Sentenza 20 ottobre 2009
Massime • 1
In base al testo originario degli artt. 80 e 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, applicabile "ratione temporis" e precedente la modifica legislativa di cui alla legge 24 febbraio 2005, n. 25, il difensore di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato aveva diritto - ove fosse stato nominato fiduciariamente prima del provvedimento di ammissione al patrocinio medesimo - alla liquidazione del compenso previsto, anche se fosse iscritto in un distretto diverso da quello al quale apparteneva il magistrato competente per il procedimento penale, in quanto non poteva essere interrotto il rapporto di fiducia già esistente tra imputato e difensore. In tal caso, tuttavia, non erano dovute, in conformità al citato art. 82, comma 2, le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/10/2009, n. 22178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22178 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VARRONE Michele - Presidente -
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - rel. Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10500/2005 proposto da:
NE AM e IA NI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 40, presso lo studio dell'avvocato CIOVENE AM, che li rappresenta e difende con delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AGEN. ENTRATE MONZA 1, P.M. PRCREP. TRIBUNALE MONZA;
- intimati -
avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di MONZA emessa il 03/03/2005, depositata il 21/03/2005, R.G.N. 39/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/2009 dal Consigliere Dott. CALABRESE Donato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. IN FATTO E DIRITTO
Il Presidente del Tribunale Civile e Penale di ZA con provvedimento del 3-24.3.2005 ha rigettato l'opposizione proposta dall'Avv. Giovene Ambra, difensore di IA AN, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, avverso il rigetto dell'istanza di liquidazione nel procedimento n. 15/03 R.G. Liq. della Corte d'Assise di ZA, relativamente al proc. pen. N. 2/02 R.G. Dib. della Corte d'Assise di ZA (proc. pen. n. 11309/00 R.G.N.R. - D.D.A. Milano). Ciò, sul rilievo che, ai fini del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, sussiste a carico dell'interessato l'obbligo di nominare un difensore di fiducia iscritto nel distretto della Corte d'appello in cui ha sede il magistrato competente, mentre nella specie il LI aveva nominato difensore di fiducia l'Avv. Giovene Ambra, iscritta all'Albo del distretto della Corte d'appello di Roma. Avverso tale provvedimento l'Avv. Ambra Giovene ha proposto ricorso per cassazione per "erronea applicazione della leggo, in relazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 80 e 82 (vizio rilevabile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) lamentando la contrarietà della decisione alla norma nella sua lettura sistematica, nonché ai principi costituzionalmente garantiti in tema di diritto di difesa.
Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva. Ciò posto, il ricorso si palesa fondato.
Questa Corte di legittimità ha invero avuto modo di affermare che in tema di gratuito patrocinio la limitazione territoriale (circa l'obbligo di scelta del difensore nell'ambito del distretto) imposta dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 80, va coordinata con la disposizione successiva di cui all'art. 82 che prevede, in deroga al limite generale di cui all'art. 80, i casi in cui può essere nominato un difensore extra districtum (trasferimento per competenza del procedimento da un ufficio a un altro, persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia, nomina di un secondo difensore in ipotesi di partecipazione al dibattimento a distanza) (v. Cass. n. 2 018 0/2 004, imp. C.).
Tra i casi non può dunque non essere ricompreso, per estensione, quello in cui la nomina del difensore è già stata fatta precedentemente al provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, quale è avvenuta nella specie, essendo il LI già difeso dall'odierna ricorrente Avv. Ambra Giovene, del Foro di Roma, in forza di nomina avvenuta tempo prima.
In tal caso non può difatti essere stravolto il rapporto di fiducia già in essere con un difensore.
L'unica conseguenza, in questo caso, non essendo prevista una sanzione di decadenza, è quella di cui allo stesso D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, ovvero l'impossibilità per il difensore di richiedere le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.
La correttezza della decisione qui assunta trova, d'altronde, implicita conferma nella sopravvenuta disposizione modificatrice L. n. 25 del 2005, ex art. 1" secondo cui "colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto di cui ai commi 1 e 2".
Il ricorso va dunque accolto e cassato il provvedimento impugnato con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di ZA in persona di diverso magistrato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, al Tribunale di ZA in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2009