Articolo 39 della Legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1
Articolo 38Articolo 40
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20 gennaio 1972
Art. 39.
All'articolo 68 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 , e' aggiunto il seguente comma:
"Sono altresi' devoluti alle province i nove decimi dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi lavoro dei dipendenti delle imprese industriali e commerciali di cui al precedente comma, addetti agli stabilimenti situati nei rispettivi territori".
Dopo l'articolo 68 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 , sono istituiti i seguenti articoli:

Art. 68-bis.

"Sono devolute alle province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percetto nei rispettivi territori provinciali:
a) i nove decimi dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo e delle imposte sulle societa' e sulle obbligazioni;
b) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonche' delle tasse di concessione governativa;
c) i nove decimi delle tasse di circolazione relative ai veicoli immatricolati nei rispettivi territori, al netto delle quote spettanti per legge alle province;
d) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per vendite afferenti i territori delle due province".

Art. 68-ter.

"Allo scopo di adeguare le finanze delle province autonome al raggiungimento delle finalita' e all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, e' devoluta a ciascuna provincia autonoma una quota del gettito dell'imposta generale sull'entrata relativo al territorio regionale e delle tasse ed imposte sugli affari non indicate nei precedenti articoli, al netto delle quote attribuite dalle leggi vigenti alle province e ad altri enti. Nella determinazione di detta quota sara' tenuto conto - in base ai parametri della popolazione e del territorio - anche delle spese per gli interventi generali dello Stato disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di competenza delle province. Per la determinazione della quota relativa alla provincia di Bolzano si terra' conto anche degli speciali oneri a carico della provincia stessa per il personale amministrativo della scuola. La quota sara' stabilita annualmente d'accordo fra il Governo e il presidente della giunta provinciale".

Art. 68-quater.

"L' articolo 119, terzo comma, della Costituzione si applica anche alle province autonome di Trento e di Bolzano".
Entrata in vigore il 20 gennaio 1972
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