Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01054/2025REG.PROV.COLL.
N. 00916/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 916 del 2025, proposto da
LU NI, AI TO, NA MA TO, TR TU, AT TU, rappresentati e difesi dagli avvocati Bonaventura Lo Duca e Giuseppe Marletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ramacca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Immordino, Giovanni e Fabio Licata, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv Giovanni Immordino in Palermo, viale Libertà n. 171;
per l'ottemperanza
dell'ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 2167/2025, resa tra le parti, avente a oggetto l’ottemperanza alla sentenza n. 902/2018 resa, in data 7.5.2018, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, nel giudizio n. 1383/2012 Reg. Ric..
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ramacca;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 il Cons. NI Lo PR e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A) Gli odierni appellanti, proprietari di immobili siti nel comune di Ramacca identificati dalle particelle catastali 2108, 2109, 2111 e 2099 del foglio di mappa 141/A, hanno ottenuto con sentenza del TAR Sicilia, Catania, n. 902 del 7 maggio 2018, l'accertamento dell'occupazione sine titulo operata dall'amministrazione comunale di alcuni terreni di loro proprietà e l'ordine al Comune di Ramacca di provvedere alla loro acquisizione, ai sensi dell'articolo 42-bis del DPR 327/2001, ovvero di manifestare il proprio intento di non procedere a tale acquisizione.
B) A seguito dell'inadempimento del Comune, con sentenza n. 1102/2020 di detto TAR è stato poi nominato commissario ad acta il Dirigente dell'Area Lavori Pubblici del Comune di Caltagirone. Successivamente, con sentenza n. 1055/2024, il TAR ha annullato la delibera comunale n. 57/2020, che aveva disposto l'acquisizione di detti immobili per usucapione, ritenendola in violazione del giudicato formatosi.
C) Insediatosi il Commissario ad acta nel marzo 2025, il Comune di Ramacca ha sollevato questioni interpretative circa l'estensione dell'obbligo di acquisizione, sostenendo che questo dovrebbe limitarsi alle sole aree oggetto dei verbali di immissione in possesso del 1986-1987, escludendo le opere di urbanizzazione primaria realizzate sulle medesime particelle.
D) Con l'ordinanza impugnata, il TAR ha accolto tale tesi restrittiva, stabilendo che "la procedura di acquisizione posta in essere in esecuzione della sentenza n. 902 in data 18 aprile 2018 comprende esclusivamente le aree indicate nei verbali di immissione in possesso in data 16 luglio 1986 e in data 4 agosto 1987 ".
E) Insorgono gli appellanti con un unico, articolato, motivo di ricorso, con il quale censurano l’ordinanza impugnata in tutte le sue parti per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti decisivi per il giudizio, violazione del giudicato, e violazione e falsa applicazione dell'articolo 114 c.p.a. e dell'articolo 42-bis del DPR 327/2001.
In particolare, censurano la conclusione del giudice dell'ottemperanza secondo cui " la procedura di acquisizione posta in essere in esecuzione della sentenza n. 902 in data 18 aprile 2018 comprende esclusivamente le aree indicate nei verbali di immissione in possesso in data 16 luglio 1986 e in data 4 agosto 1987 ", sostenendo che tale interpretazione viola manifestamente il giudicato formatosi.
Rilevano che nel ricorso introduttivo si faceva espresso e inequivocabile riferimento alle particelle 2108, 2109, 2111 e 2099 del foglio di mappa 141/A considerate nella loro integrale estensione, senza limitazione o esclusione alcuna, e che tra i documenti allegati vi era anche la perizia di stima che dava specificatamente atto delle opere destinate a viabilità e opere di urbanizzazione primarie e secondarie.
Censurano inoltre l'illegittima rimessa in discussione della questione della giurisdizione, già definitivamente accertata con la sentenza n. 902/2018, evidenziando che il principio di intangibilità del giudicato impedisce di mettere in questione e rivedere decisioni giurisdizionali divenute definitive.
Concludono sostenendo che l'ordinanza impugnata ha operato una reinterpretazione restrittiva del giudicato che contrasta con i principi consolidati in materia di interpretazione delle sentenze amministrative e con l'obiettivo dell'articolo 42-bis del TUE di regolarizzare compiutamente le situazioni di occupazione sine titulo .
1) La censura principale degli appellanti, relativa alla violazione del giudicato formatosi con la sentenza n. 902/2018, è fondata e merita accoglimento.
Il giudice dell'ottemperanza ha oltrepassato i propri poteri quando ha proceduto a una reinterpretazione restrittiva del giudicato, limitando l'estensione delle aree da acquisire rispetto a quanto originariamente dedotto e deciso. Come chiarito dalla giurisprudenza consolidata, l'oggetto del giudizio di ottemperanza è rappresentato dalla verifica dell'esatto adempimento dell'obbligo di conformarsi al giudicato, senza che il giudice possa sindacare la completezza o la correttezza degli accertamenti contenuti nella pronuncia da ottemperare.
1.1) La sentenza n. 902/2018 aveva chiaramente identificato l'oggetto dell'obbligo acquisitivo nelle particelle 2108, 2109, 2111 e 2099 del foglio di mappa 141/A, senza alcuna limitazione o distinzione. L'identificazione catastale delle particelle ha costituito, nella sentenza ottemperanda, l'unica modalità certa e formalmente rilevante con cui sono state individuate le aree, né tale statuizione può essere considerata incidentalmente o parzialmente.
2) Quanto all'irrilevanza della stratificazione temporale delle occupazioni, il Collegio ritiene che l'ordinanza impugnata commetta un errore sistematico quando tenta di distinguere tra diverse tipologie di opere realizzate sulle medesime particelle in epoche diverse. Tale approccio contrasta anche con i principi consolidati in materia di applicazione dell'articolo 42-bis del TUE.
La giurisprudenza ha chiarito che quando una sentenza accerta l'occupazione sine titulo di specifiche particelle catastali, l'obbligo di acquisizione si estende all'intera superficie delle particelle identificate, indipendentemente dalle modalità e dai tempi di realizzazione delle diverse opere ivi insistenti.
L’'acquisizione deve riguardare l'intera superficie occupata dall'ente e rimasta nella sua disponibilità, anche qualora successivamente all'occupazione abbia realizzato, come nel caso in esame, opere di urbanizzazione anche nella parte sottostante, e l'area sia rimasta nel possesso dell'ente occupante e quindi funzionale agli scopi connessi all’uso pubblico di esse .
3) In ordine alla natura dell'obbligazione ex articolo 42-bis, questo Consiglio – diversamente dal primo giudice – ritiene che trattisi non già di un’obbligazione alternativa (il cui oggetto, cioè, sia costituito alternativamente dalla restituzione, previo ripristino, delle particelle utilizzate sine titulo , ovvero dalla acquisizione delle stesse ex art 42-bis T.U. cit.), bensì da una c.d. obbligazione facoltativa : il cui unico oggetto sia, dunque, l’obbligo di restituzione, previo reintegro nel pristino stato, delle particelle altrui utilizzate sine titulo , ma con facoltà (dunque incoercibile) di liberarsi di detta obbligazione mediante un provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis cit..
Particolare rilievo assume tale corretta qualificazione giuridica dell'obbligazione derivante dall'articolo 42-bis del TUE. Contrariamente a quanto talvolta sostenuto, non si tratta, dunque, di “ duae res in obligatione ” (obbligazione alternativa), bensì di “ una res in obligatione, duae autem in facultate solutionis ” (obbligazione facoltativa) .
In questa configurazione, l'unico oggetto dell'obbligazione è costituito dalla cessazione dell'illecito permanente rappresentato dall'occupazione sine titulo , mentre l'amministrazione ha la facoltà (nella specie finora non esercitata) di scegliere tra due modalità di adempimento: l'acquisizione sanante del bene ex nunc o la sua restituzione al proprietario, previa rimessione in pristino.
Tale natura facoltativa comporta che l'amministrazione debba comunque provvedere, non potendo sottrarsi all'obbligo di porre fine alla situazione di illegalità.
IV. L'estensione dell'obbligo acquisitivo alle opere accessorie:
- nel caso in esame, l'obbligo di acquisizione deve necessariamente estendersi a tutte le opere di urbanizzazione primaria e alle servitù di passaggio necessarie al funzionamento delle opere pubbliche realizzate sulle particelle in questione. Come previsto dal comma 6 dell'articolo 42-bis, " le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche quando è imposta una servitù e il bene continua a essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale ".
- la ratio della norma è quella di consentire una regolarizzazione complessiva delle situazioni di occupazione sine titulo , comprensiva di tutti gli elementi necessari al funzionamento dell'opera pubblica. Escludere le opere di urbanizzazione sotterranee (fognature, sottoservizi) e le servitù di passaggio o di illuminazione comporterebbe una non consentita frammentazione dell'intervento acquisitivo, in contrasto con l'obiettivo di definire compiutamente la situazione giuridica dei beni.
5) Sulla questione della giurisdizione:
- l'ordinanza impugnata tenta di rimettere in discussione la questione della giurisdizione, già definitivamente accertata con la sentenza n. 902/2018.
Il principio di intangibilità del giudicato impedisce la rimessa in discussione di decisioni giurisdizionali divenute definitive, anche sotto il profilo della giurisdizione.
L'affermazione contenuta in proposito nella motivazione dell’ordinanza impugnata, secondo cui “ il Collegio a fronte della completa assenza di documentazione relativa all’avvio di appositi provvedimenti espropriativi avrebbe declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario, venendo in rilievo una cosiddetta occupazione usurpativa ", risulta priva di fondamento.
La giurisprudenza ha definitivamente chiarito che la materia dell'occupazione sine titulo di beni di privati per la realizzazione di opere pubbliche appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, indipendentemente dalle modalità concrete di realizzazione delle opere (cfr., ex multis , C.d.S. n. 11449/2022; e n. 3346/2014; CGARS, n 863/2022).
6) In conclusione, le censure mosse dall'appellante sono fondate.
L'ordinanza impugnata non tiene conto del giudicato formatosi con la sentenza n. 902/2018, operando una reinterpretazione restrittiva dell'oggetto della pronuncia che contrasta con i principi consolidati in materia di interpretazione del giudicato amministrativo.
6.1) La distinzione operata tra diverse procedure espropriative e diverse tipologie di opere pubbliche realizzate sulle medesime particelle catastali risulta priva di fondamento giuridico, considerato che l'oggetto del giudizio (restitutorio, salva la facoltà di acquisire in ogni tempo il cespite, ma solo ex nunc ) era chiaramente identificato nelle particelle catastali nella loro integrale estensione.
6.2) L'obbligo ( rectius : la facoltà) di acquisizione sanante (con gli effetti suindicati) si estende, pertanto, all'intera superficie delle particelle 2108, 2109, 2111 e 2099 del foglio di mappa 141/A, comprensive di tutte le opere di urbanizzazione primaria, dei sottoservizi e delle servitù di passaggio necessarie al funzionamento delle opere pubbliche, nei limiti in cui tutto quanto sia necessario per trasferire al Comune la piena disponibilità giuridica delle opere realizzate (e, quindi, eventualmente anche solo l’espropriazione sanante delle servitù necessarie e sufficienti a tal fine).
Il Commissario ad acta dovrà, quindi, procedere uniformandosi alle indicazioni di cui all’odierna decisione.
6.3) Sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti la spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie l'appello nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER de FR, Presidente
Giuseppe Chinè, Consigliere
MA Francesca Rocchetti, Consigliere
Paola La Ganga, Consigliere
NI Lo PR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI Lo PR | ER de FR |
IL SEGRETARIO