CA
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 09/12/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 499/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Maria GRIXONI - Presidente
Dott. Cinzia CALEFFI - Consigliere
Dott. Doriana MELONI - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 499 del Ruolo Generale dell'anno 2022
promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Sassari Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Andrea Giordo che lo rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce all'atto di citazione del giudizio di primo grado.
- appellante -
contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliata in Roma presso lo studio dell'Avv. Riccardo Schininà che, unitamente all'Avv. Andrea
Fioretti, la rappresenta e difende in forza di procura alle liti per atto Notaio 22.10.2021 e di Per_1
nomina di codifensore 18.4.2023, Notaio in atti. Persona_2
- appellata -
in punto a: somministrazione
Trattenuta in decisione all'udienza 11 aprile 2025 sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Il Procuratore dell'appellante chiede e conclude:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ove occorra previa ammissione delle prove dedotte da Parte_1
nella 2^ memoria istruttoria, ogni contraria istanza respinta, 1) riformare la sentenza
[...]
impugnata e per l'effetto 2) accertare e, conseguentemente, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del sig. in relazione all'ingiunzione di pagamento oggetto della Parte_1
presente opposizione;
3) in ogni caso annullare o comunque dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione di cui è causa assolvendo da ogni avversa pretesa;
4) per puro scrupolo, ed in Parte_1
via meramente subordinata, dichiarare prescritto il diritto dell'opposta al pagamento delle somme relative agli anni 2009 e 2010; 5) in ogni caso con vittoria di spese, anche forfetarie, competenze ed accessori del doppio grado di giudizio”.
I Procuratori della appellata chiedono e concludono:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari – Sezione Distaccata di Sassari – disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione: 1) in via principale, in accoglimento delle motivazioni di cui all'espositiva, rigettare l'appello poiché infondato e confermare integralmente la sentenza n.501/2022, emessa dal Tribunale Ordinario di Sassari, pubblicata in data 02/05/2022 e, per l'effetto, condannare l'utente al pagamento della somma ivi indicata;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dei motivi di appello dedotti dal Signor Parte_1
accertare e dichiarare l'esatto ammontare del credito di e per l'effetto condannare l'utente CP_1
al pagamento delle somme corrispondenti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 18.4.2017 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ingiunzione di pagamento n.3107/2017 con cui gli aveva intimato il pagamento CP_1
dell'importo di € 5145,43 asseritamente dovuto in forza dell'omesso pagamento di n.13 fatture relative agli anni compresi tra il 2009 e il 2015, indicanti alla voce codice cliente il n.36075145 e quale numero contratto il 2005-32543945.
A sostegno della opposizione ha dedotto 1) di non essere titolare del rapporto in contestazione avendo a suo tempo concluso il contratto di somministrazione n.2005C32543944, identificato con il codice
2 cliente n.36075144; 2) che “con tutta probabilità, colui il quale aveva effettuato la lettura del contatore era incorso nel banale errore … di attribuirgli i consumi idrici relativi ad altra utenza”;
3) che “per puro scrupolo, pur non essendo titolare della utenza, non poteva non essere rilevata la prescrizione quinquennale quanto meno in relazione alle prime tre fatture … relative agli anni 2009
e 2010”; 4) che in ogni caso non poteva aver consumato “tali volumi d'acqua (… in particolar modo nel periodo compreso tra il 23.7.2015 e il 26.11.2015”9, dovendo intendersi contestata la quantificazione delle somme effettuate dall'odierna opposta.
Ha concluso perché fosse accertata la sua carenza di legittimazione passiva in relazione all'ingiunzione di pagamento oggetto di opposizione;
in subordine, perché fosse dichiarato prescritto il diritto dell'opposta al pagamento delle somme relative agli anni 2009 e 2010; in ogni caso per l'annullamento e dichiarazione di inefficacia dell'atto di ingiunzione impugnato, vinte le spese.
All'atto della sua costituzione in giudizio – e per quanto qui ancora espressamente CP_1
rileva – ha replicato che 1) dal 1.1.2006 era subentrata al Comune di Ozieri nella erogazione del servizio idrico integrato;
2) il sin dalla data in cui operava il precedente gestore, Parte_1
risultava intestatario di n.3 distinte utenze;
3) la fornitura oggetto di ingiunzione era la n.36075145 e
- come la n.36075144 di cui l'opponente riconosceva la titolarità - serviva l'immobile ubicato in
Ozieri alla via Vittorio Veneto n.6 (contatore matricola n.95294120), indirizzo presso il quale questi risiedeva sin dalla nascita;
4) ella aveva emesso le fatture oggetto di ingiunzione avendo erogato il relativo servizio;
5) a far data dal 1.1.2006 l'opponente aveva provveduto al pagamento della sola fattura n.2010/2246135 il 15.4.2010; 5) alcuna prescrizione poteva ritenersi maturata a cagione delle plurime diffide trasmesse.
Ha concluso per il rigetto della opposizione.
Assegnati i termini ex art.183, VI co, cpc, la causa è stata istruita con produzioni documentali e ordine ex art.213 cpc.
Con sentenza n. 501/2022 del 2.05.2022 il Tribunale adito ha rigettato l'opposizione e condannato l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1
Ha osservato il Giudice di primo grado che 1) l'utenza per cui è causa era al servizio dello stabile sito in Ozieri alla via Vittorio Veneto n.6, ove dimorava e risiedeva sin dalla nascita l'opponente; 2) il fatto che questi fosse titolare di altra utenza (cliente 36075144) non poteva escludere la contestuale
3 titolarità di quella cui erano riferite le fatture oggetto di ingiunzione;
3) nella specie risultavano
“diversi e univoci elementi documentali a conferma del fatto che il fino alla sua Parte_1
disattivazione avvenuta nel 2017, era titolare della utenza in questione”; 4) doveva ritenersi infondata la dedotta eccezione di prescrizione attesa la presenza di validi atti interruttivi della stessa.
Avverso detta sentenza, di cui ha invocato la riforma, ha interposto appello il con il quale Parte_1
ha lamentato:
I) la nullità dell'ordinanza ingiunzione oggetto di causa siccome emessa in carenza di potere;
II) la violazione degli artt.115, 132 cpc e dell'art.111 Cost.
Ha lamentato l'appellante la erroneità della decisione siccome il n.6 della via V. Veneto si riferiva ad un Condominio ove risiedevano diverse famiglie laddove pareva che “il Giudice avesse considerato
l'immobile come unica ed esclusiva abitazione dell'appellante alla quale afferivano tutti i consumi
e/o le utenze che riguardano anche le altre unità condominiali”.
Ha, indi, denunziato la non comprensibilità (e inspiegabilità) della motivazione addotta dal Tribunale secondo cui “il fatto che il fosse titolare dell'ubicata n.2005-C32543944, con Parte_1
identificativo cliente n. , non escludeva affatto la contestuale titolarità di quella cui erano P.IVA_2
riferite le fatture oggetto di ingiunzione”.
Ha, infine, evidenziato il valore probatorio della nota trasmessa dal (costituente Controparte_2
mero indizio) ulteriormente chiarendo che i “soggetti che avevano provveduto al ritiro delle raccomandate nulla avevano a che fare con la sua persona”; da ultimo, alcun valore poteva neppure essere riconosciuto – come, per contro, apprezzato dal Tribunale - alla “scheda di accertamento proveniente da un incaricato della società rilevatrice”;
III) la violazione degli artt.2697 c.c., 99, 100, 115 e 116 cpc in ordine all'onere della prova.
Il Tribunale aveva omesso di rilevare, a riprova dell'inesistenza del dedotto contratto di fornitura d'acqua corrente il capo all'appellante, il mancato riscontro ad opera del all'ordine Controparte_2
di esibizione ex art.213 cpc.
Del pari, ha evidenziato che alcun obbligo di contestazione poteva ritenersi sussistere in riferimento a documenti pervenuti per errore ad altro soggetto, nella specie consegnati ad altre persone,
probabilmente utenti residenti nel medesimo condominio.
4 Infine, ha ribadito che il solleciti prodotti da non erano stati da lui ritirati cosicché alcuna CP_1
interruzione della prescrizione poteva ritenersi verificata.
La appellata ha concluso per il rigetto dell'appello opponendo il corretto governo CP_1
delle risultanze istruttorie emerse nel giudizio nanti il Tribunale di Sassari.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata definitivamente trattenuta in decisione all'udienza
11 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
I
Parte appellante non ha coltivato in corso di causa il motivo di gravame di cui al superiore punto I.
In ogni caso, osserva questa Corte che ella nulla ha ritenuto di dedurre in riferimento alla replica della appellata secondo cui il potere di emettere l'ordinanza ingiunzione ex R.D. 639/2010 doveva esserle riconosciuto avendo la stessa ottenuto – in ragione della rilevanza pubblicistica del servizio gestito e della sua partecipazione pubblica - la prevista autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle
Finanze (con D.M. 30 dicembre 2015, prodotto da . CP_1
Contr Detto decreto trova fondamento nell'art.17, 3 comma bis, del D.Lgs 46/99 che attribuisce al il potere di autorizzare la riscossione coattiva dei crediti facenti capo a società per azioni a partecipazione pubblica, come avvenuto nella specie.
A riprova, vale anche richiamare l'insegnamento di diritto (dal quale non vi è ragione di dissentire)
per cui lo speciale procedimento disciplinato dal R.D. n. 639 del 1910 è utilizzabile, da parte della
P.A., non solo per le entrate di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento: questo principio si salda con l'altro, secondo cui la società in house affidataria di pubblici servizi non è un soggetto distinto dalla P.A., ma va parificata ad un organo di questa (in questi termini v. Cass.29781/2023).
5 Tanto basta a disattendere la dedotta doglianza non potendo, invero, essere fondatamente contestato il diritto di ad emettere l'ordinanza ingiunzione per cui è causa. CP_1
II
Sono, del pari, infondati i motivi di gravame di cui ai superiori punti II e III (i quali, per comunanza di questioni, possono essere valutati congiuntamente siccome tutti diretti a censurare i passaggi motivazionali della sentenza impugnata laddove ha ritenuto di ascrivere all'appellante la titolarità
della utenza idrica in questione).
Queste le ragioni.
Risulta per tabulas che con nota trasmessa il 14.3.2018 il Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali del ha reso noto che l'odierno appellante, all'atto del Controparte_2 Parte_1
subentro nel servizio a detto Ente da parte di (il riferimento alla data del 31.12.2015 è frutto CP_1
verosimilmente di un errore di trascrizione dovendo più correttamente intendersi la data del
31.12.2005, posto che l'inizio della gestione di si colloca al 1.1.2006, come dalla stessa CP_1
riferito e non contestato dall'appellante), era titolare, tra le altre, dell'utenza “collegata” al contatore matricola 95294120.
Della attendibilità del predetto elemento documentale (seppure trattasi scrittura privata proveniente
da terzo estraneo alla lite ma pur sempre da Amministrazione Pubblica), in difetto di diversa evidenza, non vi è ragione di dubitare.
Fermo quanto precede, le n.13 fatture per cui è intimazione di pagamento con l'ordinanza ingiunzione in disamina fanno espressamente riferimento ai consumi misurati con il contatore matricola
95294120, contratto n.2005 / 32543945, utente n. 36075145.
Trattasi di una utenza a servizio di immobile ubicato in Ozieri alla via Vittorio Veneto n.6, ove
(pacificamente) ha la sua dimora il (dichiaratamente titolare della utenza ). Parte_1 P.IVA_3
Orbene, correttamente il Tribunale di Sassari ha affermato che il fatto che questi fosse titolare di altra utenza (la n. 36075144 cit.) non poteva escludere ipso facto la contestuale titolarità della utenza cui sono riferite le fatture oggetto di ingiunzione (ben potendo, per es., anche trattasi di utenza a servizio di immobile di proprietà del e da questi concesso in locazione a terzi). Parte_1
A riprova della infondatezza degli assunti difesivi dell'appellante, questa Corte intende altresì
evidenziare i dati fattuali di cui in appresso.
6 L'appellante mai ha contestato di aver provveduto al pagamento della fattura n.2010/2246135 relativa al rapporto contrattuale in contestazione: appare arduo ipotizzare che egli abbia pagato una fattura relativa ad una utenza rispetto alla quale si proclama estraneo.
Inoltre, la notificazione della ordinanza ingiunzione per cui è causa è stata ritirata da tale Persona_3
qualificatasi “colf al servizio del destinatario” (il per contro, non ha fornito
[...] Parte_1
dimostrazione del fatto che ella non fosse addetta ad alcun incarico per suo conto).
Ebbene, trattasi dello stesso soggetto che aveva (già) provveduto al ritiro della racc. 21.5.2014,
ricevuta il 18.6.2014 (missiva relativa al rapporto contrattuale per cui è lite;
la aveva, altresì, Per_3
provveduto al ritiro delle racc. 6.8.2014, 16.3.2017 e 23.1.2018 relative al rapporto contrattuale n.32543944).
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto che il non potesse non aver avuto notizia Parte_1
del recapito del sollecito inoltrato da il 21.5.2014 e ricevuto in data 18.6.2014. CP_1
Questa Corte, inoltre, non può omettere di evidenziare il dato di cui infra.
Ed invero, la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata in data
10.09.2014 (con la quale si chiedeva il pagamento di una fattura emessa in riferimento all'utenza n.6075145) è quella del come può evincersi da un semplice esame visivo ovvero mediante Parte_1
raffronto della sottoscrizione apposta sul detto avviso con quella resa nel mandato alle liti presente a margine dell'atto di citazione con cui il medesimo ha proposto opposizione alla ordinanza ingiunzione in disamina.
Se questo è vero, è del pari vero che appare quanto meno inconsueto che il più volte Parte_1
richiesto del pagamento di consumi per una utenza che afferma a lui non riferibile, non abbia ritenuto di contestare alcunché al Gestore del S.I.I. (come invece, per contro, ha ritenuto di effettuare con riferimento alla utenza identificata con il codice cliente 36075139).
Ed allora, la valutazione complessiva del compendio istruttorio di cui si è detto (che, all'evidenza,
non può ritenersi smentita per il solo fatto che il abbia ritenuto di non fornire Controparte_2
riscontro alla richiesta del Giudice ex art.213 cpc;
valutazione che rende anche irrilevante la prova per testi dedotta dall'appellante, già rigettata dal Tribunale di Sassari con argomentazione che si intende in questa sede condividere) induce questa Corte a confermare il giudizio espresso dal Giudice appellato dovendo ritenersi “adeguatamente provata la titolarità della utenza in contestazione in
7 capo all'opponente, passivamente legittimato nel procedimento avviato dalla società erogatrice per il pagamento delle fatture di cui all'ingiunzione”.
Quanto alle ulteriori ragioni di appello merita osservare quanto segue.
In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione (oltre a gravare sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante) è il fruitore a dover dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo.
Nella specie (non risultando neppure lamentato il malfunzionamento del misuratore) deve rilevarsi che parte appellante non ha dimostrato alcunché.
Infine, quanto alla eccepita prescrizione (per i consumi maturati negli anni 2009 e 2010) valga quanto in appresso.
Dispone l'ultimo comma dell'art.2943 c.c. che la prescrizione è interrotta da ogni (altro) atto che valga a costituire in mora il debitore.
L'atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiesta la forma scritta ed è idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione ex art. 2943 cit. a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, in quanto la dichiarazione recettizia, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) e/o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto.
In altri termini, l'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti, deve essere diretto al suo legittimo destinatario: pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può ritenersi provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del medesimo.
Nella specie, come correttamente rilevato dal Tribunale di Sassari il sollecito di pagamento è stato regolarmente recapitato al in data 28.6.2012 (e, pertanto, entro il quinquennio, rispetto ai Parte_1
8 consumi relativi agli anni 2009 e 2010): analogamente, neppure alla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione per cui è causa (20.3.2017) il successivo quinquennio non era decorso.
All'esito di tutto quanto precede l'appello deve essere rigettato osservandosi che la sentenza resa dal
Tribunale di Sassari è sorretta da congrua e non contraddittoria motivazione, così da sottrarsi al potere di riforma di questa Corte territoriale di merito.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (in applicazione dei parametri minimi del D.M. 147/2022 in relazione al valore della causa attesa la sostanziale reiterazione degli assunti già resi in primo grado).
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I co, quater, DPR 115/2002, in ragione del rigetto integrale dell'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata che liquida in € 2906,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio in data 13 novembre 2025.
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Maria GRIXONI - Presidente
Dott. Cinzia CALEFFI - Consigliere
Dott. Doriana MELONI - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 499 del Ruolo Generale dell'anno 2022
promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Sassari Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Andrea Giordo che lo rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce all'atto di citazione del giudizio di primo grado.
- appellante -
contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliata in Roma presso lo studio dell'Avv. Riccardo Schininà che, unitamente all'Avv. Andrea
Fioretti, la rappresenta e difende in forza di procura alle liti per atto Notaio 22.10.2021 e di Per_1
nomina di codifensore 18.4.2023, Notaio in atti. Persona_2
- appellata -
in punto a: somministrazione
Trattenuta in decisione all'udienza 11 aprile 2025 sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Il Procuratore dell'appellante chiede e conclude:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ove occorra previa ammissione delle prove dedotte da Parte_1
nella 2^ memoria istruttoria, ogni contraria istanza respinta, 1) riformare la sentenza
[...]
impugnata e per l'effetto 2) accertare e, conseguentemente, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del sig. in relazione all'ingiunzione di pagamento oggetto della Parte_1
presente opposizione;
3) in ogni caso annullare o comunque dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione di cui è causa assolvendo da ogni avversa pretesa;
4) per puro scrupolo, ed in Parte_1
via meramente subordinata, dichiarare prescritto il diritto dell'opposta al pagamento delle somme relative agli anni 2009 e 2010; 5) in ogni caso con vittoria di spese, anche forfetarie, competenze ed accessori del doppio grado di giudizio”.
I Procuratori della appellata chiedono e concludono:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari – Sezione Distaccata di Sassari – disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione: 1) in via principale, in accoglimento delle motivazioni di cui all'espositiva, rigettare l'appello poiché infondato e confermare integralmente la sentenza n.501/2022, emessa dal Tribunale Ordinario di Sassari, pubblicata in data 02/05/2022 e, per l'effetto, condannare l'utente al pagamento della somma ivi indicata;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dei motivi di appello dedotti dal Signor Parte_1
accertare e dichiarare l'esatto ammontare del credito di e per l'effetto condannare l'utente CP_1
al pagamento delle somme corrispondenti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 18.4.2017 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ingiunzione di pagamento n.3107/2017 con cui gli aveva intimato il pagamento CP_1
dell'importo di € 5145,43 asseritamente dovuto in forza dell'omesso pagamento di n.13 fatture relative agli anni compresi tra il 2009 e il 2015, indicanti alla voce codice cliente il n.36075145 e quale numero contratto il 2005-32543945.
A sostegno della opposizione ha dedotto 1) di non essere titolare del rapporto in contestazione avendo a suo tempo concluso il contratto di somministrazione n.2005C32543944, identificato con il codice
2 cliente n.36075144; 2) che “con tutta probabilità, colui il quale aveva effettuato la lettura del contatore era incorso nel banale errore … di attribuirgli i consumi idrici relativi ad altra utenza”;
3) che “per puro scrupolo, pur non essendo titolare della utenza, non poteva non essere rilevata la prescrizione quinquennale quanto meno in relazione alle prime tre fatture … relative agli anni 2009
e 2010”; 4) che in ogni caso non poteva aver consumato “tali volumi d'acqua (… in particolar modo nel periodo compreso tra il 23.7.2015 e il 26.11.2015”9, dovendo intendersi contestata la quantificazione delle somme effettuate dall'odierna opposta.
Ha concluso perché fosse accertata la sua carenza di legittimazione passiva in relazione all'ingiunzione di pagamento oggetto di opposizione;
in subordine, perché fosse dichiarato prescritto il diritto dell'opposta al pagamento delle somme relative agli anni 2009 e 2010; in ogni caso per l'annullamento e dichiarazione di inefficacia dell'atto di ingiunzione impugnato, vinte le spese.
All'atto della sua costituzione in giudizio – e per quanto qui ancora espressamente CP_1
rileva – ha replicato che 1) dal 1.1.2006 era subentrata al Comune di Ozieri nella erogazione del servizio idrico integrato;
2) il sin dalla data in cui operava il precedente gestore, Parte_1
risultava intestatario di n.3 distinte utenze;
3) la fornitura oggetto di ingiunzione era la n.36075145 e
- come la n.36075144 di cui l'opponente riconosceva la titolarità - serviva l'immobile ubicato in
Ozieri alla via Vittorio Veneto n.6 (contatore matricola n.95294120), indirizzo presso il quale questi risiedeva sin dalla nascita;
4) ella aveva emesso le fatture oggetto di ingiunzione avendo erogato il relativo servizio;
5) a far data dal 1.1.2006 l'opponente aveva provveduto al pagamento della sola fattura n.2010/2246135 il 15.4.2010; 5) alcuna prescrizione poteva ritenersi maturata a cagione delle plurime diffide trasmesse.
Ha concluso per il rigetto della opposizione.
Assegnati i termini ex art.183, VI co, cpc, la causa è stata istruita con produzioni documentali e ordine ex art.213 cpc.
Con sentenza n. 501/2022 del 2.05.2022 il Tribunale adito ha rigettato l'opposizione e condannato l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1
Ha osservato il Giudice di primo grado che 1) l'utenza per cui è causa era al servizio dello stabile sito in Ozieri alla via Vittorio Veneto n.6, ove dimorava e risiedeva sin dalla nascita l'opponente; 2) il fatto che questi fosse titolare di altra utenza (cliente 36075144) non poteva escludere la contestuale
3 titolarità di quella cui erano riferite le fatture oggetto di ingiunzione;
3) nella specie risultavano
“diversi e univoci elementi documentali a conferma del fatto che il fino alla sua Parte_1
disattivazione avvenuta nel 2017, era titolare della utenza in questione”; 4) doveva ritenersi infondata la dedotta eccezione di prescrizione attesa la presenza di validi atti interruttivi della stessa.
Avverso detta sentenza, di cui ha invocato la riforma, ha interposto appello il con il quale Parte_1
ha lamentato:
I) la nullità dell'ordinanza ingiunzione oggetto di causa siccome emessa in carenza di potere;
II) la violazione degli artt.115, 132 cpc e dell'art.111 Cost.
Ha lamentato l'appellante la erroneità della decisione siccome il n.6 della via V. Veneto si riferiva ad un Condominio ove risiedevano diverse famiglie laddove pareva che “il Giudice avesse considerato
l'immobile come unica ed esclusiva abitazione dell'appellante alla quale afferivano tutti i consumi
e/o le utenze che riguardano anche le altre unità condominiali”.
Ha, indi, denunziato la non comprensibilità (e inspiegabilità) della motivazione addotta dal Tribunale secondo cui “il fatto che il fosse titolare dell'ubicata n.2005-C32543944, con Parte_1
identificativo cliente n. , non escludeva affatto la contestuale titolarità di quella cui erano P.IVA_2
riferite le fatture oggetto di ingiunzione”.
Ha, infine, evidenziato il valore probatorio della nota trasmessa dal (costituente Controparte_2
mero indizio) ulteriormente chiarendo che i “soggetti che avevano provveduto al ritiro delle raccomandate nulla avevano a che fare con la sua persona”; da ultimo, alcun valore poteva neppure essere riconosciuto – come, per contro, apprezzato dal Tribunale - alla “scheda di accertamento proveniente da un incaricato della società rilevatrice”;
III) la violazione degli artt.2697 c.c., 99, 100, 115 e 116 cpc in ordine all'onere della prova.
Il Tribunale aveva omesso di rilevare, a riprova dell'inesistenza del dedotto contratto di fornitura d'acqua corrente il capo all'appellante, il mancato riscontro ad opera del all'ordine Controparte_2
di esibizione ex art.213 cpc.
Del pari, ha evidenziato che alcun obbligo di contestazione poteva ritenersi sussistere in riferimento a documenti pervenuti per errore ad altro soggetto, nella specie consegnati ad altre persone,
probabilmente utenti residenti nel medesimo condominio.
4 Infine, ha ribadito che il solleciti prodotti da non erano stati da lui ritirati cosicché alcuna CP_1
interruzione della prescrizione poteva ritenersi verificata.
La appellata ha concluso per il rigetto dell'appello opponendo il corretto governo CP_1
delle risultanze istruttorie emerse nel giudizio nanti il Tribunale di Sassari.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata definitivamente trattenuta in decisione all'udienza
11 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
I
Parte appellante non ha coltivato in corso di causa il motivo di gravame di cui al superiore punto I.
In ogni caso, osserva questa Corte che ella nulla ha ritenuto di dedurre in riferimento alla replica della appellata secondo cui il potere di emettere l'ordinanza ingiunzione ex R.D. 639/2010 doveva esserle riconosciuto avendo la stessa ottenuto – in ragione della rilevanza pubblicistica del servizio gestito e della sua partecipazione pubblica - la prevista autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle
Finanze (con D.M. 30 dicembre 2015, prodotto da . CP_1
Contr Detto decreto trova fondamento nell'art.17, 3 comma bis, del D.Lgs 46/99 che attribuisce al il potere di autorizzare la riscossione coattiva dei crediti facenti capo a società per azioni a partecipazione pubblica, come avvenuto nella specie.
A riprova, vale anche richiamare l'insegnamento di diritto (dal quale non vi è ragione di dissentire)
per cui lo speciale procedimento disciplinato dal R.D. n. 639 del 1910 è utilizzabile, da parte della
P.A., non solo per le entrate di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento: questo principio si salda con l'altro, secondo cui la società in house affidataria di pubblici servizi non è un soggetto distinto dalla P.A., ma va parificata ad un organo di questa (in questi termini v. Cass.29781/2023).
5 Tanto basta a disattendere la dedotta doglianza non potendo, invero, essere fondatamente contestato il diritto di ad emettere l'ordinanza ingiunzione per cui è causa. CP_1
II
Sono, del pari, infondati i motivi di gravame di cui ai superiori punti II e III (i quali, per comunanza di questioni, possono essere valutati congiuntamente siccome tutti diretti a censurare i passaggi motivazionali della sentenza impugnata laddove ha ritenuto di ascrivere all'appellante la titolarità
della utenza idrica in questione).
Queste le ragioni.
Risulta per tabulas che con nota trasmessa il 14.3.2018 il Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali del ha reso noto che l'odierno appellante, all'atto del Controparte_2 Parte_1
subentro nel servizio a detto Ente da parte di (il riferimento alla data del 31.12.2015 è frutto CP_1
verosimilmente di un errore di trascrizione dovendo più correttamente intendersi la data del
31.12.2005, posto che l'inizio della gestione di si colloca al 1.1.2006, come dalla stessa CP_1
riferito e non contestato dall'appellante), era titolare, tra le altre, dell'utenza “collegata” al contatore matricola 95294120.
Della attendibilità del predetto elemento documentale (seppure trattasi scrittura privata proveniente
da terzo estraneo alla lite ma pur sempre da Amministrazione Pubblica), in difetto di diversa evidenza, non vi è ragione di dubitare.
Fermo quanto precede, le n.13 fatture per cui è intimazione di pagamento con l'ordinanza ingiunzione in disamina fanno espressamente riferimento ai consumi misurati con il contatore matricola
95294120, contratto n.2005 / 32543945, utente n. 36075145.
Trattasi di una utenza a servizio di immobile ubicato in Ozieri alla via Vittorio Veneto n.6, ove
(pacificamente) ha la sua dimora il (dichiaratamente titolare della utenza ). Parte_1 P.IVA_3
Orbene, correttamente il Tribunale di Sassari ha affermato che il fatto che questi fosse titolare di altra utenza (la n. 36075144 cit.) non poteva escludere ipso facto la contestuale titolarità della utenza cui sono riferite le fatture oggetto di ingiunzione (ben potendo, per es., anche trattasi di utenza a servizio di immobile di proprietà del e da questi concesso in locazione a terzi). Parte_1
A riprova della infondatezza degli assunti difesivi dell'appellante, questa Corte intende altresì
evidenziare i dati fattuali di cui in appresso.
6 L'appellante mai ha contestato di aver provveduto al pagamento della fattura n.2010/2246135 relativa al rapporto contrattuale in contestazione: appare arduo ipotizzare che egli abbia pagato una fattura relativa ad una utenza rispetto alla quale si proclama estraneo.
Inoltre, la notificazione della ordinanza ingiunzione per cui è causa è stata ritirata da tale Persona_3
qualificatasi “colf al servizio del destinatario” (il per contro, non ha fornito
[...] Parte_1
dimostrazione del fatto che ella non fosse addetta ad alcun incarico per suo conto).
Ebbene, trattasi dello stesso soggetto che aveva (già) provveduto al ritiro della racc. 21.5.2014,
ricevuta il 18.6.2014 (missiva relativa al rapporto contrattuale per cui è lite;
la aveva, altresì, Per_3
provveduto al ritiro delle racc. 6.8.2014, 16.3.2017 e 23.1.2018 relative al rapporto contrattuale n.32543944).
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto che il non potesse non aver avuto notizia Parte_1
del recapito del sollecito inoltrato da il 21.5.2014 e ricevuto in data 18.6.2014. CP_1
Questa Corte, inoltre, non può omettere di evidenziare il dato di cui infra.
Ed invero, la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata in data
10.09.2014 (con la quale si chiedeva il pagamento di una fattura emessa in riferimento all'utenza n.6075145) è quella del come può evincersi da un semplice esame visivo ovvero mediante Parte_1
raffronto della sottoscrizione apposta sul detto avviso con quella resa nel mandato alle liti presente a margine dell'atto di citazione con cui il medesimo ha proposto opposizione alla ordinanza ingiunzione in disamina.
Se questo è vero, è del pari vero che appare quanto meno inconsueto che il più volte Parte_1
richiesto del pagamento di consumi per una utenza che afferma a lui non riferibile, non abbia ritenuto di contestare alcunché al Gestore del S.I.I. (come invece, per contro, ha ritenuto di effettuare con riferimento alla utenza identificata con il codice cliente 36075139).
Ed allora, la valutazione complessiva del compendio istruttorio di cui si è detto (che, all'evidenza,
non può ritenersi smentita per il solo fatto che il abbia ritenuto di non fornire Controparte_2
riscontro alla richiesta del Giudice ex art.213 cpc;
valutazione che rende anche irrilevante la prova per testi dedotta dall'appellante, già rigettata dal Tribunale di Sassari con argomentazione che si intende in questa sede condividere) induce questa Corte a confermare il giudizio espresso dal Giudice appellato dovendo ritenersi “adeguatamente provata la titolarità della utenza in contestazione in
7 capo all'opponente, passivamente legittimato nel procedimento avviato dalla società erogatrice per il pagamento delle fatture di cui all'ingiunzione”.
Quanto alle ulteriori ragioni di appello merita osservare quanto segue.
In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione (oltre a gravare sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante) è il fruitore a dover dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo.
Nella specie (non risultando neppure lamentato il malfunzionamento del misuratore) deve rilevarsi che parte appellante non ha dimostrato alcunché.
Infine, quanto alla eccepita prescrizione (per i consumi maturati negli anni 2009 e 2010) valga quanto in appresso.
Dispone l'ultimo comma dell'art.2943 c.c. che la prescrizione è interrotta da ogni (altro) atto che valga a costituire in mora il debitore.
L'atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiesta la forma scritta ed è idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione ex art. 2943 cit. a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, in quanto la dichiarazione recettizia, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) e/o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto.
In altri termini, l'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti, deve essere diretto al suo legittimo destinatario: pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può ritenersi provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del medesimo.
Nella specie, come correttamente rilevato dal Tribunale di Sassari il sollecito di pagamento è stato regolarmente recapitato al in data 28.6.2012 (e, pertanto, entro il quinquennio, rispetto ai Parte_1
8 consumi relativi agli anni 2009 e 2010): analogamente, neppure alla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione per cui è causa (20.3.2017) il successivo quinquennio non era decorso.
All'esito di tutto quanto precede l'appello deve essere rigettato osservandosi che la sentenza resa dal
Tribunale di Sassari è sorretta da congrua e non contraddittoria motivazione, così da sottrarsi al potere di riforma di questa Corte territoriale di merito.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (in applicazione dei parametri minimi del D.M. 147/2022 in relazione al valore della causa attesa la sostanziale reiterazione degli assunti già resi in primo grado).
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I co, quater, DPR 115/2002, in ragione del rigetto integrale dell'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata che liquida in € 2906,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio in data 13 novembre 2025.
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
9