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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 19/02/2026, n. 2889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2889 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2889/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ESPOSITO CARMINE, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11758/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via S Lucia Indirizzo_1 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250008094525000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 140/2026 depositato il
13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto tempestivamente depositato Ricorrente_1 propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli ricorso avverso la cartella di pagamento dettagliatamente specificata in epigrafe, relativa a tasse automobilistiche per l'anno d'imposta 2019, chiedendone l'annullamento; secondo parte ricorrente l'atto sarebbe illegittimo per i seguenti motivi: omessa notifica degli atti presupposti, prescrizione.
Si è costituta la Regione Campania che ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, letta la costituzione dell'Ufficio, all'esito della discussione pubblica, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Invero l'Ente ha depositato la documentazione attestante la regolarità e la tempestività degli atti presupposti, non impugnati, con conseguente definitività della pretesa tributaria.
Va precisato che in data 25/10/2022 la Regione Campania ha provveduto alla notifica dell'avviso di accertamento n. 964009331025.
Ogni altra questione è assorbita.
Per quanto sopra detto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
In considerazione della natura dell'atto impugnato, della condotta delle parti e della complessità delle questioni giuridiche poste all'esame del giudicante, ricorrono giusti motivi per condannare il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in E 250,00 oltre acc.ri se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in E 250,00 oltre acc.ri se dovuti
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ESPOSITO CARMINE, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11758/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via S Lucia Indirizzo_1 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250008094525000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 140/2026 depositato il
13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto tempestivamente depositato Ricorrente_1 propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli ricorso avverso la cartella di pagamento dettagliatamente specificata in epigrafe, relativa a tasse automobilistiche per l'anno d'imposta 2019, chiedendone l'annullamento; secondo parte ricorrente l'atto sarebbe illegittimo per i seguenti motivi: omessa notifica degli atti presupposti, prescrizione.
Si è costituta la Regione Campania che ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, letta la costituzione dell'Ufficio, all'esito della discussione pubblica, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Invero l'Ente ha depositato la documentazione attestante la regolarità e la tempestività degli atti presupposti, non impugnati, con conseguente definitività della pretesa tributaria.
Va precisato che in data 25/10/2022 la Regione Campania ha provveduto alla notifica dell'avviso di accertamento n. 964009331025.
Ogni altra questione è assorbita.
Per quanto sopra detto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
In considerazione della natura dell'atto impugnato, della condotta delle parti e della complessità delle questioni giuridiche poste all'esame del giudicante, ricorrono giusti motivi per condannare il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in E 250,00 oltre acc.ri se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in E 250,00 oltre acc.ri se dovuti