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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 376/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DELLA VOLPE SERGIO, Presidente
LA BROCCA VINCENZO, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3121/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cava De' Tirreni - Piazza Eugenio Abbro 84013 Cava De' Tirreni SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INTIMAZIONE n. 96509 TARI
- INGIUNZIONE n. 133197 TARI 2011
- INGIUNZIONE n. 133197 TARI 2012
- INGIUNZIONE n. 116557 TARES 2013
- INGIUNZIONE n. 73690 TARES 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201500002338 TARES 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201600002436 TARES 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5642/2025 depositato il
20/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG Nr. 3121/2025, depositato telematicamente il sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 96509 del 06.03.2025, di euro 5.368,60, notificata in data 19.03.2025, emessa dalla società SO SP, concessionaria per la riscossione dei tributi del Comune di Cava de' Tirreni, limitatamente a n. 3 ingiunzioni di pagamento e 2 avvisi di accertamento aventi ad oggetto il pagamento di tributi concernenti rifiuti solidi urbani e/o TARI – TARES, e segnatamente:
Ingiunzione n. 133197 del 04.09.2018, asseritamente notificata il 07.10.2018, Ingiunzione di pagamento n.
116557 del 03.09.2019, asseritamente notificata il 11.09.2019, Ingiunzione di pagamento n. 73690 del
22.09.2021, asseritamente notificata il 06.12.2021, Accertamento n. 2015 00002338 del 23.10.2020, asseritamente notificato il 07.12.2020, Accertamento n. 2016 00002436 del 23.10.2020, asseritamente notificato il 14.12.2020, chiedendone l'annullamento.
In data 07.11.2025, il ricorrente deposita memorie illustrative ex articolo 32 D. Lgs n. 546/1992.
A MO DE
1) Mancata notificazione degli atti presupposti all'intimazione di pagamento oggi opposta e conseguente decadenza della pretesa tributaria e del diritto del concessionario di procedere in executivis.
2) Prescrizione del diritto alla riscossione.
3) Illegittimità dell'intimazione di pagamento e dei relativi ruoli in essa contenuti per carenza di motivazione e violazione dell'articolo 7 della Legge 212/2000. Violazione del diritto alla difesa articolo 24 della Costituzione.
Il Comune di Cava dei Tirreni, si è regolarmente costituito, confermando la correttezza del proprio operato, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, e carenza ad agire, con riguardo alle intimazioni di pagamento emesse dalla SO SP, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato per tutti i motivi esposti, con vittoria di spese.
La società SO SP, nella qualità di concessionario della riscossione dei tributi per conto del Comune di Cava de' Tirreni, si è regolarmente costituita, confermando la correttezza del proprio operato, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, e carenza ad agire, con riguardo agli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Cava de' Tirreni, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato per tutti i motivi esposti, con vittoria di spese Verificate la tempestività dell'impugnazione, la regolarità del contraddittorio, possono esaminarsi le questioni proposte.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MO DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente accolto.
La Corte, esaminati gli atti di causa prodotti da parte delle parti resistenti, SO SP e Comune di Cava de' Tirreni, relativamente all'impugnata intimazione di pagamento da parte dell'odierno ricorrente, rileva che le ingiunzioni di pagamento e gli avvisi di accertamento, atti prodromici, risultano regolarmente notificati segnatamente:
- Ingiunzione di pagamento n. 133197/2018, notificata in data 07.10.2018, per compiuta giacenza;
- Ingiunzione di pagamento n. 116557/2019, notificata in data 11.09.2019, presso la residenza del destinatario;
- Ingiunzione di pagamento n. 73690/2021, notificata in data 06.10.2021, presso la residenza del destinatario;
- Avviso di accertamento n. 201500002338 del 23.10.2020, notificato in data 07.12.2020, a mani proprie del destinatario.
La Corte osserva, viceversa che l'avviso di accertamento n. 201600002436 del 23.10.2020, asseritamente notificato in data 14.12.2020, risulta non regolarmente notificato.
Pertanto,
La Corte RIGETTA il ricorso relativamente a
- Ingiunzione di pagamento n. 133197/2018, notificata in data 07.10.2018, per compiuta giacenza;
- Ingiunzione di pagamento n. 116557/2019, notificata in data 11.09.2019, presso la residenza del destinatario;
- Ingiunzione di pagamento n. 73690/2021, notificata in data 06.10.2021, presso la residenza del destinatario;
- Avviso di accertamento n. 201500002338 del 23.10.2020, notificato in data 07.12.2020, a mani proprie del destinatario.
La Corte ACCOGLIE il ricorso relativamente all'avviso di accertamento n. 201600002436 del 23.10.2020, notificato in data 14.12.2020, in quanto non regolarmente notificato.
Le ragioni poste alla base della decisione e la particolarità della controversia giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno - Sezione 03, accoglie parzialmente il ricorso, come in parte motiva. Compensa le spese di giudizio. Così deciso in Salerno, 19.11.2025.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DELLA VOLPE SERGIO, Presidente
LA BROCCA VINCENZO, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3121/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cava De' Tirreni - Piazza Eugenio Abbro 84013 Cava De' Tirreni SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INTIMAZIONE n. 96509 TARI
- INGIUNZIONE n. 133197 TARI 2011
- INGIUNZIONE n. 133197 TARI 2012
- INGIUNZIONE n. 116557 TARES 2013
- INGIUNZIONE n. 73690 TARES 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201500002338 TARES 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201600002436 TARES 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5642/2025 depositato il
20/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG Nr. 3121/2025, depositato telematicamente il sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 96509 del 06.03.2025, di euro 5.368,60, notificata in data 19.03.2025, emessa dalla società SO SP, concessionaria per la riscossione dei tributi del Comune di Cava de' Tirreni, limitatamente a n. 3 ingiunzioni di pagamento e 2 avvisi di accertamento aventi ad oggetto il pagamento di tributi concernenti rifiuti solidi urbani e/o TARI – TARES, e segnatamente:
Ingiunzione n. 133197 del 04.09.2018, asseritamente notificata il 07.10.2018, Ingiunzione di pagamento n.
116557 del 03.09.2019, asseritamente notificata il 11.09.2019, Ingiunzione di pagamento n. 73690 del
22.09.2021, asseritamente notificata il 06.12.2021, Accertamento n. 2015 00002338 del 23.10.2020, asseritamente notificato il 07.12.2020, Accertamento n. 2016 00002436 del 23.10.2020, asseritamente notificato il 14.12.2020, chiedendone l'annullamento.
In data 07.11.2025, il ricorrente deposita memorie illustrative ex articolo 32 D. Lgs n. 546/1992.
A MO DE
1) Mancata notificazione degli atti presupposti all'intimazione di pagamento oggi opposta e conseguente decadenza della pretesa tributaria e del diritto del concessionario di procedere in executivis.
2) Prescrizione del diritto alla riscossione.
3) Illegittimità dell'intimazione di pagamento e dei relativi ruoli in essa contenuti per carenza di motivazione e violazione dell'articolo 7 della Legge 212/2000. Violazione del diritto alla difesa articolo 24 della Costituzione.
Il Comune di Cava dei Tirreni, si è regolarmente costituito, confermando la correttezza del proprio operato, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, e carenza ad agire, con riguardo alle intimazioni di pagamento emesse dalla SO SP, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato per tutti i motivi esposti, con vittoria di spese.
La società SO SP, nella qualità di concessionario della riscossione dei tributi per conto del Comune di Cava de' Tirreni, si è regolarmente costituita, confermando la correttezza del proprio operato, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, e carenza ad agire, con riguardo agli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Cava de' Tirreni, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato per tutti i motivi esposti, con vittoria di spese Verificate la tempestività dell'impugnazione, la regolarità del contraddittorio, possono esaminarsi le questioni proposte.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MO DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente accolto.
La Corte, esaminati gli atti di causa prodotti da parte delle parti resistenti, SO SP e Comune di Cava de' Tirreni, relativamente all'impugnata intimazione di pagamento da parte dell'odierno ricorrente, rileva che le ingiunzioni di pagamento e gli avvisi di accertamento, atti prodromici, risultano regolarmente notificati segnatamente:
- Ingiunzione di pagamento n. 133197/2018, notificata in data 07.10.2018, per compiuta giacenza;
- Ingiunzione di pagamento n. 116557/2019, notificata in data 11.09.2019, presso la residenza del destinatario;
- Ingiunzione di pagamento n. 73690/2021, notificata in data 06.10.2021, presso la residenza del destinatario;
- Avviso di accertamento n. 201500002338 del 23.10.2020, notificato in data 07.12.2020, a mani proprie del destinatario.
La Corte osserva, viceversa che l'avviso di accertamento n. 201600002436 del 23.10.2020, asseritamente notificato in data 14.12.2020, risulta non regolarmente notificato.
Pertanto,
La Corte RIGETTA il ricorso relativamente a
- Ingiunzione di pagamento n. 133197/2018, notificata in data 07.10.2018, per compiuta giacenza;
- Ingiunzione di pagamento n. 116557/2019, notificata in data 11.09.2019, presso la residenza del destinatario;
- Ingiunzione di pagamento n. 73690/2021, notificata in data 06.10.2021, presso la residenza del destinatario;
- Avviso di accertamento n. 201500002338 del 23.10.2020, notificato in data 07.12.2020, a mani proprie del destinatario.
La Corte ACCOGLIE il ricorso relativamente all'avviso di accertamento n. 201600002436 del 23.10.2020, notificato in data 14.12.2020, in quanto non regolarmente notificato.
Le ragioni poste alla base della decisione e la particolarità della controversia giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno - Sezione 03, accoglie parzialmente il ricorso, come in parte motiva. Compensa le spese di giudizio. Così deciso in Salerno, 19.11.2025.