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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 09/02/2026, n. 1887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1887 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1887/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BOCCALONE NICOLA, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 4021/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Se Medesimo - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 7 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO CREDITO n. T161229120229486630000001 IRAP 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1305/2026 depositato il
06/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- In data 06.02.2025 il ricorrente ha iscritto a ruolo presso la Corte di Giustizia di I grado di Roma il ricorso in riassunzione ex art. 63 del d.lgs. n. 546/92 a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 34332 del 24 dicembre 2024. - In data 25.02.2025, il ricorrente ha depositato Istanza annullamento deposito telematico in quanto per mero disguido ha depositato il ricorso in riassunzione in primo grado, anziché in secondo grado, pur avendo indicato correttamente negli atti difensivi il giudice adito in quello del secondo grado.
Ha precisato che dopo interlocuzione con gli uffici di segreteria, ha provveduto a nuovo deposito dinanzi alla Corte di secondo grado.
Ha quindi concluso per l'annullamento del deposito telematico in primo grado o comunque una dichiarazione di non doversi procedere.
- In data 13.01.2026, il ricorrente ha depositato la sentenza 8066 del 2025 che ha definito la presente controversia, stante l'erronea iniziale iscrizione a ruolo anche in primo grado del ricorso per riassunzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista l'istanza depositata dalla parte ricorrente, si ritengono sussistere le condizioni per la declaratoria di nullità del ricorso ex art. 18, D.Lgs. 546/92.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso in riassunzione. Nulla per le spese. Roma, 04 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO Avv. Nicola Boccalone
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BOCCALONE NICOLA, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 4021/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Se Medesimo - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 7 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO CREDITO n. T161229120229486630000001 IRAP 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1305/2026 depositato il
06/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- In data 06.02.2025 il ricorrente ha iscritto a ruolo presso la Corte di Giustizia di I grado di Roma il ricorso in riassunzione ex art. 63 del d.lgs. n. 546/92 a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 34332 del 24 dicembre 2024. - In data 25.02.2025, il ricorrente ha depositato Istanza annullamento deposito telematico in quanto per mero disguido ha depositato il ricorso in riassunzione in primo grado, anziché in secondo grado, pur avendo indicato correttamente negli atti difensivi il giudice adito in quello del secondo grado.
Ha precisato che dopo interlocuzione con gli uffici di segreteria, ha provveduto a nuovo deposito dinanzi alla Corte di secondo grado.
Ha quindi concluso per l'annullamento del deposito telematico in primo grado o comunque una dichiarazione di non doversi procedere.
- In data 13.01.2026, il ricorrente ha depositato la sentenza 8066 del 2025 che ha definito la presente controversia, stante l'erronea iniziale iscrizione a ruolo anche in primo grado del ricorso per riassunzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista l'istanza depositata dalla parte ricorrente, si ritengono sussistere le condizioni per la declaratoria di nullità del ricorso ex art. 18, D.Lgs. 546/92.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso in riassunzione. Nulla per le spese. Roma, 04 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO Avv. Nicola Boccalone