Articolo 5 della Legge 22 febbraio 1982, n. 44
Articolo 4Articolo 6
Versione
26 febbraio 1982
Art. 5.
I soggetti che abbiano acquistato i buoni benzina di cui al precedente articolo 1, verso esibizione della carta carburante turistica contenuta nei blocchetti dei buoni benzina e dei buoni pedaggio di cui al successivo articolo 6, hanno titolo al servizio di soccorso stradale gratuito ad opera dei centri di soccorso dell'Automobile club d'Italia, illimitatamente nel corso dell'anno solare cui la carta carburante si riferisce.
Il soccorso e' disposto dall'Automobile club d'Italia secondo le condizioni generali disciplinanti il servizio.
Per il rimborso dei costi del servizio derivanti dall'applicazione del presente articolo, il cui onere sara' determinato in misura globale e forfettizzata per anno solare e sara' posto a carico del fondo di cui al successivo articolo 7, il Ministro del turismo e dello spettacolo e' autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Automobile club d'Italia.
Entrata in vigore il 26 febbraio 1982
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