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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/05/2025, n. 18387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18387 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GI RE UN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/12/2024 del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA GRIECO;
lette le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI. Penale Sent. Sez. 1 Num. 18387 Anno 2025 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: GRIECO TERESA Data Udienza: 04/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice del riesame in data 12 dicembre 2024 ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con altra meno afflittiva, formulata nell'interesse di NO LV. 2. Ha proposto ricorso per cassazione LV NO, a mezzo dei difensori di fiducia, Avv. Flavio Sinatra e Giuseppe Panich, deducendo con un unico motivo, la violazione di legge e il difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 274, 275, cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 110 e 416- bis cod. pena. Il ricorrente ha dedotto che il tribunale del riesame, con motivazione inadeguata ai fini del mancato riconoscimento dell'attenuazione del quadro cautelare, ha ritenuto irrilevante l'elemento del "tempo silente", relativo ad un arco temporale di oltre un anno dalla disposta restrizione domiciliare, senza che il NO avesse dato adito ad alcun rilievo e di oltre due anni dai fatti contestati. La difesa ha eccepito che l'elemento temporale avrebbe dovuto essere valutato unitamente ad altri due fatti intervenuti nel tempo, quali le precarie condizioni di salute del ricorrente e la circostanza che i soggetti affiliati al sodalizio criminoso di presunto riferimento del ricorrente, erano stati oramai assicurati alla giustizia. 3. In data 24 febbraio 2025, i difensori di fiducia hanno depositato il provvedimento del Tribunale di Gela del 19 febbraio 2025 con il quale la misura degli arresti domiciliari è stata sostituita con quella della sottoposizione dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, dichiarando al contempo di rinunciare al ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 1 2. Va preliminarmente rilevata l'inefficacia della rinuncia all'impugnazione presentata nell'interesse del ricorrente dai difensori di fiducia, in quanto privi di procura speciale. Deve, infatti, qui ribadirsi quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui è inefficace l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione ATM) sottoscritt dall indagato, ma dal solo difensore non munito di procura speciale, in quanto la rinuncia, non costituendo espressione dell'esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale (Sez. 2, n. 5978 del 05/12/2014, Periti, Re. 262276-01; Sez. u, n. 12603 del 24/11/2015, Celso, Re. 266244-01, Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, Esposito, Re. 285663 — 01). La rinuncia, tuttavia, può essere comunque valutata come rappresentazione della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della Corte di legittimità atteso che ad essa è stato allegato il provvedimento con il quale il Tribunale di Gela, in data 19 febbraio 2025, ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con quella della sottoposizione del ricorrente all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, così rimettendo in libertà LV giugno. L'interesse all'impugnazione, che l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. pone quale condizione per l'impugnazione, deve essere correlato alla finalità perseguita dal soggetto legittimato e deve essere funzionale a «rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale», oltre che a conseguire, comunque, una utilità da intendersi quale «decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo» (Sez. 1 n. 11302 del 19/09/2017, de. 2018, in motivazione con richiami a Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, de. 2012, Marina, Re. 251693). A tal riguardo, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, nella sentenza da ultimo citata, hanno affermato che «in materia di impugnazioni, la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso» 2 3. Alla luce di tali ragioni deve, pertanto, affermarsi che nel caso di specie è venuto meno l'interesse del ricorrente all'accoglimento della richiesta di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con altra meno afflittiva e, conseguentemente, a vedere accolta l'impugnazione avverso il provvedimento che tale richiesta ha invece rigettato. 4. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza dell'interesse alla sua decisione, senza che ciò comporti la condanna del ricorrente alle spese del procedimento ed al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta ed altro, Rv. 208166).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso, il 4 marzo 2025.
lette le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI. Penale Sent. Sez. 1 Num. 18387 Anno 2025 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: GRIECO TERESA Data Udienza: 04/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice del riesame in data 12 dicembre 2024 ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con altra meno afflittiva, formulata nell'interesse di NO LV. 2. Ha proposto ricorso per cassazione LV NO, a mezzo dei difensori di fiducia, Avv. Flavio Sinatra e Giuseppe Panich, deducendo con un unico motivo, la violazione di legge e il difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 274, 275, cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 110 e 416- bis cod. pena. Il ricorrente ha dedotto che il tribunale del riesame, con motivazione inadeguata ai fini del mancato riconoscimento dell'attenuazione del quadro cautelare, ha ritenuto irrilevante l'elemento del "tempo silente", relativo ad un arco temporale di oltre un anno dalla disposta restrizione domiciliare, senza che il NO avesse dato adito ad alcun rilievo e di oltre due anni dai fatti contestati. La difesa ha eccepito che l'elemento temporale avrebbe dovuto essere valutato unitamente ad altri due fatti intervenuti nel tempo, quali le precarie condizioni di salute del ricorrente e la circostanza che i soggetti affiliati al sodalizio criminoso di presunto riferimento del ricorrente, erano stati oramai assicurati alla giustizia. 3. In data 24 febbraio 2025, i difensori di fiducia hanno depositato il provvedimento del Tribunale di Gela del 19 febbraio 2025 con il quale la misura degli arresti domiciliari è stata sostituita con quella della sottoposizione dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, dichiarando al contempo di rinunciare al ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 1 2. Va preliminarmente rilevata l'inefficacia della rinuncia all'impugnazione presentata nell'interesse del ricorrente dai difensori di fiducia, in quanto privi di procura speciale. Deve, infatti, qui ribadirsi quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui è inefficace l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione ATM) sottoscritt dall indagato, ma dal solo difensore non munito di procura speciale, in quanto la rinuncia, non costituendo espressione dell'esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale (Sez. 2, n. 5978 del 05/12/2014, Periti, Re. 262276-01; Sez. u, n. 12603 del 24/11/2015, Celso, Re. 266244-01, Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, Esposito, Re. 285663 — 01). La rinuncia, tuttavia, può essere comunque valutata come rappresentazione della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della Corte di legittimità atteso che ad essa è stato allegato il provvedimento con il quale il Tribunale di Gela, in data 19 febbraio 2025, ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con quella della sottoposizione del ricorrente all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, così rimettendo in libertà LV giugno. L'interesse all'impugnazione, che l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. pone quale condizione per l'impugnazione, deve essere correlato alla finalità perseguita dal soggetto legittimato e deve essere funzionale a «rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale», oltre che a conseguire, comunque, una utilità da intendersi quale «decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo» (Sez. 1 n. 11302 del 19/09/2017, de. 2018, in motivazione con richiami a Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, de. 2012, Marina, Re. 251693). A tal riguardo, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, nella sentenza da ultimo citata, hanno affermato che «in materia di impugnazioni, la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso» 2 3. Alla luce di tali ragioni deve, pertanto, affermarsi che nel caso di specie è venuto meno l'interesse del ricorrente all'accoglimento della richiesta di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con altra meno afflittiva e, conseguentemente, a vedere accolta l'impugnazione avverso il provvedimento che tale richiesta ha invece rigettato. 4. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza dell'interesse alla sua decisione, senza che ciò comporti la condanna del ricorrente alle spese del procedimento ed al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta ed altro, Rv. 208166).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso, il 4 marzo 2025.