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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 01/07/2025, n. 1318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1318 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Francesco Catanese Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1695 del Registro Generale Contenzioso 2022
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1
Via Alessio Valore N. 21 Is. 301, C.F. , C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Nunziatina Starvaggi, c.f.
del Foro di Patti (ME), con studio in Sant'Agata C.F._2
Militello alla via Consenz n. 42, ed ivi elettivamente domiciliata presso il E suo studio, pec: avv. iuffre , fax 0941/704554 Email_1
giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], ivi residente, in Via Controparte_1
Maddalena, 36, C.F.: , elettivamente domiciliato in C.F._3
Messina, via Ghibellina n° 48, presso lo studio dell'avv. Nino Favazzo
(C.F.: - pec: fax C.F._4 Email_3
090.6412636), che lo rappresenta e difende per procura in atti;
RESISTENTE
E
1 con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 05.04.2022, , nata a [...] il Parte_1
06/04/1975, premesso di avere contratto in data 25/09/2004, nel Comune di
Taormina, matrimonio concordatario con nato a Controparte_1
Messina (ME) il 02/05/1972, (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 138 parte 2 serie A anno 2004); che dall'unione erano nate due figlie: nata a [...] il Persona_1
08.05.2006 e nata a [...] il [...]; che tra le Persona_2
parti era intervenuta separazione consensuale omologata con provvedimento del Tribunale di Messina depositato il 21.11.2018; che la separazione si era protratta ininterrottamente a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento per il tempo necessario alla proponibilità della domanda di divorzio;
che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
che in base all'accordo di separazione omologato lo i era obbligato a corrispondere alla CP_1
deducente, per il mantenimento delle due figlie, domiciliate presso la deducente, la somma mensile complessiva di € 500,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
che lo si era altresì obbligato a trasferire a CP_1
favore della figlia minore , il diritto di nuda proprietà sull'unità Per_2
immobiliare sita in Messina, Via Maddalena, della consistenza catastale di vani 6 (sei) a piano terra, rappresentata in catasto dalla part. 68 sub. 1 del foglio 229, con riserva di usufrutto vitalizio;
che l'accordo di separazione consensuale era stato da lei accettato perché “costretta dalle circostanze”, temendo che il marito potesse riferire alle figlie il suo comportamento di
“moglie infedele” e per mero senso di colpa;
che le condizioni di separazione erano state, però, sperequate, poiché avevano posto su di lei un
2 notevole peso economico per il mantenimento delle figlie ed anche il trasferimento dell'immobile di proprietà esclusiva dello alla CP_1
figlia avrebbe determinato l'onere a carico della deducente di Per_2
pagare i relativi oneri fiscali nella misura del 50 %; che lo veva CP_1
versato l'assegno di € 500,00 mensili stabilito in sede di separazione in modo non regolare;
che lo quando prendeva con sé le figlie, CP_1
spesso le lasciava con la propria madre o la propria sorella, tanto che le figlie la domenica preferivano non andare più a casa del padre. Tutto ciò premesso, chiedeva che venisse pronunciata sentenza di divorzio, che fosse confermata l'assegnazione alla deducente della casa coniugale di sua esclusiva proprietà, che fossero disciplinati i tempi di permanenza delle figlie minori con il padre come meglio specificato in ricorso, che fosse posto a carico dello l'obbligo di corrispondere per il CP_1
mantenimento di ciascuna figlia la somma mensile di € 1.000,00, oltre il 50
% delle spese straordinarie, anche in considerazione del fatto che lo stesso dal mese di luglio 2022 non avrebbe più dovuto pagare le rate del mutuo contrato per lo studio medico, di importo mensile pari a circa € 1.500,00 ed aveva beneficiato di un incremento patrimoniale a seguito della morte del padre.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il quale Controparte_1
non si opponeva alla pronuncia di divorzio, mentre contestava le altre richieste della ricorrente. In particolare, evidenziava che le ragioni che avevano indotto la ad accettare l'accordo di separazione Parte_1
consensuale erano irrilevanti ed estranee all'oggetto del giudizio, posto che l'aumento dell'assegno per il mantenimento delle figlie avrebbe potuto fondarsi esclusivamente su dei fatti sopravvenuti idonei ad incidere sul preesistente equilibrio economico. Evidenziava, poi, che i tempi di permanenza delle figlie minori con lui erano stati sensibilmente più ampi rispetto a quelli previsti nell'accordo di separazione, anche per le esigenze
3 lavorative della madre, e ciò aveva determinato una maggiore incidenza del mantenimento diretto, mentre non era vero che la propria condizione economica fosse apprezzabilmente migliorata, avendo egli subito nello svolgimento della propria attività professionale quelle contrazioni reddituali conseguenti alle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid 19.
Rilevava, poi, che non era vero che egli avesse finito di pagare il mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile adibito a studio professionale, del quale residuavano ancora nove rate mensili oltre alle rate relative ad un contratto di leasing finanziario stipulato per l'acquisto di attrezzatura sanitaria. Sottolineava, in ogni caso, che i redditi dichiarati non erano aumentati e che l'incremento patrimoniale determinato dalla successione del padre era stato assai modesto, essendo divenuto comproprietario nella misura del 25 % della casa familiare insieme alla madre ed alla sorella, mentre apparivano pretestuose le considerazioni svolte dalla controparte con riferimento alle conseguenze fiscali del trasferimento dell'immobile di cui era proprietario alla figlia , posto che tale trasferimento Per_2
costituiva adempimento degli obblighi assunti in sede di separazione.
Quanto alle richieste avanzate dalla controparte di modifica dei tempi di permanenza delle figlie minori con il padre, osservava che egli accettava di buon grado l'ampliamento dei tempi di permanenza proposto dalla controparte mutati ed anch'egli proponeva alcune modifiche con riferimento al periodo estivo. Chiedeva, pertanto, che fossero modificati i tempi di permanenza delle figlie minori con il deducente come meglio specificato in comparsa e che fossero confermate tute le altre statuizioni contenute nell'accordo di separazione omologato.
All'udienza presidenziale del 24.10.2022, diretta all'espletamento del tentativo di conciliazione, i coniugi confermavano la volontà di divorziare e dichiaravano di non essersi riconciliati dalla data della separazione. Con ordinanza depositata il 31.10.2022 il Presidente delegato
4 provvedeva in via d'urgenza nell'interesse dei coniugi e della prole, modificando i tempi di permanenza del padre con le figlie minori e confermando, nel resto, le condizioni di separazione. In particolare, osservava che non vi erano i presupposti per una modifica dell'importo dell'assegno per il mantenimento della prole, in quanto erano state efficacemente contestate dallo “tutte le allegazioni difensive CP_1
avversarie concernenti elementi presuntivi di una propria maggiore capacità economica: l'assunto secondo cui lo si sarebbe CP_1
avvantaggiato di una cospicua eredità paterna, oltre che non provato in fatto, è stato contestato dal convenuto attraverso il riferimento alla mera acquisizione pro quota dell'immobile adibito a casa di abitazione della propria madre;
l'assunto relativo al risparmio di spesa da parte del convenuto, dovuto alla cessazione dell'obbligo di pagamento del mutuo è stato contestato mediante il riferimento alla vigenza attuale della corrispondente obbligazione per via della pregressa sospensione di tali oneri, quale effetto dei benefici economici legati alla crisi sanitaria;
l'assunto relativo al risparmio di spesa da parte del convenuto, dovuto alla cessazione della locazione in corso al tempo della separazione, è stato ridimensionato mediante il riferimento ai nuovi oneri economici basati sulla solidarietà familiare che impongono allo di contribuire al CP_1
ménage familiare dell'anziana madre convivente, supportandone anche la ridotta capacità; l'assunto relativo alla intervenuta locazione di alcuni vani dello studio professionale da parte dello rimasto privo di CP_1
supporto probatorio, è stato da questi contestato facendo riferimento a rapporti di collaborazione professionale caratterizzati da una diversa cointeressenza economica, della quale non emerge né la sopravvenienza rispetto agli accordi separativi né l'effettiva consistenza e continuità; il sopravvenuto acquisto di un'auto di grossa cilindrata non appare sintomatico di un incremento della capacità economica dell'obbligato a
5 fronte della avvenuta sostituzione di un precedente veicolo e delle complessive condizioni sociali dell'interessato; analoghe considerazioni valgono con riferimento all'assunto relativo al preteso incremento della presenza dello nei locali di un circolo cittadino e del suo CP_1
maggiore impegno sportivo in tale sede”, mentre “le maggiori esigenze correlate alla crescita delle figlie minori rispetto all'epoca della separazione, appaiono adeguatamente compensate dagli ampissimi tempi di permanenza delle ragazze con il padre e/o con i suoi familiari, ulteriormente incrementati in conseguenza dell'accordo assunto dai coniugi”. Il Presidente delegato dava, quindi, le disposizioni necessarie per la prosecuzione del giudizio davanti al Giudice Istruttore.
Con memoria integrativa depositata il 21.07.2025 Parte_1
ribadiva la richiesta di aumento dell'assegno per il mantenimento
[...]
delle figlie, sottolineando la circostanza che queste ultime erano cresciute ed avevano maggiori esigenze rispetto al tempo della separazione e che, in ragione del tempo trascorso dalla emissione della ordinanza presidenziale il mutuo gravante sullo per l'acquisto dell'immobile adibito a CP_1
studio professionale era stato ormai estinto;
osservava che la convivenza dello con l'anziana madre non determinava per lui alcun CP_1
aggravio di spesa, in quanto la madre era perfettamente autonoma e percepiva una cospicua pensione. Rilevava, poi, che le proprie condizioni economiche erano peggiorate in quanto doveva sostenere maggiori spese fisse mensili per un importo mensile di € 1.249,00. Evidenziava, infine, che non vi era stato alcun ampliamento dei tempi di permanenza delle figlie con il padre ma solo una diversa distribuzione dei giorni nei quali le figlie, già in base all'accordo di separazione dovevano stare con il padre, sicché tale nuova disciplina non aveva in alcun modo aumentato gli oneri gravanti sul padre per il mantenimento diretto delle figlie. Osservava, infine, che l'aumento dei tempi di permanenza delle figlie con il padre nel periodo
6 estivo non era opportuno né appariva in concreto praticabile e chiedeva, pertanto, sul punto l'immediata modifica della ordinanza presidenziale.
All'udienza del 02.08.2023 le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo sui tempi di permanenza delle figlie presso i genitori per il periodo estivo dell'anno in corso nei seguenti termini: le figlie staranno fino al 14 agosto 2023 con il papà, il quale il 15 agosto 2023 le accompagnerà presso la madre. Di conseguenza i procuratori delle parti rilevavano che era venuta meno l'esigenza di provvedere sulla istanza di modifica urgente dei tempi di permanenza delle figlie con il padre per il periodo estivo.
Con comparsa di costituzione davanti al Giudice Istruttore depositata il 09.09.2023 contestava le deduzioni avversarie Controparte_1
contenute nella memoria integrativa, sottolineando che a causa degli impegni lavorativi della egli teneva con sé le figlie dal Parte_1
lunedì al venerdì di ogni settimana e provvedeva al soddisfacimento di tutte le loro esigenze;
osservava, inoltre, che durante il periodo scolastico le figlie pernottavano con lui dal lunedì al giovedì ed egli si premurava di condurle a tutte le attività ludico ricreative. Ribadiva, pertanto, la richiesta di revisione delle condizioni di collocazione prevalente della prole e sottolineava, in ogni caso, che l'impegno da lui profuso nella gestione quotidiana delle figlie avevano comportato l'assunzione di spese relative al mantenimento ordinario, sicché non vi erano i presupposti per un aumento dell'assegno posto a suo carico per il mantenimento delle figlie, anche in considerazione del fatto che la aveva maturato degli Parte_1
avanzamento di carriera con conseguente significativo aumento della retribuzione ed al contrario insisteva nella richiesta di mantenimento diretto delle figlie.
Con provvedimento del 22.09.2023 il Giudice Istruttore concedeva i termini di cui all'art. 183/6 c.p.c. e con memoria depositata il 22.11.2023 lo
7 amentava l'incessante attacco della alla figura CP_1 Parte_1
ed al ruolo del padre, di cui la stessa censurava ogni comportamento, anche quelli relativi alla sfera privata ed intima, con improperi, offese, accuse e plateali minacce, condotta che stava provocando pesanti effetti sull'equilibrio psicofisico delle figlie, le quali reagivano al clima conflittuale, ciascuna in ragione della propria età: la maggiore tentando una difesa del padre e, per ciò, finendo, spesso, anch'essa vittima di aggressioni verbali e fisiche, la minore abbandonandosi a crisi di pianto e rabbia;
chiedeva, pertanto, che la fosse ammonita, evidenziando Parte_1
che le minori erano state anche in più occasioni lasciate sole a casa.
Rilevava, poi, che la figlia minore aveva “espresso il desiderio di trascorrere almeno un mese presso il padre durante il periodo estivo” dal 15 luglio al 15 agosto di ogni anno.
Con memoria depositata il 12.12.2023 Parte_1
negava che la figlia minore avesse mai espresso il desiderio di trascorrere almeno un mese con il padre durante il periodo estivo ed evidenziava, al contrario, che la ragazza era abituata a trascorrere una settimana in viaggio, solitamente nella seconda metà di luglio, con la madre e la sorella.
Contestava, poi, l'affermazione di avere tenuto condotte offensive e denigratorie nei confronti dello ed osservava che solo in CP_1
rarissimi casi le ragazze erano rimaste sole durante la notte.
Con ordinanza del 22.12.2023 il Giudice Istruttore ordinava ad entrambe le parti di depositare documentazione reddituale e disponeva l'ascolto delle figlie minori.
Con sentenza non definitiva n. 116/2024 pubblicata il 17.01.2024 il
Tribunale, su richiesta del procuratore di parte resistente, ai sensi dell'art. 4 comma 12 legge 898/70, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, disponendo la prosecuzione del giudizio esclusivamente per la decisione delle altre domande.
8 All'udienza del 21.03.2024 il Giudice Istruttore effettuata l'ascolto delle due figlie minori.
Con ordinanza del 17.04.2024 il Giudice Istruttore richiedeva al
Comando Guardia di Finanza di Messina di compiere indagini sul reddito, sul patrimonio e sull'effettivo tenore di vita di . Controparte_1
Acquisite le informazioni richieste al Comando Guardia di Finanza di Messina, il Giudice Istruttore, con ordinanza del 18.09.2024, ordinava a di esibire in giudizio il quadro riepilogativo delle Controparte_1
somme complessivamente accantonate in relazione alle due polizze vita di cui lo stesso era titolare (Alleanza Assicurazioni e . Controparte_2
Acquisita ulteriore documentazione, all'udienza del 18.03.2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., il Giudice
Istruttore, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione, concedendo i termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica e disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per l'acquisizione del relativo parere.
Avendo il Collegio già emesso sentenza non definitiva sullo stato coniugale, occorre esaminare esclusivamente le ulteriori domande, concernenti l'affidamento della figlia minore , posto che la figlia Per_2
è divenuta, nelle more del giudizio, maggiorenne, ed il mantenimento Per_1
delle due figlie. Si deve, poi, dare atto che non occorre provvedere sulla domanda avanzata dalla ricorrente di assegnazione della casa coniugale, poiché la è proprietaria dell'immobile ed ha un titolo Parte_1
autonomo che legittima il suo godimento, sicché è priva di interesse ad ottenere un provvedimento di assegnazione.
Quanto ai provvedimenti relativi alla prole occorre tenere presente che quando, come nel caso in esame, vi sia già un provvedimento giurisdizionale definitivo che disciplina i rapporti tra genitori e figli, la
9 modifica delle precedenti statuizioni è consentita solamente nel caso in cui vi siano fatti sopravvenuti che giustifichino una revisione delle disposizioni vigenti. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, infatti, che la disposizione contenuta nell'art. 337 quinquies c.c., secondo cui la revisione dei provvedimenti relativi alla prole è ammessa “in ogni tempo”, non incide sui presupposti della revisione stessa e l'esistenza di circostanze nuove costituisce, per principio generale, condizione implicita ma necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti (Cass. civ.
08.05.2013 n. 10720). Del tutto inconducenti appaiono, pertanto, le considerazioni svolte dalla nel ricorso introduttivo con Parte_1
riferimento alle ragioni che l'avrebbero indotta ad acconsentire ad una separazione consensuale sulla base di condizioni sperequate, in quanto anche nel caso di errori di valutazione compiuti dalle parti nella istanza di separazione consensuale opera pienamente la preclusione nascente dall'intervenuto giudicato e, comunque, esulano dall'oggetto del giudizio di revisione i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo, in quanto i "giustificati motivi" che autorizzano la modificazione delle condizioni della separazione consistono, come si è detto sopra, in fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale gli accordi erano stati stipulati, mentre del tutto estranei all'oggetto del giudizio sono gli eventuali vizi del consenso rispetto all'atto di separazione omologato (Cass. 8.5.2008, n.
14188; Cass. Sez. I, 20.03.2008 n. 7450; Cass. Sez. I 17.06.2009 n. 14093).
Nel caso in esame entrambe le parti non hanno allegato circostanze idonee a giustificare una revisione del regime di affidamento della figlia minore , avendo peraltro, entrambi i genitori chiesto la conferma Per_2
dell'affidamento condiviso. Invero, nel corso dell'intero giudizio è emerso che permane una elevata conflittualità tra le parti, ma come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, l'affidamento condiviso deve essere
10 disposto anche quando sussista tra i genitori una conflittualità non insuperabile, nel presupposto che, ragionevolmente, l'osservanza dei provvedimenti del Giudice potrà rasserenare i rapporti tra i genitori e consentire una loro consapevole e comune partecipazione al progetto educativo dei loro figli. Per poter condurre ad un affidamento esclusivo, la conflittualità deve risultare irreparabile, di modo che l'eventuale affidamento condiviso determinerebbe non solo un peggioramento della situazione ma anche un danno diretto per i figli non altrimenti rimediabile, in quanto la “stella polare” è solo l'interesse dei figli. Pertanto, non può assumere rilievo il comportamento, anche processuale, di un genitore nei confronti dell'altro, anche se tale comportamento è sintomatico di un'elevata e aspra conflittualità, qualora non ponga in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, in maniera da pregiudicare il loro interesse. Del resto, è evidente come la elevata conflittualità esistente tra i coniugi non possa essere di ostacolo all'affidamento condiviso, sia perché altrimenti le parti potrebbero essere stimolate al conflitto proprio per cercare di ottenere l'affidamento esclusivo sia perché l'affidamento condiviso costituisce la modalità privilegiata di affidamento che può essere derogata solo in presenza dell'inadeguatezza di uno dei coniugi a svolgere la funzione genitoriale (Cass. n. 7477 del 31 marzo 2014; Cass. n.
5108/2012). D'altronde, nella fattispecie in esame non risulta che la conflittualità tra i coniugi si sia espressa in forme volte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico delle figlie, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse, come è emerso chiaramente attraverso il loro ascolto;
infatti le figlie hanno dichiarato che la loro situazione era soddisfacente ed hanno aggiunto che dal momento della separazione dei genitori non vi erano “state particolari tensioni tra loro”, mentre “c'erano certamente più tensioni quando vivevano insieme”, affermazione che rende evidente come le parti, dopo la separazione siano in
11 qualche modo riuscite a proteggere la prole dal conflitto esistente tra gli adulti. Non sembra, peraltro, che vi siano neppure i presupposti per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori ex art. 709 ter c.p.c., in relazione alle accuse mosse dallo ei confronti della con CP_1 Parte_1
la memoria depositata il 22.11.2023, sia perché dette accuse non hanno trovato specifico riscontro probatorio, mentre la documentazione allegata dimostra solamente l'elevata conflittualità tra le parti, sia soprattutto perché in vicende connotate, come nel caso in esame, da accesa conflittualità interpersonale, nelle quali spesso si verifica l'incapacità delle parti di scindere la compromessa relazione di coppia dai profili di gestione del compito genitoriale, la pur prevista ingerenza giurisdizionale è da intendersi quale estremo rimedio nell'interesse della prole minore. In particolare, la sfiducia reciproca ed il sospetto di condotte strumentali per danneggiare la controparte non possono certamente essere superati dall'intervento giurisdizionale, ma richiedono uno sforzo collaborativo di entrambe le parti, al fine di rimuovere le questioni suscettibili di divenire fonte di incomprensioni. Di conseguenza, nel caso in esame, caratterizzato da un contrasto tra le parti che ha influenzato la gestione pacifica dell'affidamento della prole, non pare che vi siano i presupposti per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dall'art. 709 ter c.p.c.
(norma applicabile ratione temporis), poiché non risulta che di tale situazione vi sia un unico artefice, emergendo con sufficiente chiarezza l'incapacità di entrambi i genitori di superare le reciproche diffidenze e di assumersi le proprie responsabilità per le condotte che ognuno dei due ha, per la propria parte, tenuto determinando irrigidimenti e tensioni che hanno messo a dura prova la stessa possibilità per le parti di collaborare nell'interesse della prole.
12 Quanto alla domiciliazione privilegiata della figlia , lo Per_2
ha chiesto una modifica delle statuizioni vigenti, riconoscendo CP_1
la collocazione prevalente della minore presso il padre, o in estremo subordine la piena parità dei periodi di permanenza presso ciascun genitore.
Invero, a prescindere da quanto previsto nella ordinanza presidenziale, la stessa figlia ha chiarito in sede di ascolto che poiché la madre “sta Per_2
lontano da Messina per diversi giorni della settimana, a volte dal lunedì al giovedì ed altre volte dal martedì al venerdì; quando la mamma è a
Canicattì noi pernottiamo da nostro padre, mentre quando la mamma è a
Messina, come avviene tutti i fine settimana invece stiamo con lei;
se nostra madre torna il giovedì sera, pernottiamo da lei sin dal giovedì sera”; la minore ha, però, aggiunto che, avendo la sorella in animo di Per_1
pernottare a casa della madre da quando avrebbe avuto inizio il percorso universitario, era anche suo “desiderio quello di potere stare con lei a casa di nostra madre tutte le volte in cui lei farà ritorno a Messina, anche se nostra madre non dovesse essere in casa”.
Alla luce degli elementi di conoscenza sopra succintamente esposti, ritiene il collegio che non vi siano i presupposti per modificare l'attuale regime dei tempi di permanenza della figlia minore con la eliminazione della “collocazione privilegiata” presso la madre e con la previsione della
“collocazione paritaria” accompagnata dal cosiddetto “mantenimento diretto” della figlia. Si deve premettere che, per giurisprudenza costante
(vedi da ultimo Cass. civ. 16.06.2021 n. 17221) l'affido condiviso solo tendenzialmente comporta, in mancanza di gravi ragioni ostative, una ripartizione simmetrica e paritaria dei tempi di permanenza con i genitori, in quanto il giudice, in concreto, ben può discostarsi da tale principio, regolando diversamente siffatti tempi, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenendo conto, da un lato, del suo diritto a una
13 significativa relazione anche con il genitore non convivente, dall'altro del diritto di entrambi i genitori a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo. In ogni caso, una ripartizione dei tempi di permanenza in modo paritario non implica di per sé l'eliminazione del regime della cosiddetta “collocazione privilegiata” del figlio minore presso un genitore, che implica l'attribuzione ad uno dei due genitori della responsabilità di far fronte alle necessità ordinarie della prole.
Invero, al regime della “collocazione privilegiata” si contrappone il regime della “collocazione paritaria”, che pone i genitori sullo stesso piano non solo con riferimento ai tempi di permanenza della prole con ciascuno di loro ma anche con riferimento all'assolvimento in via diretta o attraverso una suddivisione equilibrata degli obblighi genitoriali previsti dall'art. 315 bis c.c. (sotti il profilo speculare dei diritti del figlio) e dall'art. 316 bis c.c.; sennonché tale ultimo regime, anche laddove ritenuto in astratto come più opportuno per il figlio, può in concreto avere possibilità di riuscita soltanto in presenza di una serie di fattori concorrenti, quali non soltanto la vicinanza logistica, ma soprattutto la concordia tra le parti e la disponibilità
a mantenere un clima costruttivo e di collaborazione, che è proprio ciò che nella maggior parte dei casi di disgregazione della unità familiare risulta invece mancare.
Nella fattispecie in esame l'accordo delle parti che attualmente regola i rapporti tra genitori e figlia, anche in deroga a quanto previsto nella ordinanza presidenziale, prevede ampi tempi di permanenza della minore con il padre, pressoché equivalenti a quelli nei quali la minore vive con la madre, presso la quale la bambina ha la collocazione privilegiata, e l'attuale suddivisione dei tempi di permanenza, con riferimento al dato materiale della frequentazione, non ha mostrato alcuna criticità ed ha assicurato ad entrambi i genitori il mantenimento di rapporti significativi con la figlia.
Nondimeno, è irrilevante che la figlia di fatto abbia potuto soggiornare
14 presso il padre per un tempo più ampio di quanto stabilito, poiché la disciplina dei tempi di permanenza della prole deve essere volta a comporre in modo equilibrato gli interessi di tutti i protagonisti, primi fra tutti i figli, dovendo l'ordinamento costantemente porsi l'obiettivo di garantire alla minore lo sviluppo della sua personalità, ciò che nella crisi della famiglia presuppone una distribuzione dei tempi di permanenza della prole con entrambi i genitori prima di tutto adeguata, in quanto funzionalmente correlata con le specifiche esigenze della prole stessa;
d'altronde l'affidamento condiviso implica di per sé la possibilità per entrambi i genitori di adattare, in base alla regola dell'accordo, i tempi di permanenza della prole con ciascun genitore alle mutevoli esigenze della prole e dei genitori stessi e nel caso in esame non si ravvisano ragioni per limitare tale libertà. Ciò, però, non significa che l'attuale situazione caratterizzata da una frequentazione pressoché paritaria della minore con entrambi i genitori sia in contrasto con la previsione di una collocazione “privilegiata” accompagnata da un mantenimento “indiretto”, poiché essa è non solo giustificata ma anzi necessaria, nella misura in cui vi è il rischio, adottando la diversa soluzione prospettata del collocamento paritario e del mantenimento diretto, di favorire il genitore meno collaborativo e più rivendicativo/impositivo, in danno dell'altro e in definitiva della stessa minore, come avviene sovente in una situazione di conflittualità tra le parti, quale quella riscontrabile nel caso in esame.
Inoltre, ai fini di una crescita equilibrata, la minore ha bisogno soprattutto di ordine, stabilità, e assenza di conflittualità, e ciò indipendentemente dal fatto che si trovi all'interno di una famiglia ancora unita ovvero con due genitori che hanno affrontato il percorso della separazione, ordine e stabilità che vengono garantiti non tanto attraverso una rigida suddivisione dei tempi di permanenza di entrambi i genitori con la figlia, ma soprattutto attraverso una suddivisione equilibrata delle
15 responsabilità specifiche con riferimento alla gestione ordinaria della figlia, pur mantenendo inalterata la genitorialità di entrambi e tutelando quindi la relazione genitoriale con la prole. Se dunque da un punto di vista astratto e di principio la soluzione della collocazione “paritaria” sembra maggiormente rispondente al principio della pari dignità di entrambe le figure genitoriali, in concreto non pare opportuno imporre come tassativa una logica salomonica che rischia di deresponsabilizzare i genitori e pregiudicare i figli, tutte le volte in cui la paritetica assunzione di responsabilità si inserisca in un contesto relazionale conflittuale, come appare evidente nel caso in esame, alla luce delle vicende inerenti al mantenimento della figlia, ove le parti sovente sono entrate in contrasto.
L'ordinanza presidenziale va, pertanto, confermata sia con riferimento alla domiciliazione privilegiata della minore presso la madre, anche alla luce del desiderio espresso dalla stessa di permanere con la genitrice un tempo maggiore non appena ciò sarà possibile, sia con riferimento ai tempi di permanenza con il padre, da modificare esclusivamente con riferimento al periodo estivo. Infatti, alla luce di quanto richiesto dalla minore , appare opportuno stabilire che nel periodo Per_2
estivo la stessa possa stare insieme ad un genitore per un periodo di venti giorni ed insieme all'altro genitore per un analogo periodo di venti giorni, da determinare entro il trenta giugno di ogni anno.
Passando, quindi, ad esaminare la domanda concernente il mantenimento delle figlie, si deve in primo luogo premettere che anche il cosiddetto “mantenimento diretto” non importa di per sé che ad esso non debba accompagnarsi un mantenimento “indiretto” mediante la previsione di un assegno a carico di un genitore ed a favore dell'altro. Occorre muovere dal fondamentale principio affermato dall'art. 30 della
Costituzione e ribadito dall'art. 316 bis c.c., per cui entrambi i genitori hanno il dovere di mantenere i figli, proporzionalmente alle loro sostanze e
16 secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo. La modalità primaria di adempimento dell'obbligo predetto è quella del mantenimento diretto, come si verifica tipicamente nella situazione fisiologica della famiglia unita;
quando si sia al cospetto della disgregazione della famiglia conseguente alla separazione o al divorzio, tuttavia, può sorgere la necessità, ad esempio quando venga attribuita ad un genitore la responsabilità di provvedere alle esigenze ordinarie della prole, di ristabilire la misura della proporzionalità contributiva dei genitori, riequilibrando la proporzionalità degli oneri che su ciascuno devono gravare attraverso la previsione di un assegno di mantenimento. In tali casi la corresponsione dell'assegno diviene, pertanto, la modalità con cui il genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurarle uno standard di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di convivenza dei genitori. Inoltre, va precisato che l'affidamento condiviso, se, da un lato, non elimina l'obbligo dei genitori di contribuire alle esigenze di vita dei figli mediante la corresponsione di un assegno perequativo, dall'altro non implica, come sua conseguenza automatica, che ciascuno di essi debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze (cfr. Cass. Civ. 10 dicembre 2014, n.
26060; Cass. civ. 17.09.2020, n. 19323). Non esiste, in ogni caso, un criterio fisso e predeterminato che consenta di affermare che in caso di tempi di permanenza equivalenti del figlio con entrambi i genitori non sia dovuto alcun assegno, poiché al fine di stabilire la debenza e la misura dell'assegno a carico di un genitore ed a favore dell'altro a titolo di contributo per il mantenimento della prole vanno utilizzati diversi parametri di riferimento, oltre ai tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori, vale a dire le esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso
17 goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (cfr.
Cass. Civ. 1° marzo 2018, n. 4811, ord.; Cass. Civ. 10 luglio 2013, n.
17089).
Nella fattispecie in esame lo svolge attività libero CP_1
professionale quale odontoiatra e protesista dentale e nell'anno di imposta
2023 ha avuto un volume di affari pari a € 101.132,00, a fronte di acquisti / costi pari a € 47.017,00, somma sensibilmente superiore rispetto ai ricavi derivanti dall'attività professionale ottenuti l'anno precedente pari a €
75.935,00, con un reddito al netto delle spese di € 13.995,00. Inoltre, risulta che il suo reddito è superiore anche rispetto a quello percepito nell'anno
2018, vale a dire l'anno in cui era stato raggiunto l'accordo di separazione, quando lo stesso aveva dichiarato compensi lordi pari a € 57.813,00 ed un reddito annuo pari a € 23.720,00. La sua situazione reddituale è, pertanto, migliorata rispetto all'epoca della separazione, anche in considerazione del fatto che lo stesso non è più gravato dall'obbligo di pagare la rata mensile di € 1.261,53 relativa al mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile destinato a studio professionale. Inoltre, risulta che lo stesso ha dei risparmi investiti in due polizze assicurative (una di importo leggermente inferiore ad € 10.000,00, l'altra di importo non meglio precisato ma dalla
“consulenza” prodotta emerge che lo aveva un capitale da CP_1
investire pari a € 50.000,00) e non deve sostenere oneri economici per soddisfare l'esigenza abitativa, mentre non risulta che le modeste quote immobiliari di cui è titolare producano reddito.
La ha percepito nell'anno 2023 un reddito lordo Parte_1
pari a € 87.151,00 con una imposta netta pari a € 27.599,00, mentre nell'anno 2020 aveva avuto un reddito lordo di € 72.721,00 con una imposta netta di € 23.229,00, sicché risulta che la stessa ha avuto negli ultimi anni una progressione reddituale, che appare ancora più rilevante se
18 si considera che dal mese di ottobre 2024, come emerge dalla documentazione prodotta dal resistente, ha ottenuto un nuovo avanzamento di carriera, essendole stato conferito l'incarico di Segretario Generale presso il Comune di Caltanissetta, il cui corrispettivo annuo complessivo dovrebbe essere pari a circa € 99.000,00. Non è noto, invece, quale fosse il suo reddito all'epoca della separazione, ma è stata prodotta documentazione dalla quale risulta che nel mese di giugno 2018 le è stata corrisposta la somma di € 3.321,39, sicché sembra che abbia beneficiato di una progressione economica anche nel periodo tra il 2018 ed il 2020. Va, nondimeno, osservato che la , in ragione Parte_1
dell'assegnazione a sedi lavorative più distanti che in passato, deve sostenere delle spese di viaggio ed alloggio (ha prodotto un contrato di locazione relativo ad un immobile sito a Canicattì per il canone mensile di
€ 200,00) che in passato non aveva. La stessa ha, poi, evidenziato che aveva dovuto contrarre dei debiti che riducevano le sue risorse economiche, ma in realtà le suddette esposizioni debitorie non possono essere prese in considerazione, poiché non risulta che tali debiti siano stati contratti per effettive ed ineludibili necessità (Cass. civ. 20.06.2014 n. 14143). Risulta, infine che la è proprietaria della casa in cui vive, sicché Parte_1
anche lei non deve sostenere oneri economici per soddisfare l'esigenza abitativa.
Alla stregua degli elementi di conoscenza sopra brevemente riassunti si può affermare che entrambe le parti fruiscono di redditi più elevati rispetto all'epoca della separazione e ciò importa che entrambi hanno la possibilità di assicurare alle figlie un maggiore soddisfacimento delle loro esigenze che, peraltro, sono certamente aumentate nel tempo, avendo la figlia raggiunto la maggiore età, mentre la figlia è ormai Per_1 Per_2
adolescente. Non vale osservare che le maggiori spese non risultano puntualmente documentate, avendo la Suprema Corte (Cass. Civ.
19 17055/2007; Cass. 6 novembre 2009, n. 23630; Cass. Civ. 8927/2012;
Cass. 1 marzo 2018 n. 4811; Cass. civ. 4 maggio 2023, n. 11724) rilevato che l'aumento delle esigenze economiche della prole, essendo notoriamente legata alla crescita, non ha bisogno di specifica dimostrazione, legittimando così l'aumento dell'assegno di mantenimento anche in assenza di aumenti reddituali del genitore, quando, come nel caso in esame, trascorra un tempo piuttosto ampio, tale da determinare il passaggio del figlio ad una fase di vita caratterizzata da nuovi e maggiori bisogni.
D'altro canto, va evidenziato che i tempi di permanenza delle figlie con il padre sono più ampi di quelli stabiliti in sede di separazione, poiché,
a prescindere da quanto è stato previsto anche nell'ordinanza presidenziale, lo ha dato la propria disponibilità a tenere con sé le figlie nei CP_1
giorni in cui la per motivi di lavoro non si trova a Parte_1
Messina e ciò ha fatto sì che entrambe le figlie sono rimaste con il padre quasi tutte le settimane dal lunedì al giovedì o al venerdì. E' evidente, peraltro, che tale organizzazione domestica è destinata a perdurare nel tempo fino a quando la non riuscirà ad ottenere una sede Parte_1
di servizio più vicina.
In tale situazione si deve, allora, prendere atto che il mantenimento diretto gravante sullo è stato (e sarà anche nell'immediato CP_1
futuro) certamente più oneroso di quello che era prevedibile al momento degli accordi di separazione. Ciò, allora, consente di prevedere solo un modesto aumento dell'assegno a carico dello che, anche in CP_1
considerazione della svalutazione monetaria verificatasi dal 2018 ad oggi, può essere rideterminato in € 350,00 mensili per ciascuna figlia, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT. Tale nuova misura dovrà essere corrisposta sin dalla pubblicazione della presente sentenza, in quanto conseguenza di modifiche nella situazione reddituale e personale delle parti
20 intervenute solo nel corso del giudizio, mentre per il periodo precedente va confermata la misura stabilita con l'ordinanza presidenziale.
Appare, infine, equo compensare interamente tra le parti le spese processuali in considerazione delle ragioni della decisione e della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1695/2022 R.G., così provvede:
1) Affida la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori Per_2
con domiciliazione privilegiata presso la madre;
2) disciplina i tempi di permanenza del padre con la figlia minore secondo quanto richiesto dalla ricorrente ai punti 4) e 5) delle conclusioni dell'atto introduttivo, fatta salva la possibilità per le parti, nello spirito dell'affidamento condiviso, di concordare diversi tempi di permanenza se maggiormente rispondenti alle esigenze delle parti stesse e della figlia;
dispone che nel periodo estivo la minore possa stare insieme ad un genitore per un periodo di venti giorni ed insieme all'altro genitore per un analogo periodo di venti giorni, da determinare entro il trenta giugno di ogni anno.
3) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1
la somma mensile complessiva di € 700,00 a Parte_1
titolo di contributo al mantenimento delle figlie e (€ Per_1 Per_2
350,00 per ciascuna figlia) da rivalutare annualmente in base agli indici
ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
dispone che tale nuova misura dell'assegno sia corrisposta con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza.
4) Rigetta la richiesta di provvedimenti sanzionatori nell'interesse delle figlie;
21 5) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 30/06/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Francesco Catanese Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1695 del Registro Generale Contenzioso 2022
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1
Via Alessio Valore N. 21 Is. 301, C.F. , C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Nunziatina Starvaggi, c.f.
del Foro di Patti (ME), con studio in Sant'Agata C.F._2
Militello alla via Consenz n. 42, ed ivi elettivamente domiciliata presso il E suo studio, pec: avv. iuffre , fax 0941/704554 Email_1
giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], ivi residente, in Via Controparte_1
Maddalena, 36, C.F.: , elettivamente domiciliato in C.F._3
Messina, via Ghibellina n° 48, presso lo studio dell'avv. Nino Favazzo
(C.F.: - pec: fax C.F._4 Email_3
090.6412636), che lo rappresenta e difende per procura in atti;
RESISTENTE
E
1 con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 05.04.2022, , nata a [...] il Parte_1
06/04/1975, premesso di avere contratto in data 25/09/2004, nel Comune di
Taormina, matrimonio concordatario con nato a Controparte_1
Messina (ME) il 02/05/1972, (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 138 parte 2 serie A anno 2004); che dall'unione erano nate due figlie: nata a [...] il Persona_1
08.05.2006 e nata a [...] il [...]; che tra le Persona_2
parti era intervenuta separazione consensuale omologata con provvedimento del Tribunale di Messina depositato il 21.11.2018; che la separazione si era protratta ininterrottamente a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento per il tempo necessario alla proponibilità della domanda di divorzio;
che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
che in base all'accordo di separazione omologato lo i era obbligato a corrispondere alla CP_1
deducente, per il mantenimento delle due figlie, domiciliate presso la deducente, la somma mensile complessiva di € 500,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
che lo si era altresì obbligato a trasferire a CP_1
favore della figlia minore , il diritto di nuda proprietà sull'unità Per_2
immobiliare sita in Messina, Via Maddalena, della consistenza catastale di vani 6 (sei) a piano terra, rappresentata in catasto dalla part. 68 sub. 1 del foglio 229, con riserva di usufrutto vitalizio;
che l'accordo di separazione consensuale era stato da lei accettato perché “costretta dalle circostanze”, temendo che il marito potesse riferire alle figlie il suo comportamento di
“moglie infedele” e per mero senso di colpa;
che le condizioni di separazione erano state, però, sperequate, poiché avevano posto su di lei un
2 notevole peso economico per il mantenimento delle figlie ed anche il trasferimento dell'immobile di proprietà esclusiva dello alla CP_1
figlia avrebbe determinato l'onere a carico della deducente di Per_2
pagare i relativi oneri fiscali nella misura del 50 %; che lo veva CP_1
versato l'assegno di € 500,00 mensili stabilito in sede di separazione in modo non regolare;
che lo quando prendeva con sé le figlie, CP_1
spesso le lasciava con la propria madre o la propria sorella, tanto che le figlie la domenica preferivano non andare più a casa del padre. Tutto ciò premesso, chiedeva che venisse pronunciata sentenza di divorzio, che fosse confermata l'assegnazione alla deducente della casa coniugale di sua esclusiva proprietà, che fossero disciplinati i tempi di permanenza delle figlie minori con il padre come meglio specificato in ricorso, che fosse posto a carico dello l'obbligo di corrispondere per il CP_1
mantenimento di ciascuna figlia la somma mensile di € 1.000,00, oltre il 50
% delle spese straordinarie, anche in considerazione del fatto che lo stesso dal mese di luglio 2022 non avrebbe più dovuto pagare le rate del mutuo contrato per lo studio medico, di importo mensile pari a circa € 1.500,00 ed aveva beneficiato di un incremento patrimoniale a seguito della morte del padre.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il quale Controparte_1
non si opponeva alla pronuncia di divorzio, mentre contestava le altre richieste della ricorrente. In particolare, evidenziava che le ragioni che avevano indotto la ad accettare l'accordo di separazione Parte_1
consensuale erano irrilevanti ed estranee all'oggetto del giudizio, posto che l'aumento dell'assegno per il mantenimento delle figlie avrebbe potuto fondarsi esclusivamente su dei fatti sopravvenuti idonei ad incidere sul preesistente equilibrio economico. Evidenziava, poi, che i tempi di permanenza delle figlie minori con lui erano stati sensibilmente più ampi rispetto a quelli previsti nell'accordo di separazione, anche per le esigenze
3 lavorative della madre, e ciò aveva determinato una maggiore incidenza del mantenimento diretto, mentre non era vero che la propria condizione economica fosse apprezzabilmente migliorata, avendo egli subito nello svolgimento della propria attività professionale quelle contrazioni reddituali conseguenti alle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid 19.
Rilevava, poi, che non era vero che egli avesse finito di pagare il mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile adibito a studio professionale, del quale residuavano ancora nove rate mensili oltre alle rate relative ad un contratto di leasing finanziario stipulato per l'acquisto di attrezzatura sanitaria. Sottolineava, in ogni caso, che i redditi dichiarati non erano aumentati e che l'incremento patrimoniale determinato dalla successione del padre era stato assai modesto, essendo divenuto comproprietario nella misura del 25 % della casa familiare insieme alla madre ed alla sorella, mentre apparivano pretestuose le considerazioni svolte dalla controparte con riferimento alle conseguenze fiscali del trasferimento dell'immobile di cui era proprietario alla figlia , posto che tale trasferimento Per_2
costituiva adempimento degli obblighi assunti in sede di separazione.
Quanto alle richieste avanzate dalla controparte di modifica dei tempi di permanenza delle figlie minori con il padre, osservava che egli accettava di buon grado l'ampliamento dei tempi di permanenza proposto dalla controparte mutati ed anch'egli proponeva alcune modifiche con riferimento al periodo estivo. Chiedeva, pertanto, che fossero modificati i tempi di permanenza delle figlie minori con il deducente come meglio specificato in comparsa e che fossero confermate tute le altre statuizioni contenute nell'accordo di separazione omologato.
All'udienza presidenziale del 24.10.2022, diretta all'espletamento del tentativo di conciliazione, i coniugi confermavano la volontà di divorziare e dichiaravano di non essersi riconciliati dalla data della separazione. Con ordinanza depositata il 31.10.2022 il Presidente delegato
4 provvedeva in via d'urgenza nell'interesse dei coniugi e della prole, modificando i tempi di permanenza del padre con le figlie minori e confermando, nel resto, le condizioni di separazione. In particolare, osservava che non vi erano i presupposti per una modifica dell'importo dell'assegno per il mantenimento della prole, in quanto erano state efficacemente contestate dallo “tutte le allegazioni difensive CP_1
avversarie concernenti elementi presuntivi di una propria maggiore capacità economica: l'assunto secondo cui lo si sarebbe CP_1
avvantaggiato di una cospicua eredità paterna, oltre che non provato in fatto, è stato contestato dal convenuto attraverso il riferimento alla mera acquisizione pro quota dell'immobile adibito a casa di abitazione della propria madre;
l'assunto relativo al risparmio di spesa da parte del convenuto, dovuto alla cessazione dell'obbligo di pagamento del mutuo è stato contestato mediante il riferimento alla vigenza attuale della corrispondente obbligazione per via della pregressa sospensione di tali oneri, quale effetto dei benefici economici legati alla crisi sanitaria;
l'assunto relativo al risparmio di spesa da parte del convenuto, dovuto alla cessazione della locazione in corso al tempo della separazione, è stato ridimensionato mediante il riferimento ai nuovi oneri economici basati sulla solidarietà familiare che impongono allo di contribuire al CP_1
ménage familiare dell'anziana madre convivente, supportandone anche la ridotta capacità; l'assunto relativo alla intervenuta locazione di alcuni vani dello studio professionale da parte dello rimasto privo di CP_1
supporto probatorio, è stato da questi contestato facendo riferimento a rapporti di collaborazione professionale caratterizzati da una diversa cointeressenza economica, della quale non emerge né la sopravvenienza rispetto agli accordi separativi né l'effettiva consistenza e continuità; il sopravvenuto acquisto di un'auto di grossa cilindrata non appare sintomatico di un incremento della capacità economica dell'obbligato a
5 fronte della avvenuta sostituzione di un precedente veicolo e delle complessive condizioni sociali dell'interessato; analoghe considerazioni valgono con riferimento all'assunto relativo al preteso incremento della presenza dello nei locali di un circolo cittadino e del suo CP_1
maggiore impegno sportivo in tale sede”, mentre “le maggiori esigenze correlate alla crescita delle figlie minori rispetto all'epoca della separazione, appaiono adeguatamente compensate dagli ampissimi tempi di permanenza delle ragazze con il padre e/o con i suoi familiari, ulteriormente incrementati in conseguenza dell'accordo assunto dai coniugi”. Il Presidente delegato dava, quindi, le disposizioni necessarie per la prosecuzione del giudizio davanti al Giudice Istruttore.
Con memoria integrativa depositata il 21.07.2025 Parte_1
ribadiva la richiesta di aumento dell'assegno per il mantenimento
[...]
delle figlie, sottolineando la circostanza che queste ultime erano cresciute ed avevano maggiori esigenze rispetto al tempo della separazione e che, in ragione del tempo trascorso dalla emissione della ordinanza presidenziale il mutuo gravante sullo per l'acquisto dell'immobile adibito a CP_1
studio professionale era stato ormai estinto;
osservava che la convivenza dello con l'anziana madre non determinava per lui alcun CP_1
aggravio di spesa, in quanto la madre era perfettamente autonoma e percepiva una cospicua pensione. Rilevava, poi, che le proprie condizioni economiche erano peggiorate in quanto doveva sostenere maggiori spese fisse mensili per un importo mensile di € 1.249,00. Evidenziava, infine, che non vi era stato alcun ampliamento dei tempi di permanenza delle figlie con il padre ma solo una diversa distribuzione dei giorni nei quali le figlie, già in base all'accordo di separazione dovevano stare con il padre, sicché tale nuova disciplina non aveva in alcun modo aumentato gli oneri gravanti sul padre per il mantenimento diretto delle figlie. Osservava, infine, che l'aumento dei tempi di permanenza delle figlie con il padre nel periodo
6 estivo non era opportuno né appariva in concreto praticabile e chiedeva, pertanto, sul punto l'immediata modifica della ordinanza presidenziale.
All'udienza del 02.08.2023 le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo sui tempi di permanenza delle figlie presso i genitori per il periodo estivo dell'anno in corso nei seguenti termini: le figlie staranno fino al 14 agosto 2023 con il papà, il quale il 15 agosto 2023 le accompagnerà presso la madre. Di conseguenza i procuratori delle parti rilevavano che era venuta meno l'esigenza di provvedere sulla istanza di modifica urgente dei tempi di permanenza delle figlie con il padre per il periodo estivo.
Con comparsa di costituzione davanti al Giudice Istruttore depositata il 09.09.2023 contestava le deduzioni avversarie Controparte_1
contenute nella memoria integrativa, sottolineando che a causa degli impegni lavorativi della egli teneva con sé le figlie dal Parte_1
lunedì al venerdì di ogni settimana e provvedeva al soddisfacimento di tutte le loro esigenze;
osservava, inoltre, che durante il periodo scolastico le figlie pernottavano con lui dal lunedì al giovedì ed egli si premurava di condurle a tutte le attività ludico ricreative. Ribadiva, pertanto, la richiesta di revisione delle condizioni di collocazione prevalente della prole e sottolineava, in ogni caso, che l'impegno da lui profuso nella gestione quotidiana delle figlie avevano comportato l'assunzione di spese relative al mantenimento ordinario, sicché non vi erano i presupposti per un aumento dell'assegno posto a suo carico per il mantenimento delle figlie, anche in considerazione del fatto che la aveva maturato degli Parte_1
avanzamento di carriera con conseguente significativo aumento della retribuzione ed al contrario insisteva nella richiesta di mantenimento diretto delle figlie.
Con provvedimento del 22.09.2023 il Giudice Istruttore concedeva i termini di cui all'art. 183/6 c.p.c. e con memoria depositata il 22.11.2023 lo
7 amentava l'incessante attacco della alla figura CP_1 Parte_1
ed al ruolo del padre, di cui la stessa censurava ogni comportamento, anche quelli relativi alla sfera privata ed intima, con improperi, offese, accuse e plateali minacce, condotta che stava provocando pesanti effetti sull'equilibrio psicofisico delle figlie, le quali reagivano al clima conflittuale, ciascuna in ragione della propria età: la maggiore tentando una difesa del padre e, per ciò, finendo, spesso, anch'essa vittima di aggressioni verbali e fisiche, la minore abbandonandosi a crisi di pianto e rabbia;
chiedeva, pertanto, che la fosse ammonita, evidenziando Parte_1
che le minori erano state anche in più occasioni lasciate sole a casa.
Rilevava, poi, che la figlia minore aveva “espresso il desiderio di trascorrere almeno un mese presso il padre durante il periodo estivo” dal 15 luglio al 15 agosto di ogni anno.
Con memoria depositata il 12.12.2023 Parte_1
negava che la figlia minore avesse mai espresso il desiderio di trascorrere almeno un mese con il padre durante il periodo estivo ed evidenziava, al contrario, che la ragazza era abituata a trascorrere una settimana in viaggio, solitamente nella seconda metà di luglio, con la madre e la sorella.
Contestava, poi, l'affermazione di avere tenuto condotte offensive e denigratorie nei confronti dello ed osservava che solo in CP_1
rarissimi casi le ragazze erano rimaste sole durante la notte.
Con ordinanza del 22.12.2023 il Giudice Istruttore ordinava ad entrambe le parti di depositare documentazione reddituale e disponeva l'ascolto delle figlie minori.
Con sentenza non definitiva n. 116/2024 pubblicata il 17.01.2024 il
Tribunale, su richiesta del procuratore di parte resistente, ai sensi dell'art. 4 comma 12 legge 898/70, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, disponendo la prosecuzione del giudizio esclusivamente per la decisione delle altre domande.
8 All'udienza del 21.03.2024 il Giudice Istruttore effettuata l'ascolto delle due figlie minori.
Con ordinanza del 17.04.2024 il Giudice Istruttore richiedeva al
Comando Guardia di Finanza di Messina di compiere indagini sul reddito, sul patrimonio e sull'effettivo tenore di vita di . Controparte_1
Acquisite le informazioni richieste al Comando Guardia di Finanza di Messina, il Giudice Istruttore, con ordinanza del 18.09.2024, ordinava a di esibire in giudizio il quadro riepilogativo delle Controparte_1
somme complessivamente accantonate in relazione alle due polizze vita di cui lo stesso era titolare (Alleanza Assicurazioni e . Controparte_2
Acquisita ulteriore documentazione, all'udienza del 18.03.2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., il Giudice
Istruttore, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione, concedendo i termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica e disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per l'acquisizione del relativo parere.
Avendo il Collegio già emesso sentenza non definitiva sullo stato coniugale, occorre esaminare esclusivamente le ulteriori domande, concernenti l'affidamento della figlia minore , posto che la figlia Per_2
è divenuta, nelle more del giudizio, maggiorenne, ed il mantenimento Per_1
delle due figlie. Si deve, poi, dare atto che non occorre provvedere sulla domanda avanzata dalla ricorrente di assegnazione della casa coniugale, poiché la è proprietaria dell'immobile ed ha un titolo Parte_1
autonomo che legittima il suo godimento, sicché è priva di interesse ad ottenere un provvedimento di assegnazione.
Quanto ai provvedimenti relativi alla prole occorre tenere presente che quando, come nel caso in esame, vi sia già un provvedimento giurisdizionale definitivo che disciplina i rapporti tra genitori e figli, la
9 modifica delle precedenti statuizioni è consentita solamente nel caso in cui vi siano fatti sopravvenuti che giustifichino una revisione delle disposizioni vigenti. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, infatti, che la disposizione contenuta nell'art. 337 quinquies c.c., secondo cui la revisione dei provvedimenti relativi alla prole è ammessa “in ogni tempo”, non incide sui presupposti della revisione stessa e l'esistenza di circostanze nuove costituisce, per principio generale, condizione implicita ma necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti (Cass. civ.
08.05.2013 n. 10720). Del tutto inconducenti appaiono, pertanto, le considerazioni svolte dalla nel ricorso introduttivo con Parte_1
riferimento alle ragioni che l'avrebbero indotta ad acconsentire ad una separazione consensuale sulla base di condizioni sperequate, in quanto anche nel caso di errori di valutazione compiuti dalle parti nella istanza di separazione consensuale opera pienamente la preclusione nascente dall'intervenuto giudicato e, comunque, esulano dall'oggetto del giudizio di revisione i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo, in quanto i "giustificati motivi" che autorizzano la modificazione delle condizioni della separazione consistono, come si è detto sopra, in fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale gli accordi erano stati stipulati, mentre del tutto estranei all'oggetto del giudizio sono gli eventuali vizi del consenso rispetto all'atto di separazione omologato (Cass. 8.5.2008, n.
14188; Cass. Sez. I, 20.03.2008 n. 7450; Cass. Sez. I 17.06.2009 n. 14093).
Nel caso in esame entrambe le parti non hanno allegato circostanze idonee a giustificare una revisione del regime di affidamento della figlia minore , avendo peraltro, entrambi i genitori chiesto la conferma Per_2
dell'affidamento condiviso. Invero, nel corso dell'intero giudizio è emerso che permane una elevata conflittualità tra le parti, ma come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, l'affidamento condiviso deve essere
10 disposto anche quando sussista tra i genitori una conflittualità non insuperabile, nel presupposto che, ragionevolmente, l'osservanza dei provvedimenti del Giudice potrà rasserenare i rapporti tra i genitori e consentire una loro consapevole e comune partecipazione al progetto educativo dei loro figli. Per poter condurre ad un affidamento esclusivo, la conflittualità deve risultare irreparabile, di modo che l'eventuale affidamento condiviso determinerebbe non solo un peggioramento della situazione ma anche un danno diretto per i figli non altrimenti rimediabile, in quanto la “stella polare” è solo l'interesse dei figli. Pertanto, non può assumere rilievo il comportamento, anche processuale, di un genitore nei confronti dell'altro, anche se tale comportamento è sintomatico di un'elevata e aspra conflittualità, qualora non ponga in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, in maniera da pregiudicare il loro interesse. Del resto, è evidente come la elevata conflittualità esistente tra i coniugi non possa essere di ostacolo all'affidamento condiviso, sia perché altrimenti le parti potrebbero essere stimolate al conflitto proprio per cercare di ottenere l'affidamento esclusivo sia perché l'affidamento condiviso costituisce la modalità privilegiata di affidamento che può essere derogata solo in presenza dell'inadeguatezza di uno dei coniugi a svolgere la funzione genitoriale (Cass. n. 7477 del 31 marzo 2014; Cass. n.
5108/2012). D'altronde, nella fattispecie in esame non risulta che la conflittualità tra i coniugi si sia espressa in forme volte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico delle figlie, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse, come è emerso chiaramente attraverso il loro ascolto;
infatti le figlie hanno dichiarato che la loro situazione era soddisfacente ed hanno aggiunto che dal momento della separazione dei genitori non vi erano “state particolari tensioni tra loro”, mentre “c'erano certamente più tensioni quando vivevano insieme”, affermazione che rende evidente come le parti, dopo la separazione siano in
11 qualche modo riuscite a proteggere la prole dal conflitto esistente tra gli adulti. Non sembra, peraltro, che vi siano neppure i presupposti per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori ex art. 709 ter c.p.c., in relazione alle accuse mosse dallo ei confronti della con CP_1 Parte_1
la memoria depositata il 22.11.2023, sia perché dette accuse non hanno trovato specifico riscontro probatorio, mentre la documentazione allegata dimostra solamente l'elevata conflittualità tra le parti, sia soprattutto perché in vicende connotate, come nel caso in esame, da accesa conflittualità interpersonale, nelle quali spesso si verifica l'incapacità delle parti di scindere la compromessa relazione di coppia dai profili di gestione del compito genitoriale, la pur prevista ingerenza giurisdizionale è da intendersi quale estremo rimedio nell'interesse della prole minore. In particolare, la sfiducia reciproca ed il sospetto di condotte strumentali per danneggiare la controparte non possono certamente essere superati dall'intervento giurisdizionale, ma richiedono uno sforzo collaborativo di entrambe le parti, al fine di rimuovere le questioni suscettibili di divenire fonte di incomprensioni. Di conseguenza, nel caso in esame, caratterizzato da un contrasto tra le parti che ha influenzato la gestione pacifica dell'affidamento della prole, non pare che vi siano i presupposti per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dall'art. 709 ter c.p.c.
(norma applicabile ratione temporis), poiché non risulta che di tale situazione vi sia un unico artefice, emergendo con sufficiente chiarezza l'incapacità di entrambi i genitori di superare le reciproche diffidenze e di assumersi le proprie responsabilità per le condotte che ognuno dei due ha, per la propria parte, tenuto determinando irrigidimenti e tensioni che hanno messo a dura prova la stessa possibilità per le parti di collaborare nell'interesse della prole.
12 Quanto alla domiciliazione privilegiata della figlia , lo Per_2
ha chiesto una modifica delle statuizioni vigenti, riconoscendo CP_1
la collocazione prevalente della minore presso il padre, o in estremo subordine la piena parità dei periodi di permanenza presso ciascun genitore.
Invero, a prescindere da quanto previsto nella ordinanza presidenziale, la stessa figlia ha chiarito in sede di ascolto che poiché la madre “sta Per_2
lontano da Messina per diversi giorni della settimana, a volte dal lunedì al giovedì ed altre volte dal martedì al venerdì; quando la mamma è a
Canicattì noi pernottiamo da nostro padre, mentre quando la mamma è a
Messina, come avviene tutti i fine settimana invece stiamo con lei;
se nostra madre torna il giovedì sera, pernottiamo da lei sin dal giovedì sera”; la minore ha, però, aggiunto che, avendo la sorella in animo di Per_1
pernottare a casa della madre da quando avrebbe avuto inizio il percorso universitario, era anche suo “desiderio quello di potere stare con lei a casa di nostra madre tutte le volte in cui lei farà ritorno a Messina, anche se nostra madre non dovesse essere in casa”.
Alla luce degli elementi di conoscenza sopra succintamente esposti, ritiene il collegio che non vi siano i presupposti per modificare l'attuale regime dei tempi di permanenza della figlia minore con la eliminazione della “collocazione privilegiata” presso la madre e con la previsione della
“collocazione paritaria” accompagnata dal cosiddetto “mantenimento diretto” della figlia. Si deve premettere che, per giurisprudenza costante
(vedi da ultimo Cass. civ. 16.06.2021 n. 17221) l'affido condiviso solo tendenzialmente comporta, in mancanza di gravi ragioni ostative, una ripartizione simmetrica e paritaria dei tempi di permanenza con i genitori, in quanto il giudice, in concreto, ben può discostarsi da tale principio, regolando diversamente siffatti tempi, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenendo conto, da un lato, del suo diritto a una
13 significativa relazione anche con il genitore non convivente, dall'altro del diritto di entrambi i genitori a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo. In ogni caso, una ripartizione dei tempi di permanenza in modo paritario non implica di per sé l'eliminazione del regime della cosiddetta “collocazione privilegiata” del figlio minore presso un genitore, che implica l'attribuzione ad uno dei due genitori della responsabilità di far fronte alle necessità ordinarie della prole.
Invero, al regime della “collocazione privilegiata” si contrappone il regime della “collocazione paritaria”, che pone i genitori sullo stesso piano non solo con riferimento ai tempi di permanenza della prole con ciascuno di loro ma anche con riferimento all'assolvimento in via diretta o attraverso una suddivisione equilibrata degli obblighi genitoriali previsti dall'art. 315 bis c.c. (sotti il profilo speculare dei diritti del figlio) e dall'art. 316 bis c.c.; sennonché tale ultimo regime, anche laddove ritenuto in astratto come più opportuno per il figlio, può in concreto avere possibilità di riuscita soltanto in presenza di una serie di fattori concorrenti, quali non soltanto la vicinanza logistica, ma soprattutto la concordia tra le parti e la disponibilità
a mantenere un clima costruttivo e di collaborazione, che è proprio ciò che nella maggior parte dei casi di disgregazione della unità familiare risulta invece mancare.
Nella fattispecie in esame l'accordo delle parti che attualmente regola i rapporti tra genitori e figlia, anche in deroga a quanto previsto nella ordinanza presidenziale, prevede ampi tempi di permanenza della minore con il padre, pressoché equivalenti a quelli nei quali la minore vive con la madre, presso la quale la bambina ha la collocazione privilegiata, e l'attuale suddivisione dei tempi di permanenza, con riferimento al dato materiale della frequentazione, non ha mostrato alcuna criticità ed ha assicurato ad entrambi i genitori il mantenimento di rapporti significativi con la figlia.
Nondimeno, è irrilevante che la figlia di fatto abbia potuto soggiornare
14 presso il padre per un tempo più ampio di quanto stabilito, poiché la disciplina dei tempi di permanenza della prole deve essere volta a comporre in modo equilibrato gli interessi di tutti i protagonisti, primi fra tutti i figli, dovendo l'ordinamento costantemente porsi l'obiettivo di garantire alla minore lo sviluppo della sua personalità, ciò che nella crisi della famiglia presuppone una distribuzione dei tempi di permanenza della prole con entrambi i genitori prima di tutto adeguata, in quanto funzionalmente correlata con le specifiche esigenze della prole stessa;
d'altronde l'affidamento condiviso implica di per sé la possibilità per entrambi i genitori di adattare, in base alla regola dell'accordo, i tempi di permanenza della prole con ciascun genitore alle mutevoli esigenze della prole e dei genitori stessi e nel caso in esame non si ravvisano ragioni per limitare tale libertà. Ciò, però, non significa che l'attuale situazione caratterizzata da una frequentazione pressoché paritaria della minore con entrambi i genitori sia in contrasto con la previsione di una collocazione “privilegiata” accompagnata da un mantenimento “indiretto”, poiché essa è non solo giustificata ma anzi necessaria, nella misura in cui vi è il rischio, adottando la diversa soluzione prospettata del collocamento paritario e del mantenimento diretto, di favorire il genitore meno collaborativo e più rivendicativo/impositivo, in danno dell'altro e in definitiva della stessa minore, come avviene sovente in una situazione di conflittualità tra le parti, quale quella riscontrabile nel caso in esame.
Inoltre, ai fini di una crescita equilibrata, la minore ha bisogno soprattutto di ordine, stabilità, e assenza di conflittualità, e ciò indipendentemente dal fatto che si trovi all'interno di una famiglia ancora unita ovvero con due genitori che hanno affrontato il percorso della separazione, ordine e stabilità che vengono garantiti non tanto attraverso una rigida suddivisione dei tempi di permanenza di entrambi i genitori con la figlia, ma soprattutto attraverso una suddivisione equilibrata delle
15 responsabilità specifiche con riferimento alla gestione ordinaria della figlia, pur mantenendo inalterata la genitorialità di entrambi e tutelando quindi la relazione genitoriale con la prole. Se dunque da un punto di vista astratto e di principio la soluzione della collocazione “paritaria” sembra maggiormente rispondente al principio della pari dignità di entrambe le figure genitoriali, in concreto non pare opportuno imporre come tassativa una logica salomonica che rischia di deresponsabilizzare i genitori e pregiudicare i figli, tutte le volte in cui la paritetica assunzione di responsabilità si inserisca in un contesto relazionale conflittuale, come appare evidente nel caso in esame, alla luce delle vicende inerenti al mantenimento della figlia, ove le parti sovente sono entrate in contrasto.
L'ordinanza presidenziale va, pertanto, confermata sia con riferimento alla domiciliazione privilegiata della minore presso la madre, anche alla luce del desiderio espresso dalla stessa di permanere con la genitrice un tempo maggiore non appena ciò sarà possibile, sia con riferimento ai tempi di permanenza con il padre, da modificare esclusivamente con riferimento al periodo estivo. Infatti, alla luce di quanto richiesto dalla minore , appare opportuno stabilire che nel periodo Per_2
estivo la stessa possa stare insieme ad un genitore per un periodo di venti giorni ed insieme all'altro genitore per un analogo periodo di venti giorni, da determinare entro il trenta giugno di ogni anno.
Passando, quindi, ad esaminare la domanda concernente il mantenimento delle figlie, si deve in primo luogo premettere che anche il cosiddetto “mantenimento diretto” non importa di per sé che ad esso non debba accompagnarsi un mantenimento “indiretto” mediante la previsione di un assegno a carico di un genitore ed a favore dell'altro. Occorre muovere dal fondamentale principio affermato dall'art. 30 della
Costituzione e ribadito dall'art. 316 bis c.c., per cui entrambi i genitori hanno il dovere di mantenere i figli, proporzionalmente alle loro sostanze e
16 secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo. La modalità primaria di adempimento dell'obbligo predetto è quella del mantenimento diretto, come si verifica tipicamente nella situazione fisiologica della famiglia unita;
quando si sia al cospetto della disgregazione della famiglia conseguente alla separazione o al divorzio, tuttavia, può sorgere la necessità, ad esempio quando venga attribuita ad un genitore la responsabilità di provvedere alle esigenze ordinarie della prole, di ristabilire la misura della proporzionalità contributiva dei genitori, riequilibrando la proporzionalità degli oneri che su ciascuno devono gravare attraverso la previsione di un assegno di mantenimento. In tali casi la corresponsione dell'assegno diviene, pertanto, la modalità con cui il genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurarle uno standard di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di convivenza dei genitori. Inoltre, va precisato che l'affidamento condiviso, se, da un lato, non elimina l'obbligo dei genitori di contribuire alle esigenze di vita dei figli mediante la corresponsione di un assegno perequativo, dall'altro non implica, come sua conseguenza automatica, che ciascuno di essi debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze (cfr. Cass. Civ. 10 dicembre 2014, n.
26060; Cass. civ. 17.09.2020, n. 19323). Non esiste, in ogni caso, un criterio fisso e predeterminato che consenta di affermare che in caso di tempi di permanenza equivalenti del figlio con entrambi i genitori non sia dovuto alcun assegno, poiché al fine di stabilire la debenza e la misura dell'assegno a carico di un genitore ed a favore dell'altro a titolo di contributo per il mantenimento della prole vanno utilizzati diversi parametri di riferimento, oltre ai tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori, vale a dire le esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso
17 goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (cfr.
Cass. Civ. 1° marzo 2018, n. 4811, ord.; Cass. Civ. 10 luglio 2013, n.
17089).
Nella fattispecie in esame lo svolge attività libero CP_1
professionale quale odontoiatra e protesista dentale e nell'anno di imposta
2023 ha avuto un volume di affari pari a € 101.132,00, a fronte di acquisti / costi pari a € 47.017,00, somma sensibilmente superiore rispetto ai ricavi derivanti dall'attività professionale ottenuti l'anno precedente pari a €
75.935,00, con un reddito al netto delle spese di € 13.995,00. Inoltre, risulta che il suo reddito è superiore anche rispetto a quello percepito nell'anno
2018, vale a dire l'anno in cui era stato raggiunto l'accordo di separazione, quando lo stesso aveva dichiarato compensi lordi pari a € 57.813,00 ed un reddito annuo pari a € 23.720,00. La sua situazione reddituale è, pertanto, migliorata rispetto all'epoca della separazione, anche in considerazione del fatto che lo stesso non è più gravato dall'obbligo di pagare la rata mensile di € 1.261,53 relativa al mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile destinato a studio professionale. Inoltre, risulta che lo stesso ha dei risparmi investiti in due polizze assicurative (una di importo leggermente inferiore ad € 10.000,00, l'altra di importo non meglio precisato ma dalla
“consulenza” prodotta emerge che lo aveva un capitale da CP_1
investire pari a € 50.000,00) e non deve sostenere oneri economici per soddisfare l'esigenza abitativa, mentre non risulta che le modeste quote immobiliari di cui è titolare producano reddito.
La ha percepito nell'anno 2023 un reddito lordo Parte_1
pari a € 87.151,00 con una imposta netta pari a € 27.599,00, mentre nell'anno 2020 aveva avuto un reddito lordo di € 72.721,00 con una imposta netta di € 23.229,00, sicché risulta che la stessa ha avuto negli ultimi anni una progressione reddituale, che appare ancora più rilevante se
18 si considera che dal mese di ottobre 2024, come emerge dalla documentazione prodotta dal resistente, ha ottenuto un nuovo avanzamento di carriera, essendole stato conferito l'incarico di Segretario Generale presso il Comune di Caltanissetta, il cui corrispettivo annuo complessivo dovrebbe essere pari a circa € 99.000,00. Non è noto, invece, quale fosse il suo reddito all'epoca della separazione, ma è stata prodotta documentazione dalla quale risulta che nel mese di giugno 2018 le è stata corrisposta la somma di € 3.321,39, sicché sembra che abbia beneficiato di una progressione economica anche nel periodo tra il 2018 ed il 2020. Va, nondimeno, osservato che la , in ragione Parte_1
dell'assegnazione a sedi lavorative più distanti che in passato, deve sostenere delle spese di viaggio ed alloggio (ha prodotto un contrato di locazione relativo ad un immobile sito a Canicattì per il canone mensile di
€ 200,00) che in passato non aveva. La stessa ha, poi, evidenziato che aveva dovuto contrarre dei debiti che riducevano le sue risorse economiche, ma in realtà le suddette esposizioni debitorie non possono essere prese in considerazione, poiché non risulta che tali debiti siano stati contratti per effettive ed ineludibili necessità (Cass. civ. 20.06.2014 n. 14143). Risulta, infine che la è proprietaria della casa in cui vive, sicché Parte_1
anche lei non deve sostenere oneri economici per soddisfare l'esigenza abitativa.
Alla stregua degli elementi di conoscenza sopra brevemente riassunti si può affermare che entrambe le parti fruiscono di redditi più elevati rispetto all'epoca della separazione e ciò importa che entrambi hanno la possibilità di assicurare alle figlie un maggiore soddisfacimento delle loro esigenze che, peraltro, sono certamente aumentate nel tempo, avendo la figlia raggiunto la maggiore età, mentre la figlia è ormai Per_1 Per_2
adolescente. Non vale osservare che le maggiori spese non risultano puntualmente documentate, avendo la Suprema Corte (Cass. Civ.
19 17055/2007; Cass. 6 novembre 2009, n. 23630; Cass. Civ. 8927/2012;
Cass. 1 marzo 2018 n. 4811; Cass. civ. 4 maggio 2023, n. 11724) rilevato che l'aumento delle esigenze economiche della prole, essendo notoriamente legata alla crescita, non ha bisogno di specifica dimostrazione, legittimando così l'aumento dell'assegno di mantenimento anche in assenza di aumenti reddituali del genitore, quando, come nel caso in esame, trascorra un tempo piuttosto ampio, tale da determinare il passaggio del figlio ad una fase di vita caratterizzata da nuovi e maggiori bisogni.
D'altro canto, va evidenziato che i tempi di permanenza delle figlie con il padre sono più ampi di quelli stabiliti in sede di separazione, poiché,
a prescindere da quanto è stato previsto anche nell'ordinanza presidenziale, lo ha dato la propria disponibilità a tenere con sé le figlie nei CP_1
giorni in cui la per motivi di lavoro non si trova a Parte_1
Messina e ciò ha fatto sì che entrambe le figlie sono rimaste con il padre quasi tutte le settimane dal lunedì al giovedì o al venerdì. E' evidente, peraltro, che tale organizzazione domestica è destinata a perdurare nel tempo fino a quando la non riuscirà ad ottenere una sede Parte_1
di servizio più vicina.
In tale situazione si deve, allora, prendere atto che il mantenimento diretto gravante sullo è stato (e sarà anche nell'immediato CP_1
futuro) certamente più oneroso di quello che era prevedibile al momento degli accordi di separazione. Ciò, allora, consente di prevedere solo un modesto aumento dell'assegno a carico dello che, anche in CP_1
considerazione della svalutazione monetaria verificatasi dal 2018 ad oggi, può essere rideterminato in € 350,00 mensili per ciascuna figlia, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT. Tale nuova misura dovrà essere corrisposta sin dalla pubblicazione della presente sentenza, in quanto conseguenza di modifiche nella situazione reddituale e personale delle parti
20 intervenute solo nel corso del giudizio, mentre per il periodo precedente va confermata la misura stabilita con l'ordinanza presidenziale.
Appare, infine, equo compensare interamente tra le parti le spese processuali in considerazione delle ragioni della decisione e della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1695/2022 R.G., così provvede:
1) Affida la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori Per_2
con domiciliazione privilegiata presso la madre;
2) disciplina i tempi di permanenza del padre con la figlia minore secondo quanto richiesto dalla ricorrente ai punti 4) e 5) delle conclusioni dell'atto introduttivo, fatta salva la possibilità per le parti, nello spirito dell'affidamento condiviso, di concordare diversi tempi di permanenza se maggiormente rispondenti alle esigenze delle parti stesse e della figlia;
dispone che nel periodo estivo la minore possa stare insieme ad un genitore per un periodo di venti giorni ed insieme all'altro genitore per un analogo periodo di venti giorni, da determinare entro il trenta giugno di ogni anno.
3) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1
la somma mensile complessiva di € 700,00 a Parte_1
titolo di contributo al mantenimento delle figlie e (€ Per_1 Per_2
350,00 per ciascuna figlia) da rivalutare annualmente in base agli indici
ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
dispone che tale nuova misura dell'assegno sia corrisposta con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza.
4) Rigetta la richiesta di provvedimenti sanzionatori nell'interesse delle figlie;
21 5) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 30/06/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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