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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 16/12/2025, n. 1575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1575 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico Vincenza Ovallesco, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza cartolare del 16.09.2025, con i termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.-t., C.F.: , Parte_1 P.IVA_1 rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MARCONE FRANCO GILDO e dall'avv. MARCONE GILDO MARCO e presso il loro studio elettivamente domiciliata ,
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.-t., C.F.: Controparte_1
, rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. DE ROSA CodiceFiscale_1 ANTONELLA e dall'avv. PERSICHINO CLAUDIO e presso il loro studio elettivamente domiciliata ,
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1042/2019 del 28.10.2019. CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.09.2025 , che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 27.12.2019 l'opponente in persona del Parte_1 legale tapp.te p.-t., conveniva innanzi l'intestato Ufficio Giudiziario, l'opposta di CP_1
1 CP_
in persona del legale tapp.te al fine di veder revocato il Decreto Controparte_1 Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1042/19, emesso in data 28/10/2019 dal Tribunale di Cassino, ritenendo lo stesso ingiusto, infondato ed illegittimo (v. atto introduttivo del giudizio e successiva conclusionale).
Si costituiva tempestivamente e ritualmente l'opposta Controparte_1 CP_
, in persona del legale tapp.te che contestava le avverse deduzioni e
[...] conclusioni, chiedendo il rigetto della domanda attorea e la conferma del D.I. n. 1042/19 con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese di giudizio (v. atto introduttivo del giudizio e relative conclusioni).
Così instaurato il contraddittorio, il precedente Istruttore, con ordinanza del 10.02.2021 resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza di pari data, rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, con successiva ordinanza del 08.06.2021, veniva dichiarata “l'inammissibilità dell'istanza riproposta da parte opponente ex art. 649 c.p.c.” in quanto l'ordinanza emessa è dichiarata
“espressamente non impugnabile dalla legge” e, contestualmente, venivano concessi i richiesti termini ex art. 183 c.p.c..
Con ordinanza del 18.05.22, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.5.2022, il precedente Istruttore, “rilevata l'inammissibilità della prova orale richiesta dalla parte opponente nella seconda memoria istruttoria dell'art. 183 comma 6 c.p.c. in quanto vertente su circostanze mai dedotte negli scritti difensivi e documentali”, rimetteva a questo giudice gli atti per la decisione rigettando le richieste istruttorie di parte opponente.
La causa, dunque, precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 16/09/2025 dinanzi a questo giudice, veniva assunta in decisione in pari data, con i termini ex art. 190 c.p.c..
Ciò posto, in estrema sintesi, in punto di fatto e di svolgimento del processo,
ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (cfr., tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, 21 maggio 2021, n. 14039; Cass. Civ., Sez. VI, 26 novembre 2019, n. 30745; sent. Tribunale Cassino, n. 1548 del 18.11.2022, dr. Pignata;
Tribunale Cassino, sent. 5/2025 del 03.01.2025).
Passando alla disamina delle emergenze processuali, ai fini della decisione, va confermato in questa sede:
-sia il provvedimento del 10.02.2021 reso a scioglimento della riserva assunta all'udienza di pari data, con il quale veniva rigettata la richiesta ex art. 649 c.p.c. di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, unitamente alla
2 successiva ordinanza del 08.06.2021, con la quale veniva dichiarata “l'inammissibilità dell'istanza riproposta da parte opponente ex art. 649 c.p.c.” in quanto “espressamente non impugnabile dalla legge”;
-sia il provvedimento del 18.05.22, reso a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.5.2022, con il quale il precedente Istruttore, “rilevata l'inammissibilità della prova orale richiesta dalla parte opponente nella seconda memoria istruttoria dell'art. 183 comma 6 c.p.c. in quanto vertente su circostanze mai dedotte negli scritti difensivi e documentali”, rimetteva gli atti alla scrivente per la decisione, rigettando le richieste istruttorie articolate dalla sola parte opponente.
Più specificamente, vanno integralmente richiamate le motivazioni del provvedimento del 10.02.2021, confermato nel prosieguo del giudizio, laddove così testualmente precisa:
“quanto alla possibile fondatezza della opposizione, che, allo stato e salvi ulteriori accertamenti istruttori, le contestazioni mosse dalla opponente in ordine alla genericità delle fatture sottese al ricorso monitorio non sembrano in grado di paralizzare la pretesa creditoria della opposta;
evidenziato, invero, che dall'esame della corrispondenza intercorsa tra le parti sembra evincersi che alla opponente fossero note le prestazioni professionali sottese al credito de quo, il cui pagamento, peraltro, veniva sollecitato dalla opposta anche prima della comunicazione del 4.7.2019 (cfr. comunicazioni allegate al ricorso monitorio); considerato, ad ogni modo, che non può essere ritenuto equivalente alla contestazione del rapporto il generico richiamo alla regola dell'onere probatorio e alle regole sull'efficacia probatoria dei documenti posti a corredo del ricorso monitorio, richiamo che, ancorché contenuto nell'atto di citazione in opposizione, appare del tutto inconferente venendo in rilievo l'onere della prova solo in presenza di una specifica contestazione;
posto, invero, che l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, sotto il profilo del contenuto è equiparabile ad una comparsa di risposta, quindi, esso deve presentare i requisiti di cui all'art. 167 cpc (v. Cass. 22528/2006); ritenuto, di conseguenza, che l'opponente era tenuto, in tale atto, a prendere posizione sui fatti posti dall'attore sostanziale a fondamento della domanda e, in particolare, sull'entità del credito ingiunto, in modo chiaro ed analitico;
rilevato, tuttavia, che l'an e il quantum del credito ingiunto non appare specificamente contestato dalla opponente;
considerato, per le argomentazioni sopra svolte, che l'eccezione di prescrizione opposta non appare allo stato meritevole di accoglimento in difetto di allegazione in ordine agli elementi costitutivi di detta contestazione;
evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, “l'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso” (ex multis Cass. n. 14135/2019; Cass. n. 15991/2018); osservato, altresì, che la dedotta nullità del contratto sotteso alla domanda monitoria appare allo stato non supportata dalle evidenze processuali;
ritenuto, alla luce delle considerazioni che precedono, che l'opposizione non appare fondata su prova scritta o di pronta soluzione, con assorbimento di ogni altra valutazione in ordine al requisito del periculum in mora;
osservato, infine, che l'istanza proposta ai sensi dell'art. 649 c.p.c. in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, a differenza di quanto sostenuto da parte opponente, non possa essere intesa come un riesame della sussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c. (Tribunale di Asti 24.2.2016)”.
Dunque,
-atteso che nel corso del giudizio le posizioni e le argomentazioni difensive svolte dalle parti sono rimaste inalterate rispetto a quanto statuito e disposto con la suestesa ordinanza del 10.02.2021 di rigetto della richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
-ritenuto in questa sede di confermare integralmente la suestesa ordinanza ed i
3 successivi provvedimenti del precedente Istruttore, né si ritengono “sussistere elementi di valutazione nuovi e ulteriori rispetto a quelli già considerati e motivati in sede di rigetto della istanza di concessione della provvisoria esecutorietà” (v. Tribunale di Cassino, sentenza n. 549 del 28 aprile 2017); l'opposizione viene rigettata con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni ulteriore istanza e pretesa, reciprocamente avanzata dalle parti, deve ritenersi ragionevolmente respinta o assorbita dalla presente pronuncia anche in forza del richiamato principio della ragione più liquida.
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate secondo la disciplina posta dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. modif. ed integr., tenuto conto dell'attività difensiva espletata e del relativo scaglione di riferimento, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino Vincenza Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del legale Parte_1 rapp.te p.-t., nei confronti della , in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.-t., ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto,
b) conferma il decreto ingiuntivo n. 1042/2019, emesso dal Tribunale di Cassino in data 28.10.2019, dichiarando dovute le somme e gli interessi così come in esso indicati fino all'effettivo soddisfo;
c) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di giudizio, che liquida in € 2.905,00 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Cassino il 15/12/2025
Il GIUDICE Vincenza Ovallesco
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SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico Vincenza Ovallesco, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza cartolare del 16.09.2025, con i termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.-t., C.F.: , Parte_1 P.IVA_1 rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MARCONE FRANCO GILDO e dall'avv. MARCONE GILDO MARCO e presso il loro studio elettivamente domiciliata ,
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.-t., C.F.: Controparte_1
, rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. DE ROSA CodiceFiscale_1 ANTONELLA e dall'avv. PERSICHINO CLAUDIO e presso il loro studio elettivamente domiciliata ,
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1042/2019 del 28.10.2019. CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.09.2025 , che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 27.12.2019 l'opponente in persona del Parte_1 legale tapp.te p.-t., conveniva innanzi l'intestato Ufficio Giudiziario, l'opposta di CP_1
1 CP_
in persona del legale tapp.te al fine di veder revocato il Decreto Controparte_1 Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1042/19, emesso in data 28/10/2019 dal Tribunale di Cassino, ritenendo lo stesso ingiusto, infondato ed illegittimo (v. atto introduttivo del giudizio e successiva conclusionale).
Si costituiva tempestivamente e ritualmente l'opposta Controparte_1 CP_
, in persona del legale tapp.te che contestava le avverse deduzioni e
[...] conclusioni, chiedendo il rigetto della domanda attorea e la conferma del D.I. n. 1042/19 con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese di giudizio (v. atto introduttivo del giudizio e relative conclusioni).
Così instaurato il contraddittorio, il precedente Istruttore, con ordinanza del 10.02.2021 resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza di pari data, rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, con successiva ordinanza del 08.06.2021, veniva dichiarata “l'inammissibilità dell'istanza riproposta da parte opponente ex art. 649 c.p.c.” in quanto l'ordinanza emessa è dichiarata
“espressamente non impugnabile dalla legge” e, contestualmente, venivano concessi i richiesti termini ex art. 183 c.p.c..
Con ordinanza del 18.05.22, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.5.2022, il precedente Istruttore, “rilevata l'inammissibilità della prova orale richiesta dalla parte opponente nella seconda memoria istruttoria dell'art. 183 comma 6 c.p.c. in quanto vertente su circostanze mai dedotte negli scritti difensivi e documentali”, rimetteva a questo giudice gli atti per la decisione rigettando le richieste istruttorie di parte opponente.
La causa, dunque, precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 16/09/2025 dinanzi a questo giudice, veniva assunta in decisione in pari data, con i termini ex art. 190 c.p.c..
Ciò posto, in estrema sintesi, in punto di fatto e di svolgimento del processo,
ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (cfr., tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, 21 maggio 2021, n. 14039; Cass. Civ., Sez. VI, 26 novembre 2019, n. 30745; sent. Tribunale Cassino, n. 1548 del 18.11.2022, dr. Pignata;
Tribunale Cassino, sent. 5/2025 del 03.01.2025).
Passando alla disamina delle emergenze processuali, ai fini della decisione, va confermato in questa sede:
-sia il provvedimento del 10.02.2021 reso a scioglimento della riserva assunta all'udienza di pari data, con il quale veniva rigettata la richiesta ex art. 649 c.p.c. di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, unitamente alla
2 successiva ordinanza del 08.06.2021, con la quale veniva dichiarata “l'inammissibilità dell'istanza riproposta da parte opponente ex art. 649 c.p.c.” in quanto “espressamente non impugnabile dalla legge”;
-sia il provvedimento del 18.05.22, reso a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.5.2022, con il quale il precedente Istruttore, “rilevata l'inammissibilità della prova orale richiesta dalla parte opponente nella seconda memoria istruttoria dell'art. 183 comma 6 c.p.c. in quanto vertente su circostanze mai dedotte negli scritti difensivi e documentali”, rimetteva gli atti alla scrivente per la decisione, rigettando le richieste istruttorie articolate dalla sola parte opponente.
Più specificamente, vanno integralmente richiamate le motivazioni del provvedimento del 10.02.2021, confermato nel prosieguo del giudizio, laddove così testualmente precisa:
“quanto alla possibile fondatezza della opposizione, che, allo stato e salvi ulteriori accertamenti istruttori, le contestazioni mosse dalla opponente in ordine alla genericità delle fatture sottese al ricorso monitorio non sembrano in grado di paralizzare la pretesa creditoria della opposta;
evidenziato, invero, che dall'esame della corrispondenza intercorsa tra le parti sembra evincersi che alla opponente fossero note le prestazioni professionali sottese al credito de quo, il cui pagamento, peraltro, veniva sollecitato dalla opposta anche prima della comunicazione del 4.7.2019 (cfr. comunicazioni allegate al ricorso monitorio); considerato, ad ogni modo, che non può essere ritenuto equivalente alla contestazione del rapporto il generico richiamo alla regola dell'onere probatorio e alle regole sull'efficacia probatoria dei documenti posti a corredo del ricorso monitorio, richiamo che, ancorché contenuto nell'atto di citazione in opposizione, appare del tutto inconferente venendo in rilievo l'onere della prova solo in presenza di una specifica contestazione;
posto, invero, che l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, sotto il profilo del contenuto è equiparabile ad una comparsa di risposta, quindi, esso deve presentare i requisiti di cui all'art. 167 cpc (v. Cass. 22528/2006); ritenuto, di conseguenza, che l'opponente era tenuto, in tale atto, a prendere posizione sui fatti posti dall'attore sostanziale a fondamento della domanda e, in particolare, sull'entità del credito ingiunto, in modo chiaro ed analitico;
rilevato, tuttavia, che l'an e il quantum del credito ingiunto non appare specificamente contestato dalla opponente;
considerato, per le argomentazioni sopra svolte, che l'eccezione di prescrizione opposta non appare allo stato meritevole di accoglimento in difetto di allegazione in ordine agli elementi costitutivi di detta contestazione;
evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, “l'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso” (ex multis Cass. n. 14135/2019; Cass. n. 15991/2018); osservato, altresì, che la dedotta nullità del contratto sotteso alla domanda monitoria appare allo stato non supportata dalle evidenze processuali;
ritenuto, alla luce delle considerazioni che precedono, che l'opposizione non appare fondata su prova scritta o di pronta soluzione, con assorbimento di ogni altra valutazione in ordine al requisito del periculum in mora;
osservato, infine, che l'istanza proposta ai sensi dell'art. 649 c.p.c. in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, a differenza di quanto sostenuto da parte opponente, non possa essere intesa come un riesame della sussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c. (Tribunale di Asti 24.2.2016)”.
Dunque,
-atteso che nel corso del giudizio le posizioni e le argomentazioni difensive svolte dalle parti sono rimaste inalterate rispetto a quanto statuito e disposto con la suestesa ordinanza del 10.02.2021 di rigetto della richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
-ritenuto in questa sede di confermare integralmente la suestesa ordinanza ed i
3 successivi provvedimenti del precedente Istruttore, né si ritengono “sussistere elementi di valutazione nuovi e ulteriori rispetto a quelli già considerati e motivati in sede di rigetto della istanza di concessione della provvisoria esecutorietà” (v. Tribunale di Cassino, sentenza n. 549 del 28 aprile 2017); l'opposizione viene rigettata con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni ulteriore istanza e pretesa, reciprocamente avanzata dalle parti, deve ritenersi ragionevolmente respinta o assorbita dalla presente pronuncia anche in forza del richiamato principio della ragione più liquida.
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate secondo la disciplina posta dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. modif. ed integr., tenuto conto dell'attività difensiva espletata e del relativo scaglione di riferimento, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino Vincenza Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del legale Parte_1 rapp.te p.-t., nei confronti della , in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.-t., ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto,
b) conferma il decreto ingiuntivo n. 1042/2019, emesso dal Tribunale di Cassino in data 28.10.2019, dichiarando dovute le somme e gli interessi così come in esso indicati fino all'effettivo soddisfo;
c) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di giudizio, che liquida in € 2.905,00 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Cassino il 15/12/2025
Il GIUDICE Vincenza Ovallesco
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