Versione
26 febbraio 1982
26 febbraio 1982
Art. 5.
I soggetti che abbiano acquistato i buoni benzina di cui al precedente articolo 1, verso esibizione della carta carburante turistica contenuta nei blocchetti dei buoni benzina e dei buoni pedaggio di cui al successivo articolo 6, hanno titolo al servizio di soccorso stradale gratuito ad opera dei centri di soccorso dell'Automobile club d'Italia, illimitatamente nel corso dell'anno solare cui la carta carburante si riferisce.
Il soccorso e' disposto dall'Automobile club d'Italia secondo le condizioni generali disciplinanti il servizio.
Per il rimborso dei costi del servizio derivanti dall'applicazione del presente articolo, il cui onere sara' determinato in misura globale e forfettizzata per anno solare e sara' posto a carico del fondo di cui al successivo articolo 7, il Ministro del turismo e dello spettacolo e' autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Automobile club d'Italia.
I soggetti che abbiano acquistato i buoni benzina di cui al precedente articolo 1, verso esibizione della carta carburante turistica contenuta nei blocchetti dei buoni benzina e dei buoni pedaggio di cui al successivo articolo 6, hanno titolo al servizio di soccorso stradale gratuito ad opera dei centri di soccorso dell'Automobile club d'Italia, illimitatamente nel corso dell'anno solare cui la carta carburante si riferisce.
Il soccorso e' disposto dall'Automobile club d'Italia secondo le condizioni generali disciplinanti il servizio.
Per il rimborso dei costi del servizio derivanti dall'applicazione del presente articolo, il cui onere sara' determinato in misura globale e forfettizzata per anno solare e sara' posto a carico del fondo di cui al successivo articolo 7, il Ministro del turismo e dello spettacolo e' autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Automobile club d'Italia.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 30/03/2018, n. 66Provvedimento: SENTENZA N. 66 ANNO 2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, MA Rosario LL, IA GG, LI MA, IL IA, AR de PR, IC ZA, UG Antonio BARBERA, IO ET, AN AMOROSO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 63, comma 7, 68, comma 1, e 95, commi 2, 4 e 5, della legge della Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 28 febbraio - 2 marzo 2017, depositato in cancelleria il 7 marzo 2017 e …Leggi di più...
- illegittimità costituzionale.·
- violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente·
- norme della regione veneto·
- thema decidendum·
- miniere, cave e torbiere·
- insussistenza·
- stoccaggio e lavorazione presso cave non estinte di materiali di scavo (sabbie e ghiaie)·
- divieto di apertura per nove anni di nuove cave di sabbia e ghiaia·
- condizioni·
- denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ambiente·
- assorbimento delle censure riferite ad altri parametri.·
- qualificazione del materiale inerte come sottoprodotto, anziché come rifiuto·
- accoglimento della questione in riferimento a uno dei parametri evocati·
- possibilità di ampliamenti di cave di sabbia e ghiaia non integralmente estinte·
- ordine di esame delle questioni