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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIX, sentenza 26/02/2026, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 439/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 19, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BORGONOVO IE, Presidente MO MARIANTONIETTA, Relatore BORSANI LUISA CARLA, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1173/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Via Manin 25 20121 Milano MI
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4087/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 13 e pubblicata il 17/10/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. FONDO PREVID. DIPENDENTI MEF IRPEF-ALTRO 2023
- sull'appello n. 1416/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
1 Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Piazza Stuparich 2 20148 Milano MI
Email_1 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4087/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 13 e pubblicata il 17/10/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 275/2026 depositato il 06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante Parte pubblica: accoglimento dei motivi di appello e riforma parziale della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di lite. Rigetto appello di controparte. Tutto come meglio specificato in atti.
Resistente/Appellato e Appellante Parte Privata: accoglimento dei motivi di appello e riforma parziale della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di lite. Rigetto appello di controparte.
Tutto come meglio specificato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contenzioso ha ad oggetto silenzio-rifiuto formatosi su istanza di rimborso imposte dirette per essere state effettuate, asseritamente, trattenute a fini IRPEF maggiori di quelle dovute sull'indennità aggiuntiva di fine rapporto da parte del Fondo di Previdenza per il personale del MEF. In sintesi la ritenuta effettuata sarebbe, a dire della contribuente, in eccesso perché è stata applicata l'aliquota del 23% sull'intero importo liquidato alla stessa dal fondo di previdenza del MEF, anziché sul minore
2 imponibile determinato a seguito della tassazione prevista per il trattamento di fine servizio TFS dagli artt. 19 comma 2 bis e 17 c. 1 lett a) TUIR.
L'indennità aggiuntiva di fine rapporto in questione infatti, a dire della contribuente, è da assimilare alle indennità equipollenti di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 1, sicché sconta una tassazione separata e rilevano sia la riduzione forfettaria dell'imponibile di € 309,87 per ciascun anno di servizio (art. 19, comma 2 bis del TUIR, primo periodo) sia la riduzione dell'imponibile (che la parte quantifica nel 26,04%) prevista dall'ultimo periodo della norma appena richiamata. Ciò in quanto si tratta di un accantonamento essenzialmente costituito dai contributi versati dagli iscritti.
L'ufficio nel merito, già nel corso del giudizio di primo grado, rilevava l'infondatezza della pretesa con riferimento alla pretesa applicazione dell'art. 19, comma 2 bis del TUIR, secondo periodo, perché il fondo di previdenza per il personale del MEF (costituito con DPR n. 1034/1984) non è alimentato con contributi del lavoratore né da somme soggette a tassazione ma da proventi di natura fiscale e somme provenienti da sanzioni e altre fonti (art. 2 DPR 1034/1984) sicché non è applicabile la riduzione dell'imponibile nella misura del 26,04% (ultima parte della norma). Ha invece riconosciuto come corretta la tassazione separata e l'abbattimento dell'imponibile nella misura di €
309,87 per ogni anno di lavoro.
La Corte in primo grado ha accolto parzialmente il ricorso ritenendo applicabile la prima parte della norma citata (abbattimento di € 309,87 per ogni anno di lavoro) ma non la seconda parte
(ulteriore riduzione dell'imponibile nella misura del 26,04%). Con riconoscimento del diritto al rimborso (nella parte motiva) di € 2.764,63. Spese compensate.
Propone appello l'ufficio lamentando unicamente una omessa motivazione circa il criterio di calcolo per quantificare il rimborso parziale dovuto (in sintesi si ritiene che la Corte abbia invertito i numeri): invece di dichiarare estinto parzialmente il giudizio (e dovuto solo il rimborso di € 2.325,85, già liquidato) la Corte ha accolto il ricorso per € 2.764,63 senza però indicare il criterio di calcolo seguito. Si ripercorre il calcolo corretto sulla base degli stessi principi accolti dalla Corte per spiegare che l'entità da rimborsare è € 2.325,85. Si richiama poi la normativa di riferimento e l'orientamento ultimo della Corte di legittimità (27341 e 27348 del 2024) che conferma le conclusioni di principio già accolte dai primi giudici.
3 La contribuente non si è costituita nel giudizio RGA 1173/2025, ma ha autonomamente impugnato la medesima sentenza introducendo un separato giudizio (RGA 1416/2025). Ricorda che l'istanza di rimborso era per € 5.745,69 e lamenta violazione e falsa applicazione della normativa di riferimento;
ribadisce che spetta anche l'ulteriore abbattimento della seconda parte del comma 2bis dell'art. 19
TUIR perché la norma parla di contributi dei dipendenti che 'concorrono' ad alimentare il fondo e quindi presuppone che ci siano finanziamenti del fondo di natura diversa ed eventualmente anche la prevalenza di questi ultimi;
senza che ciò precluda il diritto a tale abbattimento. Una volta che è riconosciuto (come ormai è) che si tratta di indennità equipollente, allora, per espressa previsione legislativa, l'art. 19 comma 2bis deve essere applicato integralmente e non può essere frazionato (si richiama sentenza della Suprema Corre n. 23896 favorevole a tale tesi come ordinanza 30555 del
2023). Insiste pertanto nelle conclusioni iniziali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte ha provveduto, sentite le parti, alla riunione dei due procedimenti in quanto trattasi di appelli incrociati avverso la medesima sentenza.
L'appello dell'Ufficio è fondato e, pertanto, merita accoglimento;
è invece infondato l'appello della parte privata che, di conseguenza, deve essere rigettato.
Con riguardo alla natura di indennità equipollente della indennità in esame (an della applicazione della tassazione separata) e con riguardo alla applicazione dell'art. 19 coma 2bis prima parte TUIR
(rilevante ai fini del quantum) ossia dell'abbattimento dell'imponibile nella misura di € 309,87 per ogni anno di attività lavorativa prestata, l'ufficio ha riconosciuto sin dal primo grado la fondatezza degli argomenti della parte privata, provvedendo altresì alla restituzione degli importi dovuti. Su tale profilo andava dunque dichiarata l'estinzione parziale del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
salvo la corretta quantificazione dell'importo da restituire che è pari a €
2.325,85 (la Corte di primo grado è incorsa in evidente errore materiale, non avendo prospettato alcuna motivazione o argomento per quantificare in modo diverso l'importo dovuto per effetto dell'applicazione del primo periodo della norma citata;
né la parte privata ha contestato il quantum nella parte in questione).
Quanto invece all'altro profilo rilevante ai fini del quantum (oggetto dell'appello della parte privata), ossia la possibilità di applicare l'ulteriore abbattimento dell'imponibile previsto dal secondo
4 periodo dell'art. 19 comma 2bis citato, si tratta di un aspetto sul quale è intervenuta chiaramente la Suprema Corte con sentenze n. 27341 e n. 27348 del 22.10.2024; decisione in cui è stato espresso il seguente principio di diritto: «Alla tassazione separata sulla liquidazione dell'indennità di fine rapporto erogata dal Fondo di previdenza per il personale del M.E.F., che non è alimentato da un contributo previdenziale posto direttamente a carico dei lavoratori dipendenti, non si applica la detrazione di cui all'ultimo periodo dell'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R.».
In effetti, a ben vedere, l'attività istituzionale del Fondo è definita, oltre che dal D.P.R. n.
211/1981, anche dalle norme contenute nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 1034/1984, in virtù delle quali il Fondo è tenuto ad erogare a favore degli iscritti prestazioni assistenziali e previdenziali, tra cui l'indennità previdenziale aggiuntiva. Ai sensi dell'art. 2 del citato D.P.R. n. 1034/1984 le entrate del Fondo sono costituite: 1) dalle quote dei proventi derivati dall'applicazione degli articoli 5
e 6 della legge 15 novembre 1973, n. 734; 2) dai proventi degli investimenti effettuati con le disponibilità del fondo di riserva;
3) dai proventi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come integrato dall'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 60; 4) dai proventi delle sanzioni pecuniarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, modificato dall'art. del decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687; 5) dai proventi di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1971, n. 545 e successive modificazioni;
6) dai proventi della trattenuta dell'1 per cento sulle vincite al gioco del lotto ai sensi dell'art. 23 della legge 2 agosto 1982, n. 528; 7) da sovvenzioni, contributi, oblazioni, lasciti, donazioni ed altri proventi vari ed eventuali (volontari e spontanei).
Siccome non risulta che il Fondo sia alimentato in modo diretto da contributi versati dal contribuente o dagli iscritti nel corso dell'attività lavorativa, quella riduzione dell'imponibile non può applicarsi. Il fondo è alimentato da proventi di natura pubblicistica.
La natura della controversia e la fondatezza solo parziale delle ragioni del contribuente, anche alla luce dell'intervento della Suprema Corte arrivato solo nel 2024, indicano la presenza di eccezionali e giuste ragioni per compensare interamente le spese di lite fra le parti con riferimento al secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
5 Accoglie l'appello dell'ufficio e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, determina il rimborso dovuto nella misura di € 2.325,85; Rigetta l'appello della parte privata. Compensa le spese di lite del secondo grado di giudizio.
Milano, 4 febbraio 2026
Il giudice estensore Il Presidente
TT MO IE OR
6
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 19, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BORGONOVO IE, Presidente MO MARIANTONIETTA, Relatore BORSANI LUISA CARLA, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1173/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Via Manin 25 20121 Milano MI
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4087/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 13 e pubblicata il 17/10/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. FONDO PREVID. DIPENDENTI MEF IRPEF-ALTRO 2023
- sull'appello n. 1416/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
1 Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Piazza Stuparich 2 20148 Milano MI
Email_1 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4087/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 13 e pubblicata il 17/10/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 275/2026 depositato il 06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante Parte pubblica: accoglimento dei motivi di appello e riforma parziale della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di lite. Rigetto appello di controparte. Tutto come meglio specificato in atti.
Resistente/Appellato e Appellante Parte Privata: accoglimento dei motivi di appello e riforma parziale della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di lite. Rigetto appello di controparte.
Tutto come meglio specificato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contenzioso ha ad oggetto silenzio-rifiuto formatosi su istanza di rimborso imposte dirette per essere state effettuate, asseritamente, trattenute a fini IRPEF maggiori di quelle dovute sull'indennità aggiuntiva di fine rapporto da parte del Fondo di Previdenza per il personale del MEF. In sintesi la ritenuta effettuata sarebbe, a dire della contribuente, in eccesso perché è stata applicata l'aliquota del 23% sull'intero importo liquidato alla stessa dal fondo di previdenza del MEF, anziché sul minore
2 imponibile determinato a seguito della tassazione prevista per il trattamento di fine servizio TFS dagli artt. 19 comma 2 bis e 17 c. 1 lett a) TUIR.
L'indennità aggiuntiva di fine rapporto in questione infatti, a dire della contribuente, è da assimilare alle indennità equipollenti di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 1, sicché sconta una tassazione separata e rilevano sia la riduzione forfettaria dell'imponibile di € 309,87 per ciascun anno di servizio (art. 19, comma 2 bis del TUIR, primo periodo) sia la riduzione dell'imponibile (che la parte quantifica nel 26,04%) prevista dall'ultimo periodo della norma appena richiamata. Ciò in quanto si tratta di un accantonamento essenzialmente costituito dai contributi versati dagli iscritti.
L'ufficio nel merito, già nel corso del giudizio di primo grado, rilevava l'infondatezza della pretesa con riferimento alla pretesa applicazione dell'art. 19, comma 2 bis del TUIR, secondo periodo, perché il fondo di previdenza per il personale del MEF (costituito con DPR n. 1034/1984) non è alimentato con contributi del lavoratore né da somme soggette a tassazione ma da proventi di natura fiscale e somme provenienti da sanzioni e altre fonti (art. 2 DPR 1034/1984) sicché non è applicabile la riduzione dell'imponibile nella misura del 26,04% (ultima parte della norma). Ha invece riconosciuto come corretta la tassazione separata e l'abbattimento dell'imponibile nella misura di €
309,87 per ogni anno di lavoro.
La Corte in primo grado ha accolto parzialmente il ricorso ritenendo applicabile la prima parte della norma citata (abbattimento di € 309,87 per ogni anno di lavoro) ma non la seconda parte
(ulteriore riduzione dell'imponibile nella misura del 26,04%). Con riconoscimento del diritto al rimborso (nella parte motiva) di € 2.764,63. Spese compensate.
Propone appello l'ufficio lamentando unicamente una omessa motivazione circa il criterio di calcolo per quantificare il rimborso parziale dovuto (in sintesi si ritiene che la Corte abbia invertito i numeri): invece di dichiarare estinto parzialmente il giudizio (e dovuto solo il rimborso di € 2.325,85, già liquidato) la Corte ha accolto il ricorso per € 2.764,63 senza però indicare il criterio di calcolo seguito. Si ripercorre il calcolo corretto sulla base degli stessi principi accolti dalla Corte per spiegare che l'entità da rimborsare è € 2.325,85. Si richiama poi la normativa di riferimento e l'orientamento ultimo della Corte di legittimità (27341 e 27348 del 2024) che conferma le conclusioni di principio già accolte dai primi giudici.
3 La contribuente non si è costituita nel giudizio RGA 1173/2025, ma ha autonomamente impugnato la medesima sentenza introducendo un separato giudizio (RGA 1416/2025). Ricorda che l'istanza di rimborso era per € 5.745,69 e lamenta violazione e falsa applicazione della normativa di riferimento;
ribadisce che spetta anche l'ulteriore abbattimento della seconda parte del comma 2bis dell'art. 19
TUIR perché la norma parla di contributi dei dipendenti che 'concorrono' ad alimentare il fondo e quindi presuppone che ci siano finanziamenti del fondo di natura diversa ed eventualmente anche la prevalenza di questi ultimi;
senza che ciò precluda il diritto a tale abbattimento. Una volta che è riconosciuto (come ormai è) che si tratta di indennità equipollente, allora, per espressa previsione legislativa, l'art. 19 comma 2bis deve essere applicato integralmente e non può essere frazionato (si richiama sentenza della Suprema Corre n. 23896 favorevole a tale tesi come ordinanza 30555 del
2023). Insiste pertanto nelle conclusioni iniziali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte ha provveduto, sentite le parti, alla riunione dei due procedimenti in quanto trattasi di appelli incrociati avverso la medesima sentenza.
L'appello dell'Ufficio è fondato e, pertanto, merita accoglimento;
è invece infondato l'appello della parte privata che, di conseguenza, deve essere rigettato.
Con riguardo alla natura di indennità equipollente della indennità in esame (an della applicazione della tassazione separata) e con riguardo alla applicazione dell'art. 19 coma 2bis prima parte TUIR
(rilevante ai fini del quantum) ossia dell'abbattimento dell'imponibile nella misura di € 309,87 per ogni anno di attività lavorativa prestata, l'ufficio ha riconosciuto sin dal primo grado la fondatezza degli argomenti della parte privata, provvedendo altresì alla restituzione degli importi dovuti. Su tale profilo andava dunque dichiarata l'estinzione parziale del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
salvo la corretta quantificazione dell'importo da restituire che è pari a €
2.325,85 (la Corte di primo grado è incorsa in evidente errore materiale, non avendo prospettato alcuna motivazione o argomento per quantificare in modo diverso l'importo dovuto per effetto dell'applicazione del primo periodo della norma citata;
né la parte privata ha contestato il quantum nella parte in questione).
Quanto invece all'altro profilo rilevante ai fini del quantum (oggetto dell'appello della parte privata), ossia la possibilità di applicare l'ulteriore abbattimento dell'imponibile previsto dal secondo
4 periodo dell'art. 19 comma 2bis citato, si tratta di un aspetto sul quale è intervenuta chiaramente la Suprema Corte con sentenze n. 27341 e n. 27348 del 22.10.2024; decisione in cui è stato espresso il seguente principio di diritto: «Alla tassazione separata sulla liquidazione dell'indennità di fine rapporto erogata dal Fondo di previdenza per il personale del M.E.F., che non è alimentato da un contributo previdenziale posto direttamente a carico dei lavoratori dipendenti, non si applica la detrazione di cui all'ultimo periodo dell'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R.».
In effetti, a ben vedere, l'attività istituzionale del Fondo è definita, oltre che dal D.P.R. n.
211/1981, anche dalle norme contenute nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 1034/1984, in virtù delle quali il Fondo è tenuto ad erogare a favore degli iscritti prestazioni assistenziali e previdenziali, tra cui l'indennità previdenziale aggiuntiva. Ai sensi dell'art. 2 del citato D.P.R. n. 1034/1984 le entrate del Fondo sono costituite: 1) dalle quote dei proventi derivati dall'applicazione degli articoli 5
e 6 della legge 15 novembre 1973, n. 734; 2) dai proventi degli investimenti effettuati con le disponibilità del fondo di riserva;
3) dai proventi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come integrato dall'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 60; 4) dai proventi delle sanzioni pecuniarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, modificato dall'art. del decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687; 5) dai proventi di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1971, n. 545 e successive modificazioni;
6) dai proventi della trattenuta dell'1 per cento sulle vincite al gioco del lotto ai sensi dell'art. 23 della legge 2 agosto 1982, n. 528; 7) da sovvenzioni, contributi, oblazioni, lasciti, donazioni ed altri proventi vari ed eventuali (volontari e spontanei).
Siccome non risulta che il Fondo sia alimentato in modo diretto da contributi versati dal contribuente o dagli iscritti nel corso dell'attività lavorativa, quella riduzione dell'imponibile non può applicarsi. Il fondo è alimentato da proventi di natura pubblicistica.
La natura della controversia e la fondatezza solo parziale delle ragioni del contribuente, anche alla luce dell'intervento della Suprema Corte arrivato solo nel 2024, indicano la presenza di eccezionali e giuste ragioni per compensare interamente le spese di lite fra le parti con riferimento al secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
5 Accoglie l'appello dell'ufficio e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, determina il rimborso dovuto nella misura di € 2.325,85; Rigetta l'appello della parte privata. Compensa le spese di lite del secondo grado di giudizio.
Milano, 4 febbraio 2026
Il giudice estensore Il Presidente
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