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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/12/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano La Corte di Appello di Firenze Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 669/2024 promossa da:
[...]
Parte_1 con l'avv. Siro Centofanti
appellante contro
Controparte_1 con l'Avvocatura dello Stato
appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 225/2024 del Tribunale, sezione civile, di Arezzo, pubblicata il 21.2.2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 21 ottobre 2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Con ordinanza ingiunzione n. 218/2023 del 30.5.2023 erano state contestate a Parte_1
(trasgressore) e alla (obbligata in solido) le seguenti Parte_1 violazioni di legge:
1) art.
9-bis, comma 2, 2-bis e 3-ter, del D.L. 510/1996, convertito in L. 608/1996 e successive modificazioni, per omessa comunicazione dell'assunzione di un totale di 16 lavoratori, qualificati come collaboratori coordinati e continuativi anziché come lavoratori subordinati;
fattispecie che prevede una sanzione da € 100 a € 500 per ogni lavoratore interessato;
2) art.
9-bis, comma 2, 2-bis e 3-ter, del D.L. 510/1996, convertito in L. 608/1996, e successive modificazioni, per omessa comunicazione dell'assunzione di un totale di 80 lavoratori, qualificati
1 come lavoratori autonomi anziché come lavoratori subordinati;
fattispecie che prevede una sanzione da € 100 a € 500 per ogni lavoratore interessato;
3) art.
4-bis del D.Lgs. 181/2000, comma 5, e successive modificazioni, per omessa consegna ai 16 lavoratori di cui sub 1) la lettera di assunzione e/o il contratto di lavoro quali lavoratori subordinati;
con applicazione di una sanzione da € 100 a € 500;
4) art.
4-bis del D.Lgs. 181/2000, comma 5 e successive modificazioni, per omessa consegna agli 80 lavoratori sub 2), della lettera di assunzione e/o il contratto di lavoro quali lavoratori subordinati;
con applicazione di una sanzione da € 100 a € 500.
Comminandosi una sanzione amministrativa complessiva pari a € 64.000,32.
La sentenza del Tribunale, adito dagli odierni appellanti con ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione, aveva respinto il ricorso con conferma dell'ordinanza in questione e aveva condannato i ricorrenti al pagamento di € 6.746,40 per spese, oltre accessori.
La sentenza è stata impugnata dagli appellanti che hanno concluso, in tesi, per l'annullamento Con dell'ordinanza ingiunzione n. 218/2023 dell di;
in subordine, per la declaratoria di non CP_1 manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art 8, comma 2, della L. n.
689/1981, nel testo aggiunto dall'art 1, sexies, DL n. 688/1985, conv. in L. n. 11/1986, nella parte in cui prevede che alla sanzione di cui al comma 1 dell'art 8 soggiace anche chi - con più azioni ed omissioni esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative - commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza e assistenza obbligatorie e non anche chi le commette in materia di lavoro, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost;
in ulteriore ipotesi subordinata, per la riduzione di tutte le sanzioni ai minimi edittali;
avanzando anche in questo grado richieste istruttorie.
Si è costituito l' che ha concluso per il rigetto di ogni Controparte_1 domanda in quanto inammissibile, infondata in fatto e in diritto.
Di seguito, i singoli motivi di appello, le motivazioni del Tribunale e le argomentazioni dell' in questo grado. CP_1
MOTIVO SUB 1)
Vengono ribadite le argomentazioni relativamente alle violazioni sub 3) e 4) dell'ordinanza ingiunzione, laddove era stata dedotta la violazione dell'art 4 bis, D.l.vo n. 181/2000, comma 5, inserito dall'art 6 del D.l.vo n. 297/2002, come modificato dall'art 5, comma 4, L. n. 183/2010, anziché il comma 2 dell'art 4 bis, norma effettivamente applicabile.
Il comma 5 dell'art 4 bis riguardava le comunicazioni che i datori di lavoro sono chiamati ad effettuare in determinati casi, ossia in caso di: proroghe, trasformazioni contrattuali da tempo determinato a tempo indeterminato, da tempo parziale a tempo pieno, da apprendistato a tempo indeterminato, da
2 contratto formazione lavoro a tempo indeterminato;
oltre alle ipotesi di trasferimento, distacco, modifica ragione sociale, trasferimento azienda.
Nei punti 3 e 4 dell'ordinanza ingiunzione, era stata indicata la sanzione amministrativa da € 100 a €
500 (ex art 19, comma 3, D.l.vo n. 276/2003), prevista per il comma 5 dell'art 4 bis, ma non per il comma 2 di tale norma.
Poiché il fatto contestato riguardava infatti l'omessa consegna della lettera di assunzione, sussisteva un contrasto insanabile tra il fatto contestato e la norma asseritamente violata, con conseguente nullità parziale dell'ordinanza: non si trattava di un vizio formale, come dedotto dal Tribunale, ma di un vizio sostanziale, avendo la parte diritto a conoscere non solo il fatto, ma anche la norma violata per consentirne la difesa. Era poi incongruente la pronuncia di legittimità (Cass n. 2201/2008), citata dal
Tribunale, che si riferiva a contravvenzioni in materia stradale, trattandosi in quel caso di un evidente errore materiale (indicazione errata del numero del DPR di riferimento). Con Inoltre, andava considerato che dopo la notifica del ricorso in opposizione l' aveva proseguito il giudizio, senza emettere un nuovo provvedimento con l'indicazione della norma corretta.
Su tale questione, il TRIBUNALE aveva ritenuto di non condividere la prima argomentazione Con dell' (refuso), laddove era stato richiamato il comma 3 dell'art 19 (come per le prime due sanzioni), anziché il comma 2): la norma richiamata (art 4 bis, comma 5), non era pertinente al fatto contestato che cadeva sotto il comma 2 dell'art 4 bis e che era sanzionato con il comma 2 dell'art 19
(con sanzione da € 250 a € 1.500). Tuttavia, era condivisibile la seconda argomentazione dell' , in cui si affermava che alle pag 13 e 14 del verbale di accertamento (presupposto CP_1 dell'ordinanza ingiunzione), le norme erano state richiamate correttamente. In ogni caso, il difetto di natura formale non comportava la nullità parziale dell'ordinanza, come aveva espressamente dedotto
Cass. n. 2201/2008: seppur errata l'indicazione della normativa, gli appellanti erano stati posti nelle condizioni di conoscere il fatto addebitato, si erano ampiamente difesi nel ricorso in opposizione e non inficiava la validità dell'ordinanza la circostanza che avrebbe dovuto trovare applicare una diversa sanzione. Con
si difende in questo grado, assumendo la pretestuosità del motivo di appello e aderendo alle argomentazioni del giudice di primo grado sul fatto che il vizio non aveva impedito una compiuta difesa.
*******
Ad avviso della Corte, l'appello non deduce specificamente sulle argomentazioni della sentenza del
Tribunale, incentrate prevalentemente sulla mancata compromissione del diritto di difesa.
Sebbene nell'ordinanza fosse stata indicata una norma diversa (art 4 bis, comma 5 D.l.vo n. 181/2000) rispetto a quella (art 4 bis, comma 2 D.l.vo n. 181/2000) che doveva applicarsi nella specie in
3 relazione al fatto contestato (sub nn. 3 e 4 dell'ordinanza-ingiunzione), ciò non aveva impedito o compromesso la difesa degli appellanti, dal momento che la fattispecie concreta era stata correttamente contestata sotto il profilo del fatto materiale addebitato.
Inoltre, nella medesima ordinanza-ingiunzione era stato fatto espresso riferimento al verbale di accertamento del 23.9.2019, in cui i fatti contestati sub 3 e 4 dell'ordinanza erano stati correttamente indicati anche sotto il profilo della norma violata e dunque della sanzione applicabile.
Pertanto, ciò che appare rilevante è il fatto che sia stato consentito all'interessato di conoscere ai fini di difesa la fattispecie materiale contestata;
principio affermato anche in Cass. n. 2201/2008 (oltre che in Cass. n. 16567/2005), laddove si assumeva che l'indicazione di un numero errato del DPR violato (in materia di contravvenzioni stradali) non costituiva ragione di nullità della contestazione, atteso che il diritto di difesa dell'interessata in quel caso non poteva essere intaccato, essendo ella stata posta nella condizione di conoscere adeguatamente il fatto ascrittole e quindi di difendersi di conseguenza.
Tale principio di generale portata appare condivisibile anche nella materia per cui è causa (violazioni in materia di diritto del lavoro) e nella quale è stato comunque effettuato un errore nell'indicazione della norma violata.
MOTIVO SUB 2)
L'appello riguarda la contestazione di cui al suindicato punto 1 (riguardante i 16 lavoratori): si contesta che, al più, la trasformazione in rapporto di lavoro subordinato poteva essere avvenuta in corso di rapporto, ma rispetto al momento iniziale del medesimo rapporto era stata corretta la comunicazione effettuata dal alle competenti autorità (tanto più che, in merito, il Tribunale Parte_1 non aveva svolto alcuna istruttoria). Esclusa la violazione in questione, non era dovuto il relativo importo, pari a € 2.666,72.
Secondo l'appellante, erano non conferenti le sentenze citate dal Tribunale (Cass. nn 14960/2009,
20727/2015, 20184/2022: quest'ultima relativa ad una variazione verificatasi sin dall'assunzione), mentre nella presente fattispecie, una tale variazione sarebbe avvenuta eventualmente solo in corso di rapporto.
Il TRIBUNALE, sul punto, aveva richiamato quelle sentenze (e in particolare, Cass n. 20184/2022) che affermavano la necessità di comunicazione del rapporto effettivamente instaurato al fine degli adempimenti necessari, con costante monitoraggio del suo svolgimento a tutela degli interessi dei lavoratori. Con
ha rilevato in questo grado che, stante il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato,
l'inesatta comunicazione all'autorità competente influiva negativamente sulla funzione di tale adempimento come individuata dalla circolare del MLPS n. 12/2001, in cui si sottolineava
4 l'indispensabilità di tale sistema di comunicazione ai fini dell'applicazione degli strumenti di politica attiva del lavoro.
*******
L'appello è infondato: poiché era stato accertato (per come emerge dagli atti, con particolare riferimento al verbale di accertamento) che i lavoratori, sin dall'inizio del rapporto, venivano invitati a lavorare con partita Iva, ma lo svolgimento della prestazione presentava i connotati della subordinazione, anche le relative comunicazioni dovevano riflettere il rapporto effettivamente instaurato.
Nel verbale di accertamento del 23.9.2019, gli ispettori assumevano che i lavoratori in questione erano stati sentiti e che dalle loro dichiarazioni era emerso che gli stessi lavoratori venivano avviati al lavoro con contratto di lavoro occasionale;
venivano poi invitati ad aprire la partita Iva e a stipulare un contratto co.co.co, senza alcun mutamento delle modalità di esecuzione dell'attività lavorativa che risultava essersi svolta secondo le modalità di un rapporto di lavoro subordinato. I lavoratori erano inseriti in una turnistica, gestita dalla attraverso le persone di o Parte_1 Persona_1 [...]
con orari predeterminati e ben definiti e con compensi stabiliti dalla Parte_1 Parte_1 eseguivano le prestazioni sotto le direttive del o dei suoi collaboratori che prendevano Parte_1 accordi con le famiglie dove le prestazioni di assistenza si dovevano svolgere, con le quali venivano concordati dalla cooperativa orari, prezzi e modalità di svolgimento delle prestazioni. Ai lavoratori inviati presso le famiglie venivano poi indicati gli orari e le prestazioni da eseguire che non potevano essere modificate senza l'autorizzazione della Cooperativa (in tal senso, il medesimo verbale).
Esaminando le dichiarazioni dei lavoratori agli ispettori (in atti), è emerso nella sostanza un sistema organizzativo della per cui l'attività lavorativa si era svolta in termini di subordinazione Parte_1 sin dall'inizio della prestazione, onde non poteva affermarsi che la prestazione avrebbe assunto un diverso carattere in corso di rapporto, salva comunque la correttezza della qualificazione comunicata all'inizio dello stesso. Peraltro, la prospettazione di questa variazione verificatasi successivamente era stata effettuata dall'odierna parte appellante in termini del tutto ipotetici.
MOTIVO SUB 3)
L'appellante deduce una serie di contestazioni alle argomentazioni della sentenza:
a) il Tribunale aveva fissato udienza di discussione con l'ordinanza che aveva respinto le richieste testimoniali, senza fissare una preliminare udienza per prendere atto della situazione processuale creatasi e al fine di consentire che venisse richiesto un termine per note sulla memoria difensiva di Con
. Con b) il Tribunale non aveva valutato che erano state prodotte da solo 56 dichiarazioni di lavoratori su 92 posizioni: per 36 lavoratori non vi era traccia delle modalità di svolgimento del rapporto (per
5 15 lavoratori di cui al punto 1 dell'ordinanza; per 21 lavoratori di cui al punto 2): per cui ex art 6, comma 11, D.l.vo n. 150/2011, il ricorso andava accolto quando non vi erano prove sufficienti a Con suffragio della tesi dell' . Sia che si considerassero come esistenti le dichiarazioni dei collaboratori sia che si utilizzassero le risultanze della prova per testi di cui al giudizio n. 760/2019 del Tribunale
Arezzo, non si traevano comunque indici univoci di subordinazione;
essendo necessaria l'audizione dei committenti il servizio di assistenza.
c) il Tribunale aveva dedotto che era irrilevante il fatto che i lavoratori fossero o meno liberi di accettare l'incarico, richiamando la figura del contratto intermittente che era comunque una ipotesi di lavoro subordinato. Tuttavia, ai sensi del DM 23.10.2004, la stipulazione di tale contratto avveniva per le attività di cui al Regio Decreto n. 2637/1923, tra cui non vi era quella di badante. Nella specie, del contratto intermittente non vi era la situazione del lavoratore che si pone a disposizione, decidendo potestativamente se accettare gli incarichi. Inoltre, l'attività svolta, come emerso per certi lavoratori, era aggiuntiva al normale lavoro, da svolgersi al sabato o nelle ore serali, e quindi era necessario lo svolgimento nella forma della collaborazione d) la normativa del D.l.vo n. 81/2015 (applicazione della disciplina del rapporto lavoro subordinato anche alle collaborazioni in cui vi è organizzazione del lavoro da parte del committente), non si applicava alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale avevano previsto discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle esigenze produttive ed organizzative del relativo settore (nella specie, assistenza familiare). Il giudice aveva errato nell'escludere la rilevanza degli accordi 7.4.2016 e 28.11.2016 (quest'ultimo, come da doc. 20, accordo UIL), ritenendo che non era comunque escluso il potere ispettivo di verificare caso per caso la sussistenza o meno di rapporti di lavoro subordinato (accertamento che, nella specie, non vi era comunque stato).
e) sull'eterodirezione da parte del il giudice aveva trascurato che questi non poteva dare Parte_1 le direttive a decine di collaboratori e che dalla prova orale era emerso che le direttive (e non di dettaglio) le davano i familiari degli assistiti, veri e propri datori di lavoro effettivi (nel verbale di accertamento DTL Umbria del 16.8.2016 era stato infatti individuato l'assistito come effettivo datore di lavoro).
Il TRIBUNALE, quanto alle prove raccolte e alla loro sufficienza, aveva ritenuto soddisfacenti le dichiarazioni rese agli ispettori e le risultanze dell'istruttoria testimoniale svoltasi in altro giudizio (n. Con 760/2019, il cui verbale era stato acquisito in giudizio e in cui era parte la e non l' ), Parte_1 affermando di ritener superflua l'assunzione della prova orale, in quanto: In particolare, dalla prova testi è emerso che:
6 - le famiglie necessitanti di un'assistenza domiciliare od ospedaliera per un proprio caro si rivolgevano alla Cooperativa, fornendo indicazioni di massima sui bisogni dell'assistito e sul periodo
e sugli orari in cui l'assistenza si rendeva necessaria;
- la Cooperativa (con tutta probabilità tenuto conto delle specificità del caso concreto, ovverosia gravosità dell'assistenza richiesta o disponibilità orarie di massima fornite) entrava in contatto con uno dei lavoratori autonomi o collaboratori proponendo l'incarico;
- i singoli lavoratori erano liberi di rifiutare l'incarico, per ragioni anche squisitamente personali;
- in caso di accettazione dell'incarico, la Cooperativa indicava al lavoratore luogo e orari di lavoro
(es. mattina o pomeriggio), nonché forniva indicazioni di massima sulle esigenze dell'assistito (es. se questi avesse bisogno solo di compagnia o di essere alzato dal letto o assistito per la cura dell'igiene personale);
- era poi la famiglia dell'assistito, o quest'ultimo direttamente se sufficientemente lucido, a fornire indicazioni di maggior dettaglio, come ad esempio cosa far mangiare all'assistito e a che orario o quali medicine far assumere;
- le modalità di lavoro, con l'avvento della Cooperativa, erano rimaste le stesse rispetto alla fase antecedente (che vedeva come protagonista la società . Parte_2
Probabilmente in ragione degli specifici capitoli di prova ammessi dal giudicante in quella sede, la prova svolta nel giudizio n. 760/2019 ha puntato l'accento su elementi che indubbiamente parrebbero suggestivi della bontà della tesi degli opponenti, quali la libertà di accettare l'incarico e il fatto che le istruzioni di dettaglio erano date dai familiari piuttosto che dalla . Parte_1
La lettura delle dichiarazioni rese nell'immediatezza agli ispettori, tuttavia, consente di avere un quadro d'insieme più completo.
Anzitutto, possono essere prese in considerazione le dichiarazioni rese dagli stessi soggetti poi sentiti in sede testimoniale, vale a dire e (si Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 precisa che in atti sono state reperite anche le dichiarazioni dei testi e , Testimone_4 Testimone_5 le quali tuttavia risalgono al 2014 e quindi riguardano fatti antecedenti a quelli oggetto di causa).
Tutti loro, “esplorando” altri profili del rapporto intessuto con la , hanno dichiarato Parte_1
(anche) che:
- la forniva loro un camice e un cartellino di riconoscimento con la scritta “ Parte_1 Parte_1
”;
[...]
- svolgevano in media 35 o 40 ore settimanali, con paga oraria variabile in funzione delle ore concretamente svolte presso l'assistito;
7 - il pagamento avveniva da parte della Cooperativa in giorni fissi del mese (di solito il 13 o il 14) e prima dell'emissione della fattura veniva effettuato un confronto tra le ore segnate dal singolo lavoratore e quelle risultanti alla Cooperativa;
- in caso di impossibilità a prestare il servizio, contattavano la che si preoccupava di Parte_1 trovare un sostituto, comunicandolo alla famiglia.
La lettura delle altre dichiarazioni rese agli ispettori (oltre cinquanta) confermano quest'ultime indicazioni ed anzi forniscono ulteriori elementi di dettaglio. Invero:
- «non compilo alcun prospetto delle ore lavorate alla cliente ma, ogni fine mese, se ho svolto qualche Per_ ora oltre quelle già predeterminate presso la "solita" cliente chiamo la Signora per un confronto per le ore in più delle solite. Ricevuto l'OG dalla Segreteria prima del 13 del mese successivo a quello da rendicontare mi reco presso la sede della Cooperativa ove ricevo dal Titolare dell'ammontare delle mie prestazioni sul quale provveduto, seduta stante, alla compilazione della mia fattura»): così
; Testimone_6
- «la cooperativa nella persona del Presidente mi disse che se volevo continuare a lavorare dovevo prendere la Partita Iva, ribadisco che ho preso la Partita Iva e sono diventata socia perché mi avevano assicurato che a fine anno mi avrebbero dato gli utili ma non ho mai avuto nulla»: così
; Persona_2
- «cercavo lavoro come assistente agli anziani e, insieme a mia figlia ci siamo rivolte Persona_3 alla , parlammo con un certo , che ci disse che ci Parte_1 Pt_1 avrebbe assunto. Ci disse che inizialmente saremmo state prese in prova con un contratto di lavoro occasionale e poi, se saremmo andate bene, saremmo diventate socie con un altro tipo di contratto con busta paga. Così, infatti, è avvenuto. Per diventare socia ho dovuto pagare 100 euro»: così
Testimone_7
- «Ho lavorato, dapprima, con dei contratti di prestazione occasionale, successivamente con partita
IVA ed, infine, dopo l'ottobre 2017 con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che sarebbe scaduto ad agosto 2019 ma che io ho interrotto lo scorso mese di gennaio. La tipologia contrattuale mi è sempre stata proposta dalla cooperativa»: così ; Persona_4
- «Ricordo che portai un curriculum alla sede della Cooperativa in via Kennedy, dove c'erano il sig. Per_ e la sig.ra di cui non so il cognome che mi dissero che mi avrebbero preso Parte_1 in prova per un mese e valutare entrambi se il lavoro era fattibile. Mi fecero firmare un contratto di lavoro occasionale di 30 giorni e mi hanno inviato in alcune case e in ospedale per fare assistenza domiciliare e ospedaliera. Dopo quel periodo di prova, mi dissero che avrei dovuto aprire una partita
IVA per poter lavorare»: così ; Persona_5
8 - in buona sostanza, i lavoratori effettuavano un colloquio con un soggetto riferibile alla Cooperativa
(solitamente proprio il che, dopo un periodo di prova, li “inquadrava” suggerendo loro Parte_1 la formula contrattuale, variata nel corso del tempo.
Come anticipato, il quadro d'insieme offerto dalle dichiarazioni rese nell'immediatezza dai lavoratori è assolutamente chiaro e coerente, e questo giudicante non ha motivo di credere che oltre
50 lavoratori abbiano concordato una versione “di comodo”; al contrario, è del tutto credibile che quanto riferito nell'immediatezza corrisponda assolutamente a verità.
Quanto alla censura relativa al D.l.vo n. 81/2015 e alla presenza di accordi collettivi in deroga, il primo giudice aveva rilevato che il doc. 20 era stato introdotto irritualmente e che comunque il
D.l.vo 81/2015 aveva inteso esaminare tutta una serie di rapporti che si ponevano a metà tra lavoro autonomo e subordinato;
che l'unico elemento che avrebbe potuto giocare a favore degli appellanti sarebbe stata la certificazione di cui all'art 75 D.l.vo n. 276/2003. Con L' , costituitasi in questo grado ha fatto riferimento all'ampia documentazione, alle dichiarazioni dei lavoratori agli ispettori al fine di valutare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dei lavoratori nel loro complesso.
******
In merito alle singole questioni, la Corte osserva quanto segue.
Preliminarmente, va evidenziato che con l'ordinanza del 30.9.2023, il Tribunale aveva respinto le istanze istruttorie e aveva disposto per la trattazione scritta ex art 127 ter cpc.
Non sussisteva la necessità di fissare altra udienza per consentire di prendere posizione sulla memoria Con dell' , dal momento che tale ordinanza era stata preceduta dall'udienza del 20.9.2023, prima Con udienza utile dopo la costituzione della stessa per controdedurre in merito alle argomentazioni di cui alla memoria dell' . Peraltro, in quella udienza, gli odierni appellanti avevano effettuato CP_1 una contestazione del tutto generica, avevano insistito per le prove orali, senza richiesta di alcun ulteriore termine per note.
Quanto alla censura relativa alla non completezza del numero dei lavoratori a cui si riferiscono le dichiarazioni rese all' (56) rispetto al numero dei lavoratori coinvolti, è condivisibile CP_1
l'argomento del Tribunale sulla loro sufficienza ai fini di ritenere provate le argomentazioni dell' , dal momento che i lavoratori sentiti (in un numero comunque rilevante) avevano tutti CP_1 reso dichiarazioni concordi, tanto da escludere che si potesse trattare di dichiarazioni di comodo.
Deve poi aggiungersi che le dichiarazioni di tali lavoratori avevano delineato l'esistenza di un sistema di organizzazione della Cooperativa che operava con lavoratori assunti con contratti di collaborazione o autonomi, mentre in realtà si trattava di rapporti eterodiretti: è evidente che le modalità di reclutamento e di svolgimento delle attività rispecchiavano uno schema di comune operatività della
9 Cooperativa che valeva per tutti i lavoratori ivi impiegati con la medesima tipologia di contratto
(co.co.co) e con le medesime modalità di svolgimento della prestazione.
In ordine poi alla insussistenza di direttive da parte della la lettura delle dichiarazioni Parte_1 rese in sede ispettiva ha evidenziato che era la stessa società a dirigere la prestazione lavorativa dei badanti, dal momento che la medesima prestazione veniva determinata nei suoi elementi essenziali dalla stessa E tale circostanza appare dirimente nell'accertamento sulla sussistenza Parte_1 dell'eterodirezione da parte dell'appellata; mentre non appaiono rilevanti a tal fine le direttive che potevano essere impartite dai membri della famiglia in cui l'assistenza veniva prestata e che erano direttive date sul momento e in ordine all'esecuzione meramente materiale della prestazione tenuto conto anche alle caratteristiche dell'assistito, ma che non incidevano sugli elementi essenziali del rapporto di competenza della Cooperativa.
I lavoratori sentiti dagli ispettori avevano dichiarato che i turni venivano predisposti dalla Parte_1 in considerazione delle esigenze delle famiglie e che tali turni venivano poi comunicati loro, unitamente al luogo in cui si dovevano recare;
la stabiliva la prestazione che dovevano Parte_1 effettuare a favore della famiglia e li muniva di un camice e di un cartellino con il logo della
Questa fissava anche la retribuzione e, in caso di impedimento alla prestazione, i Parte_1 lavoratori erano tenuti a comunicare ciò alla che provvedeva anche alla loro sostituzione. Parte_1
Per contro, le testimonianze assunte nel giudizio n. 760/2019 (si veda doc. n. 21 dell'appellante) confermano che le direttive date dagli assistiti o dalle famiglie di questi erano direttive di mero dettaglio che riguardavano ad es. l'ora in cui essere messi a letto o assumere i pasti;
la necessità di effettuare la doccia o l'igiene; il posizionamento dell'assistito in merito alle sue esigenze di salute;
le preferenze sul cibo;
la necessità di essere cambiato, ecc.
In ogni caso, il Tribunale aveva ampiamente indagato la questione sulla sussistenza della eterodirezione, come sopra dedotto, richiamando la analitica motivazione resa in merito. Il complesso delle emergenze istruttorie raccolte esclude poi la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori in questo grado (con l'audizione dei committenti delle prestazioni di assistenza).
Quanto alla comparazione con la fattispecie del contratto intermittente, il Tribunale aveva effettuato tale raffronto affermando l'irrilevanza della libertà di accettare o meno la prestazione solo per assumere che anche in una tipologia di rapporto di lavoro di natura subordinata (come il lavoro intermittente) ci potevano essere elementi che non facevano comunque venire meno la tipologia di rapporto di lavoro come lavoro subordinato.
Il fatto poi che, per alcuni lavoratori, l'attività lavorativa in questione fosse attività aggiuntiva al normale rapporto di lavoro, da svolgersi in determinati giorni della settimana (onde la necessità di
10 ricorrere allo schema della collaborazione) non può costituire elemento di rilievo significativo per escludere la natura subordinata del rapporto.
In ordine alla questione circa la non applicabilità del D.l.vo n. 81/2015 a certi rapporti di collaborazione disciplinati da specifici accordi collettivi (che prevedevano nel settore in questione la stipula di collaborazioni coordinate e continuative), a prescindere dalla irritualità della produzione del doc. n. 20, come affermata dal Tribunale (e su cui l'appello nulla sembra avere dedotto), è condivisibile l'affermazione del primo giudice che in ogni caso sarebbe comunque sussistito il potere degli ispettori di indagare la genuinità del rapporto anche laddove sorto come rapporto di collaborazione ai sensi dei predetti accordi.
MOTIVO SUB 4).
L'appellante ritiene manifestamente fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art 8, comma 2, L. n. 689/1981 per mancata estensione del c.d. cumulo giuridico ivi previsto alle violazioni di legge in materia di lavoro, a meno che non comportino anche una violazione in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, assumendo un contrasto con gli artt 3 e 24 Cost.
In merito, ha contestato le argomentazioni del Tribunale che aveva ritenuto beni giuridici completamente diversi quelli relativi al diritto del lavoro e quelli in materia di previdenza, non condividendosi la conclusione che gli illeciti in materia previdenziale sarebbero più gravi. Si trattava di beni aventi medesima rilevanza (ex artt 36 Cost e 38 Cost).
Il TRIBUNALE, in merito, aveva effettuato una rassegna su tutti i precedenti, richiamando ben sette ordinanze della Corte Costituzionale sull'art 8 della L. n. 689/1981 nonché varia normativa per concludere che non vi sarebbe disparità di trattamento. Con Argomentazioni a cui si associa l' nella memoria in questo grado.
******
Ad avviso della Corte, il Tribunale aveva trattato la questione ampiamente, richiamando le ordinanze della Corte Costituzionale dall'anno 1987 all'anno 2017 sul tema, le pronunce della Cassazione e la normativa sul cumulo giuridico in materia non solo previdenziale e assistenziale, ma anche in materia tributaria e ambientale, affermando condivisibilmente come “l'insieme delle disposizioni testé richiamate non consenta di affermare l'esistenza di un principio ordinamentale solido la cui mancata estensione al contesto delle sanzioni in materia lavoristica possa produrre una irragionevole disparità di trattamento. Anzitutto, l'universo delle sanzioni amministrative è vastissimo, per cui il fatto che in campo previdenziale e fiscale (e in minimissima parte in campo ambientale) sia stato dato ingresso alla regola del cumulo giuridico per il caso di continuazione nell'illecito non costituisce un indice del fatto che quindi anche per tutte le altre sanzioni amministrative (che sono sicuramente in maggior numero rispetto a quelle citate) sia ragionevole applicare il cumulo
11 giuridico. La limitazione della regola suddetta ai soli ambiti citati, infatti, risponde a una scelta discrezionale del legislatore, compiuta sulla scorta di un bilanciamento tra beni giuridici da tutelare
e finalità general-preventiva della sanzione……”.
MOTIVO SUB 5)
In estremo subordine, viene richiesta da parte appellante la riduzione delle sanzioni al minimo edittale, così che l'importo dovuto per sanzioni passerebbe da € 64.000,32 a € 33.600,00.
In merito, vengono richiamati i principi sull'istituto della continuazione;
viene rilevato che i 92 lavoratori non avevano mai sollevato questioni, ritenendo adeguato lo schema contrattuale alle loro esigenze e che il aveva sempre versato i contributi. Parte_1
Sul punto, il TRIBUNALE aveva affermato testualmente: “Anzitutto, come già osservato nel punto 1 Co della motivazione, l ha errato nell'indicare la norma sanzionatoria relativamente alle contestazioni di cui ai punti nn. 3 e 4. Invero, anziché applicare il secondo comma dell'art. 19 del
D.Lgs. 276/2003, che (nella versione applicabile ratione temporis) prevede una cornice edittale che va da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato, ha applicato il terzo comma, che (sempre nella versione vigente all'epoca dei fatti) contempla una cornice edittale inferiore, che va da 100 a
500 euro per ogni lavoratore interessato. Co Rispetto a tali violazioni, quindi, l' (che ha comminato una sanzione pari a € 500 p.er ciascun lavoratore) non ha applicato il massimo edittale, ma una sanzione doppia al minimo e pari a un terzo del massimo edittale. Co Relativamente alle contestazioni di cui ai punti nn. 1 e 2, invece, l ha applicato una sanzione pari a € 166,67 per ciascun lavoratore, lievemente superiore al minimo edittale e pari a un terzo del massimo edittale……..”. Con L' , in questo grado, ha dedotto che la L. n. 689/1981 richiama tutta una serie di indici da valutare nell'applicazione della sanzione (gravità del fatto, personalità dell'autore): nella specie, dovevano valutarsi le vaste proporzioni degli illeciti commessi, il fatto che questi avevano coinvolto numerosi lavoratori e che erano stati reiterati nel tempo.
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La Corte ritiene infondato anche l'ultimo motivo di appello, dal momento che le ragioni poste dall'appellante alla base della richiesta riduzione appaiono non conferenti a giustificare l'applicazione del minimo edittale, alla luce dei criteri di determinazione delle sanzioni ex L. n. 689/1981.
Sul punto, è innanzitutto condivisibile l'affermazione del Tribunale, ossia che per le violazioni sub 1
e 2 era stata applicata una sanzione pari a € 166,67, ossia poco più del minimo edittale previsto;
per quelle sub 3 e 4, per cui era stata sbagliata l'indicazione della sanzione, la sanzione da applicarsi era
12 Con ricompresa tra € 250-€ 1.500 (e non tra € 100 e € 500): l' aveva determinato la sanzione in €
500,00, importo che (rispetto alla sanzione che si doveva applicare) era poco più del minimo edittale.
In ogni caso, si osserva che l'art 11 della L. n. 689/1981 ha previsto che “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.
La norma in questione fissa determinati criteri da valutare ai fini della applicazione della sanzione, tra cui quello della gravità dell'illecito: nella specie, i fatti contestati erano comunque di particolare gravità, laddove si consideri il numero dei lavoratori interessati dalle violazioni e l'estensione temporale delle stesse violazioni che aveva riguardato più anni.
Alla luce delle complessive considerazioni che precedono, l'appello deve essere interamente respinto.
Le spese del grado vanno poste a carico di parte appellante, soccombente, e vengono liquidate ex DM
n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in considerazione del valore della causa e delle attività compiute, nei valori minimi, stante la prossimità del valore della causa al valore minimo dello scaglione di riferimento, per l'importo di € 4.997,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap se dovuti.
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione agli appellanti dell'art. 13 del Testo Unico di cui al DPR 30 maggio
2002, n. 115, se e in quanto dovuto
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-respinge l'appello avverso la sentenza di primo grado;
-condanna gli appellanti al pagamento delle spese del grado che liquida in € 4.997,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap se dovuti;
-dichiara che a carico degli appellanti sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Firenze 21 ottobre 2025
Il Consigliere est Il Presidente
dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
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