Cass. civ., sez. III, sentenza 20/10/2009, n. 22178
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Sentenza 20 ottobre 2009

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In base al testo originario degli artt. 80 e 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, applicabile "ratione temporis" e precedente la modifica legislativa di cui alla legge 24 febbraio 2005, n. 25, il difensore di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato aveva diritto - ove fosse stato nominato fiduciariamente prima del provvedimento di ammissione al patrocinio medesimo - alla liquidazione del compenso previsto, anche se fosse iscritto in un distretto diverso da quello al quale apparteneva il magistrato competente per il procedimento penale, in quanto non poteva essere interrotto il rapporto di fiducia già esistente tra imputato e difensore. In tal caso, tuttavia, non erano dovute, in conformità al citato art. 82, comma 2, le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 20/10/2009, n. 22178
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22178
    Data del deposito : 20 ottobre 2009

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