Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00634/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00291/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 291 del 2021, proposto da
VE EN, rappresentata e difesa dall'avvocato Davide Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Copertino, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell'ordinanza n.270 del 04.11.2020 prot. n.32302, notificata il 30.11.2020, con cui il Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Copertino ha ordinato alla ricorrente, “in qualità di soggetto proprietario e responsabile dell'abuso in premessa generalizzato, relativo alle opere realizzate su civile abitazione sita in località “Ballerini – Strada Prov.le 17, distinto in Catasto Fabbricati al fg. 37 p.lla 667 unità collabente e in catasto terreni fg.37 p.lla 666, nel PRG vigente il lotto ricade in zona agricola E1”, l'immediato ripristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione a propria cura e spese, entro 90 giorni dalla notifica dell'ordinanza, nonchè di ogni altro atto connesso, consequenziale e/o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 febbraio 2026, celebratasi da remoto, la dott.ssa IA TT e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
La ricorrente chiede l’annullamento dell’ordinanza del Comune di Copertino di demolizione delle opere abusivamente realizzate sull’abitazione sita in località “Ballerini” alla Strada Prov.le 17, e ricadente in zona qualificata, nel PRG vigente, come zona agricola E1).
Di seguito i mezzi di censura articolati in ricorso:
1) in primo luogo si lamenta la mancata ottemperanza, da parte della P.A., al disposto di cui all’art. 7 della L.241/90;
2) si deduce, inoltre, che il provvedimento sarebbe del tutto carente delle indicazioni necessarie in ordine alle ragioni giuridiche e fattuali dello stesso; si aggiunge che la ricorrente avrebbe chiesto all’Amministrazione di fare applicazione del disposto del II comma dell’art. 34 TUed.;
3) infine, si assume che la vicenda abusiva contestata non rientrerebbe nell’ipotesi del combinato disposto degli artt.31 e 32, ma esclusivamente nell’ipotesi di cui all’art.34 comma 1.
Il Comune di Copertino non si è costituito in giudizio.
All’udienza straordinaria del 12 febbraio 2026, celebratasi da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione
TT
1. Si controverte della legittimità dell’ordinanza di demolizione con la quale il Comune di Copertino ha sanzionato le opere abusive, realizzate presso la proprietà della ricorrente, aventi la seguente consistenza: “ 1. realizzazione di un bagno, ultimato in ogni sua parte, delle dimensioni di circa mq 5,94 (1,80 x 3,30), in ampliamento all’immobile residenziale autorizzato con PdC n.85/2016 ai sensi dell’art.4 comma 4 della Legge Regionale 14/2009 (Piano casa). Tale intervento ha modificato i criteri di edilizia sostenibile – Protocollo Itaca, superando la cubatura consentita;
2. realizzazione di una piscina di circa mq 89,00 il cui intervento è in contrasto con l’art.14 del Regolamento disciplinante la realizzazione di interventi Edilizi Minori “Manufatti Pertinenziali” approvato con delibera di CC n.42 del 30.11.2018 che prevede la realizzazione di piscine di uso privato di pertinenza il cui volume non superi il 20% del volume dell’edificio principale ad uso residenziale;
3. pavimentazione esterna in lastre di pietra di Cursi della superficie di circa mq 1.090,00 e una tettoia in legno di una superficie di circa mq 40,00 in difformità del PdC n.75/2016 ” (cfr. ordinanza di demolizione impugnata, allegato nr. 1 al ricorso introduttivo del giudizio).
2. Il gravame è infondato, per le ragioni che si passa ad esplicitare.
Quanto alla pretesa violazione dell’obbligo di dar corso alla comunicazione di avvio del procedimento, giurisprudenza unanime e consolidata nel tempo esclude la necessità di detto adempimento nella fattispecie in commento.
In termini, tra le tante, di recente: “ In presenza di un abuso edilizio, l'ordinanza di demolizione deve essere emanata senza indugio e, inoltre, non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, costituendo una misura sanzionatoria per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata. L'ordinanza di demolizione assume, infatti, i caratteri di una misura rigidamente ancorata a ben determinati presupposti in fatto e in diritto, al ricorrere dei quali va dunque emessa, senza necessità di evidenziare particolari ragioni di interesse pubblico a supporto, in prevalenza sull'eventuale contrario affidamento maturato in capo a privato, e senza che l'eventuale carenza procedimentale della mancata previa comunicazione di avvio del relativo procedimento possa condurre per ciò solo al suo annullamento, ex articolo 21 octies, comma 2, l. n. 241/1990 ” (cfr. T.A.R. Catanzaro Calabria sez. II, 7/01/2026, n. 14).
Si osserva, ancora, che l’impianto motivazionale del provvedimento in commento è certamente esaustivo, contenendo una puntuale indicazione (come in precedenza si è rimarcato) delle opere abusivamente realizzate e delle norme che si assumono violate; sul punto: “ Gli ordini di demolizione hanno contenuto vincolato e non richiedono una specifica motivazione o la preventiva partecipazione degli interessati ” (cfr. T.A.R. Roma Lazio sez. II, 5/12/2025, n. 22057); “ L'ordine di demolizione di manufatti abusivi, stante la sua natura vincolata, non richiede una specifica motivazione sulla ricorrenza del concreto interesse pubblico alla loro rimozione, essendo la relativa ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato già compiuta, a monte, dal legislatore e la sua adozione non è neppure subordinata al previo contradditorio col destinatario dell'atto; ciò in base ad un principio che non ammette deroghe neppure nell'ipotesi in cui l'ordine di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso ” (Conferma Tar Campania, Napoli, sez. I, n. 1225 del 2022) Consiglio di Stato sez. IV, 11/12/2025, n. 9801).
Infine, quanto alla qualificazione degli abusi perpetrati, appare certamente corretto l’inquadramento operato dall’Amministrazione procedente nell’ambito della più grave fattispecie di cui all’art. 31 Tued., tenuto conto delle caratteristiche dell’edificato rispetto all’autorizzato, come emerge dallo stralcio dell’ordine di demolizione in precedenza richiamato, tali da integrare gli estremi della difformità totale (rileva, in particolare, la costruzione di una piscina di circa mq 89,00, non autorizzata e in contrasto con le disposizioni edilizio-urbanistiche vigenti nel territorio comunale all’epoca dell’adozione dell’atto impugnato: si veda, in proposito, l’ordinanza impugnata).
Quanto appena rilevato esclude, altresì, la possibilità di utilmente invocare la possibilità di fiscalizzazione dell’abuso.
In termini: “ L'assenza di permesso di costruire consiste nella sua insussistenza oggettiva per l'opera autorizzata. Accanto al caso del permesso mai rilasciato, vi sono i casi nei quali il titolo è stato rilasciato, ma è privo (o è divenuto privo) di effetti giuridici. L'articolo 31, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 prevede anche una figura di mancanza sostanziale del permesso, che si verifica quando vi è difformità totale dell'opera rispetto a quanto previsto nel titolo, pur sussistente. Si ha difformità totale quando sia realizzato un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, architettoniche ed edilizie; integralmente diverso per caratteristiche planovolumetriche, e cioè nella forma, nella collocazione e distribuzione dei volumi; integralmente diverso per caratteristiche di utilizzazione (la destinazione d'uso derivante dai caratteri fisici dell'organismo edilizio stesso); integralmente diverso perché comportante la costituzione di volumi nuovi ed autonomi. La nozione di parziale difformità, invece, presuppone che un determinato intervento costruttivo, pur se contemplato dal titolo autorizzatorio rilasciato dall'autorità amministrativa, venga realizzato secondo modalità diverse da quelle previste e autorizzate a livello progettuale, quando le modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell'opera ” (cfr. T.A.R. Catania Sicilia sez. I, 3/02/2025, n. 382).
3. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.
La mancata costituzione in giudizio del Comune di Copertino esclude la necessità di dar corso alla regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026, celebratasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
PA OR, Presidente FF
IA TT, Primo Referendario, Estensore
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| IA TT | PA OR |
IL SEGRETARIO