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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 165/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
INGINO GIOVANNI, Presidente e Relatore
OCONE GI, Giudice
NICODANO MICHELE, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 461/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROPOSTA COMPEN n. 11028202400001359000 IRPEF-ALTRO
- PROPOSTA COMPEN n. 11028202400001359000 IVA-ALTRO
- PROPOSTA COMPEN n. 11028202400001359000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 138/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti: .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso il Sig. Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la proposta di compensazione ex art. 28 ter DPR 602/73, notificatagli in data 16/11/2025 relativamente a un debito di complessivi euro 147.298,27 portato da plurime cartelle di pagamento (n. 11020080011368711000 per Iva,
Irpeg, Irpef, anno 2002, asseritamente notificata il 19.03.2008; n. 11020110009740142000 per diritti camerali
2008, asseritamente notificata il 14.02.2011; n. 11020120009999111000 per diritti camerali 2009, asseritamente notificata il 14.02.2012 e n. 11020130006821524000 per diritti camerali 2008, asseritamente notificata il 25.02.2013) da compensare con il credito di imposta di E. 1.210,00 relativo all'anno 2023 - e adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino per ivi sentirne dichiarare l'illegittimità.
Lamenta il ricorrente l'intervenuta prescrizione del credito portato dalle predette cartelle di pagamento, in quanto mai notificate, eccependo altresì la mancanza di validi atti interruttivi della suddetta prescrizione, verificatasi, in ogni caso, per interessi e sanzioni.
Inoltre, disconosceva la firma apposta sulla cartolina di ricevimento relativa alla cartella n.
11020080011368711000, concludendo per l'accoglimento del ricorso e la declaratoria di inesigibilità dei crediti portati dalle cartelle oggetto della proposta di compensazione impugnata.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale eccepiva preliminarmente la tardività del ricorso ex art. 21 del D.Lgs 546/92, essendosi la pretesa contenuta nelle cartelle di pagamento resa definitiva per mancata impugnazione delle medesime entro il termine perentorio di 60 giorni dalla loro notificazione.
Rilevava, inoltre, l'inefficacia del disconoscimento della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della cartella n. 11020080011368711000 posto che la relata di notifica costituisce un atto pubblico facente piena prova fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale notificatore procedente, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli, limitatamente al loro contenuto estrinseco.
Infine, contestava l'eccepita prescrizione, evidenziando la sussistenza di plurimi atti interruttivi regolarmente notificati e concludeva per la declaratoria di validità ed efficacia degli atti esecutivi presupposti.
All'udienza del 23/2/2026 il ricorso veniva deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento ai carichi portati dalle cartelle n. 11020120009999111000 e n. 11020130006821524000 avendo il ricorrente provveduto al pagamento delle stesse dopo avere preso atto dell'esistenza degli atti interruttivi prodotti dall'Agente per la
Riscossione, come dichiarato nella memoria depositata prima dell'udienza di discussione.
Quanto alla cartella n. 11020080011368711000, portante crediti erariali, notificata in data 19.03.2008,
l'Agenzia delle Entrate ha prodotto l'intimazione di pagamento n. 11020169004943263000 notificata in data
21/04/2016. Poiché tale atto non è stato impugnato dal ricorrente, l'eccepita prescrizione di interessi e sanzioni in esso contenute, non può più essere fatta valere in questa sede, in quanto l'atto è divenuto definitivo. Né si è più verificata con riferimento al periodo successivo, dal momento che a quella intimazione sono seguiti ulteriori atti interruttivi in data 26/10/2016 (intimazione di pagamento n. 11020169014285723000), in data 08/01/2018 (intimazione di pagamento n. 11020179018228090000), e in data 22/10/2022 (intimazione di pagamento n. 11020229011991846000).
Per il medesimo motivo non può essere accolta nemmeno la richiesta annullamento per intervenuta prescrizione dei diritti camerali contenuti nella cartella n. 11020110009740142000, notificata in data
14/2/2011, dal momento che il ricorrente avrebbe dovuto eccepirla impugnando l'intimazione di pagamento n. 11020169004943263000 notificata in data 21/04/2016
La produzione della documentazione comprovante le interruzioni della prescrizione da parte di ER soltanto in questa fase giudiziale e dopo avere disatteso le richieste in precedenza avanzate dalla parte ricorrente, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte dichiara cessata la materia del contendere con riferimento ai carichi portati dalle cartelle n.
11020120009999111000 e n. 11020130006821524000. Respinge nel resto. Spese compensate.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
INGINO GIOVANNI, Presidente e Relatore
OCONE GI, Giudice
NICODANO MICHELE, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 461/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROPOSTA COMPEN n. 11028202400001359000 IRPEF-ALTRO
- PROPOSTA COMPEN n. 11028202400001359000 IVA-ALTRO
- PROPOSTA COMPEN n. 11028202400001359000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 138/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti: .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso il Sig. Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la proposta di compensazione ex art. 28 ter DPR 602/73, notificatagli in data 16/11/2025 relativamente a un debito di complessivi euro 147.298,27 portato da plurime cartelle di pagamento (n. 11020080011368711000 per Iva,
Irpeg, Irpef, anno 2002, asseritamente notificata il 19.03.2008; n. 11020110009740142000 per diritti camerali
2008, asseritamente notificata il 14.02.2011; n. 11020120009999111000 per diritti camerali 2009, asseritamente notificata il 14.02.2012 e n. 11020130006821524000 per diritti camerali 2008, asseritamente notificata il 25.02.2013) da compensare con il credito di imposta di E. 1.210,00 relativo all'anno 2023 - e adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino per ivi sentirne dichiarare l'illegittimità.
Lamenta il ricorrente l'intervenuta prescrizione del credito portato dalle predette cartelle di pagamento, in quanto mai notificate, eccependo altresì la mancanza di validi atti interruttivi della suddetta prescrizione, verificatasi, in ogni caso, per interessi e sanzioni.
Inoltre, disconosceva la firma apposta sulla cartolina di ricevimento relativa alla cartella n.
11020080011368711000, concludendo per l'accoglimento del ricorso e la declaratoria di inesigibilità dei crediti portati dalle cartelle oggetto della proposta di compensazione impugnata.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale eccepiva preliminarmente la tardività del ricorso ex art. 21 del D.Lgs 546/92, essendosi la pretesa contenuta nelle cartelle di pagamento resa definitiva per mancata impugnazione delle medesime entro il termine perentorio di 60 giorni dalla loro notificazione.
Rilevava, inoltre, l'inefficacia del disconoscimento della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della cartella n. 11020080011368711000 posto che la relata di notifica costituisce un atto pubblico facente piena prova fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale notificatore procedente, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli, limitatamente al loro contenuto estrinseco.
Infine, contestava l'eccepita prescrizione, evidenziando la sussistenza di plurimi atti interruttivi regolarmente notificati e concludeva per la declaratoria di validità ed efficacia degli atti esecutivi presupposti.
All'udienza del 23/2/2026 il ricorso veniva deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento ai carichi portati dalle cartelle n. 11020120009999111000 e n. 11020130006821524000 avendo il ricorrente provveduto al pagamento delle stesse dopo avere preso atto dell'esistenza degli atti interruttivi prodotti dall'Agente per la
Riscossione, come dichiarato nella memoria depositata prima dell'udienza di discussione.
Quanto alla cartella n. 11020080011368711000, portante crediti erariali, notificata in data 19.03.2008,
l'Agenzia delle Entrate ha prodotto l'intimazione di pagamento n. 11020169004943263000 notificata in data
21/04/2016. Poiché tale atto non è stato impugnato dal ricorrente, l'eccepita prescrizione di interessi e sanzioni in esso contenute, non può più essere fatta valere in questa sede, in quanto l'atto è divenuto definitivo. Né si è più verificata con riferimento al periodo successivo, dal momento che a quella intimazione sono seguiti ulteriori atti interruttivi in data 26/10/2016 (intimazione di pagamento n. 11020169014285723000), in data 08/01/2018 (intimazione di pagamento n. 11020179018228090000), e in data 22/10/2022 (intimazione di pagamento n. 11020229011991846000).
Per il medesimo motivo non può essere accolta nemmeno la richiesta annullamento per intervenuta prescrizione dei diritti camerali contenuti nella cartella n. 11020110009740142000, notificata in data
14/2/2011, dal momento che il ricorrente avrebbe dovuto eccepirla impugnando l'intimazione di pagamento n. 11020169004943263000 notificata in data 21/04/2016
La produzione della documentazione comprovante le interruzioni della prescrizione da parte di ER soltanto in questa fase giudiziale e dopo avere disatteso le richieste in precedenza avanzate dalla parte ricorrente, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte dichiara cessata la materia del contendere con riferimento ai carichi portati dalle cartelle n.
11020120009999111000 e n. 11020130006821524000. Respinge nel resto. Spese compensate.