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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 14/04/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del
Giudice Avv. Francesco Funari, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2307 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. vertente:
TRA
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Francesco Colotta;
Parte_1
RICORRENTE
E
- Sede di Cosenza, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1
Stefania Di Cato, Avvocatura dell'ente; RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'istante proponeva ricorso avverso il mancato riconoscimento della prestazione previdenziale in suo favore a seguito di procedimento per ATP n. 3467/23. Dedotto che gli stati patologici davano diritto alle provvidenze richieste, il ricorrente chiedeva l'accertamento alle suddette prestazioni. L' resistente si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda CP_1
perché infondata, con vittoria di spese e competenze di lite.
In data odierna, come da verbale di udienza, il Giudice si ritirava in camera di consiglio e decideva come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento alle provvidenze richieste a decorrere dal 6/11/2024, data della visita peritale, giusti stati patologici documentati e riscontrati dal CTU nell'elaborato in atti. Quest'ultimo, infatti, ha accertato che le infermità a carico della fossero tali da determinare il Pt_1 diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (cfr. relazione peritale).
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie da questo giudicante.
Considerato che, come risulta dalla documentazione prodotta, ricorrono i requisiti richiesti, la domanda va accolta nei termini di cui sopra. Sui ratei non corrisposti sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate (ex. art. 429 c.p.c.) a decorrere dal 121° giorno dalla presentazione della domanda, ovvero dalla maturazione del diritto;
e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi.
Pertanto, su tali basi, va accolta parzialmente la domanda proposta atteso il riconoscimento di una sola prestazione di quelle richieste.
Le spese devono essere compensate tra le parti stante il riconoscimento del diritto solo a far data dalla visita peritale in sede di giudizio di merito, ad eccezione di quelle liquidate in favore del CTU nel presente procedimento e nel n. 3467/23 in sede di ATP, da porsi in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così Parte_1
provvede: a) accoglie la domanda proposta e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente ha diritto al riconoscimento dell'indennità dio accompagnamento a far data dal 6/11/2024;
b) condanna l' al pagamento dei conseguenziali ratei maturati, con CP_1
rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati fino al soddisfo, come indicato in motivazione;
c) compensa integralmente le spese tra le parti;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese in favore del CTU CP_1
Dott. relative alla Consulenza Tecnica di Ufficio in complessivi Persona_1
€. 290,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute;
f) pone definitivamente a carico dell' le spese liquidate in favore CP_1
del CTU Dott. , relative alla Consulenza Tecnica di Ufficio Persona_2
da questi espletata nel procedimento per ATP n. 3467/23, già liquidate in complessivi €. 290,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute.
Castrovillari lì, 14 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Avv. Francesco Funari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del
Giudice Avv. Francesco Funari, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2307 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. vertente:
TRA
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Francesco Colotta;
Parte_1
RICORRENTE
E
- Sede di Cosenza, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1
Stefania Di Cato, Avvocatura dell'ente; RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'istante proponeva ricorso avverso il mancato riconoscimento della prestazione previdenziale in suo favore a seguito di procedimento per ATP n. 3467/23. Dedotto che gli stati patologici davano diritto alle provvidenze richieste, il ricorrente chiedeva l'accertamento alle suddette prestazioni. L' resistente si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda CP_1
perché infondata, con vittoria di spese e competenze di lite.
In data odierna, come da verbale di udienza, il Giudice si ritirava in camera di consiglio e decideva come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento alle provvidenze richieste a decorrere dal 6/11/2024, data della visita peritale, giusti stati patologici documentati e riscontrati dal CTU nell'elaborato in atti. Quest'ultimo, infatti, ha accertato che le infermità a carico della fossero tali da determinare il Pt_1 diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (cfr. relazione peritale).
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie da questo giudicante.
Considerato che, come risulta dalla documentazione prodotta, ricorrono i requisiti richiesti, la domanda va accolta nei termini di cui sopra. Sui ratei non corrisposti sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate (ex. art. 429 c.p.c.) a decorrere dal 121° giorno dalla presentazione della domanda, ovvero dalla maturazione del diritto;
e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi.
Pertanto, su tali basi, va accolta parzialmente la domanda proposta atteso il riconoscimento di una sola prestazione di quelle richieste.
Le spese devono essere compensate tra le parti stante il riconoscimento del diritto solo a far data dalla visita peritale in sede di giudizio di merito, ad eccezione di quelle liquidate in favore del CTU nel presente procedimento e nel n. 3467/23 in sede di ATP, da porsi in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così Parte_1
provvede: a) accoglie la domanda proposta e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente ha diritto al riconoscimento dell'indennità dio accompagnamento a far data dal 6/11/2024;
b) condanna l' al pagamento dei conseguenziali ratei maturati, con CP_1
rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati fino al soddisfo, come indicato in motivazione;
c) compensa integralmente le spese tra le parti;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese in favore del CTU CP_1
Dott. relative alla Consulenza Tecnica di Ufficio in complessivi Persona_1
€. 290,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute;
f) pone definitivamente a carico dell' le spese liquidate in favore CP_1
del CTU Dott. , relative alla Consulenza Tecnica di Ufficio Persona_2
da questi espletata nel procedimento per ATP n. 3467/23, già liquidate in complessivi €. 290,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute.
Castrovillari lì, 14 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Avv. Francesco Funari