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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/06/2025, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Fabiana Iorio, disposta la sostituzione dell'udienza del 16.06.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 1458/2021 R.G. avente ad oggetto: costituzione rendita da malattia professionale tra
, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Michele Persona_1
Marra, presso il cui studio ha eletto domicilio;
contro
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso, come da procura in atti, CP_1 dall' avv. Marialuigia Ferrante, con la quale come in atti domicilia;
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 11.03.2021 la parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere dipendente della società deduceva che in data 15.7.2020, nella fase di Controparte_2 preparazione allo svolgimento delle proprie mansioni, cadeva accidentalmente dalle scale nel luogo di lavoro. Esponeva che, a seguito dell'incidente, si recava presso il PS di Caserta, con prognosi di 10 gg s.c. e diagnosi di “policontuso da caduta accidentale per le scale”. Rappresentava di aver proposto domanda amministrativa per il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro e che l' di Caserta, con provvedimento del 27.10.2022, riconosceva un danno CP_1 biologico nella misura del 3%, avverso cui presentava ricorso rigettato con comunicazione del 2.8.2023. Pertanto, adiva questo Tribunale al fine di accertare e dichiarare, a causa del predetto infortunio un danno biologico pari all'8%, con vittoria di spese ed attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Regolarmente instauratosi il contraddittorio, l' resisteva alla domanda eccependone CP_1
l'infondatezza e chiedendone il rigetto. Acquisita agli atti la documentazione prodotta, conferito l'incarico al ctu, rinviata la causa più volte per accertamenti in merito allo status del ricorrente (cfr. verbali e ordinanze in atti), concesso termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art 127 ter c.p.c., lette le note, la causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 ***** Il Tribunale osserva. Il ricorrente invoca l'applicazione della disciplina in materia di riconoscimento dell'indennizzo ex art. 13 dlgs. 38/ 2000 ai sensi del quale“…le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica “tabella delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% è erogato in capitale, dal 16% è erogato in rendita, nella misura indicata dall'apposita “tabella indennizzo danno biologico”. Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica…”. Tale norma prevede al comma 2 che in caso di danno biologico derivante da infortuni sul lavoro e da malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, il lavoratore ha diritto alla liquidazione di un indennizzo in capitale nel caso in cui le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica, che sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni» (comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali) siano di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento. Nell' ipotesi di percentuale superiore al 16 tale indennizzo è erogato in rendita. Orbene, nel caso di specie, l' ha riconosciuto la natura di infortunio sul lavoro CP_1 dell'incidente subito dal ricorrente e il nesso causale;
tuttavia, ha valutato i postumi invalidanti a carattere permanente nella misura del 3%. Nella fattispecie oggetto della presente indagine, dunque, il contrasto tra le parti si riduce all'accertamento del quantum relativo al grado di menomazione psico - fisica. Ritenutane la necessità, il giudicante ha dunque conferito incarico ad una consulente medico legale, alle cui risultanze peritali il giudicante intende riportarsi perché prive di omissioni e vizi logico-giuridici e conformi alle tabelle vigenti. La consulente ha riscontrato che il ricorrente risulta affetto da postumi invalidanti che determinano un danno biologico del 6% e dunque in misura superiore a quella già accertata dall' a partire dalla data dell'infortunio (15.07.2020), percentuale che da diritto CP_1 all'indennizzo, come previsto dalla norma sopra richiamata. Il ctu, infatti, supportando la propria valutazione anche dalle risultanze dell'esame obiettivo eseguito durante la visita peritale, ha formulato la seguente diagnosi: “Esiti anatomo-funzionali di politrauma contusivo della spalla sinistra in destrimane con lesione tendinea e esiti di trauma distorsivo contusivo del rachide lombosacrale Tali menomazioni risultano stabilizzate e quantificate nella misura del 6% (sei per vento) ai sensi del Dlvo 38/2000 e come dettagliatamente riportato nelle considerazioni medico legali. La decorrenza appare congruamente retrodatabile alla data dell'infortunio denunciato (15.07.2020)”. Tali conclusioni, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, vanno pienamente condivise e non necessitano di ulteriore approfondimento, né giustificano un rinnovo delle operazioni peritali. Sulla scorta dei motivi sopra esposti e in applicazione del noto principio applicabile in materia previdenziale secondo cui il più contiene il meno, accerta e dichiara che il ricorrente, a causa
2 dell'infortunio subito sul lavoro espletato, presenta un grado di invalidità nella misura del 6% a decorrere dal 15.07.2020. Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite nella misura della metà; la restante parte, liquidata come in dispositivo, va posta a carico dell' convenuto. CP_3
Le spese di ctu, liquidate in separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale ogni altra domanda ed istanza disattesa così provvede: a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente al conseguimento delle provvidenze economiche per postumi conseguenti a Persona_1 causa dell'infortunio occorso sul lavoro, in data 15.7.2020, che ne hanno determinato invalidità nella misura del 6% dal quel momento e condanna l' , come rappresentato, al pagamento CP_1 della relativa prestazione;
b) previa compensazione delle spese di lite nella misura della metà, pone a carico dell' convenuto la restante parte, che liquida in complessivi euro € 1.700,00, oltre Iva e CP_3 cpa come per legge, con attribuzione;
c) pone le spese di consulenza, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti.
Santa Maria Capua Vetere, 17.06.2025 Il Giudice
Dott.ssa Fabiana Iorio
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, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Michele Persona_1
Marra, presso il cui studio ha eletto domicilio;
contro
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso, come da procura in atti, CP_1 dall' avv. Marialuigia Ferrante, con la quale come in atti domicilia;
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 11.03.2021 la parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere dipendente della società deduceva che in data 15.7.2020, nella fase di Controparte_2 preparazione allo svolgimento delle proprie mansioni, cadeva accidentalmente dalle scale nel luogo di lavoro. Esponeva che, a seguito dell'incidente, si recava presso il PS di Caserta, con prognosi di 10 gg s.c. e diagnosi di “policontuso da caduta accidentale per le scale”. Rappresentava di aver proposto domanda amministrativa per il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro e che l' di Caserta, con provvedimento del 27.10.2022, riconosceva un danno CP_1 biologico nella misura del 3%, avverso cui presentava ricorso rigettato con comunicazione del 2.8.2023. Pertanto, adiva questo Tribunale al fine di accertare e dichiarare, a causa del predetto infortunio un danno biologico pari all'8%, con vittoria di spese ed attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Regolarmente instauratosi il contraddittorio, l' resisteva alla domanda eccependone CP_1
l'infondatezza e chiedendone il rigetto. Acquisita agli atti la documentazione prodotta, conferito l'incarico al ctu, rinviata la causa più volte per accertamenti in merito allo status del ricorrente (cfr. verbali e ordinanze in atti), concesso termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art 127 ter c.p.c., lette le note, la causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 ***** Il Tribunale osserva. Il ricorrente invoca l'applicazione della disciplina in materia di riconoscimento dell'indennizzo ex art. 13 dlgs. 38/ 2000 ai sensi del quale“…le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica “tabella delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% è erogato in capitale, dal 16% è erogato in rendita, nella misura indicata dall'apposita “tabella indennizzo danno biologico”. Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica…”. Tale norma prevede al comma 2 che in caso di danno biologico derivante da infortuni sul lavoro e da malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, il lavoratore ha diritto alla liquidazione di un indennizzo in capitale nel caso in cui le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica, che sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni» (comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali) siano di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento. Nell' ipotesi di percentuale superiore al 16 tale indennizzo è erogato in rendita. Orbene, nel caso di specie, l' ha riconosciuto la natura di infortunio sul lavoro CP_1 dell'incidente subito dal ricorrente e il nesso causale;
tuttavia, ha valutato i postumi invalidanti a carattere permanente nella misura del 3%. Nella fattispecie oggetto della presente indagine, dunque, il contrasto tra le parti si riduce all'accertamento del quantum relativo al grado di menomazione psico - fisica. Ritenutane la necessità, il giudicante ha dunque conferito incarico ad una consulente medico legale, alle cui risultanze peritali il giudicante intende riportarsi perché prive di omissioni e vizi logico-giuridici e conformi alle tabelle vigenti. La consulente ha riscontrato che il ricorrente risulta affetto da postumi invalidanti che determinano un danno biologico del 6% e dunque in misura superiore a quella già accertata dall' a partire dalla data dell'infortunio (15.07.2020), percentuale che da diritto CP_1 all'indennizzo, come previsto dalla norma sopra richiamata. Il ctu, infatti, supportando la propria valutazione anche dalle risultanze dell'esame obiettivo eseguito durante la visita peritale, ha formulato la seguente diagnosi: “Esiti anatomo-funzionali di politrauma contusivo della spalla sinistra in destrimane con lesione tendinea e esiti di trauma distorsivo contusivo del rachide lombosacrale Tali menomazioni risultano stabilizzate e quantificate nella misura del 6% (sei per vento) ai sensi del Dlvo 38/2000 e come dettagliatamente riportato nelle considerazioni medico legali. La decorrenza appare congruamente retrodatabile alla data dell'infortunio denunciato (15.07.2020)”. Tali conclusioni, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, vanno pienamente condivise e non necessitano di ulteriore approfondimento, né giustificano un rinnovo delle operazioni peritali. Sulla scorta dei motivi sopra esposti e in applicazione del noto principio applicabile in materia previdenziale secondo cui il più contiene il meno, accerta e dichiara che il ricorrente, a causa
2 dell'infortunio subito sul lavoro espletato, presenta un grado di invalidità nella misura del 6% a decorrere dal 15.07.2020. Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite nella misura della metà; la restante parte, liquidata come in dispositivo, va posta a carico dell' convenuto. CP_3
Le spese di ctu, liquidate in separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale ogni altra domanda ed istanza disattesa così provvede: a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente al conseguimento delle provvidenze economiche per postumi conseguenti a Persona_1 causa dell'infortunio occorso sul lavoro, in data 15.7.2020, che ne hanno determinato invalidità nella misura del 6% dal quel momento e condanna l' , come rappresentato, al pagamento CP_1 della relativa prestazione;
b) previa compensazione delle spese di lite nella misura della metà, pone a carico dell' convenuto la restante parte, che liquida in complessivi euro € 1.700,00, oltre Iva e CP_3 cpa come per legge, con attribuzione;
c) pone le spese di consulenza, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti.
Santa Maria Capua Vetere, 17.06.2025 Il Giudice
Dott.ssa Fabiana Iorio
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