Art. 3. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 3 della Legge 24 agosto 2011, n. 154
Articolo 2
- Legge 24 agosto 2011, n. 154
Articolo 3 della Legge 24 agosto 2011, n. 154
Versione
24 settembre 2011
24 settembre 2011