto “sino al dicembre 2023, ovvero, per il diverso termine finale che si riterrà congruo”; per le ragioni sopra esposte, il termine di decorrenza della revoca viene individuato nel primo giorno del mese successivo al deposito del ricorso, cioè 1.1.25.
5.
Quanto al lamentato mancato versamento da parte del sig. alla SI _1
di somme che il marito si era impegnato ad erogare in sede di P_
13 separazione ("Bonus Saldo AP”), si tratta di questione che esula dal presente giudizio di divorzio e che deve essere trattata nell'opportuna sede trattandosi di violazione delle condizioni che le parti hanno congiuntamente deciso in sede di separazione consensuale.
Tali somme, tuttavia, non vengono più riconosciute a far data dalla domanda giudiziale, perché è pacifico che non sono più percepite dal marito.
6.
Quanto alle spese legali, attesa la natura della causa e la parziale soccombenza reciproca, le stesse vanno compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 comma 2
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra _1
e contratto in data 15.10.1995, e
[...] P_
trascritto nei registri dello Stato Civile del suddetto Comune con atto n.776, parte II, serie A, Vol. 04, Anno 1995;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3) conferma l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra P_
;
[...]
4) conferma l'obbligo in capo a di versare a E_ P_
, il contributo per il mantenimento del figlio che
[...] PE
liquida dalla domanda giudiziale, nella somma mensile di € 600,00 da corrispondersi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese come da Protocollo di questo Tribunale;
5) revoca l'assegno di mantenimento del figlio dalla domanda Per_2
giudiziale
14 6) dichiara inammissibile ogni richiesta relativa al periodo precedente la domanda giudiziale
7) spese di lite compensate.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 13.5.25.
Il Presidente Cinzia Balletti
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AD
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr.ssa Cinzia Balletti Presidente relatore dr.ssa Alina Rossato Giudice dr.ssa Luisa Bettio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6123/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BINATO ARIANNA E_
Parte attrice
Contro
, con il patrocinio dell'avv. Mario Mascolo P_
Convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
IN VIA PRELIMINARE
- pronunciare con sentenza non definitiva la cessione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e in data E_ P_
15.10.1995, e trascritto nei registri dello Stato Civile del suddetto Comune con atto n.776, parte II, serie A, Vol. 04, Anno 1995;
1 - ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Padova di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
NEL MERITO IN PRINCIPALITA'
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Padova dai signori e in data 15.10.1995, e trascritto nei E_ P_
registri dello Stato Civile del suddetto Comune con atto n.776, parte II, serie A,
Vol. 04, Anno 1995, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di eseguire le annotazioni prescritte dalla legge;
- prendersi atto che il figlio , avendo raggiunto la maggiore età, Persona_1
non è più affidato a nessuno dei due genitori, con conseguente venir meno del diritto di visita paterno stabilito in sede di separazione;
- stabilirsi che il figlio abbia residenza e domicilio della madre, Persona_1
con assegnazione della casa familiare di esclusiva proprietà della SI P_
in favore della medesima;
- stabilirsi che il signor continui a contribuire al mantenimento E_
ordinario del figlio maggiorenne con il versamento di €.550,00 Persona_1
mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, e ciò con decorrenza dalla data di presentazione del presente ricorso.
Di tale somma disporsi che il signor versi mensilmente €.250,00 E_ direttamente al figlio ed €.300,00 vengano corrisposti alla Persona_1
SI sino a quando il figlio sarà con lei residente o non avrà raggiunto P_
l'indipendenza economica;
- stabilirsi che il signor continui a rimborsare alla SI , E_ P_
a fronte di adeguata documentazione, il 50% delle straordinarie afferenti al figlio
come da Protocollo in uso al Tribunale di Padova datato Persona_1
17.01.2017 da intendersi qui richiamato;
- prendersi atto che il figlio maggiorenne è economicamente Persona_2 autosufficiente da tempo e non più residente con la madre dall'inizio del 2024 e, per l'effetto, disporsi la revoca – anche con efficacia retroattiva a partire dal
2 2021 – dell'obbligo in capo al signor di versare il contributo al E_
mantenimento ordinario del medesimo così come stabilito in sede di separazione
(€.250,00 da versarsi a ed €.300,00, da versarsi alla SI ) sia Per_2 P_
l'obbligo di refusione del 50% delle spese straordinarie per il medesimo, rigettando conseguentemente la domanda della resistente avente ad oggetto la conferma di tale obbligo in capo al signor dal 2018 al dicembre 2023 _1
ovvero per il diverso termine finale che si riterrà congruo;
- prendersi atto che dall'aprile 2020 il signor è pensionato e da E_
allora non più dipendente della società e, per Controparte_2
l'effetto, disporre la revoca dell'obbligo in capo al signor di E_
corrispondere alla SI , entro il 15 gennaio di ogni anno a P_ partire dal 2018, un terzo delle somme nette allo stesso corrisposte dall'allora datrice di lavoro a titolo di "Bonus Saldo AP" Controparte_2
così come revocarsi ogni altro obbligo inerente a ciò, rigettando conseguentemente la domanda della resistente avente ad oggetto la conferma del diritto della SI e la condanna del signor a versare medesima P_ _1
1/3 del “Bonus Saldo AP” per il suo equivalente valore economico dal 2018 all'aprile 2020;
- disporsi l'assegno unico e universale nella misura del 50% tra i signori e _1
. Le detrazioni per il figlio a carico, se previste, saranno effettuate da P_
ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno;
- rigettarsi, in quanto inammissibile e/o infondata e/o illegittima per tutti i motivi di cui in narrativa, la domanda della resistente avente ad oggetto la conferma per il pregresso del “diritto al mantenimento dei figli, e , già PE Per_2
statuito in sede di separazione, a far data dal marzo 2018 sino alla emananda pronuncia e/o per il diverso termine finale che si riterrà congruo definire”, e il conseguente ordine al signor di corrispondere “in favore della E_
sig.ra degli importi maturati, scaduti e ancora dovuti per il P_ complessivo importo di € 20.400,00 oltre rivalutazione Istat nonché delle ulteriori
3 somme di € 250,00 oltre rivalutazione Istat con diretto versamento in favore del figlio ”. Per_2
NEL MERITO IN SUBORDINE
- stabilirsi che il signor contribuisca al mantenimento ordinario del E_ figlio maggiorenne con il versamento di €.550,00 mensili, Persona_1
rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico sul conto corrente della SI , e ciò con decorrenza P_
dalla data di presentazione del presente ricorso e sino a quando il figlio sarà con lei residente o non avrà raggiunto l'indipendenza economica.
IN OGNI CASO
Spese e compenso professionale del presente giudizio interamente rifusi.
Per parte convenuta:
In via principale: Rigettare integralmente il ricorso, totalmente infondato per i motivi sopra esposti.
In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento:
1) Confermare l'assegnazione della casa coniugale alla proprietaria sig.ra P_
.
[...]
2) Rigettare la richiesta di revoca retroattiva del mantenimento del figlio,
confermando in capo al sig. il relativo obbligo di Persona_2 E_
mantenimento per gli importi di cui agli omologati accordi di separazione con rivalutazione Istat, a decorrere dalla pronuncia di separazione sino a dicembre
2023, ovvero, per il diverso termine finale che si riterrà congruo.
3) Confermare per il pregresso il diritto al mantenimento dei figli, e PE
, già statuito in sede di separazione, a far data dal marzo 2018 sino alla Per_2
emananda pronuncia e/o per il diverso termine finale che si riterrà congruo definire, e per l'effetto, ordinare al sig. la corresponsione in favore E_
della sig.ra degli importi maturati, scaduti e ancora dovuti per il P_ complessivo importo di € 20.400,00 oltre rivalutazione Istat nonché delle ulteriori
4 somme di € 250,00 oltre rivalutazione Istat con diretto versamento in favore del figlio , altresì non corrisposte. Per_2
4) Sempre in via principale, in considerazione dei fatti narrati al suindicato punto
C.2), confermare il diritto dei figli, e , a ricevere 1/3 “Bonus PE Per_2 saldo AP” per il suo equivalente valore economico che emergerà dai documenti esibiti dai soggetti a cui sono rivolti gli Ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c. e, per l'effetto, ordinare al sig. la corresponsione in favore della E_
sig.ra del relativo importo, ovvero per la maggior o minor somma P_
che si riterrà congrua liquidare, a far data dal 2018 sino alla data di cessazione dello status di lavoratore.
5) In via principale, a far data dalla emananda pronuncia, prevedere in capo al
Sig. l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario del figlio, E_
, per il modificato importo di € 800,00 mensili con rivalutazione Persona_1
Istat, da corrispondersi esclusivamente in unica soluzione in favore della sig.ra
entro il giorno 5 a mezzo bonifico, oltre al 50% delle spese P_
straordinarie. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio con attribuzione in favore del procuratore antistatario, Avv. Mario Mascolo
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato il [...] a [...], e , E_ Parte_2
nata il [...] a [...] , contraevano matrimonio concordatario in data 15.10.1995 a Padova, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Padova con atto n.776, parte II, serie A, Vol. 04, Anno 1995.
Dalla loro unione sono nati due figli: , nato a [...] il Persona_2
09.05.1997 (C.F. ), e , nato a [...] il C.F._1 Persona_1
07.04.2004 (C.F. ), oggi entrambi maggiorenni. C.F._2
Con ricorso depositato in data 22.11.2016, i signori e si sono _1 P_
separati consensualmente comparendo all'udienza presidenziale fissata il
01.02.2017 e la separazione veniva omologata con decreto in data 22.02.2017, depositato in cancelleria in data 27.02.2017 alle seguenti condizioni: “i coniugi
5 vivranno separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di fissare altrove la propria residenza, con obbligo di reciproco rispetto. La casa coniugale sita in Padova,
Via Filiasi n.450, di proprietà esclusiva della SI , viene P_
assegnata alla moglie, presso la quale i figli e Persona_2 Persona_1
saranno collocati, rimanendo così anch'essi a vivere nella casa coniugale. – I genitori avranno l'affido condiviso del minore e il padre, salvo Persona_1
diverso accordo tra i genitori e compatibilmente con gli impegni e i desideri del figlio, potrà tenere con sé il minore due sere a settimana, con Persona_1
facoltà del ragazzo di dormire la notte presso il padre, il quale lo riaccompagnerà
a scuola il giorno successivo, nonché a fine settimana alterni dal venerdì sera alla domenica sera dopo cena, alternando, altresì, le festività di Natale e quelle di
Capodanno, nonché quelle pasquali. Il padre potrà trascorrere con il minore durante il periodo estivo 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con la madre entro la fine del mese di maggio. Il figlio , maggiorenne, Persona_2
sarà libero di far visita al padre ogni volta che lo vorrà. Il padre verserà entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo nel mantenimento dei figli, la somma mensile di € 1.050,00 (millecinquanta/00) per i primi sei mesi, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso congiunto per separazione dei coniugi avanti al
Tribunale di Padova, dopo di che l'importo da corrispondere mensilmente sarà pari a € 1.100,00, da rivalutarsi annualmente su base ISTAT.
Di tale somma per i primi sei mesi alla SI saranno accreditati P_
complessivamente € 800,00, mentre i rimanenti € 250,00, andranno accreditati direttamente a favore del figlio;
successivamente allo scadere Persona_2 dei sei mesi di cui sopra, il marito accrediterà alla SI la somma di € P_
850,00, ferma la corresponsione di € 250,00 direttamente al figlio maggiorenne.
Sempre a titolo di mantenimento dei figli, inoltre, il marito verserà alla moglie, entro il 15 gennaio di ogni anno, un terzo delle somme nette allo stesso corrisposte dalla datrice di lavoro a titolo di "Bonus Saldo AP": l'obbligo di versare 1/3 di tali emolumenti decorrerà dal mese di gennaio 2018. Il signor
6 si impegna a far pervenire alla SI copia della missiva che _1 P_
annualmente l'azienda presso la quale è impiegato gli inoltra e da cui risulta la liquidazione da parte della datrice di lavoro medesima delle somme in questione, entro 31 gennaio di ogni anno con decorrenza dal 2018.
Le spese straordinarie, debitamente documentate, dovranno previamente essere concordate tra le parti e saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. Dovranno intendersi come straordinarie le spese sanitarie non coperte dal SSN, nonché quelle scolastiche, compresi i libri e il relativo materiale, per le gite e uscite d'istruzione, del dopo scuola, del trasporto ed eventuale servizio mensa, per attività ricreative, ludiche, sportive, centri estivi, centri vacanze o altro, per l'istruzione superiore, compresa quella universitaria, master, erasmus o altro, nonché quelle per soggiorni studio o turismo all'estero. Rientrano in questa categoria anche il bollo e l'assicurazione obbligatoria della vettura Mercedes
Classe A targata CL635RL, attualmente in uso al figlio maggiorenne. Nell'ambito del regolamento dei rapporti patrimoniali in sede di separazione, quale elemento essenziale di questi e funzionale alla definizione della vertenza coniugale, i coniugi concordano che la Vespa Piaggio, targata DK 19903, del valore stimato di € 2.000,00 (duemila/00), rimarrà in proprietà esclusiva della moglie, la quale verserà al marito la somma di € 1.000,00; quanto alla vettura Nissan Qashquai, targata EF044DK, in comunione ma intestata al signor resterà E_
intestata alla sig. la quale ha già versato la quota pari al 50% del valore P_
del veicolo medesimo, convenzionalmente stimato dalle parti in € 10.000,00, al sig. . La vettura Mercedes Classe A targata CL635RL, intestata al sig. _1
e in comunione tra i coniugi, rimarrà in proprietà esclusiva al sig. . _1 _1
I coniugi si obbligano a saldare lo scoperto del conto corrente n.00416338L, tra loro cointestato, in essere presso la Cassa di Risparmio Di Padova e Rovigo, Ag.
15, dell'importo pari a € 3.352,60, con le seguenti modalità: quanto a € 1.425,74 saranno ad esclusivo carico della SI , mentre il residuo debito P_ pari a € 1.926,87, verrà ripartito in parti uguali tra i coniugi obbligati, nella
7 misura di € 963,43 ciascuno. L'estinzione dovrà essere effettuata entro quindici giorni dall'udienza presidenziale. La SI avrà la facoltà di pagare la P_
quota del debito in questione dovuta dal marito, versando alla banca la somma di
€ 1.000,00 spettante al signor per l'assegnazione del ciclomotore E_
Vespa Piaggio sopra individuato. I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autonomi e per tale ragione nulla dovrà essere reciprocamente corrisposto a titolo di mantenimento. Atteso che il sig. al fine di _1
rasserenare i rapporti familiari ha già provveduto a lasciare la casa coniugale portando con sé solamente quanto gli era necessario nell'immediato, in seguito al deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento, ha provveduto a ritirare i suoi effetti personali, di cui alla lista già inviata alla moglie, presso
l'abitazione familiare. E' fatta salva, pertanto, la possibilità per il sig. di _1
recuperare in un secondo momento unicamente gli effetti personali ancora presenti presso il medesimo immobile anche se non indicati nella citata lista. I coniugi avranno l'obbligo di comunicarsi immediatamente eventuali cambi di residenza o domicilio e si scambiano sin da ora il reciproco consenso al rilascio dei passaporti o altro documento d'identificazione valido ai fini dell'espatrio con
l'inserimento del figlio minore. Le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti. I coniugi si danno atto che con il perfetto adempimento degli obblighi assunti in questa sede, nulla avranno da pretendere l'uno dall'altra
e di aver, così, definito i rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti.”;
In data 18 dicembre 2024, il sig. presentava il ricorso per la cessazione _1
degli effetti civili del matrimonio, argomentando che, a partire dalla data della separazione, i coniugi non hanno più ricostruito la communio familiaris né hanno più convissuto. In particolare, il ricorrente precisava che il figlio era Per_2
maggiorenne economicamente autonomo, e il figlio era maggiorenne ma PE
non economicamente indipendente. Inoltre, il ricorrente evidenziava, a differenza di quanto avveniva al momento della separazione, di essere ora pensionato e di avere peggiorato la propria condizione economica.
8 In data 18 febbraio 2025, la sig.ra si costituiva in giudizio, dichiarandosi P_
non contraria alla richiesta di scioglimento del matrimonio, ma contestando quanto dedotto ed eccepito dalla controparte. La resistente evidenziava, infatti, che il sig.
aveva violato gli accordi economici stabiliti in sede di separazione, i cui _1
termini costituivano per la sig.ra una "conditio sine qua non" per l'accordo P_
di separazione consensuale. In particolare, la parte ricorrente risultava inadempiente al pagamento sia con riferimento alla quota di 1/3 del premio annuo sia per una parte consistente dei versamenti mensili dovuti, e, pertanto, a febbraio
2025, persisteva una morosità pari a € 20.400,00, oltre all'adeguamento ISTAT, che chiedeva fosse corrisposta.
Le parti, depositate le proprie memorie ex art. 473bis.17, comma 1, C.P.C. , comparivano dinanzi al Giudice con i rispettivi procuratori in data 20.03.2025.
Veniva prima sentito il marito, parte ricorrente, che confermava la propria volontà di divorziare. Il sig. dichiarava di percepire una pensione _1 mensile di € 2.641, al netto di una trattenuta di circa € 150 al mese per un finanziamento relativo all'acquisto di una bicicletta mountainbike del valore di
6.000 euro, contratto nel giugno 2023. Specificava inoltre di vivere in un appartamento di proprietà, per il quale sostiene una rata mensile di mutuo pari a circa € 500, oltre a una rata mensile di € 281,44 per un finanziamento finalizzato all'acquisto dei mobili. Concludeva dichiarando di non percepire altri redditi e di essere proprietario solo della casa in cui risiede.
Veniva successivamente sentita la parte convenuta, la quale dichiarava di vivere nella casa familiare di sua proprietà e di essere impiegata presso la Camera di Commercio, con un reddito mensile di € 1.300, e di essere proprietaria della casa familiare e di una auto del 2009.
Esprimeva, inoltre, il timore di aderire alla domanda di divorzio ritenendo che il marito non avrebbe rispettato gli accordi, come già fatto anche in passato per la separazione.
9 La convenuta raccontava di aver subito un episodio grave, dichiarando che il sig.
aveva tentato di ucciderla, tagliandole le gomme dell'auto e inviandole _1
subito dopo un messaggio in cui ammetteva il gesto, aggiungendo: "Sono stato io e adesso mandami il conto". La convenuta affermava anche di sospettare che il marito avesse tagliato le ruote della sua vespa per ben cinque volte, per le quali aveva presentato cinque denunce contro ignoti. Inoltre, riferiva che sua cognata,
, le aveva detto che era stata fortunata a non essere stata uccisa, Persona_3
poiché la famiglia pensava che il marito potesse arrivare a compiere un gesto estremo.
La convenuta sottolineava anche di aver subito violenza economica, accusando il marito di averle sempre lesinato denaro, non rispettando i termini stabiliti dalla separazione, e di comportarsi allo stesso modo con i figli.
Il Giudice, anche considerati gli episodi di violenza dedotti dalla moglie come attuati dal sig. , non esperiva il tentativo di conciliazione e, ritenendo la _1
causa matura per la decisione (le prove capitolate sono generiche e/o contenenti giudizi e/o inconferenti e la ulteriore produzione documentale è superflua), invitava le parti a discutere dei provvisori, dello status e dell'intero giudizio, riservandosi di riferire al collegio per la decisione.
Mandava, infine, la cancelleria di trasmettere alla Procura della Repubblica – sede, copia del verbale, per ogni valutazione in ordine alle dichiarazioni della convenuta
. P_
1.
Ciò premesso, la domanda di divorzio merita accoglimento.
Sussistono, nel caso di specie, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b),
l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione di parte attrice avanti al Presidente del Tribunale.
10 Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, nonché dagli scritti depositati, non vi
è dubbio circa il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
2.
Quanto all'assegnazione della casa coniugale, entrambe le parti sono concordi nel confermare l'assegnazione della stessa alla sig.ra ove vi continuerà a P_
vivere con il figlio PE
3.
Quanto al mantenimento di maggiorenne, ma non economicamente PE
autosufficiente, sussiste l'obbligo di entrambi i genitori a contribuire al suo mantenimento. Le parti concordano nel riconoscere l'obbligo per il sig. di _1
versare una somma mensile a tale titolo. Tuttavia, sussistono divergenze riguardo sia sull'importo esatto del mantenimento, sia sulla persona a cui debba essere direttamente versata la somma, se esclusivamente alla sig.ra o anche al P_
figlio stesso.
In base ai criteri di cui all'art. 337 ter c.c., occorre tenere conto che la madre risiede insieme al figlio e, pertanto, deve far fronte a tutte le spese necessarie a garantirgli vitto e alloggio, inoltre, lavora come impiegata, percependo un reddito pari a circa € 1.300,00 mensili (cfr. docc. 18, 21), laddove dalle dichiarazioni dei redditi allegate dal sig. risulta un suo reddito complessivo pari ad euro _1
49.809,00 per il periodo di imposta 2021, euro 50.663,00 per il periodo di imposta
2022 ed euro 52.585,00 per il periodo di imposta 2023 (doc. 03).
Il sig. è tenuto a pagare una rata mensile pari ad euro 500 circa avendo _1
stipulato un contratto di mutuo ipotecario della durata di 15 anni (180 rate mensili, da agosto 2017 fino a luglio 2032), inoltre, ha ottenuto un prestito personale per l'importo di € 24.500,00, con una durata di 10 anni (120 mesi, dal 1° maggio 2022 al 1° maggio 2032), destinato all'acquisto degli arredi. L'importo di questo prestito viene rimborsato mensilmente dal ricorrente mediante rate di € 281,44. Tali debiti
11 vanno considerati, anche se accesi successivi all'impegno riguardo ai figli, perché comunque, garantiscono al ricorrente un posto dove poter vivere dignitosamente.
La sig.ra invece, proprietaria della casa familiare in cui risiede con il P_
figlio, non ha alcun mutuo in essere. Lavora come dipendente, con reddito complessivo per l'anno 2021 pari ad euro 18.730 , per l'anno 2022 pari ad euro
19.260 , per l'anno 2023 pari ad euro 22.788 .
Le condizioni attuali sono mutate rispetto a quelle esistenti al momento della separazione;
nello specifico, se da un lato il sig. è ora pensionato e ha _1 subito una diminuzione del proprio reddito, dall'altro, il figlio frequenta PE ora l'università con un conseguente aumento dei costi legati al suo mantenimento
(vedi rette universitarie, spese per i mezzi di trasporto, materiale per lo studio, alimenti fuori casa, ecc.).
Tutto ciò considerato, si ritiene congruo in tale situazione confermare l'obbligo in capo al sig. di versare un contributo per il mantenimento del figlio _1
che viene fissato nell'ammontare pari ad euro € 600,00, da versarsi entro PE
il giorno 5 di ogni mese direttamente alla sig.ra , rivalutabile P_
annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Padova del 17.1.2017. Il pagamento andrà effettuato direttamente alla madre, sulla quale incombe la organizzazione economica della famiglia, per ragioni di semplificazione dei rapporti;
la madre si farà carico di destinare le somme al mantenimento del figlio, anche consegnandogli le somme di cui avesse bisogno per la sua vita da studente. L'assegno unico va posto a vantaggio di entrambi i coniugi al 50% ciascuno, contribuendo entrambi ai bisogni del figlio. La disciplina viene fissata dalla domanda giudiziale, finalizzata anche a rivedere l'ammontare dell'assegno.
4.
Quanto al mantenimento del figlio , entrambe le parti dichiarano in atti Per_2
che lo stesso è ad oggi economicamente indipendente;
pertanto, nulla è più dovuto a titolo di mantenimento. Dall'agosto 2021, in verità in modo precario e non
12 continuativo, , lavora come cuoco (per un breve periodo come addetto ad Per_2
un punto vendite) e ad oggi non risiede più con la madre (in passato ha alternato periodi di residenza con la madre a periodi di vita altrove).
Relativamente alla questione della revoca con effetto retroattivo dell'assegno a suo favore, la revoca opera dalla domanda giudiziale perché da quel momento è provata la sopravvenuta autonomia economica;
non potrà operare per il periodo precedente alla domanda giudiziale (cass. Ordinanza n. 10974 del 26/04/2023), sia perché in precedenza la sua autonomia non appare consolidata, sia perché, in ogni caso, la modifica delle condizioni economiche richiede una apposita domanda giudiziale.
E' pacifico che il padre, per un certo periodo non ha versato alcunchè non ritenendosi più obbligato;
va rilevato che per la cessazione dell'obbligo di mantenimento (o per la riduzione dell'assegno), i relativi presupposti devono essere verificati dal giudice e fatti oggetti di specifica pronuncia giudiziale su domanda di parte e la modifica potrà operare solo successivamente a tale domanda
(in tal senso anche CA Venezia ord. 1975/24 resa il 10.11.24 nel proc. 1521/24, anche se nel diverso caso di assegno di mantenimento del coniuge).
Nel caso in esame, vi sono stati dei tentativi di modificare le condizioni relative al mantenimento di , che, tuttavia, non sono sfociate in alcun accordo e Per_2
tanto meno in una modifica su pronuncia del giudice.
Pertanto, le attuali condizioni di autonomia economica determinano la revoca dell'assegno di mantenimento a far data dalla domanda giudiziale.
In verità, la madre chiede che l'assegno sia riconosciuto “sino al dicembre 2023, ovvero, per il diverso termine finale che si riterrà congruo”; per le ragioni sopra esposte, il termine di decorrenza della revoca viene individuato nel primo giorno del mese successivo al deposito del ricorso, cioè 1.1.25.
5.
Quanto al lamentato mancato versamento da parte del sig. alla SI _1
di somme che il marito si era impegnato ad erogare in sede di P_
13 separazione ("Bonus Saldo AP”), si tratta di questione che esula dal presente giudizio di divorzio e che deve essere trattata nell'opportuna sede trattandosi di violazione delle condizioni che le parti hanno congiuntamente deciso in sede di separazione consensuale.
Tali somme, tuttavia, non vengono più riconosciute a far data dalla domanda giudiziale, perché è pacifico che non sono più percepite dal marito.
6.
Quanto alle spese legali, attesa la natura della causa e la parziale soccombenza reciproca, le stesse vanno compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 comma 2
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra _1
e contratto in data 15.10.1995, e
[...] P_
trascritto nei registri dello Stato Civile del suddetto Comune con atto n.776, parte II, serie A, Vol. 04, Anno 1995;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3) conferma l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra P_
;
[...]
4) conferma l'obbligo in capo a di versare a E_ P_
, il contributo per il mantenimento del figlio che
[...] PE
liquida dalla domanda giudiziale, nella somma mensile di € 600,00 da corrispondersi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese come da Protocollo di questo Tribunale;
5) revoca l'assegno di mantenimento del figlio dalla domanda Per_2
giudiziale
14 6) dichiara inammissibile ogni richiesta relativa al periodo precedente la domanda giudiziale
7) spese di lite compensate.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 13.5.25.
Il Presidente Cinzia Balletti
15