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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 23/02/2026, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1193/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTINI ANNA MA, Presidente
IE MA, Relatore
D'URSO MA TERESA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 347/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Azienda Agricola Immobiliare Georgica Srl - 01030471005
elettivamente domiciliato presso Via Archimede 41 00100 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6923/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 5 e pubblicata il 24/05/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 201030007560000012020014 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 640/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Ricorrente_1 s.r.l. propone appello avverso la sentenza della C.G.T. di primo grado di Roma n. 6923/05/2024, depositata il 24/05/2024, di rigetto del ricorso presentato dalla stessa società contribuente contro l'avviso di liquidazione n. 201030007560000012020014 REGISTRO 2020, contestato dall'Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Legale.
2. L'appellante, per la riforma della sentenza del primo Giudice, oppone che, in relazione al contratto di locazione registrato in data 15 gennaio 2010, n. 00756, serie 3, il canone previsto originariamente pari a
108 mila euro era stato riconsiderato sulla base di un accordo transattivo del 18 marzo 2011, con il quale veniva concordato tra le parti ridurre il canone di locazione a causa di un'irregolarità riscontrata nel sistema fognario del complesso immobiliare affittato che ne impediva l'uso in maniera conforme alle norme vigenti e che tale riduzione è rimasta invariata fino alla fine della locazione.
3. Si è costituita l'Agenzia delle entrate con richiesta di conferma della sentenza appellata.
4. In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello della società contribuente non merita accoglimento.
Infatti, come anche ritenuto dal primo Giudice, la documentazione transattiva cui fa riferimento la società contribuente in senso riduttivo dell'originario convenuto canone di 108 mila euro, è da ritenere privo di efficacia probatoria.
Nella specie, infatti, detto accordo transattivo non è opponibile a terzi e, dunque, neppure all'Ufficio erariale in difetto di prova contraria nella specie non offerta dalla società Ricorrente_1 Ricorrente_1, e cioè della sua registrazione, come avvenuto per il contratto locativo oggetto dell'imposta di registro.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, per il grado, in euro 1.000,00, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 16, respinge l'appello. Le spese a carico di parte appellante sono liquidate in euro 1000, per il grado, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTINI ANNA MA, Presidente
IE MA, Relatore
D'URSO MA TERESA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 347/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Azienda Agricola Immobiliare Georgica Srl - 01030471005
elettivamente domiciliato presso Via Archimede 41 00100 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6923/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 5 e pubblicata il 24/05/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 201030007560000012020014 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 640/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Ricorrente_1 s.r.l. propone appello avverso la sentenza della C.G.T. di primo grado di Roma n. 6923/05/2024, depositata il 24/05/2024, di rigetto del ricorso presentato dalla stessa società contribuente contro l'avviso di liquidazione n. 201030007560000012020014 REGISTRO 2020, contestato dall'Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Legale.
2. L'appellante, per la riforma della sentenza del primo Giudice, oppone che, in relazione al contratto di locazione registrato in data 15 gennaio 2010, n. 00756, serie 3, il canone previsto originariamente pari a
108 mila euro era stato riconsiderato sulla base di un accordo transattivo del 18 marzo 2011, con il quale veniva concordato tra le parti ridurre il canone di locazione a causa di un'irregolarità riscontrata nel sistema fognario del complesso immobiliare affittato che ne impediva l'uso in maniera conforme alle norme vigenti e che tale riduzione è rimasta invariata fino alla fine della locazione.
3. Si è costituita l'Agenzia delle entrate con richiesta di conferma della sentenza appellata.
4. In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello della società contribuente non merita accoglimento.
Infatti, come anche ritenuto dal primo Giudice, la documentazione transattiva cui fa riferimento la società contribuente in senso riduttivo dell'originario convenuto canone di 108 mila euro, è da ritenere privo di efficacia probatoria.
Nella specie, infatti, detto accordo transattivo non è opponibile a terzi e, dunque, neppure all'Ufficio erariale in difetto di prova contraria nella specie non offerta dalla società Ricorrente_1 Ricorrente_1, e cioè della sua registrazione, come avvenuto per il contratto locativo oggetto dell'imposta di registro.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, per il grado, in euro 1.000,00, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 16, respinge l'appello. Le spese a carico di parte appellante sono liquidate in euro 1000, per il grado, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.