Art. 9.
I fabbricanti e gli importatori di margarina sono obbligati alla tenuta di un registro di carico e scarico, nel quale deve essere indicato:
a) nella parte del carico, rispettivamente, la quantita' di margarina fabbricata od importata, con l'indicazione, per quest'ultima, degli estremi della relativa bolletta di importazione;
b) nella parte dello scarico, la quantita' di margarina di volta in volta ceduta a terzi, con l'indicazione dell'acquirente e con riferimento alle fatture emesse.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
- La L. 4 agosto 1975, n. 417 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1 della medesima legge.
- Il regolamento di cui all' art. 4, comma 2 della L. 4 agosto 1975, n. 417 e' stato emanato con Decreto 24 febbraio 1990, n. 80, pubblicato in G.U. 21/04/1990, n. 93.
I fabbricanti e gli importatori di margarina sono obbligati alla tenuta di un registro di carico e scarico, nel quale deve essere indicato:
a) nella parte del carico, rispettivamente, la quantita' di margarina fabbricata od importata, con l'indicazione, per quest'ultima, degli estremi della relativa bolletta di importazione;
b) nella parte dello scarico, la quantita' di margarina di volta in volta ceduta a terzi, con l'indicazione dell'acquirente e con riferimento alle fatture emesse.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
- La L. 4 agosto 1975, n. 417 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1 della medesima legge.
- Il regolamento di cui all' art. 4, comma 2 della L. 4 agosto 1975, n. 417 e' stato emanato con Decreto 24 febbraio 1990, n. 80, pubblicato in G.U. 21/04/1990, n. 93.