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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 78/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 1, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 11:45 in composizione monocratica:
SACCO MAURIZIO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 601/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
CA IS Spa - 02259820682
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1402 2025 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 112/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente ricorso Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento emesso da CA IS per conto del Comune di Pescara n. 1402 del 4 giugno 2025, notificato in data 23 giugno 2025, avente ad oggetto la determinazione di una maggiore imposta IMU per l'anno 2020 per complessivi € 1.803,00, oltre interessi e sanzioni, chiedendone l'annullamento.
CA IS si è costituita in giudizio, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del giorno 2 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'avviso di accertamento in contestazione emerge come la maggior imposta sia stata accertata dall'Ente impositore in ragione dell'insussistenza delle condizioni per poter usufruire dell'agevolazione per abitazione principale su immobile di proprietà del contribuente in Pescara.
Con i motivi a sostegno del ricorso, il ricorrente, nel contestare il detto accertamento, ha evidenziato l'illegittimità dell'atto opposto per difetto di motivazione e, nel merito, la sussistenza dei requisiti per poter usufruire dell'esenzione ai fini IMU con riguardo all'abitazione in questione ove il medesimo ricorrente risiede e dimora abitualmente come documentato dal possesso di tessera elettorale e certificato di esenzione ticket, nonché dalle fatture relative alle utenze a servizio dell'abitazione medesima.
Tanto premesso, ritiene il giudicante che il ricorso sia fondato per i motivi che si vanno ad esporre.
Appare, anzitutto, opportuno evidenziare, in termini generali, che la Corte Costituzionale, con recente pronuncia richiamata dallo stesso ricorrente, ha dichiarato illegittimo l'art. 13, comma 2, quarto periodo, del
D.L. n. 201 del 2011, nella parte in cui, parlando di “nucleo familiare”, finisce per penalizzarlo, in contrasto con gli artt. 3, 31 e 53 Cost..
In particolare, con la detta sentenza, la Consulta ha stabilito che non possono trovare applicazione misure fiscali che penalizzino coloro che decidono di unirsi in matrimonio o di costituire un'unione civile e che, pertanto, è illegittima la normativa sopra richiamata nella misura in cui, per i componenti del nucleo familiare, limita l'esenzione ad uno solo degli immobili siti nel medesimo comune (D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma
2, quinto periodo) e prevede che essi optino per una sola agevolazione quando hanno residenze e dimore abituali diverse (L. n. 160 del 2019, comma 741, lett. b) come modificato dal D.L. n. 146 del 2021, art.
5-decies).
Ciò in ragione del fatto che “in un contesto come quello attuale caratterizzato dall'aumento della mobilità nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall'evoluzione dei costumi, è sempre meno rara l'ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana, rimanendo nell'ambito di una comunione materiale e spirituale”.
Pertanto, alla stregua di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, per abitazione principale deve intendersi l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, con eliminazione del riferimento al nucleo familiare;
ne segue che l'esenzione IMU compete sempre al verificarsi di due condizioni: la dimora abituale e la residenza anagrafica del soggetto.
Requisiti che il ricorrente ha dimostrato nel presente giudizio alla stregua della documentazione prodotta, comprovante l'intestazione e il pagamento a suo nome, nel periodo in contestazione, delle forniture energetiche, nonché il possesso della tessera elettorale rilasciata dal Comune di residenza e del tesserino di esenzione dal ticket emesso dalla Regione Abruzzo. Va, altresì, evidenziato che nel caso in esame il coniuge del ricorrente risulta dimorare in immobile diverso in altro Comune e che il medesimo ricorrente ha allegato di essere l'unico di essi ad avvalersi della predetta esenzione per l'immobile in esame, circostanza che non risulta contestata sul punto dall'Ente costituito.
Va, infine, rilevato che, quanto alle argomentazioni del medesimo Ente in merito ai valori dei consumi energetici nell'immobile in questione inferiori a quelli medi, circostanza che escluderebbe l'effettiva dimora nel detto immobile da parte del contribuente, le stesse hanno mero valore presuntivo, dovendo su di esse prevalere la residenza effettiva del sig. Ricorrente_1 come comprovata alla stregua degli elementi sopra richiamati, trattandosi di elementi gravi, precisi e concordanti.
A tanto segue l'accoglimento del presente ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida nel complessivo importo di € 300,00 oltre accessori di legge. Così deciso in data 2 febbraio 2026. Il Giudice
Dott. Maurizio Sacco
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 1, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 11:45 in composizione monocratica:
SACCO MAURIZIO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 601/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
CA IS Spa - 02259820682
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1402 2025 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 112/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente ricorso Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento emesso da CA IS per conto del Comune di Pescara n. 1402 del 4 giugno 2025, notificato in data 23 giugno 2025, avente ad oggetto la determinazione di una maggiore imposta IMU per l'anno 2020 per complessivi € 1.803,00, oltre interessi e sanzioni, chiedendone l'annullamento.
CA IS si è costituita in giudizio, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del giorno 2 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'avviso di accertamento in contestazione emerge come la maggior imposta sia stata accertata dall'Ente impositore in ragione dell'insussistenza delle condizioni per poter usufruire dell'agevolazione per abitazione principale su immobile di proprietà del contribuente in Pescara.
Con i motivi a sostegno del ricorso, il ricorrente, nel contestare il detto accertamento, ha evidenziato l'illegittimità dell'atto opposto per difetto di motivazione e, nel merito, la sussistenza dei requisiti per poter usufruire dell'esenzione ai fini IMU con riguardo all'abitazione in questione ove il medesimo ricorrente risiede e dimora abitualmente come documentato dal possesso di tessera elettorale e certificato di esenzione ticket, nonché dalle fatture relative alle utenze a servizio dell'abitazione medesima.
Tanto premesso, ritiene il giudicante che il ricorso sia fondato per i motivi che si vanno ad esporre.
Appare, anzitutto, opportuno evidenziare, in termini generali, che la Corte Costituzionale, con recente pronuncia richiamata dallo stesso ricorrente, ha dichiarato illegittimo l'art. 13, comma 2, quarto periodo, del
D.L. n. 201 del 2011, nella parte in cui, parlando di “nucleo familiare”, finisce per penalizzarlo, in contrasto con gli artt. 3, 31 e 53 Cost..
In particolare, con la detta sentenza, la Consulta ha stabilito che non possono trovare applicazione misure fiscali che penalizzino coloro che decidono di unirsi in matrimonio o di costituire un'unione civile e che, pertanto, è illegittima la normativa sopra richiamata nella misura in cui, per i componenti del nucleo familiare, limita l'esenzione ad uno solo degli immobili siti nel medesimo comune (D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma
2, quinto periodo) e prevede che essi optino per una sola agevolazione quando hanno residenze e dimore abituali diverse (L. n. 160 del 2019, comma 741, lett. b) come modificato dal D.L. n. 146 del 2021, art.
5-decies).
Ciò in ragione del fatto che “in un contesto come quello attuale caratterizzato dall'aumento della mobilità nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall'evoluzione dei costumi, è sempre meno rara l'ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana, rimanendo nell'ambito di una comunione materiale e spirituale”.
Pertanto, alla stregua di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, per abitazione principale deve intendersi l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, con eliminazione del riferimento al nucleo familiare;
ne segue che l'esenzione IMU compete sempre al verificarsi di due condizioni: la dimora abituale e la residenza anagrafica del soggetto.
Requisiti che il ricorrente ha dimostrato nel presente giudizio alla stregua della documentazione prodotta, comprovante l'intestazione e il pagamento a suo nome, nel periodo in contestazione, delle forniture energetiche, nonché il possesso della tessera elettorale rilasciata dal Comune di residenza e del tesserino di esenzione dal ticket emesso dalla Regione Abruzzo. Va, altresì, evidenziato che nel caso in esame il coniuge del ricorrente risulta dimorare in immobile diverso in altro Comune e che il medesimo ricorrente ha allegato di essere l'unico di essi ad avvalersi della predetta esenzione per l'immobile in esame, circostanza che non risulta contestata sul punto dall'Ente costituito.
Va, infine, rilevato che, quanto alle argomentazioni del medesimo Ente in merito ai valori dei consumi energetici nell'immobile in questione inferiori a quelli medi, circostanza che escluderebbe l'effettiva dimora nel detto immobile da parte del contribuente, le stesse hanno mero valore presuntivo, dovendo su di esse prevalere la residenza effettiva del sig. Ricorrente_1 come comprovata alla stregua degli elementi sopra richiamati, trattandosi di elementi gravi, precisi e concordanti.
A tanto segue l'accoglimento del presente ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida nel complessivo importo di € 300,00 oltre accessori di legge. Così deciso in data 2 febbraio 2026. Il Giudice
Dott. Maurizio Sacco